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IMU: agevolazioni, esenzioni e regimi specifici
informazioni aggiornate a lunedì, 7 aprile 2014

Non vi è una perfetta sovrapposizione tra agevolazioni ICI e agevolazioni IMU. Le norme del D.Lgs. 504 del 1992 sono infatti applicabili solo ove espressamente richiamate.

Le esenzioni

Per quanto riguarda le esenzioni l'articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011 precisa che sono esenti da IMU:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del d.lgs. n. 504 del 1992, e cioè: b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina; i) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali. Tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU.
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani.

Tali esenzioni, in attesa di chiarimenti sul nuovo assetto della tassazione immobiliare introdotto dalla legge 147/2013, sembrano essere operative anche nel 2014.

Sono altresì esenti i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma che ha interessato l'Abruzzo nell'aprile 2009 (articolo 4, comma 5-octies, del D.L. n. 16 del 2012), purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente (il relativo reddito, alle condizioni di legge, è esente anche da IRPEF e IRES), fino alla loro ricostruzione, nonché i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014 (articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 74 del 2012).

Vi è anche l'esenzione facoltativa, disposta dall'articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in virtù del quale i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti; essa è applicabile anche all'IMU in considerazione del richiamo generale ai tributi locali contenuto nella norma.

La circolare del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 3 del 2012  ha ritenuto applicabili all'IMU le seguenti, ulteriori norme agevolative contenute in leggi speciali:

  • comma 86, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo il quale i comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
  • comma 5 dell'articolo 4 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in base al quale i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

Per l'anno 2013 il panorama delle agevolazioni e delle esenzioni è stato ridisegnato dal decreto-legge 102 del 2013; a decorrere dal 2014 sono divenute permanenti ad opera del D.L. n. 133 del 2013. Si tratta in particolare di:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle apposite norme secondarie (decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008).
  • l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • fabbricati rurali strumentali.

Per quanto riguarda ulteriori, specifiche forme di agevolazione, gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (articolo 2 del decreto-legge 102 del 2013) sono esentati dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, purché essi siano destinati alla vendita e non siano affittati.

Sono inoltre esenti dall'imposta a decorrere dal 2014 gli immobili destinati ad attività di ricerca scientifica

Il regime dell'abitazione principale

Il legislatore fiscale ha introdotto una normativa stringente per l'individuazione dell'abitazione principale del contribuente, alla quale l'IMU nel 2012 è stata applicata – ex lege –  con aliquota ridotta allo 0,4 per cento (modificabile dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti; dunque la misura minima possibile è 0,2 per cento e la massima è 0,6 per cento).

Si prevede una detrazione pari a 200 euro da quanto dovuto per l'abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Ove l'immobile costituisca "prima casa" per più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Nel 2012 e 2013 è stata prevista una maggiorazione della detrazione "prima casa", commisurata alla presenza di figli del soggetto passivo: essa era pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente ed avente la residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione non poteva superare l'importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base.

La detrazione "prima casa" si applica anche all'IMU 2014, nei casi residuali in cui l'imposta colpisce le abitazioni principali "di lusso". Rimane ai comuni la facoltà di elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

 La nozione di "prima casa" è stata ampliata per effetto delle norme contenute nel citato decreto-legge n. 102 del 2013, che ha ampliato dunque anche le ipotesi di esenzione da IMU operanti nell'anno 2013.

L'assegnazione della casa coniugale

Per quanto riguarda l'imposta sulla casa coniugale assegnata a uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (articolo 4, comma 12-quinquies del D.L. 16/2012). In sostanza, in quanto diritto reale di godimento, l'attribuzione di un simile diritto costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU; questa norma dunque individua il soggetto passivo del tributo in tali ipotesi.

La circolare 3/DF del MEF ha chiarito ha chiarito in merito che, accanto alla soggettività passiva, tale norma fa sorgere nel coniuge assegnatario anche le agevolazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze (aliquota ridotta, detrazione, maggiorazione di quest'ultima per i figli di età non superiore a 26 anni per l'anno 2012 e 2013).

 Tali immobili non hanno pagato l'IMU 2013 (articolo 1 del  D.L. n. 133 del 2013), fatta salva la cd. mini IMU.

Enti non commerciali

Stante il rimando della disciplina generale IMU alle esenzioni in precedenza vigenti per l'ICI (in particolare all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992), sono esenti da imposta municipale gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

L'articolo 91-bis del D.L. 1/2012 ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività – pur dando luogo, in astratto, a esenzione - siano svolte con modalità non commerciali. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (articolo 91-bis, comma 2). Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-bis, comma 3), come risultante da apposita dichiarazione.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 contiene le definizioni, tra l'altro, di ente non commerciale, delle attività scolte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista. Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive. Successivamente la risoluzione n. 1/2012 del Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito alcuni aspetti problematici relativi al medesimo provvedimento, in particolare concernenti l'applicabilità dello stesso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

Nel dicembre 2012 la Commissione UE ha riscontrato che l'IMU è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica. A parere della Commissione, tali salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell'IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato.

La risoluzione n. 1/2013 del Dipartimento delle Finanze reca precisazioni sui termini per le dichiarazioni IMU relative a tale agevolazione.

La legge di stabilità 2014 reca alcune disposizioni sulla dichiarazione IMU degli enti non commerciali, che deve essere esclusivamente telematica, secondo modalità demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale modalità telematica può essere utilizzata anche dagli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria.

Fondazioni bancarie e partiti politici

Gli immobili delle fondazioni bancarie (articolo 9, comma 6-quinquies del D.L. 174/2012) non godono dell'esenzione IMU disposta in favore degli enti non commerciali in relazione allo svolgimento di determinate attività.

Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non "commerciali" (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni generali. Tale disposizione sembra dunque configurare una deroga alla richiamata esenzione IMU per gli enti non commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504 del 1992.

 L'articolo 11-bis del decreto-legge n. 149 del 2013 che abroga il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici assoggetta a IMU gli immobili dei partiti politici indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, in deroga alla disciplina generale dell'imposta applicabile agli immobili degli enti non commerciali.

Non vi è una perfetta sovrapposizione tra agevolazioni ICI e agevolazioni IMU. Le norme del D.Lgs. 504 del 1992 sono infatti applicabili solo ove espressamente richiamate.

Le esenzioni

Per quanto riguarda le esenzioni l'articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011 precisa che sono esenti da IMU:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del d.lgs. n. 504 del 1992, e cioè: b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina; i) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali. Tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU.
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani.

Tali esenzioni, in attesa di chiarimenti sul nuovo assetto della tassazione immobiliare introdotto dalla legge 147/2013, sembrano essere operative anche nel 2014.

Sono altresì esenti i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma che ha interessato l'Abruzzo nell'aprile 2009 (articolo 4, comma 5-octies, del D.L. n. 16 del 2012), purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente (il relativo reddito, alle condizioni di legge, è esente anche da IRPEF e IRES), fino alla loro ricostruzione, nonché i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014 (articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 74 del 2012).

Vi è anche l'esenzione facoltativa, disposta dall'articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in virtù del quale i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti; essa è applicabile anche all'IMU in considerazione del richiamo generale ai tributi locali contenuto nella norma.

La circolare del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 3 del 2012  ha ritenuto applicabili all'IMU le seguenti, ulteriori norme agevolative contenute in leggi speciali:

  • comma 86, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo il quale i comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
  • comma 5 dell'articolo 4 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in base al quale i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

Per l'anno 2013 il panorama delle agevolazioni e delle esenzioni è stato ridisegnato dal decreto-legge 102 del 2013; a decorrere dal 2014 sono divenute permanenti ad opera del D.L. n. 133 del 2013. Si tratta in particolare di:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle apposite norme secondarie (decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008).
  • l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • fabbricati rurali strumentali.

Per quanto riguarda ulteriori, specifiche forme di agevolazione, gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (articolo 2 del decreto-legge 102 del 2013) sono esentati dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, purché essi siano destinati alla vendita e non siano affittati.

Sono inoltre esenti dall'imposta a decorrere dal 2014 gli immobili destinati ad attività di ricerca scientifica

Il regime dell'abitazione principale

Il legislatore fiscale ha introdotto una normativa stringente per l'individuazione dell'abitazione principale del contribuente, alla quale l'IMU nel 2012 è stata applicata – ex lege –  con aliquota ridotta allo 0,4 per cento (modificabile dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti; dunque la misura minima possibile è 0,2 per cento e la massima è 0,6 per cento).

Si prevede una detrazione pari a 200 euro da quanto dovuto per l'abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Ove l'immobile costituisca "prima casa" per più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Nel 2012 e 2013 è stata prevista una maggiorazione della detrazione "prima casa", commisurata alla presenza di figli del soggetto passivo: essa era pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente ed avente la residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione non poteva superare l'importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base.

La detrazione "prima casa" si applica anche all'IMU 2014, nei casi residuali in cui l'imposta colpisce le abitazioni principali "di lusso". Rimane ai comuni la facoltà di elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

 La nozione di "prima casa" è stata ampliata per effetto delle norme contenute nel citato decreto-legge n. 102 del 2013, che ha ampliato dunque anche le ipotesi di esenzione da IMU operanti nell'anno 2013.

L'assegnazione della casa coniugale

Per quanto riguarda l'imposta sulla casa coniugale assegnata a uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (articolo 4, comma 12-quinquies del D.L. 16/2012). In sostanza, in quanto diritto reale di godimento, l'attribuzione di un simile diritto costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU; questa norma dunque individua il soggetto passivo del tributo in tali ipotesi.

La circolare 3/DF del MEF ha chiarito ha chiarito in merito che, accanto alla soggettività passiva, tale norma fa sorgere nel coniuge assegnatario anche le agevolazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze (aliquota ridotta, detrazione, maggiorazione di quest'ultima per i figli di età non superiore a 26 anni per l'anno 2012 e 2013).

 Tali immobili non hanno pagato l'IMU 2013 (articolo 1 del  D.L. n. 133 del 2013), fatta salva la cd. mini IMU.

Enti non commerciali

Stante il rimando della disciplina generale IMU alle esenzioni in precedenza vigenti per l'ICI (in particolare all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992), sono esenti da imposta municipale gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

L'articolo 91-bis del D.L. 1/2012 ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività – pur dando luogo, in astratto, a esenzione - siano svolte con modalità non commerciali. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (articolo 91-bis, comma 2). Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-bis, comma 3), come risultante da apposita dichiarazione.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 contiene le definizioni, tra l'altro, di ente non commerciale, delle attività scolte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista. Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive. Successivamente la risoluzione n. 1/2012 del Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito alcuni aspetti problematici relativi al medesimo provvedimento, in particolare concernenti l'applicabilità dello stesso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

Nel dicembre 2012 la Commissione UE ha riscontrato che l'IMU è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica. A parere della Commissione, tali salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell'IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato.

La risoluzione n. 1/2013 del Dipartimento delle Finanze reca precisazioni sui termini per le dichiarazioni IMU relative a tale agevolazione.

La legge di stabilità 2014 reca alcune disposizioni sulla dichiarazione IMU degli enti non commerciali, che deve essere esclusivamente telematica, secondo modalità demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale modalità telematica può essere utilizzata anche dagli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria.

Fondazioni bancarie e partiti politici

Gli immobili delle fondazioni bancarie (articolo 9, comma 6-quinquies del D.L. 174/2012) non godono dell'esenzione IMU disposta in favore degli enti non commerciali in relazione allo svolgimento di determinate attività.

Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non "commerciali" (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni generali. Tale disposizione sembra dunque configurare una deroga alla richiamata esenzione IMU per gli enti non commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504 del 1992.

 L'articolo 11-bis del decreto-legge n. 149 del 2013 che abroga il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici assoggetta a IMU gli immobili dei partiti politici indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, in deroga alla disciplina generale dell'imposta applicabile agli immobili degli enti non commerciali.