Tra gli interventi della legislatura XVII legislatura si segnala l'approvazione della legge n. 236 del 2016, che introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente.
Inserendo nel codice penale un nuovo art. 601-bis la legge:
L'entità delle pene consente l'applicazione della legge italiana anche quando i fatti siano commessi all'estero.
Inoltre, la legge ha modificato il reato di associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 c.p., per prevedere che lo stesso sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente, di traffico di organi provenienti da cadaveri e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente. Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.
Infine, la legge ha previsto alcune disposizioni di coordinamento con la legislazione sul trapianto di organi già in vigore. In particolare:
Si segnala, inoltre, che sul medesimo tema, la Camera dei deputati aveva approvato il disegno di legge del Governo di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, del 25 marzo 2015, e di adeguamento dell'ordinamento interno (A.S. 2833). Il provvedimento non è stato, tuttavia, approvato definitivamente dal Senato prima della fine della legislatura
Anche questo disegno riformatore attiene al codice penale, nel quale è previsto l'inserimento di alcune nuove disposizioni per punire coloro che si rendano responsabili del prelievo illecito di organi da persona vivente. Oltre a questo aspetto, affrontato anche dalla recente legge n. 236/2016 relativamente al profilo del traffico di organi, il provvedimento conteneva disposizioni relative alla violazione di obblighi da parte degli esercenti professioni sanitarie, con specifiche aggravanti, e norme sulla responsabilità degli enti, oltre che l'individuazione dell'autorità nazionale competente (Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia) a ricevere le denunce presentate da chi sia vittima di un reato introdotto ai sensi della Convenzione e commesso nel territorio di una Parte diversa da quella di residenza.
In particolare, il provvedimento: