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Riforma ISEE
informazioni aggiornate a venerdì, 19 gennaio 2018

L'erogazione di molti degli interventi e servizi sociali è legata, nella misura o nel costo, alla situazioni economica del nucleo familiare del richiedente, ponderata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), istituito dal D. Lgs. 109/1998 quale prova dei mezzi per l'accesso a prestazioni agevolate.L'ISEE, calcolato sulla base d'una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.

Il Decreto "salva Italia" (art. 5, decreto legge 201/2011) ha previsto la riforma dell'indicatore per rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, e quindi migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni. La norma ha indicato i criteri di revisione dell'indicatore, rinviando ad un decreto regolamentare successivo sia le modalità di determinazione che i campi di applicazione dell'ISEE. Questi i criteri:

• miglioramento della selettività dell'indicatore, valorizzando maggiormente la componente patrimoniale;

• introduzione di una nozione di "reddito disponibile", includendo anche le somme esenti da imposta;

• considerazione dei carichi familiari (famiglie con minorenni e con persone con disabilità);

• differenziazione dell'indicatore per diverse prestazioni (minorenni, università, socio-sanitarie);

• rafforzamento del sistema dei controlli.

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 di revisione dell'Indicatore è entrato in vigore l'8 febbraio 2014. Il Decreto del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ha reso pienamente operativa la riforma dell'ISEE a partire dal 1° gennaio 2015.

In relazione alla compilazione della dichiarazione sostituiva unica (DSU), la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), al comma 314, ha ampliato la sfera delle informazioni che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe Tributaria, includendovi anche il valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari.

Con la riforma, gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare l'ISEE, anche se possono prevedere, accanto all'Indicatore, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. Il nuovo ISEE inoltre è da considerarsi "livello essenziale delle prestazioni", di conseguenza le leggi regionali ed i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni. In relazione alle leggi regionali, possono essere considerate condizioni migliorative, ovvero generatrici di maggior favore per i cittadini.

Il nuovo ISEE ha introdotto disposizioni innovative:

• nella nozione di reddito sono stati inclusi – a fianco del reddito complessivo ai fini IRPEF – tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (quali cedolare secca sugli affitti, premi di produttività) e tutti i redditi esenti, compresi tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, quali: assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento; i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Viceversa sono sottratte, dalla somma dei redditi, spese e franchigie riferite al nucleo familiare;

Proprio relativamente all'inclusione  dei trasferimenti ottenuti dalla PA nel computo ISEE, il TAR del Lazio, nel febbraio 2015 ha accolto, seppur parzialmente, tre ricorsi molto articolati presentati da associazioni di tutela dei disabili per l'annullamento, previa sospensione, del D.P.C.M. 159/2013.
Le sentenze del TAR Lazio del 21 febbraio 2015 (n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015) hanno stabilito di:
  • escludere dal computo dell'ISEE i "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche" ovvero tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.;
  • annullare il DPCM 159/2013 nella parte in cui prevede la differenziazione tra le franchigie detratte dai redditi del nucleo familiare in presenza di un soggetto disabile, in misura diversa a seconda che il disabile sia maggiorenne o minorenne, consentendo un incremento di franchigia solo per questi ultimi.
Successivamente, contro le tre sentenze del TAR, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno proposto ricorso presso il Consiglio di Stato. Il 29 febbraio 2016 la Sezione IV del Consiglio di Stato - che nel corso dell'iter approvativo del D.P.C.M. 159/2013 aveva espresso parere positivo sulla legittimità del provvedimento - ha depositato tre sentenze (n. 838, 841, 842) che hanno confermato le tesi della I sezione del TAR del Lazio (nn. 2454, 2458 e 2459). In estrema sintesi, l'effetto delle sentenze è quello di:
  • escludere dal computo dell'Indicatore della situazione reddituale i "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. f) del regolamento ISEE (DPCM 159/2013), vale a dire tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.;
  • annullare il decreto nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie per i soli minorenni (art. 4, lett. d), nn.1, 2, 3) del DPCM 159/2013), vale a dire le franchigie forfettarie differenziate nel seguente modo: 1) per ciascuna persona con disabilità media, 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenne; 2) per ciascuna persona con disabilità grave, 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenne; 3) per ciascuna persona non autosufficiente, 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenne.
La necessità di revisionare il sistema di calcolo dell'ISEE, dopo le sentenze del Consiglio di Stato, è stata affrontata anche dall'Aula della Camera nel corso delle sedute del 29 e del 30 marzo 2016 in cui sono state esaminate, e approvate, una serie di mozioni sull'argomento. Infine, con il DL. 42/2016 (AC. 3822), il Governo è intervenuto in via urgente, introducendo transitoriamente (art. 2-sexies) una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità,  in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato (v. ante). Più in particolare, l'articolo 2-sexies, comma 1, lett. a), ha escluso dalla nozione di "reddito disponibile" i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Il comma 2 ha poi precisato  che i suddetti trattamenti, se percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità (ad esempio carta acquisiti ordinaria, contributo affitto, assegno di maternità di base e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni, ecc.), restano inclusi nella nozione di reddito disponibile riportata nell'articolo 5 del decreto legge 201/2011. Pertanto, per i trattamenti non legati alla condizione di disabilità, rimane invariato quanto disposto dall'articolo 4,  comma 2 , lett. f)  del  D.P.C.M. n. 159/2013 con la conseguenza che continuano a rilevare nel calcolo dell'ISEE. Il comma 1, lett. b), dell'articolo 2- sexies ha inoltre sostituito le detrazioni delle spese e delle franchigie per le persone con disabilità, con una  maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente il nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente. Conseguentemente, dalla somma dei redditi del nucleo familiare non sono più sottratte:  - le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori; - la retta per l'ospitalità alberghiera; - le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente.
Infine, la circolare INPS 137 del 25 lugli 2016  ha chiarito ancora una volta che, come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la decorrenza dell'ISEE ricalcolato secondo le nuove modalità di cui all'articolo 2-sexies del decreto legge 42/2016 è rimessa alla valutazione del singolo Ente erogatore della specifica prestazione sociale agevolata. Ciò in attuazione del comma 3 della norma che dispone che l'ente erogatore delle prestazioni sociali agevolate adotti gli atti attuativi anche normativi conseguenti alle nuove disposizioni, disciplinando sia l'eventuale prosecuzione delle prestazioni in corso di erogazione, che sono salve fino a 30 giorni dall'entrata in vigore della legge 89/2016 di conversione del decreto legge 42/2016, sia l'erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate per il periodo successivo a tale data. Secondo quanto illustrato da INPS e Ministero del Lavoro tale opzione vale esclusivamente per le prestazioni in corso, per le quali l'ente potrà decidere se richiedere il nuovo ISEE oppure mantenere la prestazione come regolamentata dal D.P.C.M. 159/2013 (vecchio ISEE valido fino al 15 gennaio 2017). Per le domande per le nuove prestazioni, il calcolo deve invece essere fatto utilizzando la disciplina di cui all'art. 2-sexies del decreto legge 42/2016 (nuovo ISEE).

• per quanto riguarda la componente patrimoniale, riferita ai costi dell'abitare: il valore della prima casa è stato abbattuto a due terzi e ed è stato considerato solo il valore dell'immobile eccedente il valore del mutuo ancora in essere;

• la scala di equivalenza è stata modificata con un ammontare crescente al numero di figli;

• con riferimento alla disabilità:sono state introdotte tre distinte classi di disabilità - media, grave e non autosufficienza - e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici. Più in particolare, per le persone con disabilità media è stata prevista una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se il disabile è minorenne; per le persone con disabilità grave, è stata prevista una franchigia pari a 5.500 euro, incrementata a 7.500 se minorenne; per persone non autosufficienti, è stata prevista una franchigia pari a 7.000 euro, incrementata a 9.500 euro se minorenne; • per quanto riguarda le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: si è prevista la possibilità per il disabile adulto convivente con la famiglia di origine, di costituire nucleo anagrafico a sé stante;

• è stato introdotto l'ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni significative in corso d'anno dell'indicatore della situazione reddituale dovute a modifiche della situazione lavorativa (licenziamenti/cassa integrazione);

• per le prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni: è stato stabilito il principio secondo il quale il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia coniugato con persona diversa dall'altro genitore o vi sia legale separazione;

• per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario: sono di regola considerati come facenti parte dello stesso nucleo familiare i genitori dello studente richiedente non conviventi, salvo eccezioni, puntualmente enunciate;

• il sistema dei controlli sulla veridicità dei dati utili per il calcolo ISEE è stato rafforzato affidando un ruolo centrale all'INPS che, al fine di rilevare la veridicità di quanto autocertificato dai cittadini, può avvalersi di controlli incrociati con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche. In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle entrate, sulla base di controlli automatici, individua e rende disponibili all'INPS, l'esistenza di omissioni o difformità.

L'introduzione del nuovo ISEE è stata monitorata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tre mesi di nuovo ISEE: Prime evidenze; Il nuovo ISEE: Monitoraggio del primo semestre; Il nuovo ISEE. monitoraggio al terzo trimetre 2015).

Nel corso di una audizione presso la Commissione XII, il Presidente dell'INPS ha fornito i dati sulla distribuzione territoriale dell'ISEE: nel 2015, le fasce di ISEE più popolose si registrano per gli indicatori inferiori a 5.000 Euro; in particolare, presentano un valore sotto la soglia di 5.000 Euro il 35% degli ISEE Ordinari ed il 43% degli ISEE Socio sanitario e residenziale. Fa eccezione l'ISEE Università, che mostra una tendenza opposta, registrando circa la metà degli indicatori rilasciati con valore superiore a 20.000 Euro. Mentre nelle Regioni del Nord la distribuzione delle fasce ISEE si addensa tra i valori 10.001 e 15.000 euro, nelle Regioni del Sud sono i nuclei familiari che nel 2015 hanno avuto un ISEE sotto i 7.000 euro a rappresentare la maggioranza dei richiedenti.

ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica

L'articolo 10 del D. Lgs. 147/2017 istitutivo del Reddito di inclusione (ReI) dispone, al fine di semplificare gli adempimenti e, al contempo, di migliorare la fedeltà nelle dichiarazioni, che le DSU a fini ISEE siano effettuate con modalità precompilata. A tal fine, dal 2018, si dispone una cooperazione nello scambio dei dati tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate e si dispone l'utilizzo delle informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalità precompilata rappresenterà l'unica modalità di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.

La DSU precompilata potrà essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall'INPS è resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale.

Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (non ancora emanato) dovrà fissare la data a partire dalla quale sarà possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi. Con lo stesso decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano, per il momento, interamente autodichiarate e non precompilate, in attesa di futuri sviluppi tecnologici che consentano l'implementazione dei dati disponibili.

A decorrere dalla data indicata nel predetto decreto lavoro/finanze, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE potranno essere calcolati qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento.

Ulteriori approfondimenti sono contenuti nel focus Principali agevolazioni fiscali per la famiglia.

L'erogazione di molti degli interventi e servizi sociali è legata, nella misura o nel costo, alla situazioni economica del nucleo familiare del richiedente, ponderata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), istituito dal D. Lgs. 109/1998 quale prova dei mezzi per l'accesso a prestazioni agevolate.L'ISEE, calcolato sulla base d'una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.

Il Decreto "salva Italia" (art. 5, decreto legge 201/2011) ha previsto la riforma dell'indicatore per rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, e quindi migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni. La norma ha indicato i criteri di revisione dell'indicatore, rinviando ad un decreto regolamentare successivo sia le modalità di determinazione che i campi di applicazione dell'ISEE. Questi i criteri:

• miglioramento della selettività dell'indicatore, valorizzando maggiormente la componente patrimoniale;

• introduzione di una nozione di "reddito disponibile", includendo anche le somme esenti da imposta;

• considerazione dei carichi familiari (famiglie con minorenni e con persone con disabilità);

• differenziazione dell'indicatore per diverse prestazioni (minorenni, università, socio-sanitarie);

• rafforzamento del sistema dei controlli.

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 di revisione dell'Indicatore è entrato in vigore l'8 febbraio 2014. Il Decreto del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ha reso pienamente operativa la riforma dell'ISEE a partire dal 1° gennaio 2015.

In relazione alla compilazione della dichiarazione sostituiva unica (DSU), la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), al comma 314, ha ampliato la sfera delle informazioni che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe Tributaria, includendovi anche il valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari.

Con la riforma, gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare l'ISEE, anche se possono prevedere, accanto all'Indicatore, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. Il nuovo ISEE inoltre è da considerarsi "livello essenziale delle prestazioni", di conseguenza le leggi regionali ed i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni. In relazione alle leggi regionali, possono essere considerate condizioni migliorative, ovvero generatrici di maggior favore per i cittadini.

Il nuovo ISEE ha introdotto disposizioni innovative:

• nella nozione di reddito sono stati inclusi – a fianco del reddito complessivo ai fini IRPEF – tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (quali cedolare secca sugli affitti, premi di produttività) e tutti i redditi esenti, compresi tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, quali: assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento; i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Viceversa sono sottratte, dalla somma dei redditi, spese e franchigie riferite al nucleo familiare;

Proprio relativamente all'inclusione  dei trasferimenti ottenuti dalla PA nel computo ISEE, il TAR del Lazio, nel febbraio 2015 ha accolto, seppur parzialmente, tre ricorsi molto articolati presentati da associazioni di tutela dei disabili per l'annullamento, previa sospensione, del D.P.C.M. 159/2013.
Le sentenze del TAR Lazio del 21 febbraio 2015 (n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015) hanno stabilito di:
  • escludere dal computo dell'ISEE i "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche" ovvero tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.;
  • annullare il DPCM 159/2013 nella parte in cui prevede la differenziazione tra le franchigie detratte dai redditi del nucleo familiare in presenza di un soggetto disabile, in misura diversa a seconda che il disabile sia maggiorenne o minorenne, consentendo un incremento di franchigia solo per questi ultimi.
Successivamente, contro le tre sentenze del TAR, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno proposto ricorso presso il Consiglio di Stato. Il 29 febbraio 2016 la Sezione IV del Consiglio di Stato - che nel corso dell'iter approvativo del D.P.C.M. 159/2013 aveva espresso parere positivo sulla legittimità del provvedimento - ha depositato tre sentenze (n. 838, 841, 842) che hanno confermato le tesi della I sezione del TAR del Lazio (nn. 2454, 2458 e 2459). In estrema sintesi, l'effetto delle sentenze è quello di:
  • escludere dal computo dell'Indicatore della situazione reddituale i "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. f) del regolamento ISEE (DPCM 159/2013), vale a dire tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.;
  • annullare il decreto nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie per i soli minorenni (art. 4, lett. d), nn.1, 2, 3) del DPCM 159/2013), vale a dire le franchigie forfettarie differenziate nel seguente modo: 1) per ciascuna persona con disabilità media, 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenne; 2) per ciascuna persona con disabilità grave, 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenne; 3) per ciascuna persona non autosufficiente, 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenne.
La necessità di revisionare il sistema di calcolo dell'ISEE, dopo le sentenze del Consiglio di Stato, è stata affrontata anche dall'Aula della Camera nel corso delle sedute del 29 e del 30 marzo 2016 in cui sono state esaminate, e approvate, una serie di mozioni sull'argomento. Infine, con il DL. 42/2016 (AC. 3822), il Governo è intervenuto in via urgente, introducendo transitoriamente (art. 2-sexies) una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità,  in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato (v. ante). Più in particolare, l'articolo 2-sexies, comma 1, lett. a), ha escluso dalla nozione di "reddito disponibile" i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Il comma 2 ha poi precisato  che i suddetti trattamenti, se percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità (ad esempio carta acquisiti ordinaria, contributo affitto, assegno di maternità di base e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni, ecc.), restano inclusi nella nozione di reddito disponibile riportata nell'articolo 5 del decreto legge 201/2011. Pertanto, per i trattamenti non legati alla condizione di disabilità, rimane invariato quanto disposto dall'articolo 4,  comma 2 , lett. f)  del  D.P.C.M. n. 159/2013 con la conseguenza che continuano a rilevare nel calcolo dell'ISEE. Il comma 1, lett. b), dell'articolo 2- sexies ha inoltre sostituito le detrazioni delle spese e delle franchigie per le persone con disabilità, con una  maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente il nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente. Conseguentemente, dalla somma dei redditi del nucleo familiare non sono più sottratte:  - le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori; - la retta per l'ospitalità alberghiera; - le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente.
Infine, la circolare INPS 137 del 25 lugli 2016  ha chiarito ancora una volta che, come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la decorrenza dell'ISEE ricalcolato secondo le nuove modalità di cui all'articolo 2-sexies del decreto legge 42/2016 è rimessa alla valutazione del singolo Ente erogatore della specifica prestazione sociale agevolata. Ciò in attuazione del comma 3 della norma che dispone che l'ente erogatore delle prestazioni sociali agevolate adotti gli atti attuativi anche normativi conseguenti alle nuove disposizioni, disciplinando sia l'eventuale prosecuzione delle prestazioni in corso di erogazione, che sono salve fino a 30 giorni dall'entrata in vigore della legge 89/2016 di conversione del decreto legge 42/2016, sia l'erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate per il periodo successivo a tale data. Secondo quanto illustrato da INPS e Ministero del Lavoro tale opzione vale esclusivamente per le prestazioni in corso, per le quali l'ente potrà decidere se richiedere il nuovo ISEE oppure mantenere la prestazione come regolamentata dal D.P.C.M. 159/2013 (vecchio ISEE valido fino al 15 gennaio 2017). Per le domande per le nuove prestazioni, il calcolo deve invece essere fatto utilizzando la disciplina di cui all'art. 2-sexies del decreto legge 42/2016 (nuovo ISEE).

• per quanto riguarda la componente patrimoniale, riferita ai costi dell'abitare: il valore della prima casa è stato abbattuto a due terzi e ed è stato considerato solo il valore dell'immobile eccedente il valore del mutuo ancora in essere;

• la scala di equivalenza è stata modificata con un ammontare crescente al numero di figli;

• con riferimento alla disabilità:sono state introdotte tre distinte classi di disabilità - media, grave e non autosufficienza - e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici. Più in particolare, per le persone con disabilità media è stata prevista una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se il disabile è minorenne; per le persone con disabilità grave, è stata prevista una franchigia pari a 5.500 euro, incrementata a 7.500 se minorenne; per persone non autosufficienti, è stata prevista una franchigia pari a 7.000 euro, incrementata a 9.500 euro se minorenne; • per quanto riguarda le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: si è prevista la possibilità per il disabile adulto convivente con la famiglia di origine, di costituire nucleo anagrafico a sé stante;

• è stato introdotto l'ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni significative in corso d'anno dell'indicatore della situazione reddituale dovute a modifiche della situazione lavorativa (licenziamenti/cassa integrazione);

• per le prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni: è stato stabilito il principio secondo il quale il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia coniugato con persona diversa dall'altro genitore o vi sia legale separazione;

• per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario: sono di regola considerati come facenti parte dello stesso nucleo familiare i genitori dello studente richiedente non conviventi, salvo eccezioni, puntualmente enunciate;

• il sistema dei controlli sulla veridicità dei dati utili per il calcolo ISEE è stato rafforzato affidando un ruolo centrale all'INPS che, al fine di rilevare la veridicità di quanto autocertificato dai cittadini, può avvalersi di controlli incrociati con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche. In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle entrate, sulla base di controlli automatici, individua e rende disponibili all'INPS, l'esistenza di omissioni o difformità.

L'introduzione del nuovo ISEE è stata monitorata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tre mesi di nuovo ISEE: Prime evidenze; Il nuovo ISEE: Monitoraggio del primo semestre; Il nuovo ISEE. monitoraggio al terzo trimetre 2015).

Nel corso di una audizione presso la Commissione XII, il Presidente dell'INPS ha fornito i dati sulla distribuzione territoriale dell'ISEE: nel 2015, le fasce di ISEE più popolose si registrano per gli indicatori inferiori a 5.000 Euro; in particolare, presentano un valore sotto la soglia di 5.000 Euro il 35% degli ISEE Ordinari ed il 43% degli ISEE Socio sanitario e residenziale. Fa eccezione l'ISEE Università, che mostra una tendenza opposta, registrando circa la metà degli indicatori rilasciati con valore superiore a 20.000 Euro. Mentre nelle Regioni del Nord la distribuzione delle fasce ISEE si addensa tra i valori 10.001 e 15.000 euro, nelle Regioni del Sud sono i nuclei familiari che nel 2015 hanno avuto un ISEE sotto i 7.000 euro a rappresentare la maggioranza dei richiedenti.

ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica

L'articolo 10 del D. Lgs. 147/2017 istitutivo del Reddito di inclusione (ReI) dispone, al fine di semplificare gli adempimenti e, al contempo, di migliorare la fedeltà nelle dichiarazioni, che le DSU a fini ISEE siano effettuate con modalità precompilata. A tal fine, dal 2018, si dispone una cooperazione nello scambio dei dati tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate e si dispone l'utilizzo delle informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalità precompilata rappresenterà l'unica modalità di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.

La DSU precompilata potrà essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall'INPS è resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale.

Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (non ancora emanato) dovrà fissare la data a partire dalla quale sarà possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi. Con lo stesso decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano, per il momento, interamente autodichiarate e non precompilate, in attesa di futuri sviluppi tecnologici che consentano l'implementazione dei dati disponibili.

A decorrere dalla data indicata nel predetto decreto lavoro/finanze, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE potranno essere calcolati qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento.

Ulteriori approfondimenti sono contenuti nel focus Principali agevolazioni fiscali per la famiglia.