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A.S. 2998, Inapplicabilità del giudizio abbreviato
informazioni aggiornate a martedì, 6 febbraio 2018

Il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un procedimento penale speciale nel quale non si procede al dibattimento: su richiesta dell'imputato, infatti, il procedimento può essere definito nella fase dell'udienza preliminare e, in caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo, mentre la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione a 30 anni.

Attualmente, non vi sono reati per i quali sia precluso l'accesso al rito abbreviato.

L'Assemblea della Camera dei deputati, il 28 novembre 2017, ha approvato una proposta di legge (A.S. 2989) che prevedeva la modifica l'art. 438 del codice di procedura penale, per escludere l'applicabilità del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

La proposta di legge modificava l'art. 438 c.p.p. disponendo che:

  • è escluso il giudizio abbreviato quando si procede per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo;
  • se si procede per uno di tali delitti, l'imputato può comunque chiedere l'accesso al rito speciale, subordinando la richiesta a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede l'ergastolo. In sostanza, l'imputato può chiedere al giudice dell'udienza preliminare di valutare l'imputazione formulata dal PM per, eventualmente, derubricare il reato in un delitto per il quale non sia previsto l'ergastolo e così consentire all'imputato l'accesso al rito abbreviato e al conseguente sconto di pena;
  • tanto in caso di rigetto della richiesta di integrazione probatoria, quanto di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto, l'imputato può riproporre le richieste fino a che in udienza preliminare non siano formulate le conclusioni.

Inoltre, la proposta di legge approvata dalla Camera inseriva nel codice di procedura penale:

  • l'articolo 438-bis, per consentire all'imputato di rinnovare o presentare per la prima volta la richiesta di rito abbreviato al giudice del dibattimento (ciò sarà possibile: quando l'imputato abbia chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinando il rito speciale ad una integrazione probatoria, che il GUP ha negato; quando l'imputato, per il quale il PM ha formulato l'imputazione per un delitto punito con l'ergastolo, abbia  chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinandolo a una diversa qualificazione del fatto, come reato non punito con l'ergastolo, e il GUP ha negato tale diversa qualificazione; quando l'imputato, per il quale il PM aveva formulato una richiesta di rinvio a giudizio per un reato punito con l'ergastolo, sia stato poi, all'esito dell'udienza preliminare, rinviato a giudizio per un reato diverso, non punito con l'ergastolo);
  • l'articolo 438-ter, per disciplinare il rito abbreviato in corte d'assise. La riforma prevedeva che, quando si procede per un delitto di competenza della corte d'assise per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d'assise competente; la disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima - e dunque alla presenza dei giudici popolari - e non davanti al giudice dell'udienza preliminare.

Infine, la proposta di legge interveniva sul codice penale. Inserendo un ultimo comma all'art. 69 del codice penale, la riforma prevedeva che nei delitti contro la persona, quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per motivi abbietti o futili o dell'avere adoperato sevizie o dell'avere agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti. La pena doveva dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo poi poteva essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.

Alla conclusione della XVII legislatura il Senato non aveva ultimato l'esame del provvedimento.

Il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un procedimento penale speciale nel quale non si procede al dibattimento: su richiesta dell'imputato, infatti, il procedimento può essere definito nella fase dell'udienza preliminare e, in caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo, mentre la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione a 30 anni.

Attualmente, non vi sono reati per i quali sia precluso l'accesso al rito abbreviato.

L'Assemblea della Camera dei deputati, il 28 novembre 2017, ha approvato una proposta di legge (A.S. 2989) che prevedeva la modifica l'art. 438 del codice di procedura penale, per escludere l'applicabilità del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

La proposta di legge modificava l'art. 438 c.p.p. disponendo che:

  • è escluso il giudizio abbreviato quando si procede per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo;
  • se si procede per uno di tali delitti, l'imputato può comunque chiedere l'accesso al rito speciale, subordinando la richiesta a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede l'ergastolo. In sostanza, l'imputato può chiedere al giudice dell'udienza preliminare di valutare l'imputazione formulata dal PM per, eventualmente, derubricare il reato in un delitto per il quale non sia previsto l'ergastolo e così consentire all'imputato l'accesso al rito abbreviato e al conseguente sconto di pena;
  • tanto in caso di rigetto della richiesta di integrazione probatoria, quanto di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto, l'imputato può riproporre le richieste fino a che in udienza preliminare non siano formulate le conclusioni.

Inoltre, la proposta di legge approvata dalla Camera inseriva nel codice di procedura penale:

  • l'articolo 438-bis, per consentire all'imputato di rinnovare o presentare per la prima volta la richiesta di rito abbreviato al giudice del dibattimento (ciò sarà possibile: quando l'imputato abbia chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinando il rito speciale ad una integrazione probatoria, che il GUP ha negato; quando l'imputato, per il quale il PM ha formulato l'imputazione per un delitto punito con l'ergastolo, abbia  chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinandolo a una diversa qualificazione del fatto, come reato non punito con l'ergastolo, e il GUP ha negato tale diversa qualificazione; quando l'imputato, per il quale il PM aveva formulato una richiesta di rinvio a giudizio per un reato punito con l'ergastolo, sia stato poi, all'esito dell'udienza preliminare, rinviato a giudizio per un reato diverso, non punito con l'ergastolo);
  • l'articolo 438-ter, per disciplinare il rito abbreviato in corte d'assise. La riforma prevedeva che, quando si procede per un delitto di competenza della corte d'assise per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d'assise competente; la disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima - e dunque alla presenza dei giudici popolari - e non davanti al giudice dell'udienza preliminare.

Infine, la proposta di legge interveniva sul codice penale. Inserendo un ultimo comma all'art. 69 del codice penale, la riforma prevedeva che nei delitti contro la persona, quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per motivi abbietti o futili o dell'avere adoperato sevizie o dell'avere agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti. La pena doveva dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo poi poteva essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.

Alla conclusione della XVII legislatura il Senato non aveva ultimato l'esame del provvedimento.