Con la legge legge 11 luglio 2016, n. 133, è stato introdotto, come autonoma fattispecie di reato, il delitto di frode processuale e depistaggio, definendone le conseguenze penali.
L'articolo 1 della legge sostituisce l'art. 375 del codice penale (attualmente relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato.
Il nuovo reato è aggravato quando:
La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per:
Alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegue, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
I termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato sono raddoppiati.
L'articolo 3 modifica l'art. 376 c.p. per affermare, anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero.
L'articolo 1 della legge interviene anche sul primo comma dell'articolo 374 del codice penale per innalzare a 1 anno (nel minimo) e a 5 anni (nel massimo) la pena della reclusione per chi si rende responsabile del reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, e cioè per colui il quale - nell'ambito di tale procedimento - al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone. La pena attualmente prevista per tale fattispecie delittuosa è da 6 mesi a 3 anni.
Inoltre, la legge 133 inserisce nel codice penale l'articolo 383-bis e vi colloca le circostanze che aggravano non solo il depistaggio, ma anche alcuni altri delitti contro l'amministrazione della giustizia, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 375 del codice penale.
In particolare, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), frode processuale (articolo 374) e frode in processo penale e depistaggio (nuovo articolo 375) comportano una sentenza di condanna alla reclusione (evidentemente a danno di un terzo), il legislatore prevede un aggravio di pena per colui che ha ostacolato l'amministrazione della giustizia.
La pena da applicare è così determinata:
L'articolo 2 del provvedimento inserisce nel codice penale l'articolo 384-ter (Circostanze speciali). La nuova disposizione prevede che, nel caso in cui i delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), di falsa testimonianza (articolo 372), di frode processuale (articolo 374) e di favoreggiamento personale (articolo 378) siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ad alcuni specifici gravi delitti, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione prevista nei casi di false informazioni al p.m. o al difensore.
Analogamente a quanto previsto dall'art. 375 c.p., anche in questi casi la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.