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Unificazione delle Scuole di formazione pubblica
informazioni aggiornate a lunedì, 22 settembre 2014

Il D.L. n. 90/2014 (articolo 21), ha disposto la soppressione di 5 scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Nel dettaglio, l'unificazione delle scuole nella sola SNA comporta la soppressione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Istituto diplomatico «Mario Toscano», della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), del Centro di formazione della difesa, della Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche e delle sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale. Tali organismi erano già stati coinvolti da un riordino complessivo ad opera del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, adottato in attuazione dell'articolo 11, co. 1, del D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012), che aveva istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.

Con la creazione del Sistema unico - che non ha inciso l'autonomia e la collocazione istituzionale delle singole Scuole – gli indirizzi e le attività delle scuole sono definiti da un Comitato per il coordinamento, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole. Al Comitato spettano le funzioni di programmazione delle attività di formazione dei dirigenti e dei funzionari, nonché il coordinamento nell'utilizzo delle risorse umane (personale docente), finanziarie e strumentali (sedi delle Scuole). Il Comitato ha sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, che fornisce il supporto tecnico con le risorse disponibili.

Mentre con l'istituzione del Sistema unico si è inteso creare meccanismi di coordinamento delle risorse e delle attività delle Scuole coinvolte, il decreto n. 90 del 2014 ha disposto l'accorpamento strutturale e funzionale delle scuole facenti parte del Sistema unico nella Scuola nazionale dell'amministrazione, in un'ottica di razionalizzazione del sistema e di contenimento della relativa spesa. Per realizzare il nuovo quadro normativo, occorre procedere ad una riorganizzazione complessiva della SNA, da attuare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che preveda: l'articolazione in dipartimenti della Scuola (a ciascuno dei dipartimenti individuati sono attribuite le funzioni degli organismi soppressi) e la collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le università e l'Istat, anche mediante la stipula di convenzioni sulle attività di formazione iniziale e permanente.

La legge sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (L. 124/2015) aveva previsto, nell'ambito della delega sulla riforma della dirigenza pubblica che non ha trovato attuazione, i criteri per la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione, stabilendo una revisione del suo ordinamento, missione, assetto organizzativo, con eventuale trasformazione della natura giuridica.

Il D.L. n. 90/2014 (articolo 21), ha disposto la soppressione di 5 scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Nel dettaglio, l'unificazione delle scuole nella sola SNA comporta la soppressione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Istituto diplomatico «Mario Toscano», della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), del Centro di formazione della difesa, della Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche e delle sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale. Tali organismi erano già stati coinvolti da un riordino complessivo ad opera del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, adottato in attuazione dell'articolo 11, co. 1, del D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012), che aveva istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.

Con la creazione del Sistema unico - che non ha inciso l'autonomia e la collocazione istituzionale delle singole Scuole – gli indirizzi e le attività delle scuole sono definiti da un Comitato per il coordinamento, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole. Al Comitato spettano le funzioni di programmazione delle attività di formazione dei dirigenti e dei funzionari, nonché il coordinamento nell'utilizzo delle risorse umane (personale docente), finanziarie e strumentali (sedi delle Scuole). Il Comitato ha sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, che fornisce il supporto tecnico con le risorse disponibili.

Mentre con l'istituzione del Sistema unico si è inteso creare meccanismi di coordinamento delle risorse e delle attività delle Scuole coinvolte, il decreto n. 90 del 2014 ha disposto l'accorpamento strutturale e funzionale delle scuole facenti parte del Sistema unico nella Scuola nazionale dell'amministrazione, in un'ottica di razionalizzazione del sistema e di contenimento della relativa spesa. Per realizzare il nuovo quadro normativo, occorre procedere ad una riorganizzazione complessiva della SNA, da attuare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che preveda: l'articolazione in dipartimenti della Scuola (a ciascuno dei dipartimenti individuati sono attribuite le funzioni degli organismi soppressi) e la collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le università e l'Istat, anche mediante la stipula di convenzioni sulle attività di formazione iniziale e permanente.

La legge sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (L. 124/2015) aveva previsto, nell'ambito della delega sulla riforma della dirigenza pubblica che non ha trovato attuazione, i criteri per la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione, stabilendo una revisione del suo ordinamento, missione, assetto organizzativo, con eventuale trasformazione della natura giuridica.