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La diffamazione a mezzo stampa
informazioni aggiornate a lunedì, 5 marzo 2018

Uno dei provvedimenti che, pur non definitivamente approvati, hanno maggiormente impegnato il Parlamento ha riguardato le modifiche alla disciplina della diffamazione col mezzo della stampa .

La proposta di legge, approvata in prima lettura dalla Camera, è stata modificata dal Senato e nuovamente approvata con modifiche dalla Camera il 24 giugno 2015, vedendo arenarsi definitivamente il suo iter al Senato (S. 1119-B).

L'articolo 1 del provvedimento modifica la legge sulla stampa (L. n. 47 del 1948) prevedendo:

  • l'estensione dell'applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche on line registrate presso le cancellerie dei tribunali;
  • la riforma della disciplina del diritto di rettifica di cui all'art. 8 della legge 47/1948. In particolare, le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell'onore o nella reputazione, dovranno essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione; una disciplina specifica è prevista per le rettifiche riguardanti le testate giornalistiche on line, le trasmissioni televisive o radiofoniche e la stampa non periodica (es. libri). In particolare, sulle testate online le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro 48 ore dalla richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e modalità di accesso al sito Internet, nonché con le stesse caratteristiche grafiche e all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono (senza modificarne la URL) in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica.
  • una disposizione specifica sul risarcimento del danno derivante da diffamazione, con la quale sono indicati i parametri di cui il giudice deve tenere conto nella quantificazione del danno (diffusione quantitativa e rilevanza del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato; gravità dell'offesa; effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica);
  • la riforma delle pene previste per la diffamazione a mezzo stampa, con l'eliminazione della pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa (ivi compresa quella relativa alle testate giornalistiche on line) è punita con la multa da 5.000 a 10.000 euro; se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della falsità, la pena è della multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna per questo delitto comporta l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza (art. 36 c.p.) e, nelle ipotesi di recidiva (nuovo delitto non colposo della stessa indole), si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;
  • l'esclusione della punibilità per l'autore dell'offesa o il direttore responsabile o i soggetti di cui all'art. 57-bis c.p. che provvedano correttamente alla rettifica; l'autore dell'offesa è inoltre non punibile se abbia chiesto la smentita o la rettifica;
  • che, in caso di diffamazione on line, è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.

Le modifiche della Camera al testo del Senato riguardano: il computo dei termini per la rettifica sulla stampa non periodica; i presupposti della non punibilità dell'autore che abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica (è ora specificato che la richiesta debba essere stata rifiutata).

Le modifiche al codice penale

L'articolo 2 del provvedimento modifica il codice penale, sostituendo:

  • l'art 57 c.p., per stabilire che il direttore o vicedirettore responsabile risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista;
  • l'art. 594 c.p. relativo al reato di ingiuria, per eliminare la pena della reclusione, sanzionando l'ingiuria - anche quando commessa per via telematica - con la multa fino ad un massimo di 5.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone;
  • l'art. 595 c.p., in tema di diffamazione: l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro. Come per la diffamazione a mezzo stampa e l'ingiuria, l'attribuzione di un fatto determinato costituisce un'aggravante, punita con la multa fino a euro 15.000; un'ulteriore aggravante si applica quando il fatto è commesso con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in atto pubblico o in via telematica.
Le ulteriori modifiche ai codici

L'articolo 3 del provvedimento modifica l'art. 427 c.p.p., relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. La disposizione prevede che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, da versare alla cassa delle ammende.

L'articolo 4 modifica l'art. 200 c.p.p., estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

L'articolo 5 del testo del Senato modificava l'art. 96 del codice di procedura civile per introdurre una responsabilità civile aggravata a carico di colui che promuove un'azione risarcitoria temeraria per diffamazione a mezzo stampa. La riforma prevedeva che, in tutti i casi di diffamazione a mezzo stampa, se risulta che il ricorrente ha agito per il risarcimento del danno con malafede o colpa grave, il giudice, nel rigettare la domanda di risarcimento, può condannare l'attore, oltre che al rimborso delle spese e al risarcimento a favore del convenuto stesso, anche al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa, purché non superiore alla metà dell'oggetto della domanda risarcitoria.

La Camera ha sostituito l'art. 5: l'art. 96 c.p.c. risulta ora integrato con la previsione secondo cui, nei casi di diffamazione con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche on line o della radiotelevisione, il giudice, nella determinazione della somma equitativamente determinata a carico della parte soccombente, deve tenere conto in particolare dell'entità della domanda risarcitoria.

Infine, l'articolo 6, modificando l'art. 2751-bis del codice civile, riconosce la qualifica di privilegio generale sui mobili al credito del giornalista o del direttore responsabile, che abbiano risarcito il danno a seguito di una sentenza di condanna per diffamazione, nei confronti dell'editore proprietario, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del giornalista o del direttore. La disposizione rafforza così le garanzie per il giornalista che abbia adempiuto all'obbligazione per il risarcimento del danno, rispetto all'eventuale fallimento dell'editore/proprietario della pubblicazione, dal quale deve recuperare - in quanto obbligati in solido - parte di quanto pagato.

La Camera ha riformulato la disposizione, in particolare chiarendo che titolari del credito nei confronti del proprietario o dell'editore sono il direttore o l'autore della pubblicazione.

Uno dei provvedimenti che, pur non definitivamente approvati, hanno maggiormente impegnato il Parlamento ha riguardato le modifiche alla disciplina della diffamazione col mezzo della stampa .

La proposta di legge, approvata in prima lettura dalla Camera, è stata modificata dal Senato e nuovamente approvata con modifiche dalla Camera il 24 giugno 2015, vedendo arenarsi definitivamente il suo iter al Senato (S. 1119-B).

L'articolo 1 del provvedimento modifica la legge sulla stampa (L. n. 47 del 1948) prevedendo:

  • l'estensione dell'applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche on line registrate presso le cancellerie dei tribunali;
  • la riforma della disciplina del diritto di rettifica di cui all'art. 8 della legge 47/1948. In particolare, le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell'onore o nella reputazione, dovranno essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione; una disciplina specifica è prevista per le rettifiche riguardanti le testate giornalistiche on line, le trasmissioni televisive o radiofoniche e la stampa non periodica (es. libri). In particolare, sulle testate online le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro 48 ore dalla richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e modalità di accesso al sito Internet, nonché con le stesse caratteristiche grafiche e all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono (senza modificarne la URL) in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica.
  • una disposizione specifica sul risarcimento del danno derivante da diffamazione, con la quale sono indicati i parametri di cui il giudice deve tenere conto nella quantificazione del danno (diffusione quantitativa e rilevanza del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato; gravità dell'offesa; effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica);
  • la riforma delle pene previste per la diffamazione a mezzo stampa, con l'eliminazione della pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa (ivi compresa quella relativa alle testate giornalistiche on line) è punita con la multa da 5.000 a 10.000 euro; se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della falsità, la pena è della multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna per questo delitto comporta l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza (art. 36 c.p.) e, nelle ipotesi di recidiva (nuovo delitto non colposo della stessa indole), si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;
  • l'esclusione della punibilità per l'autore dell'offesa o il direttore responsabile o i soggetti di cui all'art. 57-bis c.p. che provvedano correttamente alla rettifica; l'autore dell'offesa è inoltre non punibile se abbia chiesto la smentita o la rettifica;
  • che, in caso di diffamazione on line, è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.

Le modifiche della Camera al testo del Senato riguardano: il computo dei termini per la rettifica sulla stampa non periodica; i presupposti della non punibilità dell'autore che abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica (è ora specificato che la richiesta debba essere stata rifiutata).

Le modifiche al codice penale

L'articolo 2 del provvedimento modifica il codice penale, sostituendo:

  • l'art 57 c.p., per stabilire che il direttore o vicedirettore responsabile risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista;
  • l'art. 594 c.p. relativo al reato di ingiuria, per eliminare la pena della reclusione, sanzionando l'ingiuria - anche quando commessa per via telematica - con la multa fino ad un massimo di 5.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone;
  • l'art. 595 c.p., in tema di diffamazione: l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro. Come per la diffamazione a mezzo stampa e l'ingiuria, l'attribuzione di un fatto determinato costituisce un'aggravante, punita con la multa fino a euro 15.000; un'ulteriore aggravante si applica quando il fatto è commesso con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in atto pubblico o in via telematica.
Le ulteriori modifiche ai codici

L'articolo 3 del provvedimento modifica l'art. 427 c.p.p., relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. La disposizione prevede che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, da versare alla cassa delle ammende.

L'articolo 4 modifica l'art. 200 c.p.p., estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

L'articolo 5 del testo del Senato modificava l'art. 96 del codice di procedura civile per introdurre una responsabilità civile aggravata a carico di colui che promuove un'azione risarcitoria temeraria per diffamazione a mezzo stampa. La riforma prevedeva che, in tutti i casi di diffamazione a mezzo stampa, se risulta che il ricorrente ha agito per il risarcimento del danno con malafede o colpa grave, il giudice, nel rigettare la domanda di risarcimento, può condannare l'attore, oltre che al rimborso delle spese e al risarcimento a favore del convenuto stesso, anche al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa, purché non superiore alla metà dell'oggetto della domanda risarcitoria.

La Camera ha sostituito l'art. 5: l'art. 96 c.p.c. risulta ora integrato con la previsione secondo cui, nei casi di diffamazione con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche on line o della radiotelevisione, il giudice, nella determinazione della somma equitativamente determinata a carico della parte soccombente, deve tenere conto in particolare dell'entità della domanda risarcitoria.

Infine, l'articolo 6, modificando l'art. 2751-bis del codice civile, riconosce la qualifica di privilegio generale sui mobili al credito del giornalista o del direttore responsabile, che abbiano risarcito il danno a seguito di una sentenza di condanna per diffamazione, nei confronti dell'editore proprietario, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del giornalista o del direttore. La disposizione rafforza così le garanzie per il giornalista che abbia adempiuto all'obbligazione per il risarcimento del danno, rispetto all'eventuale fallimento dell'editore/proprietario della pubblicazione, dal quale deve recuperare - in quanto obbligati in solido - parte di quanto pagato.

La Camera ha riformulato la disposizione, in particolare chiarendo che titolari del credito nei confronti del proprietario o dell'editore sono il direttore o l'autore della pubblicazione.