MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Il sistema elettorale delle città metropolitane
informazioni aggiornate a mercoledì, 15 giugno 2022

La legge n. 56/2014 disciplina il sistema elettorale del consiglio metropolitano (commi 26-38), che è organo elettivo di secondo grado. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano (comma 25).

Il sistema elettorale è un sistema proporzionale per liste. Ai fini della presentazione, le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto e devono essere composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. L'elezione avviene in un'unica giornata presso l'ufficio elettorale costituito presso il consiglio metropolitano. Ciascun elettore esprime un voto per una lista e può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista. Il voto è in entrambi i casi ponderato. I seggi sono assegnati alle liste secondo il metodo d'Hondt. Sono proclamati eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.

Il voto dei sindaci e consiglieri ha dunque un valore diverso legato alla popolazione del comune di appartenenza, tanto più alto quanto maggiore è la popolazione. Esso è pertanto ponderato in base ad un indice rapportato alla popolazione complessiva della fascia demografica di appartenenza del comune (le fasce demografiche sono determinate dal comma 33). Nella ponderazione sono adottati due correttivi volti a ridurre il peso degli elettori appartenenti ad un solo comune la cui popolazione superi il 45% della popolazione complessiva della città metropolitana e degli elettori appartenenti ad una fascia demografica la cui popolazione superi il 35% della popolazione complessiva (Allegato A). I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana (comma 39).

La legge prevede altresì disposizioni volte a promuovere la rappresentanza di genere, per cui nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, a pena di inammissibilità. Tale disposizione troverà peraltro applicazione decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 215/2012, sulle rappresentanze di genere negli organi elettivi degli enti locali, ossia dal 26 dicembre 2017 (commi 27-28).

Sono inoltre disciplinate le ineleggibilità e incompatibilità dei membri del consiglio metropolitano, attraverso apposite modifiche al TUEL (comma 23).

 

La legge consente inoltre agli statuti di prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, ma subordinando tale facoltà ad alcune condizioni (legge statale sul sistema elettorale; articolazione del comune capoluogo in più comuni) e secondo una procedura specifica indicati n dettaglio nella legge medesima (comma 22).

Le prime elezioni dei consigli metropolitani di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino hanno avuto luogo tra il 28 settembre e il 12 ottobre 2014. L'elezione del consiglio della città metropolitana di Venezia si è svolta il 9 agosto 2015 e quella di Reggio Calabria il 7 agosto 2016.

Il consiglio metropolitano dura in carica 5 anni. Tuttavia, la legge stabilisce che in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano, che sono indette dal sindaco entro sessanta giorni dalla sua proclamazione.

In relazione alle norme della legge Delrio, secondo cui il sindaco delle Città metropolitane non è una carica elettiva poiché si identifica automaticamente con il sindaco del Comune capoluogo, a differenza del presidente della Provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio, si segnala una sentenza della Corte costituzionale (n. 240 del 2021) che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sull'art. 1 comma 19, della legge n. 56 del 2014 perché richiedevano un intervento di sistema, di competenza del Legislatore. La Corte costituzionale ha tuttavia rivolto un monito al legislatore statale evidenziando come la normativa attualmente vigente «non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale» circa l'uguaglianza del voto dei cittadini e la responsabilità politica del vertice della Città metropolitana. La necessità di un riassetto normativo del settore, si legge nella sentenza, è dovuta anche al fatto che la mancata abolizione delle Province, a seguito del fallimento del referendum costituzionale del 2016, ha reso «del tutto ingiustificato» il trattamento attualmente riservato agli elettori residenti nella Città metropolitana.

Il tema oggetto della sentenza in questione è stato affrontato nella XVIII legislatura nel corso della seduta del 19 gennaio 2022 della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei deputati dedicata alle interrogazioni a risposta immediata. In particolare il rappresentante dell'Esecutivo aveva evidenziato che, "al fine di rimuovere i vizi che la Corte ha rilevato, il Governo, nel più ampio rispetto delle prerogative del Parlamento e dell'esigenza di assicurare il più ampio confronto politico, intende affrontare questo tema anche nell'ambito di un più ampio disegno di riforma del Testo unico degli enti locali, al fine di individuare appropriate soluzioni normative ed assicurare che l'azione delle città metropolitane avvenga in conformità ai canoni costituzionali evocati dalla citata sentenza". In tal senso, era stato evidenziato come il merito della questione presupponga una ampia valutazione politica sugli aspetti evidenziati dalla sentenza, rientrando nella discrezionalità del legislatore il compito di predisporre le relative soluzioni normative.

La legge n. 56/2014 disciplina il sistema elettorale del consiglio metropolitano (commi 26-38), che è organo elettivo di secondo grado. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano (comma 25).

Il sistema elettorale è un sistema proporzionale per liste. Ai fini della presentazione, le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto e devono essere composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. L'elezione avviene in un'unica giornata presso l'ufficio elettorale costituito presso il consiglio metropolitano. Ciascun elettore esprime un voto per una lista e può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista. Il voto è in entrambi i casi ponderato. I seggi sono assegnati alle liste secondo il metodo d'Hondt. Sono proclamati eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.

Il voto dei sindaci e consiglieri ha dunque un valore diverso legato alla popolazione del comune di appartenenza, tanto più alto quanto maggiore è la popolazione. Esso è pertanto ponderato in base ad un indice rapportato alla popolazione complessiva della fascia demografica di appartenenza del comune (le fasce demografiche sono determinate dal comma 33). Nella ponderazione sono adottati due correttivi volti a ridurre il peso degli elettori appartenenti ad un solo comune la cui popolazione superi il 45% della popolazione complessiva della città metropolitana e degli elettori appartenenti ad una fascia demografica la cui popolazione superi il 35% della popolazione complessiva (Allegato A). I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana (comma 39).

La legge prevede altresì disposizioni volte a promuovere la rappresentanza di genere, per cui nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, a pena di inammissibilità. Tale disposizione troverà peraltro applicazione decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 215/2012, sulle rappresentanze di genere negli organi elettivi degli enti locali, ossia dal 26 dicembre 2017 (commi 27-28).

Sono inoltre disciplinate le ineleggibilità e incompatibilità dei membri del consiglio metropolitano, attraverso apposite modifiche al TUEL (comma 23).

 

La legge consente inoltre agli statuti di prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, ma subordinando tale facoltà ad alcune condizioni (legge statale sul sistema elettorale; articolazione del comune capoluogo in più comuni) e secondo una procedura specifica indicati n dettaglio nella legge medesima (comma 22).

Le prime elezioni dei consigli metropolitani di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino hanno avuto luogo tra il 28 settembre e il 12 ottobre 2014. L'elezione del consiglio della città metropolitana di Venezia si è svolta il 9 agosto 2015 e quella di Reggio Calabria il 7 agosto 2016.

Il consiglio metropolitano dura in carica 5 anni. Tuttavia, la legge stabilisce che in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano, che sono indette dal sindaco entro sessanta giorni dalla sua proclamazione.

In relazione alle norme della legge Delrio, secondo cui il sindaco delle Città metropolitane non è una carica elettiva poiché si identifica automaticamente con il sindaco del Comune capoluogo, a differenza del presidente della Provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio, si segnala una sentenza della Corte costituzionale (n. 240 del 2021) che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sull'art. 1 comma 19, della legge n. 56 del 2014 perché richiedevano un intervento di sistema, di competenza del Legislatore. La Corte costituzionale ha tuttavia rivolto un monito al legislatore statale evidenziando come la normativa attualmente vigente «non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale» circa l'uguaglianza del voto dei cittadini e la responsabilità politica del vertice della Città metropolitana. La necessità di un riassetto normativo del settore, si legge nella sentenza, è dovuta anche al fatto che la mancata abolizione delle Province, a seguito del fallimento del referendum costituzionale del 2016, ha reso «del tutto ingiustificato» il trattamento attualmente riservato agli elettori residenti nella Città metropolitana.

Il tema oggetto della sentenza in questione è stato affrontato nella XVIII legislatura nel corso della seduta del 19 gennaio 2022 della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei deputati dedicata alle interrogazioni a risposta immediata. In particolare il rappresentante dell'Esecutivo aveva evidenziato che, "al fine di rimuovere i vizi che la Corte ha rilevato, il Governo, nel più ampio rispetto delle prerogative del Parlamento e dell'esigenza di assicurare il più ampio confronto politico, intende affrontare questo tema anche nell'ambito di un più ampio disegno di riforma del Testo unico degli enti locali, al fine di individuare appropriate soluzioni normative ed assicurare che l'azione delle città metropolitane avvenga in conformità ai canoni costituzionali evocati dalla citata sentenza". In tal senso, era stato evidenziato come il merito della questione presupponga una ampia valutazione politica sugli aspetti evidenziati dalla sentenza, rientrando nella discrezionalità del legislatore il compito di predisporre le relative soluzioni normative.