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Il Regolamento n. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
informazioni aggiornate a martedì, 20 maggio 2014

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Il Regolamento n. 1151/2012 fornisce, in primo luogo, le definizioni di denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e agroalimentari (articoli 3-5).

E' «denominazione di origine» un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

E' invece «indicazione geografica» un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

Il Regolamento dispone il divieto di registrare come DOP o IGP i termini generici, i nomi che siano in conflitto con il nome di una varietà vegetale o razza animale e possano indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; un nome in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto e un nome per il quale - tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso - la registrazione come DO o IG sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto (articolo 6).

Sono indicati i requisiti minimi che deve possedere il disciplinare di una DOP e di una IGP (articolo 7).

In particolare, il disciplinare deve recare: il nome da proteggere come DO o IG utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e nelle lingue utilizzate per descrivere il prodotto nella zona geografica delimitata; la descrizione del prodotto (materie prime, principali caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche); la definizione della zona geografica delimitata con la quale il prodotto è legato e gli elementi che ne dimostrano l'origine e il legame con la zona geografica delimitata in questione; la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, del caso, dei metodi locali, nonché le informazioni relative al confezionamento, se il richiedente fornisce sufficienti motivazioni per cui esso deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, l'origine o assicurare il controllo del prodotto,(nel rispetto del principio della libera circolazione dei prodotti e dei servizi nell'unione); il nome e l'indirizzo delle autorità, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi competenti presso gli Stati membriche verificano il rispetto del disciplinare e i relativi compiti specifici; le regole specifiche per l'etichettatura del prodotto in questione.

 Un nome registrato come DOP e IGP può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.

I nomi registrati sono protetti contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto, usurpazione,imitazione o evocazione tale da indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto e a ciascuno Stato membro è fatto obbligo di adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, prodotte o commercializzate nello Stato stesso, nonché di designare le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato (articolo 13).

Si ricorda al riguardo che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il Mipaff presenta annualmente una Relazione sull'attività svolta: l'ultimo Rapporto è stato pubblicato ad aprile 2014 e riguarda l'attività condotta nell'anno 2013.

Il Rapporto dà specifico rilievo ai controlli eseguiti sui vini a DOCG, DOC e a IGT nel corso del 2013: 8.274 prodotti sono stati controllati e il 14,5% è risultato irregolare. Per i prodotti a DOP, IGP e STG, i prodotti controllati sono stati pari a 2.857 ed il 12% è risultato irregolare. Per quanto attiene all'agricoltura biologica, i prodotti controllati nel 2013 sono stati pari a 2.835 ed il 5,3% è risultato irregolare. Per saperne di più, si invia, in allegato al presente documento, il Rapporto completo dell'ICQRF.

Specialità tradizionali garantite

Per ciò che attiene alle  Specialità tradizionali garantite (S.T.G), è ammesso a registrazione come S.T.G. uno specifico prodotto o alimento ottenuto:

  • con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione corrispondente ad una pratica tradizionale per esso;
  • o ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Un nome è registrato come specialità tradizionale garantita se è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o se designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto (articolo 18).

La finalità del regime relativo alle specialità tradizionali garantite è quella di salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti a commercializzare e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette tradizionali valore aggiunto (articolo 17).

La S.T.G deve rispettare un disciplinare i cui contenuti sono specificamente fissati (articolo 19).

In particolare, il disciplinare deve comprendere: il nome di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti; la descrizione del prodotto (caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche a dimostrazione della specificità del prodotto); la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresa del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto; gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto.

Un nome registrato come STP può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.

 A decorrere dal 4 gennaio 2016, per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come STG registrate, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti devono figurare nell'etichettatura e il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo (articolo 23, comma 3).

Ache per le S.T.G. i nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione,imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica da indurre in errore il consumatore. Agli Stati membri è fatto obbligo di  provvedere affinché le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale non ingenerino confusione circa i nomi registrati.

Indicazioni facoltative di qualità ed ulteriori iniziative di protezione

Il Regolamento n. 1151/2012 istituisce infine un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli (art. 27-31), il quale comprende l'indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità (art. 31).

Infine, si ricorda che alla Commissione è stato fatto obbligo di presentare entro il 4 gennaio 2014 una Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di creare:

  • una nuova indicazione "prodotto dell'agricoltura delle isole" (articolo 32). Tale relazione è stata presentata il 16 dicembre 2013: COM(2013)888 final;
  • un nuovo regime di etichettatura relativo all'agricoltura locale e alla vendita diretta per assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale, anche con la finalità di miglioramento ambientale: riduzione delle emissioni di carbonio grazie a catene brevi di distribuzione (articolo 55). Tale relazione è stata presentata il 6 dicembre 2013: COM(2013) 866 final.

Le relazioni in questione sono finalizzate a stimolare l'adozione di iniziative legislative di protezione.

Procedure di domanda e registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite

Il regolamento n. 1151/2012 (UE) reca inoltre un'analitica descrizione della procedura da seguire per le richieste di registrazione e per il relativo esame da parte della Commissione europea. Tale procedura trova applicazione per le richieste di registrazione di DO e IG nonché per le specialità tradizionali garantite (articoli 48-54).

Essa si articola essenzialmente nella:

  • domanda di registrazione ed esame preliminare a livello nazionale delle domande di protezione di nomi in quanto DO di una IG ovvero di una STG;
  • esame da parte della Commissione e decisione sulla protezione.

Si noti inoltre, per ciò che concerne la procedura di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica (articoli 8-13), che essa contempla al suo interno la possibilità per lo Stato membro di concedere una protezione transitoria ad un nome, nel lasso di tempo intercorrente tra la data di presentazione alla Commissione europea della domanda di registrazione e fino l'adozione della relativa decisione su di essa (articolo 9).

Controlli ufficiali delle denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite

 La disciplina dei controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali garantite (articoli 35-40) dispone che, conformemente al Regolamento n. 882/2004 (CE), sui controlli in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli Stati membri designino le autorità competenti incaricata di effettuare i controlli ufficiali sui regimi di qualità. Tali controlli devono riguardare:

  • la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare, in particolare, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto (articolo 37);
  • il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, sulla base di un'analisi di rischio(articolo 38).

Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali sui regimi di qualità a uno o più organismi di controllo, i quali sono accreditati in conformità della norma europea EN 45011 della guida ISO/UEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti).

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Il Regolamento n. 1151/2012 fornisce, in primo luogo, le definizioni di denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e agroalimentari (articoli 3-5).

E' «denominazione di origine» un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

E' invece «indicazione geografica» un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

Il Regolamento dispone il divieto di registrare come DOP o IGP i termini generici, i nomi che siano in conflitto con il nome di una varietà vegetale o razza animale e possano indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; un nome in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto e un nome per il quale - tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso - la registrazione come DO o IG sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto (articolo 6).

Sono indicati i requisiti minimi che deve possedere il disciplinare di una DOP e di una IGP (articolo 7).

In particolare, il disciplinare deve recare: il nome da proteggere come DO o IG utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e nelle lingue utilizzate per descrivere il prodotto nella zona geografica delimitata; la descrizione del prodotto (materie prime, principali caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche); la definizione della zona geografica delimitata con la quale il prodotto è legato e gli elementi che ne dimostrano l'origine e il legame con la zona geografica delimitata in questione; la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, del caso, dei metodi locali, nonché le informazioni relative al confezionamento, se il richiedente fornisce sufficienti motivazioni per cui esso deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, l'origine o assicurare il controllo del prodotto,(nel rispetto del principio della libera circolazione dei prodotti e dei servizi nell'unione); il nome e l'indirizzo delle autorità, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi competenti presso gli Stati membriche verificano il rispetto del disciplinare e i relativi compiti specifici; le regole specifiche per l'etichettatura del prodotto in questione.

 Un nome registrato come DOP e IGP può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.

I nomi registrati sono protetti contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto, usurpazione,imitazione o evocazione tale da indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto e a ciascuno Stato membro è fatto obbligo di adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, prodotte o commercializzate nello Stato stesso, nonché di designare le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato (articolo 13).

Si ricorda al riguardo che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il Mipaff presenta annualmente una Relazione sull'attività svolta: l'ultimo Rapporto è stato pubblicato ad aprile 2014 e riguarda l'attività condotta nell'anno 2013.

Il Rapporto dà specifico rilievo ai controlli eseguiti sui vini a DOCG, DOC e a IGT nel corso del 2013: 8.274 prodotti sono stati controllati e il 14,5% è risultato irregolare. Per i prodotti a DOP, IGP e STG, i prodotti controllati sono stati pari a 2.857 ed il 12% è risultato irregolare. Per quanto attiene all'agricoltura biologica, i prodotti controllati nel 2013 sono stati pari a 2.835 ed il 5,3% è risultato irregolare. Per saperne di più, si invia, in allegato al presente documento, il Rapporto completo dell'ICQRF.

Specialità tradizionali garantite

Per ciò che attiene alle  Specialità tradizionali garantite (S.T.G), è ammesso a registrazione come S.T.G. uno specifico prodotto o alimento ottenuto:

  • con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione corrispondente ad una pratica tradizionale per esso;
  • o ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Un nome è registrato come specialità tradizionale garantita se è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o se designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto (articolo 18).

La finalità del regime relativo alle specialità tradizionali garantite è quella di salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti a commercializzare e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette tradizionali valore aggiunto (articolo 17).

La S.T.G deve rispettare un disciplinare i cui contenuti sono specificamente fissati (articolo 19).

In particolare, il disciplinare deve comprendere: il nome di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti; la descrizione del prodotto (caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche a dimostrazione della specificità del prodotto); la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresa del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto; gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto.

Un nome registrato come STP può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.

 A decorrere dal 4 gennaio 2016, per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come STG registrate, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti devono figurare nell'etichettatura e il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo (articolo 23, comma 3).

Ache per le S.T.G. i nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione,imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica da indurre in errore il consumatore. Agli Stati membri è fatto obbligo di  provvedere affinché le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale non ingenerino confusione circa i nomi registrati.

Indicazioni facoltative di qualità ed ulteriori iniziative di protezione

Il Regolamento n. 1151/2012 istituisce infine un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli (art. 27-31), il quale comprende l'indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità (art. 31).

Infine, si ricorda che alla Commissione è stato fatto obbligo di presentare entro il 4 gennaio 2014 una Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di creare:

  • una nuova indicazione "prodotto dell'agricoltura delle isole" (articolo 32). Tale relazione è stata presentata il 16 dicembre 2013: COM(2013)888 final;
  • un nuovo regime di etichettatura relativo all'agricoltura locale e alla vendita diretta per assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale, anche con la finalità di miglioramento ambientale: riduzione delle emissioni di carbonio grazie a catene brevi di distribuzione (articolo 55). Tale relazione è stata presentata il 6 dicembre 2013: COM(2013) 866 final.

Le relazioni in questione sono finalizzate a stimolare l'adozione di iniziative legislative di protezione.

Procedure di domanda e registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite

Il regolamento n. 1151/2012 (UE) reca inoltre un'analitica descrizione della procedura da seguire per le richieste di registrazione e per il relativo esame da parte della Commissione europea. Tale procedura trova applicazione per le richieste di registrazione di DO e IG nonché per le specialità tradizionali garantite (articoli 48-54).

Essa si articola essenzialmente nella:

  • domanda di registrazione ed esame preliminare a livello nazionale delle domande di protezione di nomi in quanto DO di una IG ovvero di una STG;
  • esame da parte della Commissione e decisione sulla protezione.

Si noti inoltre, per ciò che concerne la procedura di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica (articoli 8-13), che essa contempla al suo interno la possibilità per lo Stato membro di concedere una protezione transitoria ad un nome, nel lasso di tempo intercorrente tra la data di presentazione alla Commissione europea della domanda di registrazione e fino l'adozione della relativa decisione su di essa (articolo 9).

Controlli ufficiali delle denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite

 La disciplina dei controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali garantite (articoli 35-40) dispone che, conformemente al Regolamento n. 882/2004 (CE), sui controlli in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli Stati membri designino le autorità competenti incaricata di effettuare i controlli ufficiali sui regimi di qualità. Tali controlli devono riguardare:

  • la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare, in particolare, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto (articolo 37);
  • il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, sulla base di un'analisi di rischio(articolo 38).

Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali sui regimi di qualità a uno o più organismi di controllo, i quali sono accreditati in conformità della norma europea EN 45011 della guida ISO/UEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti).