Il decreto-legge 92/2008, parte di una serie articolata di misure legislative in materia di sicurezza approvate dal Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008 (il c.d. pacchetto sicurezza), ha previsto una serie misure tra le quali si citano i maggiori poteri riconosciuti ai sindaci per il controllo del territorio e per agire sul degrado urbano (art. 6); la cooperazione tra polizia municipale e forze di polizia (art. 7); il concorso delle forze armate nel controllo del territorio (art. 7-bis).
Le attribuzioni dei sindaci, in particolare, riguardano i poteri volti a prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che possono condurre all'adozione, con atto motivato, di ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Tali attribuzioni sono esercitate dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo, ossia di organo del decentramento statale e, come tale, assoggettato ai poteri di gerarchia del prefetto (nei confronti del quale si prevede un vero e proprio obbligo di informazione preventiva in ordine all'attivazione dei poteri di sovrintendenza alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico) e del Ministro dell'interno.
L'ambito di applicazione della disposizione è stato fissato dal decreto del ministro dell'interno del 5 agosto 2008, che, orientando e circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia, sottolinea come l'incolumità pubblica riguardi l'integrità fisica della popolazione mentre la sicurezza urbana sia "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".
Intervenuta sulla materia a seguito di ricorso per denunciato contrasto con l'autonomia costituzionalmente garantita di enti territoriali, la Corte costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato definire le nozioni di "incolumita' pubblica" e di "sicurezza urbana" previste dalla legge, e individuare le situazioni in cui i sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico (sent. 196/2009).
Il citato decreto 5 agosto 2008 autorizza i sindaci a intervenire con ordinanze per prevenire e contrastare fenomeni (puniti anche sul versante penale), quali:
Il sindaco assicura la cooperazione fra le forze di polizia locali e statali, consentendo una maggiore partecipazione dell'amministratore locale alla tutela della sicurezza dei cittadini.
La polizia municipale – o il personale addetto ai servizi di polizia stradale, con qualifica di agente di pubblica sicurezza – può in conseguenza accedere agli schedari del CED (la banca dati delle Forze di Polizia) dei veicoli rubati e dei documenti d'identità rubati o smarriti e ai dati sui permessi di soggiorno.
Successivamente, l'articolo 8 del decreto-legge 187/2010, ha sostituito l'articolo 54, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, prevedendo che il prefetto disponga le misure necessarie per il concorso delle forze di polizia per assicurare l'attuazione delle ordinanze sindacali. Tale novella ha mantenuto fermo il potere di ispezione in capo al prefetto.