MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

L'autonomia finanziaria delle Autorità portuali e le infrastrutture portuali
informazioni aggiornate a lunedì, 19 febbraio 2018

L'avvio della XVII Legislatura è stato caratterizzato da vari interventi finalizzati a potenziare l'autonomia finanziaria dei porti nonchè da altre disposizioni relative alle aree portuali.

E' stato infatti istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, per opere previste nei piani regolatori portuali e opere di infrastrutturazione, da alimentare annualmente con l'1 per cento del gettito dell'IVA sull'importazione di merci introdotte nel territorio nazionale tramite ciascun porto rientrante nelle circoscrizioni delle autorità portuali, con il limite di 70 milioni di euro annui (articolo 14 del decreto-legge n. 83/2012 che ha introdotto un nuovo art. 18-bis nella legge n. 84/1994). 

Su tale norma sono intervenuti i decreti-legge n. 69 e 145 del 2013, la legge di Stabilità 2015 ed il decreto legislativo n. 169 del 2016, di riforma delle Autorità portuali. Tale ultima norma ha previsto che le Autorità di sistema portuale possano, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto per la realizzazione di tali opere e interventi infrastrutturali nei porti, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013 ha stabilito: a) l'innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del tetto del Fondo; b) la possibilità di destinare le risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali. Il limite è stato successivamente riportato a 70 milioni di euro dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014, comma 236), che ha contestualmente previsto l'assegnazione ai porti, da parte del CIPE, di una quota di risorse del Fondo, pari a 20 milioni € annui dal 2015 al 2024, senza l'applicazione delle procedure dell'articolo 18-bis della legge n. 84/1994, per gli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti  e all'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali. L'articolo 13 del decreto-legge n. 145/2013 (c.d "DL destinazione Italia") ha consentito la destinazione della quota di IVA riscossa nei porti e trattenuta dalle autorità portuali anche a interventi cantierabili per la competitività dei porti italiani, interventi finanziati anche con risorse revocate dalla realizzazione di altre infrastrutture nonché erogate per interventi nelle aree portuali per i quali non si sia proceduto, entro due anni dall'erogazione del finanziamento, all'approvazione del bando di gara (sulla procedura di assegnazione di tali risorse è poi intervenuto il comma 236 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015, L. n. 190/2014).

Altri interventi hanno riguardato la tassa di ancoraggio: l'articolo 22, comma 2 del decreto-legge n. 69/2013 ha consentito alle autorità portuali, stabilizzando e sviluppando la disciplina introdotta sperimentalmente per gli anni dal 2010 al 2012 dall'articolo 5, comma 7-duodecies del decreto-legge n. 194/2009, di variare la tassa di ancoraggio e portuale, diminuendole fino all'azzeramento ovvero aumentandole fino a un tetto massimo pari al doppio. Inoltre, il comma 2-bis dell'art..22 ha previsto in via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, la possibilità di ridurre o esentare dalla tassa di ancoraggio per le navi porta-container, adibite a servizi regolari di linea impiegate in traffici internazionali, nei porti sede di Autorità portuale con un volume di traffico di container movimentati in operazioni di trasbordo superiore all'80 per cento del totale. Le autorità portuali deliberano annualmente l'applicazione e il limite della misura.

Per quanto riguarda le aree portuali, con l'articolo 29 del decreto-legge n. 133 del 2014 è stato previsto che, in sede di piano regolatore portuale, nel caso di strutture o ambiti idonei, sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, sia valutata con priorità la finalizzazione di tali strutture ed ambiti ad approdi turistici.

Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, con la legge n.190 del 2014 (comma 153) si è prevista l'erogazione di risorse pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in linea con il Piano della portualità e della logistica che evidenzia la criticità della carenza dei collegamenti infrastrutturali tra i porti e il sistema di trasporto nazionale. La ripartizione di tali risorse avviene con delibera del CIPE.

Successivamente, con l'articolo 47, comma 11-quater, del decreto-legge n. 50 del 2017, è stato previsto che ciascuna Autorità di Sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, possa riconoscere, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna Autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.

L'avvio della XVII Legislatura è stato caratterizzato da vari interventi finalizzati a potenziare l'autonomia finanziaria dei porti nonchè da altre disposizioni relative alle aree portuali.

E' stato infatti istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, per opere previste nei piani regolatori portuali e opere di infrastrutturazione, da alimentare annualmente con l'1 per cento del gettito dell'IVA sull'importazione di merci introdotte nel territorio nazionale tramite ciascun porto rientrante nelle circoscrizioni delle autorità portuali, con il limite di 70 milioni di euro annui (articolo 14 del decreto-legge n. 83/2012 che ha introdotto un nuovo art. 18-bis nella legge n. 84/1994). 

Su tale norma sono intervenuti i decreti-legge n. 69 e 145 del 2013, la legge di Stabilità 2015 ed il decreto legislativo n. 169 del 2016, di riforma delle Autorità portuali. Tale ultima norma ha previsto che le Autorità di sistema portuale possano, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto per la realizzazione di tali opere e interventi infrastrutturali nei porti, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013 ha stabilito: a) l'innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del tetto del Fondo; b) la possibilità di destinare le risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali. Il limite è stato successivamente riportato a 70 milioni di euro dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014, comma 236), che ha contestualmente previsto l'assegnazione ai porti, da parte del CIPE, di una quota di risorse del Fondo, pari a 20 milioni € annui dal 2015 al 2024, senza l'applicazione delle procedure dell'articolo 18-bis della legge n. 84/1994, per gli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti  e all'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali. L'articolo 13 del decreto-legge n. 145/2013 (c.d "DL destinazione Italia") ha consentito la destinazione della quota di IVA riscossa nei porti e trattenuta dalle autorità portuali anche a interventi cantierabili per la competitività dei porti italiani, interventi finanziati anche con risorse revocate dalla realizzazione di altre infrastrutture nonché erogate per interventi nelle aree portuali per i quali non si sia proceduto, entro due anni dall'erogazione del finanziamento, all'approvazione del bando di gara (sulla procedura di assegnazione di tali risorse è poi intervenuto il comma 236 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015, L. n. 190/2014).

Altri interventi hanno riguardato la tassa di ancoraggio: l'articolo 22, comma 2 del decreto-legge n. 69/2013 ha consentito alle autorità portuali, stabilizzando e sviluppando la disciplina introdotta sperimentalmente per gli anni dal 2010 al 2012 dall'articolo 5, comma 7-duodecies del decreto-legge n. 194/2009, di variare la tassa di ancoraggio e portuale, diminuendole fino all'azzeramento ovvero aumentandole fino a un tetto massimo pari al doppio. Inoltre, il comma 2-bis dell'art..22 ha previsto in via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, la possibilità di ridurre o esentare dalla tassa di ancoraggio per le navi porta-container, adibite a servizi regolari di linea impiegate in traffici internazionali, nei porti sede di Autorità portuale con un volume di traffico di container movimentati in operazioni di trasbordo superiore all'80 per cento del totale. Le autorità portuali deliberano annualmente l'applicazione e il limite della misura.

Per quanto riguarda le aree portuali, con l'articolo 29 del decreto-legge n. 133 del 2014 è stato previsto che, in sede di piano regolatore portuale, nel caso di strutture o ambiti idonei, sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, sia valutata con priorità la finalizzazione di tali strutture ed ambiti ad approdi turistici.

Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, con la legge n.190 del 2014 (comma 153) si è prevista l'erogazione di risorse pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in linea con il Piano della portualità e della logistica che evidenzia la criticità della carenza dei collegamenti infrastrutturali tra i porti e il sistema di trasporto nazionale. La ripartizione di tali risorse avviene con delibera del CIPE.

Successivamente, con l'articolo 47, comma 11-quater, del decreto-legge n. 50 del 2017, è stato previsto che ciascuna Autorità di Sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, possa riconoscere, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna Autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.