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Il sistema di reclutamento e formazione pubblica nel D.P.R. 70/2013
informazioni aggiornate a venerdì, 26 luglio 2013

È entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2013) il nuovo regolamento che innova la disciplina del sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici e individua forme di collegamento tra le esistenti Scuole pubbliche di formazione.

Il regolamento dà attuazione dell'articolo 11, co. 1, del D.L. 95/2012 (conv., L. 135/2012) che autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di individuare idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti e di riformare il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente.

Il riordino delle scuole pubbliche di formazione

Il regolamento (art. 1) istituisce il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica che è composto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), ridenominata Scuola nazionale dell'amministrazione, nonché dall'Istituto diplomatico "Mario Toscano", dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dalla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, dal Centro di formazione della difesa e dalla Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. Sono escluse dal Sistema le attività di formazione e reclutamento relative ai magistrati, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare, alle forze di polizia e ai vigili del fuoco.

Ai sensi dell'articolo 2, gli indirizzi e le attività del Sistema Unico sono definiti da un Comitato per il coordinamento delle scuole, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole. Al Comitato spettano le funzioni di programmazione delle attività di formazione dei dirigenti e dei funzionari, nonché il coordinamento nell'utilizzo delle risorse umane (personale docente), finanziarie e strumentali (sedi delle Scuole).

Il Comitato, la cui istituzione non deve comportare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, ha sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, che fornisce il supporto tecnico con le risorse disponibili.

Nell'ambito del Sistema unico, le Scuole favoriscono l'utilizzo gratuito delle proprie strutture anche per lo svolgimento di corsi organizzati da altre scuole pubbliche o da amministrazioni diverse da quella di appartenenza (art. 9).

La nuova disciplina del reclutamento

Ulteriori disposizioni del regolamento mirano a ridefinire complessivamente il sistema di reclutamento dei dirigenti e dei funzionari, con l'obiettivo di concentrare, snellire e rendere più economiche le procedure concorsuali; garantire l'eccellenza dell'attività formativa generale; strutturare i corsi di formazione in modo da assicurare il più elevato livello di specializzazione professionale degli allievi; subordinare l'assunzione degli allievi al superamento di prove valutative che assicurino l'effettiva selezione dei più meritevoli.

Innanzitutto viene innovata la fase di pianificazione del reclutamento (art. 3). Al Dipartimento della funzione pubblica è attribuito il compito di elaborare entro il 30 aprile di ogni anno il "Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici nazionali", che viene approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno. Il piano si riferisce al triennio decorrente dall'anno successivo a quello di elaborazione. Entro il successivo 31 ottobre, sulla base del Piano, con d.P.C.M. sono stabiliti il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale di amministrazione, e quelli da destinare al reclutamento diretto da parte delle singole amministrazioni: con distinti d.P.C.M. è stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia e da assegnare all'albo dei segretari comunali (per tale personale non sono previste innovazioni relativamente alle modalità di reclutamento).

Sono conseguentemente abrogati i commi 7 e 7-bis dell'art. 28, D.Lgs. 165/2001, che disciplinano la procedura vigente di programmazione del reclutamento dei dirigenti. Sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, la programmazione del reclutamento è stata svolta in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 449/1997. Le amministrazioni comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Entro il 31 luglio, il Dipartimento comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso. Sempre entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici comunicano i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza.

Per quanto riguarda il reclutamento dei funzionari, il regolamento (art. 4) prevede che per l'accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nonché alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti pubblici di ricerca si ricorra, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema, previa delibera del Comitato di coordinamento del Sistema Unico. Per la restante quota, rimangono ferme le disposizioni di legge speciali.

Nella disciplina previgente, il comma 1-ter dell'art. 52, D.lgs. 165/2001, che è stato parallelamente abrogato, stabiliva che per l'accesso alle posizioni economiche apicali è definita una quota di accesso nel limite del 50 per cento da riservare a un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Pertanto, mentre resta invariata la quota di accesso mediante corso-concorso, si introduce: 

  1. una differente platea di destinatari delle procedure concorsuali: la norma vigente limita la platea alle sole posizioni economiche apicali di ogni area funzionale, mentre la norma novellata circoscrive la platea a tutte le posizioni per le quali è richiesto il diploma di laurea;
  2. la facoltà non solo della Scuola nazionale, ma anche delle altre Scuole, di bandire concorsi.

Vengono altresì definite le modalità di svolgimento del concorso di ammissione al corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari: in particolare, il bando di concorso deve prevedere quale titolo di studio minimo per l'ammissione dei candidati non dipendenti pubblici il possesso della laurea specialistica/magistrale o del diploma di laurea secondo l'ordinamento previgente, mentre i candidati già dipendenti di amministrazioni pubbliche o private possono essere ammessi se muniti almeno di laurea triennale. Il corso-concorso (art. 5) ha una durata complessiva di nove mesi di cui i primi sei di formazione generale presso la Scuola nazionale di amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico e i successivi tre mesi (cui accedono gli allievi che superano l'esame conclusivo della fase di formazione iniziale) di formazione specialistica svolta presso le amministrazioni di destinazione degli allievi, utilizzando anche le strutture delle Scuole di riferimento.

Quanto al trattamento economico spettante agli allievi del corso-concorso per funzionari, le nuove disposizioni (art. 6) prevedono che per gli allievi già dipendenti pubblici conservano il trattamento erogato dall'amministrazione di appartenenza; agli allievi esterni, invece, viene erogata una borsa di studio dell'importo di 1.000 euro netti. Tutti gli emolumenti sopra indicati saranno restituiti dalle amministrazioni di destinazione degli allievi medesimi.

Per quanto riguarda il reclutamento dei dirigenti (art. 7), disciplinato dall'art. 28 del D.lgs. 165/2001, sono apportate numerose modifiche di seguito sintetizzate.

Il D.Lgs. n. 150/2009 ha integrato la disciplina dell'accesso alla dirigenza di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. pubblico impiego). L'accesso alla qualifica avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, le amministrazioni comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla SSPA i posti da coprire mediante corso-concorso che viene bandito entro il 31 dicembre di ciascun anno. I vincitori dei concorsi, prima del conferimento dell'incarico, sono tenuti a svolgere un ciclo di attività formative organizzate dalla SSPA.

Il D.Lgs. n. 150/2009 ha aggiunto l'art. 28-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per la disciplina dell'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici; l'accesso avviene, per il 50% dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri stabiliti con D.P.C.M., previo parere della SSPA, a cui sono ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.

a) sono ridefiniti i requisiti per l'ammissione al corso-concorso; in particolare, "i titoli di studio post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con d.P.C.M." vengono sostituiti dai soli master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere;

b) non sono più ammessi alla partecipazione ai corsi-concorsi i dipendenti di strutture private;

c) il periodo di formazione, comprensivo di un periodo di applicazione, è ridotto dagli attuali 18 mesi a 12 mesi con conseguenti economie di spesa. Le modifiche consentono di articolare meglio lo svolgimento del corso prevedendo una fase di formazione generale, della durata di otto mesi, svolta dalla Scuola nazionale di amministrazione e una fase di formazione specialistica, della durata di quattro mesi, alla cui organizzazione provvede il Comitato tramite le Scuole di riferimento o, in mancanza, con la Scuola nazionale di amministrazione;

d) è soppressa la disposizione che prevede la sottoposizione dei candidati ad un esame-concorso finale;

e) si prevede che il rapporto tra dirigenti scelti con concorso da parte delle singole amministrazioni e dirigenti scelti sulla base del corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, attualmente pari al 70% nel primo caso e al 30% nel secondo caso, venga portato al 50% (con incremento, quindi, della quota di dirigenti provenienti dal corso-concorso di quest'ultima);

f) per i soli concorsi banditi dalle singole amministrazioni (e non anche per il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione) si introduce la valutazione di titoli (stabilendo quale limite massimo che il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato);

g) al corso-concorso di formazione sono ammessi i candidati inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite dei posti disponibili, maggiorato del venti per cento (anziché del trenta);

Viene, infine, stabilito in 1.500 euro netti l'importo della borsa di studio per gli allievi non dipendenti pubblici (ora viene corrisposto il 70 per cento dello stipendio dei dirigenti, con esclusione della retribuzione legata allo svolgimento delle funzioni, per un ammontare di circa 1.920 euro netti). Gli allievi già dipendenti pubblici conservano il trattamento economico fruito presso l'amministrazione di appartenenza.

La formazione dei dirigenti e dei funzionari

Anche per quanto concerne la formazione, sono previsti obblighi di programmazione e coordinamento (art. 8). Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici sono tenuti ad adottare, entro il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale, da trasmettere al Comitato che provvede a redigere il "Programma triennale delle attività di formazione dei dipendenti pubblici", secondo il criterio della programmazione a scorrimento entro il 31 ottobre di ogni anno. Le scuole erogano l'attività formativa di competenza in conformità con quanto stabilito dal Programma.

Conseguentemente, è prevista l'abrogazione dell'art. 7-bis del D.lgs. 165/2001, che disciplina la formazione del personale. L'art. 7-bis stabiliva, al comma 1, l'obbligo di predisposizione annuale di un piano di formazione del personale per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca.

Ciascuna amministrazione trasmette il piano anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

In base al regolamento (art. 10) i corsi e le attività inseriti nel Programma triennale, destinati alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, di regola non comportano costi a carico di tali amministrazioni ed enti. In aggiunta possono essere previste attività formative con oneri a carico delle amministrazioni richiedenti.

Le Scuole del Sistema, sulla base dell'attività di coordinamento svolta dal Comitato, hanno la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti territoriali, sia per lo svolgimento di attività formative, sia per il reclutamento dei rispettivi dirigenti e funzionari. Le convenzioni, stipulate anche con soggetti privati, possono avere ad oggetto sia l'organizzazione di specifiche attività formative, sia l'adesione ad attività di reclutamento e formazione previste nell'ambito dei Piani del Sistema Unico. In ogni caso, gli oneri derivanti dalle convenzioni sono a carico degli enti richiedenti (art. 11).

Il regolamento (art. 12) stabilisce il principio della priorità dello svolgimento delle attività di formazione di amministrazioni statali ed enti pubblici non economici tramite le Scuole del Sistema unico. È consentito rivolgersi a soggetti terzi, pubblici o privati, previo nulla osta del Comitato e solo in presenza di due concomitanti fattori:

  • l'esigenza formativa specifica non può essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita prevista dal Programma triennale;
  • l'offerta del soggetto esterno risulti più conveniente e vantaggiosa delle attività di formazione con oneri a carico degli enti richiedenti inserite nel medesimo Programma.

Le Scuole del Sistema Unico possono definire forme di collaborazione con le università e altri istituti di formazione (art. 13), sulla base di linee di indirizzo formulate dal Comitato per il coordinamento e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

È entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2013) il nuovo regolamento che innova la disciplina del sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici e individua forme di collegamento tra le esistenti Scuole pubbliche di formazione.

Il regolamento dà attuazione dell'articolo 11, co. 1, del D.L. 95/2012 (conv., L. 135/2012) che autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di individuare idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti e di riformare il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente.

Il riordino delle scuole pubbliche di formazione

Il regolamento (art. 1) istituisce il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica che è composto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), ridenominata Scuola nazionale dell'amministrazione, nonché dall'Istituto diplomatico "Mario Toscano", dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dalla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, dal Centro di formazione della difesa e dalla Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. Sono escluse dal Sistema le attività di formazione e reclutamento relative ai magistrati, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare, alle forze di polizia e ai vigili del fuoco.

Ai sensi dell'articolo 2, gli indirizzi e le attività del Sistema Unico sono definiti da un Comitato per il coordinamento delle scuole, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole. Al Comitato spettano le funzioni di programmazione delle attività di formazione dei dirigenti e dei funzionari, nonché il coordinamento nell'utilizzo delle risorse umane (personale docente), finanziarie e strumentali (sedi delle Scuole).

Il Comitato, la cui istituzione non deve comportare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, ha sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, che fornisce il supporto tecnico con le risorse disponibili.

Nell'ambito del Sistema unico, le Scuole favoriscono l'utilizzo gratuito delle proprie strutture anche per lo svolgimento di corsi organizzati da altre scuole pubbliche o da amministrazioni diverse da quella di appartenenza (art. 9).

La nuova disciplina del reclutamento

Ulteriori disposizioni del regolamento mirano a ridefinire complessivamente il sistema di reclutamento dei dirigenti e dei funzionari, con l'obiettivo di concentrare, snellire e rendere più economiche le procedure concorsuali; garantire l'eccellenza dell'attività formativa generale; strutturare i corsi di formazione in modo da assicurare il più elevato livello di specializzazione professionale degli allievi; subordinare l'assunzione degli allievi al superamento di prove valutative che assicurino l'effettiva selezione dei più meritevoli.

Innanzitutto viene innovata la fase di pianificazione del reclutamento (art. 3). Al Dipartimento della funzione pubblica è attribuito il compito di elaborare entro il 30 aprile di ogni anno il "Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici nazionali", che viene approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno. Il piano si riferisce al triennio decorrente dall'anno successivo a quello di elaborazione. Entro il successivo 31 ottobre, sulla base del Piano, con d.P.C.M. sono stabiliti il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale di amministrazione, e quelli da destinare al reclutamento diretto da parte delle singole amministrazioni: con distinti d.P.C.M. è stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia e da assegnare all'albo dei segretari comunali (per tale personale non sono previste innovazioni relativamente alle modalità di reclutamento).

Sono conseguentemente abrogati i commi 7 e 7-bis dell'art. 28, D.Lgs. 165/2001, che disciplinano la procedura vigente di programmazione del reclutamento dei dirigenti. Sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, la programmazione del reclutamento è stata svolta in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 449/1997. Le amministrazioni comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Entro il 31 luglio, il Dipartimento comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso. Sempre entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici comunicano i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza.

Per quanto riguarda il reclutamento dei funzionari, il regolamento (art. 4) prevede che per l'accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nonché alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti pubblici di ricerca si ricorra, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema, previa delibera del Comitato di coordinamento del Sistema Unico. Per la restante quota, rimangono ferme le disposizioni di legge speciali.

Nella disciplina previgente, il comma 1-ter dell'art. 52, D.lgs. 165/2001, che è stato parallelamente abrogato, stabiliva che per l'accesso alle posizioni economiche apicali è definita una quota di accesso nel limite del 50 per cento da riservare a un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Pertanto, mentre resta invariata la quota di accesso mediante corso-concorso, si introduce: 

  1. una differente platea di destinatari delle procedure concorsuali: la norma vigente limita la platea alle sole posizioni economiche apicali di ogni area funzionale, mentre la norma novellata circoscrive la platea a tutte le posizioni per le quali è richiesto il diploma di laurea;
  2. la facoltà non solo della Scuola nazionale, ma anche delle altre Scuole, di bandire concorsi.

Vengono altresì definite le modalità di svolgimento del concorso di ammissione al corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari: in particolare, il bando di concorso deve prevedere quale titolo di studio minimo per l'ammissione dei candidati non dipendenti pubblici il possesso della laurea specialistica/magistrale o del diploma di laurea secondo l'ordinamento previgente, mentre i candidati già dipendenti di amministrazioni pubbliche o private possono essere ammessi se muniti almeno di laurea triennale. Il corso-concorso (art. 5) ha una durata complessiva di nove mesi di cui i primi sei di formazione generale presso la Scuola nazionale di amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico e i successivi tre mesi (cui accedono gli allievi che superano l'esame conclusivo della fase di formazione iniziale) di formazione specialistica svolta presso le amministrazioni di destinazione degli allievi, utilizzando anche le strutture delle Scuole di riferimento.

Quanto al trattamento economico spettante agli allievi del corso-concorso per funzionari, le nuove disposizioni (art. 6) prevedono che per gli allievi già dipendenti pubblici conservano il trattamento erogato dall'amministrazione di appartenenza; agli allievi esterni, invece, viene erogata una borsa di studio dell'importo di 1.000 euro netti. Tutti gli emolumenti sopra indicati saranno restituiti dalle amministrazioni di destinazione degli allievi medesimi.

Per quanto riguarda il reclutamento dei dirigenti (art. 7), disciplinato dall'art. 28 del D.lgs. 165/2001, sono apportate numerose modifiche di seguito sintetizzate.

Il D.Lgs. n. 150/2009 ha integrato la disciplina dell'accesso alla dirigenza di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. pubblico impiego). L'accesso alla qualifica avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, le amministrazioni comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla SSPA i posti da coprire mediante corso-concorso che viene bandito entro il 31 dicembre di ciascun anno. I vincitori dei concorsi, prima del conferimento dell'incarico, sono tenuti a svolgere un ciclo di attività formative organizzate dalla SSPA.

Il D.Lgs. n. 150/2009 ha aggiunto l'art. 28-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per la disciplina dell'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici; l'accesso avviene, per il 50% dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri stabiliti con D.P.C.M., previo parere della SSPA, a cui sono ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.

a) sono ridefiniti i requisiti per l'ammissione al corso-concorso; in particolare, "i titoli di studio post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con d.P.C.M." vengono sostituiti dai soli master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere;

b) non sono più ammessi alla partecipazione ai corsi-concorsi i dipendenti di strutture private;

c) il periodo di formazione, comprensivo di un periodo di applicazione, è ridotto dagli attuali 18 mesi a 12 mesi con conseguenti economie di spesa. Le modifiche consentono di articolare meglio lo svolgimento del corso prevedendo una fase di formazione generale, della durata di otto mesi, svolta dalla Scuola nazionale di amministrazione e una fase di formazione specialistica, della durata di quattro mesi, alla cui organizzazione provvede il Comitato tramite le Scuole di riferimento o, in mancanza, con la Scuola nazionale di amministrazione;

d) è soppressa la disposizione che prevede la sottoposizione dei candidati ad un esame-concorso finale;

e) si prevede che il rapporto tra dirigenti scelti con concorso da parte delle singole amministrazioni e dirigenti scelti sulla base del corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, attualmente pari al 70% nel primo caso e al 30% nel secondo caso, venga portato al 50% (con incremento, quindi, della quota di dirigenti provenienti dal corso-concorso di quest'ultima);

f) per i soli concorsi banditi dalle singole amministrazioni (e non anche per il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione) si introduce la valutazione di titoli (stabilendo quale limite massimo che il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato);

g) al corso-concorso di formazione sono ammessi i candidati inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite dei posti disponibili, maggiorato del venti per cento (anziché del trenta);

Viene, infine, stabilito in 1.500 euro netti l'importo della borsa di studio per gli allievi non dipendenti pubblici (ora viene corrisposto il 70 per cento dello stipendio dei dirigenti, con esclusione della retribuzione legata allo svolgimento delle funzioni, per un ammontare di circa 1.920 euro netti). Gli allievi già dipendenti pubblici conservano il trattamento economico fruito presso l'amministrazione di appartenenza.

La formazione dei dirigenti e dei funzionari

Anche per quanto concerne la formazione, sono previsti obblighi di programmazione e coordinamento (art. 8). Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici sono tenuti ad adottare, entro il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale, da trasmettere al Comitato che provvede a redigere il "Programma triennale delle attività di formazione dei dipendenti pubblici", secondo il criterio della programmazione a scorrimento entro il 31 ottobre di ogni anno. Le scuole erogano l'attività formativa di competenza in conformità con quanto stabilito dal Programma.

Conseguentemente, è prevista l'abrogazione dell'art. 7-bis del D.lgs. 165/2001, che disciplina la formazione del personale. L'art. 7-bis stabiliva, al comma 1, l'obbligo di predisposizione annuale di un piano di formazione del personale per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca.

Ciascuna amministrazione trasmette il piano anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

In base al regolamento (art. 10) i corsi e le attività inseriti nel Programma triennale, destinati alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, di regola non comportano costi a carico di tali amministrazioni ed enti. In aggiunta possono essere previste attività formative con oneri a carico delle amministrazioni richiedenti.

Le Scuole del Sistema, sulla base dell'attività di coordinamento svolta dal Comitato, hanno la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti territoriali, sia per lo svolgimento di attività formative, sia per il reclutamento dei rispettivi dirigenti e funzionari. Le convenzioni, stipulate anche con soggetti privati, possono avere ad oggetto sia l'organizzazione di specifiche attività formative, sia l'adesione ad attività di reclutamento e formazione previste nell'ambito dei Piani del Sistema Unico. In ogni caso, gli oneri derivanti dalle convenzioni sono a carico degli enti richiedenti (art. 11).

Il regolamento (art. 12) stabilisce il principio della priorità dello svolgimento delle attività di formazione di amministrazioni statali ed enti pubblici non economici tramite le Scuole del Sistema unico. È consentito rivolgersi a soggetti terzi, pubblici o privati, previo nulla osta del Comitato e solo in presenza di due concomitanti fattori:

  • l'esigenza formativa specifica non può essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita prevista dal Programma triennale;
  • l'offerta del soggetto esterno risulti più conveniente e vantaggiosa delle attività di formazione con oneri a carico degli enti richiedenti inserite nel medesimo Programma.

Le Scuole del Sistema Unico possono definire forme di collaborazione con le università e altri istituti di formazione (art. 13), sulla base di linee di indirizzo formulate dal Comitato per il coordinamento e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.