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Il regolamento UE 1169/2011 sulle informazioni alimentari per i consumatori
informazioni aggiornate a martedì, 9 settembre 2014
Il contenuto del Regolamento UE 1169/2011

Le buone pratiche da adottare in materia agroalimentare e di sicurezza degli alimenti attengono in primo luogo all'etichettatura dei prodotti alimentari, materia questa oggetto di norme europee, via via recepite a livello nazionale.
A tale proposito si evidenzia che gli interventi europei sulla materia, dal semplice scopo di assicurare la libera circolazione degli alimenti all'interno della Comunità (Dir. CE 79/112), hanno, nei tempi più recenti, con l'ultima disciplina organica di cui al Reg. n. 1169/2011 (UE), incentrato l'attenzione sulla necessità di migliorare l'informazione e la tutela del consumatore e sulla necessità di una regolamentazione delle etichette che – a prescindere dalla specifica normativa a tutela della qualità delle DOP e IGP dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli – punti alla corretta tracciabilità dei prodotti e alla descrizione delle materie prime in essi prevalenti.
Le esigenze dell'utilizzatore finale del bene alimentare sono infatti sempre più esplicitamente al centro della produzione normativa e ciò pone le aziende di fronte a problemi nuovi e complessi, di responsabilità, anzitutto.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del 22 novembre 2011 è stato pubblicato il nuovo Regolamento n. 1169 del 25 ottobre 2011 (UE) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano ad essere validi, il regolamento è volto a razionalizzarla al fine di agevolarne il rispetto ed accrescere la chiarezza per le parti interessate.
Il campo di applicazione, salvo requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti, riguarda:
gli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano le informazioni sugli alimenti ai consumatori;
tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e a quelli destinati alla fornitura delle collettività;
i servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il Trattato.

 Il nuovo Regolamento n. 1169/2011 si applica secondo la seguente scansione temporale:

  1. a partire dal 1 gennaio 2014, si applica la nuova disciplina sulle carni macinate (allegato VI parte B);
  2. a partire dal 13 dicembre 2014 si applicano tutti i nuovi contenuti del Regolamento, ad esclusione dell'obbligo delle indicazioni nutrizionali;
  3. a partire dal 13 dicembre 2016 si applicano anche le disposizioni relative all'obbligo delle indicazioni nutrizionali; tuttavia le indicazioni nutrizionali riportate sulle etichette su base facoltativa tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016 dovranno essere conformi alle disposizioni del nuovo Regolamento.

Il nuovo il Reg. n. 1169/2011 (UE) richiama esplicitamente quali debbano essere i principi guida e la tipologia di informazioni che gli operatori devono adottare relativamente agli alimenti commercializzati. I principi di seguito elencati si applicano non solo alle etichette, ma anche alla pubblicità ed alle tecniche di presentazione degli alimenti in generale (in particolare agli imballaggi che li contengono).
L'art. 4 stabilisce quale è la tipologia di informazioni obbligatorie riguardanti i prodotti alimentari da veicolare al consumatore, ovvero:
a) informazioni sull'identità, la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell'alimento;
b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull'uso sicuro dell'alimento (in particolare eventuali effetti nocivi associati ad un consumo errato dei prodotti, durata e conservazione, impatto sulla salute);
c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano al consumatore, in particolare se applica un regime alimentare particolare, di effettuare scelte consapevoli.

Sono ammesse anche altre tipologie di informazioni (informazioni volontarie) ma, se presenti, esse non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie (art. 37).

In particolare, il Reg. UE, all'articolo 9, indica l'elenco delle indicazioni obbligatorie da fornire sui prodotti alimentari preconfezionati. Si tratta di:
a) la denominazione dell'alimento;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranza (D.Lgs. n. 109/92, art. 5, comma 2);
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell'alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o di impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
i) il paese di origine o il luogo di provenienza, ove previsto all'articolo 26 del medesimo Reg. UE;
j) istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
k) il titolo alcolmetrico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume;
l) una dichiarazione nutrizionale;
m) indicazioni obbligatorie complementari per specifiche categorie di alimenti (art. 10).

Ai sensi dell'articolo 26 del nuovo Reg. UE 1169, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

  • nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
  • per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI (di tratta delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili). L'applicazione della lettera b) è stata condizionata all'adozione da parte della Commissione UE di atti esecutivi.
    La Commissione UE ha in proposito adottato il Reg. n. 1337/2013 (UE), che è entrato in vigore il 17 dicembre 2013 e si applica a decorrere dal 1° aprile 2015. Il regolamento non si applica alle carni che sono state legalmente immesse sul mercato dell'Unione prima del 1° aprile 2015 fino a esaurimento delle scorte. Il Regolamento n. 1337/2013 (UE) prevede la possibilità di utilizzare il termine origine solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese. Si veda in proposito quanto affermato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina, in risposta alla interrogazione Saggese 4-01267, presso il Senato, il 14 aprile 2014.
    Entro il 1° aprile 2020, la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i prodotti sopra indicati.
    La Commissione ha già presentato una Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente COM (2013) 755 final del 17 dicembre 2013.

Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.
L'applicazione di tale previsione è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione UE.

Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:
a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e diverse dalle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili ;
b) il latte;
c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
d) gli alimenti non trasformati;
e) i prodotti a base di un unico ingrediente;
f) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.
Le relazioni della Commissione prendono in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e un'analisi dei relativi costi e benefici, compreso l'impatto giuridico sul mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali. La Commissione può corredare tali relazioni di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione.
Per le carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, per le carni diverse da queste e dalle carni bovine, nonché per le carni utilizzate come ingrediente le relazioni e le valutazioni d'impatto prendono in considerazione, tra l'altro, le opzioni sulle modalità di espressione del paese d'origine o del luogo di provenienza degli  alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale: a) luogo di nascita; b) luogo di allevamento; c) luogo di macellazione.
Si ricorda, in proposito che, come conseguenza della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, l'indicazione dell'origine è attualmente obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine all'interno dell'Unione. Cfr. il Regolamento n. 1760/2000 del Parlamento europeo (CE) e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Le nuove norme europee sul paese d'origine/luogo di provenienza dei prodotti contenute nell'articolo 26 Reg. 1169/2011 (UE) si applicano fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione quali il Reg. UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (indicazioni geografiche, denominazioni d'origine e specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari).

Per quanto concerne le indicazioni facoltative, ai sensi dell'articolo 39 del Reg. 1169, oltre alle indicazioni obbligatorie (articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10), gli Stati membri possono adottare, previa comunicazione alla Commissione UE, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:
a) protezione della salute pubblica;
b) protezione dei consumatori;
c) prevenzione delle frodi;
d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.
Inoltre, gli Stati membri possono introdurre disposizioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

Ai sensi dell'articolo 45 del nuovo Reg. 1169/2011, gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste, precisando i motivi che le giustificano.     

L'iter del Regolamento UE 1169/2011 presso le istituzioni UE

L'iter di approvazione del regolamento è stato particolarmente lungo e complesso.
La Commissione europea aveva presentato la proposta di regolamento il 30 gennaio 2008 (COM(2008)40).

Contenuto della proposta

In particolare il provvedimento fondeva e modificava:

  • la direttiva CEE 496 del 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari e sull'obbligo di menzionare gli elementi nutrizionali essenziali nel principale campo visivo.
  • la direttiva CE 13 del 2000 sui requisiti di etichettatura comuni applicabili a tutti i prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché a quelli destinati alla collettività, sulle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta, su alcuni principi generali relativi alle informazioni alimentari al fine di aiutare i consumatori ad effettuare scelte informate in materia alimentare.

In materia di etichettatura dei prodotti alimentari:

  • erano chiarite le responsabilità dei vari operatori del settore alimentare;
  • era stabilita una dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie;
  • era introdotto per i prodotti alimentari non preimballati venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo l'obbligo di recare indicazioni sugli ingredienti allergenici;
  • con riferimento al vino, alle bevande spiritose e alla birra, la Commissione aveva l'obbligo di elaborare una relazione sull'applicazione delle norme vigenti in materia di elencazione degli ingredienti e di etichettatura nutrizionale obbligatoria;
  • l'indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare rimaneva facoltativa a meno che l'omissione di tale informazione potesse indurre in errore il consumatore. In ogni caso, l'indicazione del paese d'origine (se la merce è interamente prodotta in un solo paese) o del luogo di provenienza (nel caso in cui più paesi concorrano alle diverse fasi di lavorazione la provenienza è il paese in cui si è svolta l'ultima fase) di un prodotto alimentare non avrebbe dovuto ingannare il consumatore e avrebbe dovuto essere basata su criteri armonizzati. La proposta chiariva le condizioni per l'adozione di norme nazionali facoltative sull'etichettatura di origine.

L'articolo 42 della proposta disponeva l'obbligo per gli Stati membri che ritenessero necessario adottare una nuova legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari di notificare previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi. Ogni qualvolta si fosse dovuto applicare la suesposta procedura di notifica non si sarebbe applicata la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche prevista dalla direttiva CE 34 del 1998.

Iter della proposta

La proposta è stata esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria.
Il Consiglio Agricoltura del 14 dicembre 2009 ha preso atto della proposta.

La Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo il 19 aprile 2010 ha approvato con emendamenti una proposta di risoluzione e il 16 giugno dello stesso anno il Parlamento europeo in sessione plenaria, secondo la procedura legislativa ordinaria in prima lettura, ha approvato una risoluzione.

Dopo la riunione del 7 e 8 giugno 2010, Il Consiglio Occupazione, politiche sociali, sanità e consumatori del 7 dicembre 2010 ha raggiunto un accordo politico in prima lettura. Diventava obbligatoria l'indicazione degli indicatori nutrizionali, dei valori energetici e delle quantità di certi elementi (grassi, acidi grassi saturi, proteine, zucchero e sale) mentre l'indicazione del paese d'origine era obbligatoria solo nel caso in cui la sua assenza avrebbe indotto in errore il consumatore.

La proposta prevedeva poi: la possibilità per i singoli paesi di introdurre in etichetta informazioni aggiuntive nonché schemi di informazione nutrizionale ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente; l'indicazione obbligatoria dell'origine per diversi tipi di carne (suina, ovina e avicola), la presentazione da parte della Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento di un rapporto sulla possibile estensione dell'indicazione obbligatoria di origine ad ulteriori prodotti (latte, latte usato come ingrediente, carne usata come ingrediente, alimenti non trasformati, prodotti a singolo ingrediente, ingredienti che rappresentano piu' del 50 per cento di un alimento). Erano esentate dagli obblighi sull'etichettatura nutrizionale oltre che sull'indicazione della lista di ingredienti alcune bevande alcoliche (come vini, prodotti derivati da vini aromatizzati, vino di miele, birra ecc.).

Il Consiglio agricoltura del 21 febbraio 2011 ha approvato, in prima lettura, con il voto contrario dell'Italia, una posizione sulla proposta di regolamento che sarebbe stata inviata al Parlamento europeo per la seconda lettura. La posizione del Consiglio, tra l'altro rendeva obbligatoria:

  • l'etichettatura del contenuto nutritivo (valore energetico, quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) i cui elementi dovevano apparire insieme nello stesso campo visivo mentre alcuni avrebbero potuto essere ripetuti sulla parte frontale della confezione;
  • l'etichettatura di origine se la sua assenza si configura come un inganno per il consumatore;
  • l'etichettatura di origine per alcuni tipi di carne (maiale, agnello e pollame) soggetti a norme di attuazione.

Erano obbligatorie, tra l'altro, le indicazioni relative a:

- denominazione dell'alimento;
- elenco degli ingredienti;
- quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- termine minimo di conservazione o data di scadenza;
- condizioni particolari di conservazione;
- nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore;
- paese d'origine o luogo di provenienza (ove previsto);
- dichiarazione nutrizionale.

Il 22 febbraio2011 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla citata posizione del Consiglio in cui, dopo avere ricordato di avere accolto 113 dei 247 emendamenti adottati dal PE in prima lettura, ha affermato che, pur non volendosi opporre a un voto espresso a maggioranza qualificata, il testo approvato dal Consiglio conteneva elementi che si discostavano dalla proposta della Commissione e non teneva conto del parere in prima lettura del PE e, di conseguenza, degli emendamenti del PE che la Commissione aveva indicato di poter accettare.

Il 19 aprile 2011 la Commissione ambiente del PE ha approvato in seconda lettura la proposta.

Il testo approvato prevedeva, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una maggiore leggibilità dei caratteri; di indicare, anche per gli alimenti venduti nei ristoranti, nelle bancarelle e nelle mense, la lista completa degli allergeni, al momento presente solo sui prodotti preconfezionati; di specificare la data di congelamento di carne non lavorata, pollame e pesce, nonché l'origine di tutti i singoli ingredienti del prodotto (carne, pollame, latticini, frutta e verdura) e di alcuni cibi trattati. Erano esclusi i prodotti non imballati.

 

Il contenuto del Regolamento UE 1169/2011

Le buone pratiche da adottare in materia agroalimentare e di sicurezza degli alimenti attengono in primo luogo all'etichettatura dei prodotti alimentari, materia questa oggetto di norme europee, via via recepite a livello nazionale.
A tale proposito si evidenzia che gli interventi europei sulla materia, dal semplice scopo di assicurare la libera circolazione degli alimenti all'interno della Comunità (Dir. CE 79/112), hanno, nei tempi più recenti, con l'ultima disciplina organica di cui al Reg. n. 1169/2011 (UE), incentrato l'attenzione sulla necessità di migliorare l'informazione e la tutela del consumatore e sulla necessità di una regolamentazione delle etichette che – a prescindere dalla specifica normativa a tutela della qualità delle DOP e IGP dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli – punti alla corretta tracciabilità dei prodotti e alla descrizione delle materie prime in essi prevalenti.
Le esigenze dell'utilizzatore finale del bene alimentare sono infatti sempre più esplicitamente al centro della produzione normativa e ciò pone le aziende di fronte a problemi nuovi e complessi, di responsabilità, anzitutto.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del 22 novembre 2011 è stato pubblicato il nuovo Regolamento n. 1169 del 25 ottobre 2011 (UE) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano ad essere validi, il regolamento è volto a razionalizzarla al fine di agevolarne il rispetto ed accrescere la chiarezza per le parti interessate.
Il campo di applicazione, salvo requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti, riguarda:
gli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano le informazioni sugli alimenti ai consumatori;
tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e a quelli destinati alla fornitura delle collettività;
i servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il Trattato.

 Il nuovo Regolamento n. 1169/2011 si applica secondo la seguente scansione temporale:

  1. a partire dal 1 gennaio 2014, si applica la nuova disciplina sulle carni macinate (allegato VI parte B);
  2. a partire dal 13 dicembre 2014 si applicano tutti i nuovi contenuti del Regolamento, ad esclusione dell'obbligo delle indicazioni nutrizionali;
  3. a partire dal 13 dicembre 2016 si applicano anche le disposizioni relative all'obbligo delle indicazioni nutrizionali; tuttavia le indicazioni nutrizionali riportate sulle etichette su base facoltativa tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016 dovranno essere conformi alle disposizioni del nuovo Regolamento.

Il nuovo il Reg. n. 1169/2011 (UE) richiama esplicitamente quali debbano essere i principi guida e la tipologia di informazioni che gli operatori devono adottare relativamente agli alimenti commercializzati. I principi di seguito elencati si applicano non solo alle etichette, ma anche alla pubblicità ed alle tecniche di presentazione degli alimenti in generale (in particolare agli imballaggi che li contengono).
L'art. 4 stabilisce quale è la tipologia di informazioni obbligatorie riguardanti i prodotti alimentari da veicolare al consumatore, ovvero:
a) informazioni sull'identità, la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell'alimento;
b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull'uso sicuro dell'alimento (in particolare eventuali effetti nocivi associati ad un consumo errato dei prodotti, durata e conservazione, impatto sulla salute);
c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano al consumatore, in particolare se applica un regime alimentare particolare, di effettuare scelte consapevoli.

Sono ammesse anche altre tipologie di informazioni (informazioni volontarie) ma, se presenti, esse non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie (art. 37).

In particolare, il Reg. UE, all'articolo 9, indica l'elenco delle indicazioni obbligatorie da fornire sui prodotti alimentari preconfezionati. Si tratta di:
a) la denominazione dell'alimento;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranza (D.Lgs. n. 109/92, art. 5, comma 2);
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell'alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o di impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
i) il paese di origine o il luogo di provenienza, ove previsto all'articolo 26 del medesimo Reg. UE;
j) istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
k) il titolo alcolmetrico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume;
l) una dichiarazione nutrizionale;
m) indicazioni obbligatorie complementari per specifiche categorie di alimenti (art. 10).

Ai sensi dell'articolo 26 del nuovo Reg. UE 1169, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

  • nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
  • per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI (di tratta delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili). L'applicazione della lettera b) è stata condizionata all'adozione da parte della Commissione UE di atti esecutivi.
    La Commissione UE ha in proposito adottato il Reg. n. 1337/2013 (UE), che è entrato in vigore il 17 dicembre 2013 e si applica a decorrere dal 1° aprile 2015. Il regolamento non si applica alle carni che sono state legalmente immesse sul mercato dell'Unione prima del 1° aprile 2015 fino a esaurimento delle scorte. Il Regolamento n. 1337/2013 (UE) prevede la possibilità di utilizzare il termine origine solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese. Si veda in proposito quanto affermato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina, in risposta alla interrogazione Saggese 4-01267, presso il Senato, il 14 aprile 2014.
    Entro il 1° aprile 2020, la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i prodotti sopra indicati.
    La Commissione ha già presentato una Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente COM (2013) 755 final del 17 dicembre 2013.

Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.
L'applicazione di tale previsione è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione UE.

Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:
a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e diverse dalle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili ;
b) il latte;
c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
d) gli alimenti non trasformati;
e) i prodotti a base di un unico ingrediente;
f) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.
Le relazioni della Commissione prendono in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e un'analisi dei relativi costi e benefici, compreso l'impatto giuridico sul mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali. La Commissione può corredare tali relazioni di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione.
Per le carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, per le carni diverse da queste e dalle carni bovine, nonché per le carni utilizzate come ingrediente le relazioni e le valutazioni d'impatto prendono in considerazione, tra l'altro, le opzioni sulle modalità di espressione del paese d'origine o del luogo di provenienza degli  alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale: a) luogo di nascita; b) luogo di allevamento; c) luogo di macellazione.
Si ricorda, in proposito che, come conseguenza della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, l'indicazione dell'origine è attualmente obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine all'interno dell'Unione. Cfr. il Regolamento n. 1760/2000 del Parlamento europeo (CE) e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Le nuove norme europee sul paese d'origine/luogo di provenienza dei prodotti contenute nell'articolo 26 Reg. 1169/2011 (UE) si applicano fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione quali il Reg. UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (indicazioni geografiche, denominazioni d'origine e specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari).

Per quanto concerne le indicazioni facoltative, ai sensi dell'articolo 39 del Reg. 1169, oltre alle indicazioni obbligatorie (articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10), gli Stati membri possono adottare, previa comunicazione alla Commissione UE, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:
a) protezione della salute pubblica;
b) protezione dei consumatori;
c) prevenzione delle frodi;
d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.
Inoltre, gli Stati membri possono introdurre disposizioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

Ai sensi dell'articolo 45 del nuovo Reg. 1169/2011, gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste, precisando i motivi che le giustificano.     

L'iter del Regolamento UE 1169/2011 presso le istituzioni UE

L'iter di approvazione del regolamento è stato particolarmente lungo e complesso.
La Commissione europea aveva presentato la proposta di regolamento il 30 gennaio 2008 (COM(2008)40).

Contenuto della proposta

In particolare il provvedimento fondeva e modificava:

  • la direttiva CEE 496 del 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari e sull'obbligo di menzionare gli elementi nutrizionali essenziali nel principale campo visivo.
  • la direttiva CE 13 del 2000 sui requisiti di etichettatura comuni applicabili a tutti i prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché a quelli destinati alla collettività, sulle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta, su alcuni principi generali relativi alle informazioni alimentari al fine di aiutare i consumatori ad effettuare scelte informate in materia alimentare.

In materia di etichettatura dei prodotti alimentari:

  • erano chiarite le responsabilità dei vari operatori del settore alimentare;
  • era stabilita una dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie;
  • era introdotto per i prodotti alimentari non preimballati venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo l'obbligo di recare indicazioni sugli ingredienti allergenici;
  • con riferimento al vino, alle bevande spiritose e alla birra, la Commissione aveva l'obbligo di elaborare una relazione sull'applicazione delle norme vigenti in materia di elencazione degli ingredienti e di etichettatura nutrizionale obbligatoria;
  • l'indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare rimaneva facoltativa a meno che l'omissione di tale informazione potesse indurre in errore il consumatore. In ogni caso, l'indicazione del paese d'origine (se la merce è interamente prodotta in un solo paese) o del luogo di provenienza (nel caso in cui più paesi concorrano alle diverse fasi di lavorazione la provenienza è il paese in cui si è svolta l'ultima fase) di un prodotto alimentare non avrebbe dovuto ingannare il consumatore e avrebbe dovuto essere basata su criteri armonizzati. La proposta chiariva le condizioni per l'adozione di norme nazionali facoltative sull'etichettatura di origine.

L'articolo 42 della proposta disponeva l'obbligo per gli Stati membri che ritenessero necessario adottare una nuova legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari di notificare previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi. Ogni qualvolta si fosse dovuto applicare la suesposta procedura di notifica non si sarebbe applicata la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche prevista dalla direttiva CE 34 del 1998.

Iter della proposta

La proposta è stata esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria.
Il Consiglio Agricoltura del 14 dicembre 2009 ha preso atto della proposta.

La Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo il 19 aprile 2010 ha approvato con emendamenti una proposta di risoluzione e il 16 giugno dello stesso anno il Parlamento europeo in sessione plenaria, secondo la procedura legislativa ordinaria in prima lettura, ha approvato una risoluzione.

Dopo la riunione del 7 e 8 giugno 2010, Il Consiglio Occupazione, politiche sociali, sanità e consumatori del 7 dicembre 2010 ha raggiunto un accordo politico in prima lettura. Diventava obbligatoria l'indicazione degli indicatori nutrizionali, dei valori energetici e delle quantità di certi elementi (grassi, acidi grassi saturi, proteine, zucchero e sale) mentre l'indicazione del paese d'origine era obbligatoria solo nel caso in cui la sua assenza avrebbe indotto in errore il consumatore.

La proposta prevedeva poi: la possibilità per i singoli paesi di introdurre in etichetta informazioni aggiuntive nonché schemi di informazione nutrizionale ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente; l'indicazione obbligatoria dell'origine per diversi tipi di carne (suina, ovina e avicola), la presentazione da parte della Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento di un rapporto sulla possibile estensione dell'indicazione obbligatoria di origine ad ulteriori prodotti (latte, latte usato come ingrediente, carne usata come ingrediente, alimenti non trasformati, prodotti a singolo ingrediente, ingredienti che rappresentano piu' del 50 per cento di un alimento). Erano esentate dagli obblighi sull'etichettatura nutrizionale oltre che sull'indicazione della lista di ingredienti alcune bevande alcoliche (come vini, prodotti derivati da vini aromatizzati, vino di miele, birra ecc.).

Il Consiglio agricoltura del 21 febbraio 2011 ha approvato, in prima lettura, con il voto contrario dell'Italia, una posizione sulla proposta di regolamento che sarebbe stata inviata al Parlamento europeo per la seconda lettura. La posizione del Consiglio, tra l'altro rendeva obbligatoria:

  • l'etichettatura del contenuto nutritivo (valore energetico, quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) i cui elementi dovevano apparire insieme nello stesso campo visivo mentre alcuni avrebbero potuto essere ripetuti sulla parte frontale della confezione;
  • l'etichettatura di origine se la sua assenza si configura come un inganno per il consumatore;
  • l'etichettatura di origine per alcuni tipi di carne (maiale, agnello e pollame) soggetti a norme di attuazione.

Erano obbligatorie, tra l'altro, le indicazioni relative a:

- denominazione dell'alimento;
- elenco degli ingredienti;
- quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- termine minimo di conservazione o data di scadenza;
- condizioni particolari di conservazione;
- nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore;
- paese d'origine o luogo di provenienza (ove previsto);
- dichiarazione nutrizionale.

Il 22 febbraio2011 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla citata posizione del Consiglio in cui, dopo avere ricordato di avere accolto 113 dei 247 emendamenti adottati dal PE in prima lettura, ha affermato che, pur non volendosi opporre a un voto espresso a maggioranza qualificata, il testo approvato dal Consiglio conteneva elementi che si discostavano dalla proposta della Commissione e non teneva conto del parere in prima lettura del PE e, di conseguenza, degli emendamenti del PE che la Commissione aveva indicato di poter accettare.

Il 19 aprile 2011 la Commissione ambiente del PE ha approvato in seconda lettura la proposta.

Il testo approvato prevedeva, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una maggiore leggibilità dei caratteri; di indicare, anche per gli alimenti venduti nei ristoranti, nelle bancarelle e nelle mense, la lista completa degli allergeni, al momento presente solo sui prodotti preconfezionati; di specificare la data di congelamento di carne non lavorata, pollame e pesce, nonché l'origine di tutti i singoli ingredienti del prodotto (carne, pollame, latticini, frutta e verdura) e di alcuni cibi trattati. Erano esclusi i prodotti non imballati.