Il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un procedimento penale speciale nel quale non si procede al dibattimento: su richiesta dell'imputato, infatti, il procedimento può essere definito nella fase dell'udienza preliminare e, in caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo, mentre la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione a 30 anni.
Attualmente, non vi sono reati per i quali sia precluso l'accesso al rito abbreviato.
L'Assemblea della Camera dei deputati, il 28 novembre 2017, ha approvato una proposta di legge (A.S. 2989) che prevedeva la modifica l'art. 438 del codice di procedura penale, per escludere l'applicabilità del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
La proposta di legge modificava l'art. 438 c.p.p. disponendo che:
Inoltre, la proposta di legge approvata dalla Camera inseriva nel codice di procedura penale:
Infine, la proposta di legge interveniva sul codice penale. Inserendo un ultimo comma all'art. 69 del codice penale, la riforma prevedeva che nei delitti contro la persona, quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per motivi abbietti o futili o dell'avere adoperato sevizie o dell'avere agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti. La pena doveva dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo poi poteva essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.
Alla conclusione della XVII legislatura il Senato non aveva ultimato l'esame del provvedimento.