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informazioni aggiornate a venerdì, 31 luglio 2015

In ordine alle istituzioni universitarie si modifica la normativa sulle università non statali che gestiscono policlinici universitari, estendendo la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università (articolo 9, commi 10 e 11). Nel corso dell'esame al Senato sono state inoltre introdotte (commi da 11-bis a 11-quater), disposizioni relative al Consorzio interuniversitario CINECA, mediante le quali si estende esplicitamente la possibilità di partecipare al Consorzio anche a soggetti privati e a tutti i soggetti consorziati si affida sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato dagli stessi sui propri servizi; si stabilisce inoltre, con previsione di carattere generale, le condizioni per l'affidamento diretto di servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In materia ambientale il comma 16-bis e ter dell'articolo 11, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano rispettivamente: il primo, una modifica alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente in particolare alle definizioni di "produttore di rifiuti", "raccolta" e "deposito temporaneo" per adeguarla a una recente interpretazione della Corte di Cassazione (n. 5916/2015), in ordine ad una vicenda che interessa i cantieri navali di Monfalcone gestiti da Fincantieri; il secondo (che riproduce l'articolo 2 del decreto-legge n. 92 del 2015, in corso di esame alla Camera) alcune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali.

Viene poi posposto (articolo 14) dal 30 giugno 2015 al 30 settembre 2015 il termine - previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 - per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.

In materia di funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro l'articolo 15 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo e le regioni per un piano di rafforzamento dei servizi medesimi, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Si consente inoltre che le convenzioni con le regioni prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui, poi aumentati a 90 presso il Senato, che ha altresì aggiunto una disposizione in base al quale le province e le città metropolitane possono stipulare, ai fini del funzionamento dei centri per l'impiego, contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 .Si prevede poi all'articolo 16 che le amministrazioni aggiudicatrici delle gare per i servizi di assistenza e di ospitalità da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica possano avvalersi della Consip quale centrale di committenza.

In ordine alle istituzioni universitarie si modifica la normativa sulle università non statali che gestiscono policlinici universitari, estendendo la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università (articolo 9, commi 10 e 11). Nel corso dell'esame al Senato sono state inoltre introdotte (commi da 11-bis a 11-quater), disposizioni relative al Consorzio interuniversitario CINECA, mediante le quali si estende esplicitamente la possibilità di partecipare al Consorzio anche a soggetti privati e a tutti i soggetti consorziati si affida sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato dagli stessi sui propri servizi; si stabilisce inoltre, con previsione di carattere generale, le condizioni per l'affidamento diretto di servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In materia ambientale il comma 16-bis e ter dell'articolo 11, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano rispettivamente: il primo, una modifica alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente in particolare alle definizioni di "produttore di rifiuti", "raccolta" e "deposito temporaneo" per adeguarla a una recente interpretazione della Corte di Cassazione (n. 5916/2015), in ordine ad una vicenda che interessa i cantieri navali di Monfalcone gestiti da Fincantieri; il secondo (che riproduce l'articolo 2 del decreto-legge n. 92 del 2015, in corso di esame alla Camera) alcune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali.

Viene poi posposto (articolo 14) dal 30 giugno 2015 al 30 settembre 2015 il termine - previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 - per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.

In materia di funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro l'articolo 15 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo e le regioni per un piano di rafforzamento dei servizi medesimi, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Si consente inoltre che le convenzioni con le regioni prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui, poi aumentati a 90 presso il Senato, che ha altresì aggiunto una disposizione in base al quale le province e le città metropolitane possono stipulare, ai fini del funzionamento dei centri per l'impiego, contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 .Si prevede poi all'articolo 16 che le amministrazioni aggiudicatrici delle gare per i servizi di assistenza e di ospitalità da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica possano avvalersi della Consip quale centrale di committenza.