Le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili (esclusi gli impianti fotovoltaici) sono stabilite dal DM 6 luglio 2012, in attuazione dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 28/2011.
Possono accedere agli incentivi gli impianti di potenza non inferiore a 1 kW. Gli incentivi si applicano agli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento che entrano in esercizio a partire dal 1°gennaio 2013.
Si consideri che il D.M. stabilisce che un tetto di costo complessivo per tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile (esclusi gli impianti fotovoltaici), con esclusione di quelli fotovoltaici, in 5,8 miliardi di euro annui, demandando al GSE l'aggiornamento e la pubblicazione mensilmente del costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili (articolo 3). Il GSE ha pubblicato recentemente l'aggiornamento in questione, in data 30 settembre 2014.
Gli incentivi sono riconosciuti sulla produzione di energia elettrica netta immessa in rete dall'impianto. L'energia elettrica autoconsumata non ha accesso agli incentivi. In base alla potenza dell'impianto sono previsti due distinti meccanismi incentivanti:
Il DM 6 luglio 2012 individua le tariffe incentivanti base (TB) che si applicano ai nuovi impianti entrati in esercizio nell'anno 2013 e il loro valore è individuato per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza dall'allegato 1.
Per i medesimi impianti che entrano in esercizio negli anni successivi, il valore delle tariffe incentivanti base indicato nell'allegato 1 è decurtato del 2% all'anno, fatti salvi gli aggiornamenti di esse. La predetta decurtazione non si applica alle tipologie per le quali nell'anno precedente la potenza complessivamente assegnata tramite procedure d'asta e di registro sia inferiore all'80% del contingente annuo disponibile (articolo 7).
Allegato 1 del D.M. 6 luglio 2012
Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti
Fonte rinnovabile |
Tipologia |
Potenza |
VITA UTILE degli IMPIANTI |
tariffa incentivante base |
kW |
anni |
euro/MWh |
||
1 |
20 |
291 |
||
On-shore |
20 |
20 |
268 |
|
Eolica |
200 |
20 |
149 |
|
1000 |
20 |
135 |
||
P>5000 |
20 |
127 |
||
off-shore (1) |
1 |
25 |
176 |
|
P>5000 |
25 |
165 |
||
1 |
20 |
257 |
||
20 |
20 |
219 |
||
ad acqua fluente (compresi gli |
500 |
20 |
155 |
|
impianti in acquedotto) |
1000 |
25 |
129 |
|
Idraulica |
P>10000 |
30 |
119 |
|
a bacino o a serbatoio |
1 |
25 |
101 |
|
P>10000 |
30 |
96 |
||
Oceanica (comprese maree e moto ondoso) |
1 |
15 |
300 |
|
P>5000 |
20 |
194 |
||
1 |
20 |
135 |
||
Geotermica |
1000 |
25 |
99 |
|
P>20000 |
25 |
85 |
||
1 |
20 |
99 |
||
Gas di discarica |
1000 |
20 |
94 |
|
P>5000 |
20 |
90 |
||
1 |
20 |
111 |
||
Gas residuati dai processi di depurazione |
1000 |
20 |
88 |
|
P>5000 |
20 |
85 |
||
1 |
20 |
180 |
||
300 |
20 |
160 |
||
a) prodotti di origine biologica |
600 |
20 |
140 |
|
1000 |
20 |
104 |
||
P>5000 |
20 |
91 |
||
1 |
20 |
236 |
||
Biogas |
b) sottoprodotti di origine biologica |
300 |
20 |
206 |
di cui alla Tabella 1 - A; d) rifiuti non |
600 |
20 |
178 |
|
provenienti da raccolta differenziata |
1000 |
20 |
125 |
|
diversi da quelli di cui alla lettera c) |
P>5000 |
20 |
101 |
|
c) rifiuti per i quali la frazione |
1 |
20 |
216 |
|
biodegradabile è determinata |
1000 |
20 |
109 |
|
forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 |
P>5000 |
20 |
85 |
|
1 |
20 |
229 |
||
300 |
20 |
180 |
||
a) prodotti di origine biologica |
1000 |
20 |
133 |
|
P>5000 |
20 |
122 |
||
b) sottoprodotti di origine biologica |
1 |
20 |
257 |
|
Biomasse |
di cui alla Tabella 1 - A; d) rifiuti non |
300 |
20 |
209 |
provenienti da raccolta differenziata |
1000 |
20 |
161 |
|
diversi da quelli di cui alla lettera c) |
P>5000 |
20 |
145 |
|
c) rifiuti per i quali la frazione |
1 |
20 |
174 |
|
biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 |
P>5000 |
20 |
125 |
|
Bioliquidi sostenibili |
1 |
20 |
121 |
|
P>5000 |
20 |
110 |
||
(1) Per gli impianti eolici offshore i cui soggetti responsabili non si avvalgono di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, e realizzano a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica, spetta un premio pari a 40 euro/MWh. |
||||
Si ricorda relativamente agli impianti a biomasse e biogas, che agli impianti entrati in produzione prima del 1 gennaio 2013 di potenza fino ad 1 MW è riconosciuta una tariffa onnicomprensiva pari a 280 €/MWh (0.28 €/KWh). Trattandosi di una tariffa onnicomprensiva il corrispettivo soggetto ad iscrizione ai fini IVA è dato dalla tariffa per la produzione mensile. il riferimento normativo di tale regime d'incentivazione è il Decreto Mise del 18/12/2008.
Per gli impianti a biomasse e biogas fino ad 1 MW entrati in esercizio successivamente a tale data, il Decreto Mise 6 luglio 2012 qui in esame ha dunque ridotto le tariffe ed ha introdotto una diversificazione dell'incentivo per fasce di potenza ed in relazione alla specifica tipologia di biomassa (prodotto biologico, sottoprodotto, ecc.) come di sopra indicato in tabella riepilogativa dell'Allegato 1 del Decreto.
I nuovi incentivi hanno durata pari alla vita media utile convenzionale della specifica tipologia di impianto, indicata sempre nell'Allegato 1 del Decreto.
Ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione, si rileva in questa sede che hanno accesso diretto ai meccanismi di incentivazione, senza dunque seguire le procedure d'asta e di registro previste dal D.M.,tra gli altri, i seguenti impianti (articolo 4, comma 3, lett. c) ed e)):
Disposizioni specifiche sono contenute nel D.M. 6 luglio 2012 sugli impianti alimentati da biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili.
L'articolo 8 del D.M. ribadisce in particolare il principio per cui per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso ai meccanismi di incentivazione è subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilità ambientale, da effettuarsi con le modalità di cui all' articolo 38 del D.Lgs. n. 28/2011.
Restano ferme la funzione di controllo dell'amministrazione pubblica competente sull'effettiva tipologia di rifiuti, biomasse o biogas di alimentazione dell'impianto e la funzione di segnalazione al GSE secondo quanto previsto in merito dall'articolo 42 del citato D.Lgs. n. 28/2011.
Ai soli fini della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica è tenuto a fornire al GSE, se richiesto dal medesimo GSE, le informazioni derivanti dall'applicazione del Codice ambientale (articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006), e ogni ulteriore elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati.
Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di individuare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore, da quali delle seguenti tipologie è alimentato l'impianto:
a) prodotti di origine biologica;
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A allegata al medesimo D.M. 6 luglio 2012;
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all' Allegato 2 del medesimo D.M.;
d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c).
Nei casi in cui l'autorizzazione non indichi in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una sola delle tipologie sopra indicate, il GSE procede all'individuazione della tariffa incentivante di riferimento secondo le modalità specificamente indicate nell'articolo 8.
Inoltre, l'articolo 8 prevede che alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse miste o non indicate in autorizzazione, di potenza non inferiore a 1 MW e non superiore a 5 MW ovvero di potenza superiore a 1 MW per impianti oggetto di intervento di rifacimento, possono essere aggiunti e tra loro cumulati i premi di seguito indicati:
a)se l'esercizio degli impianti dà luogo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori obiettivo indicati nel D.M.: 10 euro/MWh
b) se gli impianti sono alimentati da biomasse da filiera ricomprese fra le tipologie indicate in Tabella 1-B dello stesso D.M.: 20 euro/MWh.
Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse, di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30 euro/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera specificamente indicati dall' Allegato 5 del D.M..
Inoltre, alla tariffa di riferimento per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili operanti in cogenerazione ad alto rendimento, spetta un premio così differenziato:
a) 40 euro/MWh, per impianti alimentati dalle tipologie di cui da biomasse miste e da bioliquidi sostenibili;
b) 40 euro/MWh, per impianti a biomasse indifferenziate, qualora il calore cogenerato sia utilizzato per teleriscaldamento;
c) 10 euro/MWh per gli altri impianti.
Il GSE eroga il premio in questione, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata, con periodicità compatibile con la verifica del rispetto delle condizioni stabilite dal D.M. 4 agosto 2011.
L'articolo 8 dispone che la verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilità della materia prima utilizzata per la produzione di energia (ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2011) è eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA.
L'articolo 26 del D.M. in esame disciplina poi i premi per impianti a biogas che utilizzano tecnologie avanzate, prevedendo, nel caso di impianti alimentati da biogas operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento che prevedano il recupero dell'azoto dalle sostanze trattate con la finalità di produrre fertilizzanti, il premio per l'assetto cogenerativo è incrementato di 30 euro/MWh.