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Fondi per le politiche sociali
informazioni aggiornate a giovedì, 6 agosto 2015
Fondo nazionale per le politiche sociali

 

Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) è lo strumento con cui, a livello statale, vengono finanziati annualmente gran parte degli interventi dedicati alla sfera del sociale. Il Fondo, istituito nel 1998 dall'art. 59, co. 44, della legge 449/1997, è stato definito e rafforzato dalla legge 328/2000 che ha fra l'altro stabilito che le risorse annualmente attribuite al Fondo devono essere ripartite - con decreto del Ministro competente per le politiche sociali, sentiti i ministri interessati e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni - tra le regioni, i comuni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il FNPS, le cui risorse sono esposte in Tabella C della legge di stabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (capitolo 3671).

Gli interventi finanziati a valere sul FNPS sono stati ridotti nel tempo da alcuni provvedimenti normativi. In particolare, le risorse del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alla parte dedicata ai progetti da realizzare nelle 15 città riservatarie, dal 2008 sono determinate annualmente in Tabella C della legge di stabilità e allocate direttamente nel Fondo per l'infanzia e l'adolescenza (capitolo 3527). Le restanti risorse per gli interventi su tutto il territorio nazionale da dedicare all'infanzia e all'adolescenza confluiscono nel FNPS indistintamente, senza essere quantificate.
Per quanto riguarda le somme destinate al finanziamento degli interventi costituenti i diritti soggettivi (assegno al nucleo familiare con tre figli minori, per la maternità, agevolazioni disabili e lavoratori talassemici), dal 2010, la legge 191/2009 ha disposto che siano finanziati attraverso appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per il 2011, la legge di stabilità 2011 (legge 220/2010) ha stanziato per le politiche sociali 273,8 milioni di euro. Per effetto dell'art. 1, co. 13, della legge 220/2010, della cifra iniziale sono stati accantonati 55,8 milioni di euro in ragione dell'andamento dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione a banda larga. Tali accantonamenti sono stati resi definitivi dal decreto legge 98/2011. Con Decreto interministeriale del 17 giugno 2011, sono stati pertanto ripartiti 218 milioni di euro, di cui 39,5 milioni di euro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per il 2012, la legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha disposto uno stanziamento del FNPS pari a 69,954 milioni di euro, che per effetto di accantonamenti, fra cui quello di 25,363 milioni di euro, ai sensi dell'art. 14, co. 2, del decreto legge 78/2010 riguardante la riduzione delle risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario, è risultato pari a 43,722 milioni di euro. Le risorse sono state ripartite con il Decreto interministeriale 16 novembre 2012.

Nella riunione del 25 luglio 2012, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, ha espresso la mancata intesa sullo schema di decreto di riparto del FNPS per l'anno 2012 come trasmesso dal Governo, chiedendo l'interlocuzione con l'esecutivo per ridiscutere il finanziamento delle politiche sociali. Successivamente, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel Documento per una azione di rilancio delle politiche sociali del 6 ottobre 2012, ha evidenziato alcune osservazioni in materia di politiche sociali, sottolineando al contempo l'impossibilità, per i livelli di governo territoriali, di garantire, nel corso del 2013, il sistema dei servizi sociali sul territorio. In tal senso, le Regioni, per ripristinare sicurezza nell'ambito delle politiche sociali, hanno avanzato le seguenti proposte e richieste: 1) definizione degli Obiettivi di Servizio con indicazione di quelli da finanziare con priorità; 2) difesa dell'occupazione nel settore dei servizi alla persona: 3) superamento della frammentarietà dei finanziamenti, spesso di piccole entità, e allocazione di tutte le risorse dedicate al sociale in un unico Fondo non finalizzato; 4) istituzione di un tavolo di confronto composto dai Ministeri del Welfare/Salute e dalle Commissioni Politiche Sociali e Salute della Conferenza delle Regioni e P.A, che elabori proposte condivise e praticabili sulla non autosufficienza riconoscendola come un tema centrale all'interno delle politiche sociali.

Per l'anno 2013, l'art. 1, co. 271, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), ha incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali. Le risorse effettivamente ripartite con il Decreto interministeriale 26 giugno 2013 sono poi state pari a 343,704 milioni di euro.

Per il 2014, il Fondo ha un finanziamento, esposto in Tabella C della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), pari a 317 milioni di euro.

Nel corso dell'esame alla Camera della legge di stabilità 2014, nella seduta del 20 dicembre è stato accolto l'ordine del giorno 9/01865-A/007 che, a fronte dell'impossibilità per i livelli di governo territoriali, di garantire il sistema dei servizi sociali sul territorio, impegna il Governo a valutare le opportune misure per tutelare le Regioni dai tagli al FNPS.

In seguito, il Decreto 21 febbraio 2014 ha ripartito fra le regioni una somma pari a 297.417.713,00 euro, di cui:

  • 258.258.541,20 euro destinate alle regioni;
  • 4.359.458,80 alle province autonome;
  • 34.799.713,00 attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

Si ricorda di seguito il contenuto del decreto.  Le Regioni devono utilizzare le risorse loro destinate per le aree di utenza e secondo i seguenti cinque i macro-obiettivi di servizio:

  1. servizi per l'accesso e la presa in carico dalla rete assistenziale;
  2. servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio;
  3. servizi a carattere comunitario per la prima infanzia;
  4. servizi a carattere residenziale per le fragilità;
  5. misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito. La programmazione di questo macro-obiettivo tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione della Carta acquisti intesa come sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013).

Inoltre, le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali integrano nella programmazione le risorse attribuite alle regioni con:

  • il Fondo per le non autosufficienze;
  • il Piano Azione Coesione. In questo caso le risorse afferiscono ad ambiti territoriali ben precisi per il finanziamento di servizi di cura delle persone, ovvero cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti.

Le Regioni devono monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate. A tal fine, gli enti territoriali concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei12. bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP). 

Si ricorda che, nel febbraio 2014, in relazione all'espressione delle Intese sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, la Conferenza delle Regioni ha approvato un documento quale Intesa Quadro per le Politiche Sociali.

Le regioni chiedono:

  • una stabilità almeno triennale e incrementale, a partire dal 2014, dei finanziamenti statali riguardanti le politiche sociali, con particolare riferimento al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e al Fondo per le non Autosufficienze;
  • l'individuazione di una dimensione finanziaria accettabile (520 milioni di euro per il FNPS e 400 milioni per il FNA) per stabilizzare, almeno ad un livello minimo, gli Obiettivi di Servizio; 
  • una programmazione triennale/annuale dei servizi;
  • la valorizzazione concreta di politiche integrate, sia per il profilo della relativo alla tutela della salute che a quello relativo alle politiche occupazionali;
  • il rafforzamento, nel rispetto dei modelli di governance regionali, del confronto e del coinvolgimento delle Autonomie Locali.

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), al co. 158,  ha incrementato a regime il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) con uno stanziamento di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Il finanziamento del Fondo esposto in Tabella C della stabilità 2015 è pari per il triennio di riferimento 2015-2017 a circa 13 milioni di euro.

Il Decreto 4 maggio 2015  ha poi assegnato per il 2015, euro  312.992.666  al FNPS, così ripartit :

  • 278.192.953,00  euro alle Regioni;
  • 34.799.713,00 euro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonché all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto infine istituisce un gruppo di lavoro con le regioni e l'ANCI, costituito a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che dovrà definire un Piano sociale nazionale triennale, volto ad individuare le priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse del Fondo, nonchè le linee di intervento e gli indicatori finalizzati a specificare gli obiettivi di servizio con i relativi flussi informativi. Il Piano dovrà essere adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Successivamente all'adozione del Piano, le risorse complessivamente afferenti al FNPS potranno essere ripartite sulla base dei criteri stabiliti dal Piano stesso.

Fondo nazionale politiche sociali (in migliaia di euro)

Anno

Tabella C – Legge Finanziaria/Stabilità

Fondo nazionale politiche sociali come risultante dal decreto di riparto

Quota regioni e Province autonome

Decreto riparto

2009

 

1.311.650

Nel fondo erano ancora allocate le risorse destinate al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, pari a euro 842.000.000,00.

1.420.580

 

518.226

25/11/2009

2010

 

1.169.258

Di cui euro 854.000.000,00 destinate al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi e riportati in Tabella C

435.257

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 191/2009 la quale stabilisce che, a decorrere dal 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi sono finanziati da appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dagli stanziamenti del Fondo, come riportati in Tabella C, sono state pertanto sottratte le risorse destinate al finanziamento dei diritti soggettivi.

380.222

4/10/2010

2011

 

273.874

218.084

178.500

17/06/2011

2012

 

69.950

42.208

10.680

16/11/2012

 

2013

344.178

 343.704

 300.000

26/06/2013

 

2014

 

317.000 297.418  258.258
21/02/2014

2015

12.992 312.992 278.192 04/05/2015
Fondo per le politiche della famiglia

Il Fondo istituito ai sensi dell'art. 19, co. 1, del decreto-legge 223/2006, è stato ridisciplinato dalla finanziaria 2007 che ha fra l'altro istituito l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Le risorse, allocate nello stato di previsione del MEF sul capitolo 2102 e destinate nel loro complesso alle politiche familiari, sono assegnate mediante un apposito decreto di riparto.

La materia politiche per la famiglia, nella strutturazione del bilancio statale, è ricompresa nella Missione 24 Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia, nello specifico Programma 24.7 "Sostegno alla famiglia" – Centro di responsabilità 15 "Politiche per la famiglia". Sebbene lo stanziamento del Fondo, nel suo complesso, sia allocato nello stato di previsione del MEF, dal 2010 i capitoli di riferimento sono il cap. 858, "Fondo per le politiche per la famiglia", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e il cap. 899, titolato "Somme da destinare ad interventi per attività di competenza statale relative al Fondo per le politiche per la famiglia", dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 Per quanto riguarda il 2010, a seguito dell'Intesa del 29 aprile 2010 in sede di Conferenza unificata, il decreto del 20 luglio 2010 ha stabilito il riparto delle risorse del Fondo per il 2010, ammontanti nel complesso a 174,288 milioni di euro. Per quanto riguarda le attività di competenza regionale e degli enti locali, i 100 milioni di risorse disponibili sono stati ripartiti con l'intesa in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2010 che li ha destinati in via prioritaria, al proseguimento dello sviluppo ed al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia e alla realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie, assicurando che ad essi accedano prioritariamente le famiglie numerose o in difficoltà, sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali.

Dal 2011 il Fondo ha subito un forte ridimensionamento, legato, secondo quanto affermato  dal MEF, alla necessità di alimentare il costituendo Fondo per il federalismo, con conseguente azzeramento dei trasferimenti di risorse al sistema delle autonomie.

I finanziamenti per il 2011, pari a 52,5 milioni di euro, ripartiti con Decreto 2 febbraio 2012, sono stati ritoccati più volte in diminuzione ad opera dei tagli derivanti dal decreto legge 78/2010 e dal decreto legge 225/2011, nonché dagli accantonamenti per la banda larga, che hanno determinato una consistenza effettiva del Fondo pari a 25 milioni euro.

La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011), come indicato nella tabella C, per il 2012 stanzia per il Fondo per le politiche della famiglia 20,1 milioni di euro. Nel corso del 2012 tali risorse sono state incrementate attraverso specifiche intese.

Nel febbraio 2012 è stata infatti sottoscritta un'Intesa in sede di Conferenza unificata sull'utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia. I fondi, pari a 25 milioni di euro, spostati da precedenti capitoli di competenza statale e resi disponibili sui capitoli di pertinenza regionale e degli enti locali, sono stati messi a disposizione per garantire la continuità degli obiettivi di servizio relativi a: diffusione servizi per l'infanzia e presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (bambini 0-3 anni) e incremento della percentuale degli anziani beneficiari dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) dall'1,6 per cento al 3,5 per cento. Ai sensi dell'articolo 4 dell'Intesa, l'utilizzo delle risorse è monitorato da un Gruppo paritetico composto da rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, MEF, regioni e PA, ANCI e UPI. Successivamente, nel corso della Conferenza unificata del 19 aprile 2012 sono state sancite tre Intese in materia di famiglia: sul Piano nazionale sulla famiglia; sul riparto per il 2012 delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia; sull'utilizzo di risorse da destinarsi al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia. L'ultima delle Intese ha stabilito i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sui capitoli di pertinenza Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi 45 milioni di euro, da destinarsi al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e ad azioni in favore degli anziani e della famiglia. L'Intesa stabilisce le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio. Le Regioni concorrono ai finanziamenti secondo le rispettive disponibilità. Le risorse devono essere ripartite previa sottoscrizione di un accordo della durata di 24 mesi con ogni Regione con l'indicazione dei servizi socioeducativi e le azioni da finanziare in favore degli anziani e della famiglia. I decreti di riparto del 9 maggio 2012 hanno ripartito fra le regioni i complessivi 70 milioni (cifra risultante dai 45 milioni sommati alle risorse del Fondo). Quanto alla procedura per l'erogazione dei finanziamenti, l'intesa del 2 febbraio prevede che le risorse siano trasferite, in unica soluzione, alle Regioni a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicate le azioni da realizzare. L'intesa del 19 aprile prevede, invece, che le risorse siano erogate in due tranches, rispettivamente del 60% e del 40%, a seguito della sottoscrizione di accordi attuativi tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e le singole Regioni e previa approvazione di specifici programmi regionali di intervento e relativo assenso dell'Anci.

La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha disposto uno stanziamento per il 2013 pari a 19,8 milioni di euro.

L'analisi complessiva del Fondo resa dalla Corte dei Conti nella Relazione sul Fondo per le politiche della famiglia (Deliberazione n. 2/2012/G) indica, per un contesto di particolare complessità e rilevanza quale quello delle politiche per la famiglia, la forte esigenza di privilegiare un'ottica strutturale e non più frammentata dei bisogni della persona. 

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha finanziato il Fondo con una dotazione, per il 2014, pari a 21 milioni di euro.

Infine, la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), al co. 132, ha autorizzato, dal 2015,uno stanziamento a regime, pari a 5 milioni di euro, a valere sul Fondo delle politiche della famiglia. L'incremento è finalizzato al sostegno delle adozioni internazionali e intende garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali. Il finanziamento del Fondo esposto in Tabella C della stabilità è pari a 18,261 milioni di euro per il 2015 e a 17,621 milioni di euro per il biennio 2016-2017.

Fondo nazionale per le politiche della famiglia (migliaia di euro)

Anno

Tabella C – Legge Finanziaria/Stabilità

Fondo nazionale politiche per la famiglia

Quota regioni e Province autonome

Decreto riparto

2009

 186.571

 186.571

100.000

3/02/2009

2010

185.289

174.288

 100.000

20/20/2010

2011

52.446

25.062

 -

2/02/2012

2012

31.391

45.000

70.000

Intese 2 febbraio e 19 aprile 2012
Decreti di riparto 9 maggio 2012

2013 19.784.      
2014 20.916      
2015 18.261
Fondo per le politiche giovanili

Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito ai sensi dell'art. 19, co. 2, del decreto legge 223/2006, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il Fondo è stato istituito per promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale, nonché all'inserimento nella vita sociale, attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione e all'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Il Fondo è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché azioni e progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli Enti Locali.

L'art. 1, co. 1290, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha incrementato il Fondo di 120 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. Successivamente l'art. 2, co. 1, del decreto legge 78/2010 ha disposto, dal 2011, una riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, co. 5, lettera b) della legge 196/2009.

La Corte dei Conti nella Relazione sul Fondo per le Politiche giovanili sottolinea come gli interventi di settore a valere sul Fondo per le politiche giovanili vanno considerati come facenti parte di un complesso di iniziative di competenza di più soggetti istituzionali, che dovrebbero interagire ai fini della realizzazione effettiva di un "Sistema" organico, cui riferire una strategia comune. La Corte ricorda che l'articolazione delle politiche giovanili è avvenuta su due piani distinti: quello nazionale e quello locale. Il primo caratterizzato da un filone di interventi affidato all'Agenzia nazionale per i Giovani, che, a partire dall'inizio del 2009, ha indicato una serie di tematiche senza tuttavia fornire una strategia d'insieme. Sul piano regionale è stata adottata una logica "concertativa", in sede di Conferenza Unificata, con la sottoscrizione di appositi Accordi, che hanno finanziato interventi utilizzando anche le risorse del Fondo. Ed è proprio a tale riguardo, ad avviso della Corte, che le procedure di trasferimento delle risorse, condizionate dalla concreta presentazione di progetti, soprattutto da parte delle Regioni, hanno avuto un percorso non lineare e non coerente con l'approccio iniziale. La Corte sottolinea come "la polverizzazione dei progetti, la riconduzione a tematiche generiche e sovrapponibili, le difficoltà nel portare a compimento i progetti stessi", hanno determinato una vischiosità nell'impiego delle risorse. Come rilevato a proposito dell'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, la Corte ribadisce le carenze dovute all'assenza di un reale monitoraggio qualitativo che non consente un'effettiva valutazione dei risultati, sia in ambito nazionale che in ambito locale.
La Corte auspica che, sul piano territoriale e locale, sia valutata la possibilità di inserire, a livello di Intese programmatiche, in sede di Conferenza Unificata, la previsione di un sistema di monitoraggio qualitativo che affianchi quello preesistente di natura finanziaria. Quali best practices, la Corte segnala quegli interventi che sul piano territoriale hanno presentato una dinamica tendente a creare una rete, come nel caso dei Piani locali giovani, in qualche modo mirata a dare una sistematicità ad azioni altrimenti polverizzate.

Il decreto del 18 ottobre 2010 ha ripartito le risorse del Fondo per il 2010, pari a 81,087 milioni di euro, destinando alle azioni e ai progetti di rilevante interesse nazionale la somma di 33,2 milioni di euro e una quota di 48 milioni di euro circa al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio.

Per il 2011 il Fondo, allocato nello stato di previsione del MEF al capitolo 2106, risulta ridotto legislativamente. La legge di stabilità 2011 (legge 220/2010), espone in Tabella C, una dotazione del Fondo pari a 12,8 milioni di euro,  di cui  11 milioni di euro destinati alle azioni e ai progetti sul territorio. Le risorse sono state ripartite con Decreto 4 novembre 2011.

Per il 2012, la legge di stabilità 2012 ha assegnato al Fondo risorse pari a circa 8,2 milioni di euro, incrementate successivamente di circa 1,6 milioni di euro. Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 novembre 2012 ha ripartito le risorse.

Per il 2013, la legge di stabilità (legge 228/2012), ha assegnato al Fondo per le politiche della gioventù 6,2 milioni di euro, ripartiti con decreto 19 novembre 2013.

Risulta di particolare interesse il preambolo del Decreto di riparto del Fondo per il 2013 che illustra nel dettaglio le riduzioni subite dal Fondo in virtù di disposizioni normative e di trasferimenti compensativi, a finalità indistinta, a favore delle Regioni, previa corrispettiva riduzione di risorse statali nonché la procedura di individuazione della quota destinata a cofinanziare gli interventi di regioni, comuni e province (per le regioni la quota corrisponde al 62,49% dello stanziamento annuale del Fondo pari ad euro 3.298.447,16; per i comuni al 12,50% dello stanziamento annuale del Fondo per una cifra pari a ad euro 659.795,00, per le province alla misura del 5,01% del Fondo pari ad euro 264.445,84; non sono dovute erogazioni alle due province autonome). Al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, presso la Presidenza del Consiglio, vengono assegnati 1.055.672,00 di euro anche in previsione dei compiti istituzionali connessi al semestre di presidenza dell'Ue. Nel preambolo viene inoltre ricordata l'indagine della Corte dei Conti e il richiamo in essa contenuto al rispetto delle competenze regionali per l'utilizzo delle risorse loro assegnate "il quadro normativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d'ordine costituzionale, che prevedono la competenza regionale per detti interventi e che trovano similari esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale si è pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle Regioni, tanto da aver statuito l'esigenza che non vi sia un'articolazione del Fondo predefinita dall'Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni sono espressione del dettato costituzionale, che fa rientrare le politiche giovanili nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni".

Per il 2014, la dotazione del fondo determinata dalla tabella C della legge di stabilità (legge 147/2013) è pari a 16,8 milioni di euro. L'Intesa del 10 luglio 2014 ha ripartito le risorse.

La dotazione del Fondo, esposta in Tabella C della  legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) è, per il 2015, pari a 5,8 milioni di euro.


Fondo nazionale per le politiche giovanili (migliaia di euro)

Anno

Tabella C – Legge Finanziaria/Stabilità

Fondo nazionale politiche giovanili

Quota regioni e Province autonome

Decreto riparto/Intesa

2009

Finanziaria 2007 130.000

130.000.

-

-

2010

81.087

81.087

37.421

Intesa 7/10/2010

2011

32.909

12.787

10.941

Decreto riparto 4/11/2011

2012

8.180

+ 1.661 assegnate con decreto del MEF n. 21910 del 24 maggio 2012;  ; + 0, 849 quota parte delle economie risorse 2011

-6.783 trasferiti alle regioni con decreto n. 39761 in data 1° giugno 2012; 0,849 trasferiti alle province con il decreto di riparto

Decreto riparto 7/11/2012

2013 6.208  5.278.360,00
 per le regioni  euro 3.298.447,16; per i comuni euro 659.795,00; per le province a euro 264.445,84; non sono dovute erogazioni alle province autonome
 Decreto riparto 19/11/2013
2014 16.772  13.665.714,00
 per le regioni euro 7.106.171,28, per i comuni euro 2.733.142,80; per le province euro 1.093.257,12
 Intesa 10 luglio 2014
2015 5.761
Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

La legge 28 agosto 1997, n. 285 ha sollecitato e sostenuto la progettualità orientata alla tutela e alla promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza suddiviso tra le Regioni (70%) e 15 Città riservatarie (30%), chiamando gli enti locali e il terzo settore a programmare insieme e a diffondere una cultura di progettazione concertata e di collaborazione interistituzionale.

In seguito, la legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha disposto, all'art. 1, co. 1258, che la dotazione del Fondo, limitatamente alle risorse destinate alle 15 Città riservatarie, fosse determinata annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria e ne ha indicato, a decorrere dal 2008, una allocazione e uno stanziamento autonomo (capitolo 3527 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Pertanto le risorse oggi allocate nel Fondo per l'infanzia e l'adolescenza sono destinate esclusivamente ai progetti da realizzare nelle 15 città riservatarie. Le ulteriori risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza, continuano a confluire, indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali.


Oggi le 15 Città riservatarie - Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia - costituiscono una sorta di nucleo fondante per le politiche della legge 285 e rappresentano un laboratorio di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza. Il trasferimento delle risorse avviene con vincolo di destinazione, quindi i finanziamenti della legge 285 sono collegati alla progettazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Tra gli strumenti promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la buona riuscita della sperimentazione 285, vi è il Tavolo di coordinamento tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Città riservatarie e la Banca dati dei progetti.

La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha destinato al Fondo, per il 2013, 39,6 milioni di euro.

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha disposto, per il 2014, una dotazione pari a 30,6 milioni di euro.

La dotazione del Fondo, esposta in Tabella C della  legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) è, per il 2015, pari a 28,7 milioni di euro.

Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (migliaia di euro)

Anno

Tabella C – Legge Finanziaria

Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Decreto riparto/Intesa

2009

43.892

43.751

17 settembre 2009

2010

39.964

39.964

11 marzo 2010

2011

39.204

35.188

25 maggio 2011

2012

39.960

39.960

24 febbraio 2012

2013 39.567 39.167
2014 30.600 30.688
2015 28.709
Fondo per le non autosufficienza

L'art. 1, co. 1264, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha istituito il Fondo per le non autosufficienze presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (capitolo 3538), configurandolo come un contributo alle politiche regionali in materia, per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata dei servizi socio-sanitari in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non autosufficienti. Le risorse, aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali, sono state finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria.

Le risorse assegnate al Fondo per il 2010, ripartite con decreto, erano pari ad euro 400 milioni. Il decreto 4 ottobre 2010 ha ripartito fra le regioni le risorse del fondo utilizzando criteri basati, nella misura del 60 per cento, su indicatori relativi alla popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni e per il restante 40 per cento sui criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali come individuati dall'articolo 20, comma 5, della legge 328/2000.

Per il 2011 e il 2012, non è stato previsto il rifinanziamento organico del Fondo.

Si rileva tuttavia che l'art. 1, co. 40, della Legge di stabilità 2011, (legge 220/2010) ha disposto che la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, fosse incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011 e che una quota di tali risorse, pari a 874 milioni di euro, fosse ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le finalità indicate nell'elenco 1 della stessa legge. Tra le finalità indicate nell'elenco erano anche compresi interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un ammontare nel 2011 pari a 100 milioni di euro. Il decreto 11 novembre 2011 ha attribuito tali risorse alle regioni sulla base dei criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. Successivamente, il decreto legge 95/2012, all'articolo 23, comma 8, ha previsto che la dotazione del Fondo di finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, fosse aumentata di 658 milioni di euro per l'anno 2013 e ripartita con D.P.C.M., per incrementare fra l'altro la dotazione del Fondo non autosufficienti, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di SLA. Il D.P.C.M non è mai stato emanato e il Fondo, in conseguenza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 264, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), ha subito un definanziamento di 631,7 milioni; la dotazione finanziaria del Fondo è risultata interamente decurtata, residuando al Fondo soltanto 263 euro per l'anno 2013.

Per il 2013, la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), al comma 151, autorizza la spesa  di 275 milioni di euro per l'anno 2013,  per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e dispone che ulteriori 40 milioni confluiscano nel Fondo dai risparmi attesi dal piano straordinario di verifiche INPS sulle invalidità. Per quanto riguarda le finalità, il decreto di riparto del 20 marzo 2013  ha previsto che le Regioni utilizzino le risorse prioritariamente, e comunque per una quota non inferiore al 30%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA.

L'art. 1, co. 83, della legge di stabilità 2013 ha previsto che l'INPS, per il periodo 2013-2015 - nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, realizzi un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Per quanto concerne le risorse derivanti dall'attuazione del suddetto piano straordinario di verifiche, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

Per il 2014, la legge di stabilità per il 2014 (legge 147/2013), co. 199-200, conferma un finanziamento di 275 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA e di ulteriori 75 milioni di euro, sempre per il 2014, come aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal Fondo, da finalizzare per interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, incluse quelle affette da SLA. Il decreto 7 maggio 2014  ha destinato una quota alle regioni e alle province autonome di 340 milioni, ripartita con gli stessi criteri dell'anno passato: 60% in base alla popolazione residente di età uguale o superiore a 75 anni;  40% sulla base dei criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. La legge di stabilità 2014 indicava inoltre un vincolo di destinazione delle risorse: 75 milioni destinati esclusivamente ai disabili gravissimi, ai quali è stata attribuita anche una quota del 30% delle risorse restanti, pari a 275 milioni. Le risorse del Fondo non autosufficienza sono utilizzate su cinque versanti: servizi per l'accesso e la presa in carico dalla rete assistenziale; servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio; servizi a carattere comunitario per la prima infanzia; servizi a carattere residenziale per le fragilità; misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito. Una quota di 10 milioni è stata inoltre attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per lo sviluppo di azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, relativamente alla linea di attivita' n. 3, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società».

Si ricorda che nel corso dell'esame alla Camera della legge di stabilità 2014, è stato accolto l'Ordine del Giorno 9/01865-A/6 che impegna il Governo ad adottare le misure necessarie per consentire alle regioni di disciplinare modelli di servizi domiciliari integrati, a carico del SSN per una quota pari al 50 per cento, in grado di garantire apropriatezza ed economicità in rapporto alla spesa altrimenti sostenuta per il trattamento delle non autosufficienze in strutture residenziali. In materia di disabilità, è stato accolto anche l'ordine del giorno 9/01865-A/91 che, nell'ottica della realizzazione del già approvato specifico Programma pluriennale per la disabilità, impegna il Governo a   promuovere una politica di interventi in materia di solidarietà sociale incrementando il sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, istituendo un Fondo per l'assistenza a tali persone nonché favorendo la creazione di comunità alloggio, a carattere familiare, affinché le persone disabili gravi o gravissime dopo la perdita dei loro familiari possano trovare assistenza ed accoglienza.

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), al co. 159, ha incrementato Fondo per le non autosufficienze di 400 milioni per il 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Lo stanziamento del Fondo è finalizzato anche al finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Il Decreto 14 maggio 2015 Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2015 ha poi assegnato al Fondo 400 milioni di euro per il 2015, di cui  una quota pari a 390 milioni, alle Regioni,  e,  una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto precisa che le regioni devono utilizzare la quota loro assegnata,  prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Per la parte restante le regioni utilizzano le risorse ripartite per:
a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base di un piano personalizzato monitorato;
c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.
Per la parte restate, le risorse ripartite fra le regioni sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni, nonchè da parte delle autonomie locali. La programmazione degli interventi si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità indicate nei punti da a) a c). 
 Da parte loro  le regioni, per facilitare attività sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, si impegnano a:
a) prevedere o rafforzare punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali in modo prevedere  così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;
b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
c) implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unita' multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale,  tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;
d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;
e) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es.: budget di cura);
f) concorrere  nei limiti delle loro competenze a dare compiuta definizione al Sistema informativo nazionale per la non autosufficienza (SINA);
g) comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.
A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziate, per 10.000.000 di euro, azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività  n. 3, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società». Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Fondo nazionale per le non autosufficienze (migliaia di euro)

Anno

Tabella C – Legge Finanziaria

Fondo nazionale per le non autosufficienze

Quota regioni e Province autonome

Decreto riparto/Intesa

2009

400.000

400.000

399.000

Decreto 6 agosto 2008

2010

400.000

400.000

380.000

Decreto 4 ottobre 2010

2011

L.220/2010 Art. 1,co. 40

-

100.000

dal Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili

100.000

Decreto 11 novembre 2011

2012

D.L. 95/2012 Art. 23,co. 8

- 

Somma, da definire con D.P.C.M., dal Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili.

Si rileva che il Fondo è stato completamente definanziato dalla legge di stabilità 2013.

-

-

2013

Legge di stabilità 2013

Art. 1, co. 83

Art. 1, co. 151

-

 

Fino alla concorrenza di   40.000

275.000 

275.000

Decreto 20 marzo 2013

2014

 

 275.000

   75.000

 350.000

 334.560 destinati alle regioni

      5.440 destinati alle PA

Decreto 7 maggio 2014

2015

400.000

400.000

390.000 destinati alle regioni

10.000 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Decreto 14 maggio 2015
Fondo nazionale per le politiche sociali

 

Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) è lo strumento con cui, a livello statale, vengono finanziati annualmente gran parte degli interventi dedicati alla sfera del sociale. Il Fondo, istituito nel 1998 dall'art. 59, co. 44, della legge 449/1997, è stato definito e rafforzato dalla legge 328/2000 che ha fra l'altro stabilito che le risorse annualmente attribuite al Fondo devono essere ripartite - con decreto del Ministro competente per le politiche sociali, sentiti i ministri interessati e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni - tra le regioni, i comuni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il FNPS, le cui risorse sono esposte in Tabella C della legge di stabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (capitolo 3671).

Gli interventi finanziati a valere sul FNPS sono stati ridotti nel tempo da alcuni provvedimenti normativi. In particolare, le risorse del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alla parte dedicata ai progetti da realizzare nelle 15 città riservatarie, dal 2008 sono determinate annualmente in Tabella C della legge di stabilità e allocate direttamente nel Fondo per l'infanzia e l'adolescenza (capitolo 3527). Le restanti risorse per gli interventi su tutto il territorio nazionale da dedicare all'infanzia e all'adolescenza confluiscono nel FNPS indistintamente, senza essere quantificate.
Per quanto riguarda le somme destinate al finanziamento degli interventi costituenti i diritti soggettivi (assegno al nucleo familiare con tre figli minori, per la maternità, agevolazioni disabili e lavoratori talassemici), dal 2010, la legge 191/2009 ha disposto che siano finanziati attraverso appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per il 2011, la legge di stabilità 2011 (legge 220/2010) ha stanziato per le politiche sociali 273,8 milioni di euro. Per effetto dell'art. 1, co. 13, della legge 220/2010, della cifra iniziale sono stati accantonati 55,8 milioni di euro in ragione dell'andamento dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione a banda larga. Tali accantonamenti sono stati resi definitivi dal decreto legge 98/2011. Con Decreto interministeriale del 17 giugno 2011, sono stati pertanto ripartiti 218 milioni di euro, di cui 39,5 milioni di euro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per il 2012, la legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha disposto uno stanziamento del FNPS pari a 69,954 milioni di euro, che per effetto di accantonamenti, fra cui quello di 25,363 milioni di euro, ai sensi dell'art. 14, co. 2, del decreto legge 78/2010 riguardante la riduzione delle risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario, è risultato pari a 43,722 milioni di euro. Le risorse sono state ripartite con il Decreto interministeriale 16 novembre 2012.

Nella riunione del 25 luglio 2012, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, ha espresso la mancata intesa sullo schema di decreto di riparto del FNPS per l'anno 2012 come trasmesso dal Governo, chiedendo l'interlocuzione con l'esecutivo per ridiscutere il finanziamento delle politiche sociali. Successivamente, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel Documento per una azione di rilancio delle politiche sociali del 6 ottobre 2012, ha evidenziato alcune osservazioni in materia di politiche sociali, sottolineando al contempo l'impossibilità, per i livelli di governo territoriali, di garantire, nel corso del 2013, il sistema dei servizi sociali sul territorio. In tal senso, le Regioni, per ripristinare sicurezza nell'ambito delle politiche sociali, hanno avanzato le seguenti proposte e richieste: 1) definizione degli Obiettivi di Servizio con indicazione di quelli da finanziare con priorità; 2) difesa dell'occupazione nel settore dei servizi alla persona: 3) superamento della frammentarietà dei finanziamenti, spesso di piccole entità, e allocazione di tutte le risorse dedicate al sociale in un unico Fondo non finalizzato; 4) istituzione di un tavolo di confronto composto dai Ministeri del Welfare/Salute e dalle Commissioni Politiche Sociali e Salute della Conferenza delle Regioni e P.A, che elabori proposte condivise e praticabili sulla non autosufficienza riconoscendola come un tema centrale all'interno delle politiche sociali.

Per l'anno 2013, l'art. 1, co. 271, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), ha incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali. Le risorse effettivamente ripartite con il Decreto interministeriale 26 giugno 2013 sono poi state pari a 343,704 milioni di euro.

Per il 2014, il Fondo ha un finanziamento, esposto in Tabella C della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), pari a 317 milioni di euro.

Nel corso dell'esame alla Camera della legge di stabilità 2014, nella seduta del 20 dicembre è stato accolto l'ordine del giorno 9/01865-A/007 che, a fronte dell'impossibilità per i livelli di governo territoriali, di garantire il sistema dei servizi sociali sul territorio, impegna il Governo a valutare le opportune misure per tutelare le Regioni dai tagli al FNPS.

In seguito, il Decreto 21 febbraio 2014 ha ripartito fra le regioni una somma pari a 297.417.713,00 euro, di cui:

  • 258.258.541,20 euro destinate alle regioni;
  • 4.359.458,80 alle province autonome;
  • 34.799.713,00 attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

Si ricorda di seguito il contenuto del decreto.  Le Regioni devono utilizzare le risorse loro destinate per le aree di utenza e secondo i seguenti cinque i macro-obiettivi di servizio:

  1. servizi per l'accesso e la presa in carico dalla rete assistenziale;
  2. servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio;
  3. servizi a carattere comunitario per la prima infanzia;
  4. servizi a carattere residenziale per le fragilità;
  5. misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito. La programmazione di questo macro-obiettivo tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione della Carta acquisti intesa come sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013).

Inoltre, le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali integrano nella programmazione le risorse attribuite alle regioni con:

  • il Fondo per le non autosufficienze;
  • il Piano Azione Coesione. In questo caso le risorse afferiscono ad ambiti territoriali ben precisi per il finanziamento di servizi di cura delle persone, ovvero cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti.

Le Regioni devono monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate. A tal fine, gli enti territoriali concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei12. bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP). 

Si ricorda che, nel febbraio 2014, in relazione all'espressione delle Intese sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, la Conferenza delle Regioni ha approvato un documento quale Intesa Quadro per le Politiche Sociali.

Le regioni chiedono:

  • una stabilità almeno triennale e incrementale, a partire dal 2014, dei finanziamenti statali riguardanti le politiche sociali, con particolare riferimento al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e al Fondo per le non Autosufficienze;
  • l'individuazione di una dimensione finanziaria accettabile (520 milioni di euro per il FNPS e 400 milioni per il FNA) per stabilizzare, almeno ad un livello minimo, gli Obiettivi di Servizio; 
  • una programmazione triennale/annuale dei servizi;
  • la valorizzazione concreta di politiche integrate, sia per il profilo della relativo alla tutela della salute che a quello relativo alle politiche occupazionali;
  • il rafforzamento, nel rispetto dei modelli di governance regionali, del confronto e del coinvolgimento delle Autonomie Locali.

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), al co. 158,  ha incrementato a regime il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) con uno stanziamento di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Il finanziamento del Fondo esposto in Tabella C della stabilità 2015 è pari per il triennio di riferimento 2015-2017 a circa 13 milioni di euro.

Il Decreto 4 maggio 2015  ha poi assegnato per il 2015, euro  312.992.666  al FNPS, così ripartit :

  • 278.192.953,00  euro alle Regioni;
  • 34.799.713,00 euro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonché all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto infine istituisce un gruppo di lavoro con le regioni e l'ANCI, costituito a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che dovrà definire un Piano sociale nazionale triennale, volto ad individuare le priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse del Fondo, nonchè le linee di intervento e gli indicatori finalizzati a specificare gli obiettivi di servizio con i relativi flussi informativi. Il Piano dovrà essere adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Successivamente all'adozione del Piano, le risorse complessivamente afferenti al FNPS potranno essere ripartite sulla base dei criteri stabiliti dal Piano stesso.

Fondo nazionale politiche sociali (in migliaia di euro)

Anno

Tabella C – Legge Finanziaria/Stabilità

Fondo nazionale politiche sociali come risultante dal decreto di riparto

Quota regioni e Province autonome

Decreto riparto

2009

 

1.311.650

Nel fondo erano ancora allocate le risorse destinate al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, pari a euro 842.000.000,00.

1.420.580

 

518.226

25/11/2009

2010

 

1.169.258

Di cui euro 854.000.000,00 destinate al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi e riportati in Tabella C

435.257

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 191/2009 la quale stabilisce che, a decorrere dal 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi sono finanziati da appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dagli stanziamenti del Fondo, come riportati in Tabella C, sono state pertanto sottratte le risorse destinate al finanziamento dei diritti soggettivi.

380.222

4/10/2010

2011

 

273.874

218.084

178.500

17/06/2011

2012

 

69.950

42.208

10.680

16/11/2012

 

2013

344.178

 343.704

 300.000

26/06/2013

 

2014

 

317.000 297.418  258.258
21/02/2014

2015

12.992 312.992 278.192 04/05/2015
Fondo per le politiche della famiglia

Il Fondo istituito ai sensi dell'art. 19, co. 1, del decreto-legge 223/2006, è stato ridisciplinato dalla finanziaria 2007 che ha fra l'altro istituito l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Le risorse, allocate nello stato di previsione del MEF sul capitolo 2102 e destinate nel loro complesso alle politiche familiari, sono assegnate mediante un apposito decreto di riparto.

La materia politiche per la famiglia, nella strutturazione del bilancio statale, è ricompresa nella Missione 24 Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia, nello specifico Programma 24.7 "Sostegno alla famiglia" – Centro di responsabilità 15 "Politiche per la famiglia". Sebbene lo stanziamento del Fondo, nel suo complesso, sia allocato nello stato di previsione del MEF, dal 2010 i capitoli di riferimento sono il cap. 858, "Fondo per le politiche per la famiglia", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e il cap. 899, titolato "Somme da destinare ad interventi per attività di competenza statale relative al Fondo per le politiche per la famiglia", dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 Per quanto riguarda il 2010, a seguito dell'Intesa del 29 aprile 2010 in sede di Conferenza unificata, il decreto del 20 luglio 2010 ha stabilito il riparto delle risorse del Fondo per il 2010, ammontanti nel complesso a 174,288 milioni di euro. Per quanto riguarda le attività di competenza regionale e degli enti locali, i 100 milioni di risorse disponibili sono stati ripartiti con l'intesa in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2010 che li ha destinati in via prioritaria, al proseguimento dello sviluppo ed al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia e alla realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie, assicurando che ad essi accedano prioritariamente le famiglie numerose o in difficoltà, sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali.

Dal 2011 il Fondo ha subito un forte ridimensionamento, legato, secondo quanto affermato  dal MEF, alla necessità di alimentare il costituendo Fondo per il federalismo, con conseguente azzeramento dei trasferimenti di risorse al sistema delle autonomie.

I finanziamenti per il 2011, pari a 52,5 milioni di euro, ripartiti con Decreto 2 febbraio 2012, sono stati ritoccati più volte in diminuzione ad opera dei tagli derivanti dal decreto legge 78/2010 e dal decreto legge 225/2011, nonché dagli accantonamenti per la banda larga, che hanno determinato una consistenza effettiva del Fondo pari a 25 milioni euro.

La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011), come indicato nella tabella C, per il 2012 stanzia per il Fondo per le politiche della famiglia 20,1 milioni di euro. Nel corso del 2012 tali risorse sono state incrementate attraverso specifiche intese.

Nel febbraio 2012 è stata infatti sottoscritta un'Intesa in sede di Conferenza unificata sull'utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia. I fondi, pari a 25 milioni di euro, spostati da precedenti capitoli di competenza statale e resi disponibili sui capitoli di pertinenza regionale e degli enti locali, sono stati messi a disposizione per garantire la continuità degli obiettivi di servizio relativi a: diffusione servizi per l'infanzia e presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (bambini 0-3 anni) e incremento della percentuale degli anziani beneficiari dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) dall'1,6 per cento al 3,5 per cento. Ai sensi dell'articolo 4 dell'Intesa, l'utilizzo delle risorse è monitorato da un Gruppo paritetico composto da rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, MEF, regioni e PA, ANCI e UPI. Successivamente, nel corso della Conferenza unificata del 19 aprile 2012 sono state sancite tre Intese in materia di famiglia: sul Piano nazionale sulla famiglia; sul riparto per il 2012 delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia; sull'utilizzo di risorse da destinarsi al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia. L'ultima delle Intese ha stabilito i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sui capitoli di pertinenza Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi 45 milioni di euro, da destinarsi al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e ad azioni in favore degli anziani e della famiglia. L'Intesa stabilisce le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio. Le Regioni concorrono ai finanziamenti secondo le rispettive disponibilità. Le risorse devono essere ripartite previa sottoscrizione di un accordo della durata di 24 mesi con ogni Regione con l'indicazione dei servizi socioeducativi e le azioni da finanziare in favore degli anziani e della famiglia. I decreti di riparto del 9 maggio 2012 hanno ripartito fra le regioni i complessivi 70 milioni (cifra risultante dai 45 milioni sommati alle risorse del Fondo). Quanto alla procedura per l'erogazione dei finanziamenti, l'intesa del 2 febbraio prevede che le risorse siano trasferite, in unica soluzione, alle Regioni a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicate le azioni da realizzare. L'intesa del 19 aprile prevede, invece, che le risorse siano erogate in due tranches, rispettivamente del 60% e del 40%, a seguito della sottoscrizione di accordi attuativi tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e le singole Regioni e previa approvazione di specifici programmi regionali di intervento e relativo assenso dell'Anci.

La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha disposto uno stanziamento per il 2013 pari a 19,8 milioni di euro.

L'analisi complessiva del Fondo resa dalla Corte dei Conti nella Relazione sul Fondo per le politiche della famiglia (Deliberazione n. 2/2012/G) indica, per un contesto di particolare complessità e rilevanza quale quello delle politiche per la famiglia, la forte esigenza di privilegiare un'ottica strutturale e non più frammentata dei bisogni della persona. 

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha finanziato il Fondo con una dotazione, per il 2014, pari a 21 milioni di euro.

Infine, la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), al co. 132, ha autorizzato, dal 2015,uno stanziamento a regime, pari a 5 milioni di euro, a valere sul Fondo delle politiche della famiglia. L'incremento è finalizzato al sostegno delle adozioni internazionali e intende garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali. Il finanziamento del Fondo esposto in Tabella C della stabilità è pari a 18,261 milioni di euro per il 2015 e a 17,621 milioni di euro per il biennio 2016-2017.

Fondo nazionale per le politiche della famiglia (migliaia di euro)

Anno

Tabella C – Legge Finanziaria/Stabilità

Fondo nazionale politiche per la famiglia

Quota regioni e Province autonome

Decreto riparto

2009

 186.571

 186.571

100.000

3/02/2009

2010

185.289

174.288

 100.000

20/20/2010

2011

52.446

25.062

 -

2/02/2012

2012

31.391

45.000

70.000

Intese 2 febbraio e 19 aprile 2012
Decreti di riparto 9 maggio 2012

2013 19.784.      
2014 20.916      
2015 18.261
Fondo per le politiche giovanili

Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito ai sensi dell'art. 19, co. 2, del decreto legge 223/2006, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il Fondo è stato istituito per promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale, nonché all'inserimento nella vita sociale, attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione e all'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Il Fondo è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché azioni e progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli Enti Locali.

L'art. 1, co. 1290, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha incrementato il Fondo di 120 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. Successivamente l'art. 2, co. 1, del decreto legge 78/2010 ha disposto, dal 2011, una riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, co. 5, lettera b) della legge 196/2009.

La Corte dei Conti nella Relazione sul Fondo per le Politiche giovanili sottolinea come gli interventi di settore a valere sul Fondo per le politiche giovanili vanno considerati come facenti parte di un complesso di iniziative di competenza di più soggetti istituzionali, che dovrebbero interagire ai fini della realizzazione effettiva di un "Sistema" organico, cui riferire una strategia comune. La Corte ricorda che l'articolazione delle politiche giovanili è avvenuta su due piani distinti: quello nazionale e quello locale. Il primo caratterizzato da un filone di interventi affidato all'Agenzia nazionale per i Giovani, che, a partire dall'inizio del 2009, ha indicato una serie di tematiche senza tuttavia fornire una strategia d'insieme. Sul piano regionale è stata adottata una logica "concertativa", in sede di Conferenza Unificata, con la sottoscrizione di appositi Accordi, che hanno finanziato interventi utilizzando anche le risorse del Fondo. Ed è proprio a tale riguardo, ad avviso della Corte, che le procedure di trasferimento delle risorse, condizionate dalla concreta presentazione di progetti, soprattutto da parte delle Regioni, hanno avuto un percorso non lineare e non coerente con l'approccio iniziale. La Corte sottolinea come "la polverizzazione dei progetti, la riconduzione a tematiche generiche e sovrapponibili, le difficoltà nel portare a compimento i progetti stessi", hanno determinato una vischiosità nell'impiego delle risorse. Come rilevato a proposito dell'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, la Corte ribadisce le carenze dovute all'assenza di un reale monitoraggio qualitativo che non consente un'effettiva valutazione dei risultati, sia in ambito nazionale che in ambito locale.
La Corte auspica che, sul piano territoriale e locale, sia valutata la possibilità di inserire, a livello di Intese programmatiche, in sede di Conferenza Unificata, la previsione di un sistema di monitoraggio qualitativo che affianchi quello preesistente di natura finanziaria. Quali best practices, la Corte segnala quegli interventi che sul piano territoriale hanno presentato una dinamica tendente a creare una rete, come nel caso dei Piani locali giovani, in qualche modo mirata a dare una sistematicità ad azioni altrimenti polverizzate.

Il decreto del 18 ottobre 2010 ha ripartito le risorse del Fondo per il 2010, pari a 81,087 milioni di euro, destinando alle azioni e ai progetti di rilevante interesse nazionale la somma di 33,2 milioni di euro e una quota di 48 milioni di euro circa al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio.

Per il 2011 il Fondo, allocato nello stato di previsione del MEF al capitolo 2106, risulta ridotto legislativamente. La legge di stabilità 2011 (legge 220/2010), espone in Tabella C, una dotazione del Fondo pari a 12,8 milioni di euro,  di cui  11 milioni di euro destinati alle azioni e ai progetti sul territorio. Le risorse sono state ripartite con Decreto 4 novembre 2011.

Per il 2012, la legge di stabilità 2012 ha assegnato al Fondo risorse pari a circa 8,2 milioni di euro, incrementate successivamente di circa 1,6 milioni di euro. Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 novembre 2012 ha ripartito le risorse.

Per il 2013, la legge di stabilità (legge 228/2012), ha assegnato al Fondo per le politiche della gioventù 6,2 milioni di euro, ripartiti con decreto 19 novembre 2013.

Risulta di particolare interesse il preambolo del Decreto di riparto del Fondo per il 2013 che illustra nel dettaglio le riduzioni subite dal Fondo in virtù di disposizioni normative e di trasferimenti compensativi, a finalità indistinta, a favore delle Regioni, previa corrispettiva riduzione di risorse statali nonché la procedura di individuazione della quota destinata a cofinanziare gli interventi di regioni, comuni e province (per le regioni la quota corrisponde al 62,49% dello stanziamento annuale del Fondo pari ad euro 3.298.447,16; per i comuni al 12,50% dello stanziamento annuale del Fondo per una cifra pari a ad euro 659.795,00, per le province alla misura del 5,01% del Fondo pari ad euro 264.445,84; non sono dovute erogazioni alle due province autonome). Al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, presso la Presidenza del Consiglio, vengono assegnati 1.055.672,00 di euro anche in previsione dei compiti istituzionali connessi al semestre di presidenza dell'Ue. Nel preambolo viene inoltre ricordata l'indagine della Corte dei Conti e il richiamo in essa contenuto al rispetto delle competenze regionali per l'utilizzo delle risorse loro assegnate "il quadro normativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d'ordine costituzionale, che prevedono la competenza regionale per detti interventi e che trovano similari esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale si è pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle Regioni, tanto da aver statuito l'esigenza che non vi sia un'articolazione del Fondo predefinita dall'Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni sono espressione del dettato costituzionale, che fa rientrare le politiche giovanili nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni".

Per il 2014, la dotazione del fondo determinata dalla tabella C della legge di stabilità (legge 147/2013) è pari a 16,8 milioni di euro. L'Intesa del 10 luglio 2014 ha ripartito le risorse.

La dotazione del Fondo, esposta in Tabella C della  legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) è, per il 2015, pari a 5,8 milioni di euro.


Fondo nazionale per le politiche giovanili (migliaia di euro)

Anno

Tabella C – Legge Finanziaria/Stabilità

Fondo nazionale politiche giovanili

Quota regioni e Province autonome

Decreto riparto/Intesa

2009

Finanziaria 2007 130.000

130.000.

-

-

2010

81.087

81.087

37.421

Intesa 7/10/2010

2011

32.909

12.787

10.941

Decreto riparto 4/11/2011

2012

8.180

+ 1.661 assegnate con decreto del MEF n. 21910 del 24 maggio 2012;  ; + 0, 849 quota parte delle economie risorse 2011

-6.783 trasferiti alle regioni con decreto n. 39761 in data 1° giugno 2012; 0,849 trasferiti alle province con il decreto di riparto

Decreto riparto 7/11/2012

2013 6.208  5.278.360,00
 per le regioni  euro 3.298.447,16; per i comuni euro 659.795,00; per le province a euro 264.445,84; non sono dovute erogazioni alle province autonome
 Decreto riparto 19/11/2013
2014 16.772  13.665.714,00
 per le regioni euro 7.106.171,28, per i comuni euro 2.733.142,80; per le province euro 1.093.257,12
 Intesa 10 luglio 2014
2015 5.761
Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

La legge 28 agosto 1997, n. 285 ha sollecitato e sostenuto la progettualità orientata alla tutela e alla promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza suddiviso tra le Regioni (70%) e 15 Città riservatarie (30%), chiamando gli enti locali e il terzo settore a programmare insieme e a diffondere una cultura di progettazione concertata e di collaborazione interistituzionale.

In seguito, la legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha disposto, all'art. 1, co. 1258, che la dotazione del Fondo, limitatamente alle risorse destinate alle 15 Città riservatarie, fosse determinata annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria e ne ha indicato, a decorrere dal 2008, una allocazione e uno stanziamento autonomo (capitolo 3527 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Pertanto le risorse oggi allocate nel Fondo per l'infanzia e l'adolescenza sono destinate esclusivamente ai progetti da realizzare nelle 15 città riservatarie. Le ulteriori risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza, continuano a confluire, indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali.


Oggi le 15 Città riservatarie - Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia - costituiscono una sorta di nucleo fondante per le politiche della legge 285 e rappresentano un laboratorio di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza. Il trasferimento delle risorse avviene con vincolo di destinazione, quindi i finanziamenti della legge 285 sono collegati alla progettazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Tra gli strumenti promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la buona riuscita della sperimentazione 285, vi è il Tavolo di coordinamento tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Città riservatarie e la Banca dati dei progetti.

La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha destinato al Fondo, per il 2013, 39,6 milioni di euro.

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha disposto, per il 2014, una dotazione pari a 30,6 milioni di euro.

La dotazione del Fondo, esposta in Tabella C della  legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) è, per il 2015, pari a 28,7 milioni di euro.

Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (migliaia di euro)

Anno

Tabella C – Legge Finanziaria

Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Decreto riparto/Intesa

2009

43.892

43.751

17 settembre 2009

2010

39.964

39.964

11 marzo 2010

2011

39.204

35.188

25 maggio 2011

2012

39.960

39.960

24 febbraio 2012

2013 39.567 39.167
2014 30.600 30.688
2015 28.709
Fondo per le non autosufficienza

L'art. 1, co. 1264, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha istituito il Fondo per le non autosufficienze presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (capitolo 3538), configurandolo come un contributo alle politiche regionali in materia, per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata dei servizi socio-sanitari in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non autosufficienti. Le risorse, aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali, sono state finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria.

Le risorse assegnate al Fondo per il 2010, ripartite con decreto, erano pari ad euro 400 milioni. Il decreto 4 ottobre 2010 ha ripartito fra le regioni le risorse del fondo utilizzando criteri basati, nella misura del 60 per cento, su indicatori relativi alla popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni e per il restante 40 per cento sui criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali come individuati dall'articolo 20, comma 5, della legge 328/2000.

Per il 2011 e il 2012, non è stato previsto il rifinanziamento organico del Fondo.

Si rileva tuttavia che l'art. 1, co. 40, della Legge di stabilità 2011, (legge 220/2010) ha disposto che la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, fosse incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011 e che una quota di tali risorse, pari a 874 milioni di euro, fosse ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le finalità indicate nell'elenco 1 della stessa legge. Tra le finalità indicate nell'elenco erano anche compresi interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un ammontare nel 2011 pari a 100 milioni di euro. Il decreto 11 novembre 2011 ha attribuito tali risorse alle regioni sulla base dei criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. Successivamente, il decreto legge 95/2012, all'articolo 23, comma 8, ha previsto che la dotazione del Fondo di finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, fosse aumentata di 658 milioni di euro per l'anno 2013 e ripartita con D.P.C.M., per incrementare fra l'altro la dotazione del Fondo non autosufficienti, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di SLA. Il D.P.C.M non è mai stato emanato e il Fondo, in conseguenza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 264, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), ha subito un definanziamento di 631,7 milioni; la dotazione finanziaria del Fondo è risultata interamente decurtata, residuando al Fondo soltanto 263 euro per l'anno 2013.

Per il 2013, la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), al comma 151, autorizza la spesa  di 275 milioni di euro per l'anno 2013,  per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e dispone che ulteriori 40 milioni confluiscano nel Fondo dai risparmi attesi dal piano straordinario di verifiche INPS sulle invalidità. Per quanto riguarda le finalità, il decreto di riparto del 20 marzo 2013  ha previsto che le Regioni utilizzino le risorse prioritariamente, e comunque per una quota non inferiore al 30%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA.

L'art. 1, co. 83, della legge di stabilità 2013 ha previsto che l'INPS, per il periodo 2013-2015 - nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, realizzi un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Per quanto concerne le risorse derivanti dall'attuazione del suddetto piano straordinario di verifiche, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

Per il 2014, la legge di stabilità per il 2014 (legge 147/2013), co. 199-200, conferma un finanziamento di 275 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA e di ulteriori 75 milioni di euro, sempre per il 2014, come aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal Fondo, da finalizzare per interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, incluse quelle affette da SLA. Il decreto 7 maggio 2014  ha destinato una quota alle regioni e alle province autonome di 340 milioni, ripartita con gli stessi criteri dell'anno passato: 60% in base alla popolazione residente di età uguale o superiore a 75 anni;  40% sulla base dei criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. La legge di stabilità 2014 indicava inoltre un vincolo di destinazione delle risorse: 75 milioni destinati esclusivamente ai disabili gravissimi, ai quali è stata attribuita anche una quota del 30% delle risorse restanti, pari a 275 milioni. Le risorse del Fondo non autosufficienza sono utilizzate su cinque versanti: servizi per l'accesso e la presa in carico dalla rete assistenziale; servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio; servizi a carattere comunitario per la prima infanzia; servizi a carattere residenziale per le fragilità; misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito. Una quota di 10 milioni è stata inoltre attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per lo sviluppo di azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, relativamente alla linea di attivita' n. 3, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società».

Si ricorda che nel corso dell'esame alla Camera della legge di stabilità 2014, è stato accolto l'Ordine del Giorno 9/01865-A/6 che impegna il Governo ad adottare le misure necessarie per consentire alle regioni di disciplinare modelli di servizi domiciliari integrati, a carico del SSN per una quota pari al 50 per cento, in grado di garantire apropriatezza ed economicità in rapporto alla spesa altrimenti sostenuta per il trattamento delle non autosufficienze in strutture residenziali. In materia di disabilità, è stato accolto anche l'ordine del giorno 9/01865-A/91 che, nell'ottica della realizzazione del già approvato specifico Programma pluriennale per la disabilità, impegna il Governo a   promuovere una politica di interventi in materia di solidarietà sociale incrementando il sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, istituendo un Fondo per l'assistenza a tali persone nonché favorendo la creazione di comunità alloggio, a carattere familiare, affinché le persone disabili gravi o gravissime dopo la perdita dei loro familiari possano trovare assistenza ed accoglienza.

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), al co. 159, ha incrementato Fondo per le non autosufficienze di 400 milioni per il 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Lo stanziamento del Fondo è finalizzato anche al finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Il Decreto 14 maggio 2015 Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2015 ha poi assegnato al Fondo 400 milioni di euro per il 2015, di cui  una quota pari a 390 milioni, alle Regioni,  e,  una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto precisa che le regioni devono utilizzare la quota loro assegnata,  prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Per la parte restante le regioni utilizzano le risorse ripartite per:
a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base di un piano personalizzato monitorato;
c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.
Per la parte restate, le risorse ripartite fra le regioni sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni, nonchè da parte delle autonomie locali. La programmazione degli interventi si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità indicate nei punti da a) a c). 
 Da parte loro  le regioni, per facilitare attività sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, si impegnano a:
a) prevedere o rafforzare punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali in modo prevedere  così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;
b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
c) implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unita' multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale,  tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;
d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;
e) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es.: budget di cura);
f) concorrere  nei limiti delle loro competenze a dare compiuta definizione al Sistema informativo nazionale per la non autosufficienza (SINA);
g) comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.
A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziate, per 10.000.000 di euro, azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività  n. 3, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società». Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Fondo nazionale per le non autosufficienze (migliaia di euro)

Anno

Tabella C – Legge Finanziaria

Fondo nazionale per le non autosufficienze

Quota regioni e Province autonome

Decreto riparto/Intesa

2009

400.000

400.000

399.000

Decreto 6 agosto 2008

2010

400.000

400.000

380.000

Decreto 4 ottobre 2010

2011

L.220/2010 Art. 1,co. 40

-

100.000

dal Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili

100.000

Decreto 11 novembre 2011

2012

D.L. 95/2012 Art. 23,co. 8

- 

Somma, da definire con D.P.C.M., dal Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili.

Si rileva che il Fondo è stato completamente definanziato dalla legge di stabilità 2013.

-

-

2013

Legge di stabilità 2013

Art. 1, co. 83

Art. 1, co. 151

-

 

Fino alla concorrenza di   40.000

275.000 

275.000

Decreto 20 marzo 2013

2014

 

 275.000

   75.000

 350.000

 334.560 destinati alle regioni

      5.440 destinati alle PA

Decreto 7 maggio 2014

2015

400.000

400.000

390.000 destinati alle regioni

10.000 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Decreto 14 maggio 2015