La legge n. 56/2014 disciplina il sistema elettorale del consiglio metropolitano (commi 26-38), che è organo elettivo di secondo grado. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano (comma 25).
Il sistema elettorale è un sistema proporzionale per liste. Ai fini della presentazione, le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto e devono essere composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. L'elezione avviene in un'unica giornata presso l'ufficio elettorale costituito presso il consiglio metropolitano. Ciascun elettore esprime un voto per una lista e può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista. Il voto è in entrambi i casi ponderato. I seggi sono assegnati alle liste secondo il metodo d'Hondt. Sono proclamati eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.
La legge prevede altresì disposizioni volte a promuovere la rappresentanza di genere, per cui nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, a pena di inammissibilità. Tale disposizione troverà peraltro applicazione decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 215/2012, sulle rappresentanze di genere negli organi elettivi degli enti locali, ossia dal 26 dicembre 2017 (commi 27-28).
Sono inoltre disciplinate le ineleggibilità e incompatibilità dei membri del consiglio metropolitano, attraverso apposite modifiche al TUEL (comma 23).
La legge consente inoltre agli statuti di prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, ma subordinando tale facoltà ad alcune condizioni (legge statale sul sistema elettorale; articolazione del comune capoluogo in più comuni) e secondo una procedura specifica indicati n dettaglio nella legge medesima (comma 22).
Il consiglio metropolitano dura in carica 5 anni. Tuttavia, la legge stabilisce che in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano, che sono indette dal sindaco entro sessanta giorni dalla sua proclamazione.
In relazione alle norme della legge Delrio, secondo cui il sindaco delle Città metropolitane non è una carica elettiva poiché si identifica automaticamente con il sindaco del Comune capoluogo, a differenza del presidente della Provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio, si segnala una sentenza della Corte costituzionale (n. 240 del 2021) che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sull'art. 1 comma 19, della legge n. 56 del 2014 perché richiedevano un intervento di sistema, di competenza del Legislatore. La Corte costituzionale ha tuttavia rivolto un monito al legislatore statale evidenziando come la normativa attualmente vigente «non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale» circa l'uguaglianza del voto dei cittadini e la responsabilità politica del vertice della Città metropolitana. La necessità di un riassetto normativo del settore, si legge nella sentenza, è dovuta anche al fatto che la mancata abolizione delle Province, a seguito del fallimento del referendum costituzionale del 2016, ha reso «del tutto ingiustificato» il trattamento attualmente riservato agli elettori residenti nella Città metropolitana.