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Il nuovo Regolamento n. 1308/2013: l'OCM vino e i regimi di qualità nel settore vitivinicolo
informazioni aggiornate a martedì, 20 maggio 2014

La normativa generale della Organizzazione Comune del Mercato del vino è inserita nella generale disciplina dell'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (cd. OCM Unica), di cui al nuovo Regolamento 1308/2013 (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il quale sostituisce il precedente Regolamento n. 1234/2007, delegando la Commissione all'adozione di una serie di regole applicative.

Per quanto specificamente concerne i prodotti vitivinicoli e i profili in questa sede più propriamente attinenti, si osserva che il nuovo regolamento UE mantiene l'impianto sostanziale della normativa precedente, tranne che per taluni limitati, ma non di meno rilevanti, aspetti che di seguito si illustreranno.

 Le norme in materia di denominazioni di origine,indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, nonché sull'etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo, sono contenute nella Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e 3 del Regolamento agli articoli da 92 a 123. Tale disciplina, finalizzata alla protezione degli legittimi interessi di consumatori e produttori; all'assicurazione del buon funzionamento del mercato e alla promozione della produzione di prodotti di qualità (articolo 92), riproduce nella sostanza - salvo talune modifiche - quanto già contenuto nel Regolamento n. 1234/2007 (CE), agli articoli da 118-bis a 118-novovicies.

Quanto alle definizioni di denominazioni di origine (DO) e di indicazione geografica (IG) esse sono contenute nell'articolo 93 che sostituisce il precedente articolo 118-ter del reg. 1234/2007. Il nuovo regolamento introduce talune precisazioni circa i requisiti che il prodotto a DO deve possedere.

La "denominazione di origine" resta comunque intesa come il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto conforme ad una serie di requisiti.  Tra tali requisiti, viene specificato che la produzione del prodotto in una data zona geografica comprende tutte le operazioni eseguite dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione e che le uve del prodotto con DO devono provenire esclusivamente dalla zona geografica relativa.

 Per ciò che concerne l'indicazione geografica, rimane invece consentito che una percentuale d'uva massimo del 15% possa provenire da fuori della zona delimitata, ma viene specificato che tale percentuale deve provenire dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.

 Quanto alla procedura per l'ottenimento della protezione, disciplinata agli articoli 94-101, conferma in sostanza la precedente disciplina di cui al Regolamento 1234/2007 (articoli 118-ter–118-duodecies), salvo talune modifiche per ciò che concerne la procedura nazionale preliminare (articolo 96, che sostituisce quanto previsto dal precedente Reg. 1234, all'articolo 118-septies). In particolare, il nuovo regolamento non reca più la previsione che consentiva allo Stato membro - in cui non vigeva alcuna normativa nazionale sulla protezione delle DO e IG - di concedere una protezione a livello nazionale alla denominazione a titolo esclusivamente transitorio e con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione sino alla data di adozione della decisione di registrazione o di rigetto in sede europea.

In sintesi, per ciò che concerne la normativa europea relativa alla procedura per l'ottenimento della protezione, si ricorda che essa è così articolata:

  • domanda di protezione di nomi in quanto DO o IG ed esame preliminare a livello nazionale delle domande di protezione;
  • esame da parte della Commissione e decisione sulla protezione.

    Il nuovo regolamento conferma inoltre la previsione per la quale le DOP e le IGP possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione, e devono essere protette contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto,usurpazione, imitazione o evocazione tale da indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto (articolo 103 che corrisponde al precedente articolo 118-quaterdecies del vecchio Reg.).

     Viene altresì confermata la possibilità che ogni richiedente legittimato ad avanzare la richiesta di protezione possa altresì chiedere l'approvazione di una modifica al disciplinare di una DOP o IGP per tener conto delle evoluzioni scientifiche e tecniche in atto (articolo 105).

     Infine, si conferma la disciplina della cancellazione,prevista nell'articolo 106, secondo la quale la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una DO o IG non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

    Per quanto concerne la definizione e la necessità di dare protezione alle menzioni tradizionali, la disciplina rimane sostanzialmente immutata ed ora è contenuta negli articoli 112 e 113 del nuovo Regolamento n. 1308/2013, il quale conferisce alla Commissione una delega di potere ed una serie minuziosa di competenze esecutive in materia, tra le quali la definizione dei soggetti ammessi a chiedere la protezione, le condizioni di validità di una domanda, le procedure di opposizione e la cancellazione e la modifica.

    Si ricorda qui brevemente, che ai sensi del regolamento UE, per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in per indicare che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

    Per ciò che concerne l'etichettatura e la presentazione nel settore vitivinicolo, contenuta negli articoli da 117 a 123 del Regolamento 1308/2013, si osserva che la nuova disciplina richiama ora l'applicazione, salvo che sia altrimenti disposto, delle norme di cui al Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

    La disciplina europea dei controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette è contenuta nell'articolo 90 del Reg. n. 1306/2013, il quale impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e di designare l'autorità competente incaricata di effettuare i relativi controlli circa l'adempimento degli obblighi prescritti in materia, sulla base degli stessi criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento n. 882/2004 (CE), per i controlli in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (tale previsione è conforme a quanto già previsto nel Reg. 1234/2007, all'articolo 118-sexdecies).

    La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità, o da uno o più organismi di controllo a ciò preposti ai sensi del predetto regolamento n. 882/2004 (CE). Alla Commissione è rimessa l'adozione di norme esecutive della disciplina in esame, ed in particolare le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette.

    La normativa generale della Organizzazione Comune del Mercato del vino è inserita nella generale disciplina dell'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (cd. OCM Unica), di cui al nuovo Regolamento 1308/2013 (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il quale sostituisce il precedente Regolamento n. 1234/2007, delegando la Commissione all'adozione di una serie di regole applicative.

    Per quanto specificamente concerne i prodotti vitivinicoli e i profili in questa sede più propriamente attinenti, si osserva che il nuovo regolamento UE mantiene l'impianto sostanziale della normativa precedente, tranne che per taluni limitati, ma non di meno rilevanti, aspetti che di seguito si illustreranno.

     Le norme in materia di denominazioni di origine,indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, nonché sull'etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo, sono contenute nella Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e 3 del Regolamento agli articoli da 92 a 123. Tale disciplina, finalizzata alla protezione degli legittimi interessi di consumatori e produttori; all'assicurazione del buon funzionamento del mercato e alla promozione della produzione di prodotti di qualità (articolo 92), riproduce nella sostanza - salvo talune modifiche - quanto già contenuto nel Regolamento n. 1234/2007 (CE), agli articoli da 118-bis a 118-novovicies.

    Quanto alle definizioni di denominazioni di origine (DO) e di indicazione geografica (IG) esse sono contenute nell'articolo 93 che sostituisce il precedente articolo 118-ter del reg. 1234/2007. Il nuovo regolamento introduce talune precisazioni circa i requisiti che il prodotto a DO deve possedere.

    La "denominazione di origine" resta comunque intesa come il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto conforme ad una serie di requisiti.  Tra tali requisiti, viene specificato che la produzione del prodotto in una data zona geografica comprende tutte le operazioni eseguite dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione e che le uve del prodotto con DO devono provenire esclusivamente dalla zona geografica relativa.

     Per ciò che concerne l'indicazione geografica, rimane invece consentito che una percentuale d'uva massimo del 15% possa provenire da fuori della zona delimitata, ma viene specificato che tale percentuale deve provenire dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.

     Quanto alla procedura per l'ottenimento della protezione, disciplinata agli articoli 94-101, conferma in sostanza la precedente disciplina di cui al Regolamento 1234/2007 (articoli 118-ter–118-duodecies), salvo talune modifiche per ciò che concerne la procedura nazionale preliminare (articolo 96, che sostituisce quanto previsto dal precedente Reg. 1234, all'articolo 118-septies). In particolare, il nuovo regolamento non reca più la previsione che consentiva allo Stato membro - in cui non vigeva alcuna normativa nazionale sulla protezione delle DO e IG - di concedere una protezione a livello nazionale alla denominazione a titolo esclusivamente transitorio e con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione sino alla data di adozione della decisione di registrazione o di rigetto in sede europea.

    In sintesi, per ciò che concerne la normativa europea relativa alla procedura per l'ottenimento della protezione, si ricorda che essa è così articolata:

    • domanda di protezione di nomi in quanto DO o IG ed esame preliminare a livello nazionale delle domande di protezione;
    • esame da parte della Commissione e decisione sulla protezione.

      Il nuovo regolamento conferma inoltre la previsione per la quale le DOP e le IGP possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione, e devono essere protette contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto,usurpazione, imitazione o evocazione tale da indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto (articolo 103 che corrisponde al precedente articolo 118-quaterdecies del vecchio Reg.).

       Viene altresì confermata la possibilità che ogni richiedente legittimato ad avanzare la richiesta di protezione possa altresì chiedere l'approvazione di una modifica al disciplinare di una DOP o IGP per tener conto delle evoluzioni scientifiche e tecniche in atto (articolo 105).

       Infine, si conferma la disciplina della cancellazione,prevista nell'articolo 106, secondo la quale la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una DO o IG non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

      Per quanto concerne la definizione e la necessità di dare protezione alle menzioni tradizionali, la disciplina rimane sostanzialmente immutata ed ora è contenuta negli articoli 112 e 113 del nuovo Regolamento n. 1308/2013, il quale conferisce alla Commissione una delega di potere ed una serie minuziosa di competenze esecutive in materia, tra le quali la definizione dei soggetti ammessi a chiedere la protezione, le condizioni di validità di una domanda, le procedure di opposizione e la cancellazione e la modifica.

      Si ricorda qui brevemente, che ai sensi del regolamento UE, per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in per indicare che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

      Per ciò che concerne l'etichettatura e la presentazione nel settore vitivinicolo, contenuta negli articoli da 117 a 123 del Regolamento 1308/2013, si osserva che la nuova disciplina richiama ora l'applicazione, salvo che sia altrimenti disposto, delle norme di cui al Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

      La disciplina europea dei controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette è contenuta nell'articolo 90 del Reg. n. 1306/2013, il quale impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e di designare l'autorità competente incaricata di effettuare i relativi controlli circa l'adempimento degli obblighi prescritti in materia, sulla base degli stessi criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento n. 882/2004 (CE), per i controlli in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (tale previsione è conforme a quanto già previsto nel Reg. 1234/2007, all'articolo 118-sexdecies).

      La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità, o da uno o più organismi di controllo a ciò preposti ai sensi del predetto regolamento n. 882/2004 (CE). Alla Commissione è rimessa l'adozione di norme esecutive della disciplina in esame, ed in particolare le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette.