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La repressione del traffico di organi nella legge n. 236 del 2016
informazioni aggiornate a lunedì, 5 marzo 2018

Tra gli interventi della legislatura XVII legislatura si segnala l'approvazione della legge n. 236 del 2016, che introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente.

Inserendo nel codice penale un nuovo art. 601-bis la legge:

  • punisce il commercio illecito di organi, prevedendo la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro a carico di chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Se autore del fatto è un esercente una professione sanitaria, la condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente. La disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente attualmente in vigore;
  • punisce con la reclusione da 3 a 7 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro le due diverse condotte di organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi e di pubblicizzazione o diffusione con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica) di annunci finalizzati al suddetto traffico.

L'entità delle pene consente l'applicazione della legge italiana anche quando i fatti siano commessi all'estero.

Inoltre, la legge ha modificato il reato di associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 c.p., per prevedere che lo stesso sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente, di traffico di organi provenienti da cadaveri e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente. Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.

Infine, la legge ha previsto alcune disposizioni di coordinamento con la legislazione sul trapianto di organi già in vigore. In particolare:

  • interviene sulla legge sui trapianti (legge n. 91 del 1999) elevando la pena detentiva prevista per la mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente, portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo dei precedenti 6);
  • abroga l'articolo 7 della legge n. 458 del 1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene. La disposizione è infatti superata dalla nuova fattispecie penale inserita nel codice.

Si segnala, inoltre, che sul medesimo tema, la Camera dei deputati aveva approvato il disegno di legge del Governo di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, del 25 marzo 2015, e di adeguamento dell'ordinamento interno (A.S. 2833). Il provvedimento non è stato, tuttavia, approvato definitivamente dal Senato prima della fine della legislatura

La Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani del 25 marzo 2015 si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti. La medesima relazione evidenzia altresì come la complessa trama pattizia internazionale richiamata nel preambolo della Convenzione in esame abbia già assicurato una efficace lotta ai traffici di organi umani nel contesto del contrasto alla tratta di persone: tuttavia, restava al di fuori l'eventualità nella quale il donatore non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani - fermo restando che il consenso all'espianto di organi può essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici. Proprio a tale fattispecie la Convenzione in esame intende applicare specifiche disposizioni.

Anche questo disegno riformatore attiene al codice penale, nel quale è previsto l'inserimento di alcune nuove disposizioni per punire coloro che si rendano responsabili del prelievo illecito di organi da persona vivente. Oltre a questo aspetto, affrontato anche dalla recente legge n. 236/2016 relativamente al profilo del traffico di organi, il provvedimento conteneva disposizioni relative alla violazione di obblighi da parte degli esercenti professioni sanitarie, con specifiche aggravanti, e norme sulla responsabilità degli enti, oltre che l'individuazione dell'autorità nazionale competente (Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia) a ricevere le denunce presentate da chi sia vittima di un reato introdotto ai sensi della Convenzione e commesso nel territorio di una Parte diversa da quella di residenza.

In particolare, il provvedimento:

  • introduceva una specifica aggravante della associazione a delinquere quando la stessa era finalizzata al prelievo o all'uso illecito di organi prelevati da persona vivente;
  • introduceva nuovi articoli nel codice penale per punire il prelievo illecito di organi da persona vivente (reclusione da sei a dodici anni), l'uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (reclusione da sei a dodici anni), violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria (reclusione da 4 a 10 anni). Alla condanna conseguiva l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione;
  • prevedeva ulteriori aggravanti;
  • aggiungeva i delitti in materia di traffico di organi da persona vivente introdotti nel codice penale tra quelli per cui sussiste anche la responsabilità degli enti.

Tra gli interventi della legislatura XVII legislatura si segnala l'approvazione della legge n. 236 del 2016, che introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente.

Inserendo nel codice penale un nuovo art. 601-bis la legge:

  • punisce il commercio illecito di organi, prevedendo la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro a carico di chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Se autore del fatto è un esercente una professione sanitaria, la condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente. La disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente attualmente in vigore;
  • punisce con la reclusione da 3 a 7 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro le due diverse condotte di organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi e di pubblicizzazione o diffusione con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica) di annunci finalizzati al suddetto traffico.

L'entità delle pene consente l'applicazione della legge italiana anche quando i fatti siano commessi all'estero.

Inoltre, la legge ha modificato il reato di associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 c.p., per prevedere che lo stesso sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente, di traffico di organi provenienti da cadaveri e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente. Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.

Infine, la legge ha previsto alcune disposizioni di coordinamento con la legislazione sul trapianto di organi già in vigore. In particolare:

  • interviene sulla legge sui trapianti (legge n. 91 del 1999) elevando la pena detentiva prevista per la mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente, portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo dei precedenti 6);
  • abroga l'articolo 7 della legge n. 458 del 1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene. La disposizione è infatti superata dalla nuova fattispecie penale inserita nel codice.

Si segnala, inoltre, che sul medesimo tema, la Camera dei deputati aveva approvato il disegno di legge del Governo di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, del 25 marzo 2015, e di adeguamento dell'ordinamento interno (A.S. 2833). Il provvedimento non è stato, tuttavia, approvato definitivamente dal Senato prima della fine della legislatura

La Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani del 25 marzo 2015 si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti. La medesima relazione evidenzia altresì come la complessa trama pattizia internazionale richiamata nel preambolo della Convenzione in esame abbia già assicurato una efficace lotta ai traffici di organi umani nel contesto del contrasto alla tratta di persone: tuttavia, restava al di fuori l'eventualità nella quale il donatore non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani - fermo restando che il consenso all'espianto di organi può essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici. Proprio a tale fattispecie la Convenzione in esame intende applicare specifiche disposizioni.

Anche questo disegno riformatore attiene al codice penale, nel quale è previsto l'inserimento di alcune nuove disposizioni per punire coloro che si rendano responsabili del prelievo illecito di organi da persona vivente. Oltre a questo aspetto, affrontato anche dalla recente legge n. 236/2016 relativamente al profilo del traffico di organi, il provvedimento conteneva disposizioni relative alla violazione di obblighi da parte degli esercenti professioni sanitarie, con specifiche aggravanti, e norme sulla responsabilità degli enti, oltre che l'individuazione dell'autorità nazionale competente (Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia) a ricevere le denunce presentate da chi sia vittima di un reato introdotto ai sensi della Convenzione e commesso nel territorio di una Parte diversa da quella di residenza.

In particolare, il provvedimento:

  • introduceva una specifica aggravante della associazione a delinquere quando la stessa era finalizzata al prelievo o all'uso illecito di organi prelevati da persona vivente;
  • introduceva nuovi articoli nel codice penale per punire il prelievo illecito di organi da persona vivente (reclusione da sei a dodici anni), l'uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (reclusione da sei a dodici anni), violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria (reclusione da 4 a 10 anni). Alla condanna conseguiva l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione;
  • prevedeva ulteriori aggravanti;
  • aggiungeva i delitti in materia di traffico di organi da persona vivente introdotti nel codice penale tra quelli per cui sussiste anche la responsabilità degli enti.