La Corte dei conti svolge funzioni di controllo (art. 100 Costituzione) e funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (art. 103 Costituzione).
Accanto a queste, svolge anche funzioni consultive (pareri al Governo ed ai Ministri in ordine ad atti normativi e provvedimenti; pareri in materia di contabilità pubblica a richiesta di regioni, comuni ed enti locali).
In base alla Costituzione (art. 100), la Corte dei conti svolge:
• un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo;
• un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
• un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Il controllo di legittimità serve ad assicurare che un atto o un'attività siano conformi alla legge. Il controllo sulla gestione serve invece a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi posti dalla legge. A differenza del controllo preventivo di legittimità, il cui esito incide sul perfezionamento dell'efficacia di un atto, l'esito del controllo sulla gestione del bilancio consiste nella predisposizione di relazioni e osservazioni destinate alle amministrazioni controllate.
Un tipo particolare di controllo è costituito dalla verifica di parificazione sul rendiconto generale dello Stato, volto ad accertare la conformità dei risultati del rendiconto dello Stato alla legge di bilancio (Art. 39 del Regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214).
La legge 14 gennaio 1994 n. 20 ha attuato una riforma completa delle funzioni di controllo della Corte dei conti, riducendo il numero degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, limitato agli atti fondamentali del Governo, ed estendendo a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione e sul patrimonio, comprendendo anche il controllo sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria. Inoltre, viene attribuito alla Corte dei conti il compito di verificare il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
Ulteriori disposizioni attribuiscono alla Corte:
- un controllo di tipo generale sulla copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, oppure minori entrate (art. 17, legge 31 dicembre 2009, n. 196; come già previsto dalla legge 468/1978);
- la certificazione della compatibilità dei costi derivanti dai contratti collettivi con gli strumenti della programmazione e del bilancio (art. 47, D.Lgs. 165/2001);
- il controllo sul rispetto da parte degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno (L. 266/2005, art. 1, co. 166 e segg.);
- la verifica di parificazione dei rendiconti delle regioni (D.L. 174/2012, art. 1, co. 5).
L'art. 103 della Costituzione assegna alla Corte la giurisdizione nelle "materie di contabilità pubblica" ossia in materia di responsabilità amministrativa e contabile.
In primo luogo la Corte giudica sulla responsabilità amministrativa che è la responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all'ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio. L'accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell'amministrazione danneggiata.
In secondo luogo, giudica sulla responsabilità contabile, ossia sulla responsabilità di quei soggetti (agenti contabili) che avendo avuto in consegna (a vario titolo) denaro, beni o altri valori pubblici, o comunque avendone avuto la disponibilità materiale, non adempiano all'obbligo di restituzione che a loro incombe.
Inoltre, la Corte ha giurisdizione nella materia delle pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell'INPDAP. Le controversie possono avere ad oggetto sia l'esistenza del diritto alla pensione sia il suo ammontare. La Corte giudica sia in materia di pensioni ordinarie (civili e militari) che di pensioni di guerra.
Il Presidente della Corte dei conti è nominato tra i magistrati della stessa Corte che abbiano effettivamente esercitato, per almeno tre anni, funzioni di Presidente di sezione ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali o istituzioni dell'Unione europea (L. 21 luglio 2000, n. 202).
La procedura di nomina prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza è l'organo di autogoverno della magistratura contabile (L. 117/1988, art. 10 e L. 9/2009, art. 11).
Il Consiglio di Presidenza è composto:
I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.
Il Consiglio è competente in tutte le materie attinenti all'espletamento delle funzioni dei magistrati della Corte dei conti, sui procedimenti per l'accesso in carriera, per l'assegnazione di sede e i trasferimenti, le promozioni, nonché sui procedimenti disciplinari.
In particolare:
Il personale della Corte dei conti è costituito da magistrati e da impiegati amministrativi.
I magistrati sono: il Presidente, il Presidente aggiunto, il Procuratore Generale, il Procuratore Generale aggiunto, i Presidenti di Sezione, i Consiglieri, i primi Referendari ed i Referendari.
Gli uffici della Corte sono presenti sull'intero territorio nazionale e sono organizzati su un polo centrale con sede a Roma e su sedi regionali ubicate presso ciascun capoluogo di regione e presso le province autonome di Trento e Bolzano.
Al 31 dicembre 2013 l'organico dei magistrati, che prevede una dotazione di 611 unità, ha una copertura effettiva di 435.
Per quanto riguarda la ripartizione del personale in questione sul territorio, va evidenziato che i magistrati assegnati alle diverse funzioni esercitano, in assegnazione principale, la propria attività per il 75% (337 unità) presso le sedi regionali e per il 25,8% (98 unità) presso gli uffici centrali con sede in Roma.
I magistrati addetti al controllo sono, a fine 2013, 186 (pari al 42,7%), quelli con funzioni giudicanti 139 (pari al 32%), mentre quelli con funzioni requirenti si attestano su 110 unità (pari al 25,2%), con conseguente scopertura rispetto alla vigente pianta organica di 70, 61 e 41 posti, rispettivamente con riguardo alle funzioni di controllo, giurisdizionali e requirenti.
La dotazione organica del personale amministrativo in questione è di 2.594 unità (era di 3.120 unità negli anni '90).
A fine 2013, tenendo conto anche delle unità in posizione di comando e di distacco, risultano 2.472 unità di personale amministrativo in servizio così distribuite: 1.232 unità presso la sede centrale di Roma e 1.181 unità presso le sedi regionali.
I dirigenti sono 59 (4 di prima fascia e 55 di seconda fascia).
Gli uffici centrali della Corte dei conti sono articolati come segue.
Controllo
10. Sezione delle autonomie
11. Sezione di controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali
Giurisdizione
Gli uffici territoriali della Corte dei conti sono presenti in tutte le regioni e province autonome e sono articolati nelle Sezioni regionali di controllo, nelle Sezioni regionali giurisdizionali e nelle Procure regionali
Le risorse finanziarie della Corte dei conti provengono dagli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dello Stato.
La spesa della Corte dei conti, è contraddistinta da un rilevante livello di rigidità. Il 76% circa della spesa ha, infatti, natura obbligatoria ed è in quota del tutto prevalente destinata al pagamento degli stipendi del personale.
Quanto alle altre voci di spesa che assumono rilievo nel bilancio della Corte (secondo le previsioni 2014), l'8,1% del totale degli stanziamenti è destinato alla spesa per lavori e all'acquisto di beni e servizi, mentre lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informativi assorbono finanziamenti pari a circa il 13%.
La ripartizione della spesa tra le diverse funzioni che realizzano la missione istituzionale della Corte vede le risorse destinate al controllo pari a circa il 37%, quelle per la funzione giudicante raggiungere circa il 23%, mentre le risorse per la funzione requirente sono pari a circa il 17%.
Secondo quanto emerge dalla relazione del Presidente della Corte dei conti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014, la Corte dei conti, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia organizzativa, ha avviato nel 2010 l'integrazione del sistema di contabilità finanziaria con la contabilità economica analitica per centri di costo. I costi sono rilevati con riferimento alla responsabilità organizzativa, attraverso il piano dei centri di costo; alla natura di costo, ossia alle caratteristiche fisico-economiche delle risorse utilizzate mediante il piano dei conti; alla finalità o destinazione, in relazione ai risultati da perseguire, rappresentati dalla nuova classificazione per missioni e per programmi voluta dalla legge di riforma della contabilità e finanza pubblica (l. 196/2009), i cui principi sono stati recepiti nel nuovo regolamento di autonomia finanziaria dell'Istituto.
Analisi delle entrate e delle spese della Corte dei Conti
anni 2012-2015
(dati in milioni di euro)
|
2012 |
2013 |
var. 2013 su 2012 |
2014 |
var. 2014 su 2013 |
2015 |
var. 2015 su 2014 |
ENTRATE |
361,5 |
347,1 |
-4,0 |
323,9 |
-6,7 |
310,7 |
-4,1 |
Trasferimenti da bilancio Stato |
278,8 |
279,3 |
0,2 |
281,2 |
0,7 |
273,1 |
-2,9 |
Altre entrate |
4,1 |
2,8 |
-31,7 |
2,7 |
-3,6 |
2,6 |
-3,7 |
Avanzo di gestione |
78,6 |
65,0 |
-17,3 |
40,0 |
-38,5 |
35,0 |
-12,5 |
SPESE |
314,8 |
299,7 |
-4,8 |
323,9 |
8,1 |
310,7 |
-4,1 |
Totale spesa corrente, |
269,6 |
272,9 |
1,2 |
294,3 |
7,8 |
281,6 |
-4,3 |
% su totale spesa |
85,6 |
91,1 |
90,9 |
90,6 |
|||
- Personale |
227,1 |
233,3 |
2,7 |
235,5 |
0,9 |
235,8 |
0,1 |
% su totale spesa |
72,1 |
77,8 |
72,7 |
75,9 |
|||
di magistratura (*) |
109,3 |
118,3 |
8,2 |
118,7 |
0,3 |
119,0 |
0,3 |
% su totale spesa |
34,7 |
39,5 |
36,6 |
38,3 |
|||
amministrativo |
117,8 |
115,0 |
-2,4 |
116,8 |
1,6 |
116,8 |
0,0 |
% su totale spesa |
37,4 |
38,4 |
36,1 |
37,6 |
|||
- Beni e servizi |
39,9 |
38,3 |
-4,0 |
39,7 |
3,7 |
37,6 |
-5,3 |
% su totale spesa |
12,7 |
12,8 |
12,3 |
12,1 |
|||
Totale spesa conto capitale |
45,2 |
26,8 |
-40,7 |
29,6 |
10,4 |
29,1 |
-1,7 |
% su totale spesa |
14,4 |
8,9 |
9,1 |
9,4 |
|||
Informatica - C.d.R. 4, |
32,2 |
38,5 |
19,6 |
42,2 |
9,6 |
40,5 |
-4,0 |
-spese correnti |
17,1 |
18,7 |
9,4 |
16,8 |
-10,2 |
15,0 |
-10,7 |
-spese conto capitale |
15,1 |
19,8 |
31,1 |
25,4 |
28,3 |
25,5 |
0,4 |
(*) comprensivo delle spese relative al personale del Consiglio di Presidenza e dell'Ufficio di Presidenza.
Fonte: anni 2012 e 2013: Conto finanziario (dati di gestione – accertamenti di entrata e impegni di spesa)
anni 2014 e 2015: Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 (previsioni di competenza)
Costo medio del personale
2012 |
2013 |
2014 |
|
Unità di Personale di magistratura al 1° gennaio |
453 |
427 |
435 |
Costo medio (euro) |
241.280 |
277.049 |
272.874 |
|
|||
Unità di personale amministrativo al 1° gennaio |
2.515 |
2.387 |
2.472 |
Costo medio (euro) |
46.839 |
48.178 |
47.249 |
Ripartizione delle spese tra sede centrale e sedi regionali
(dati in milioni di euro)
2012 |
2013 |
2014 |
|
Attività in sede centrale |
132,6 |
117,1 |
149,9 |
Governo dell'Istituto |
11,1 |
8,3 |
27,5 |
Attività di controllo |
53,0 |
45,3 |
55,0 |
Attività giudicante |
13,5 |
13,5 |
14,7 |
Attività requirente |
8,2 |
7,1 |
9,0 |
Servizi generali |
46,8 |
42,9 |
43,7 |
Attività in sede regionale |
182,3 |
182,6 |
174,0 |
Attività di controllo |
78,9 |
83,5 |
65,3 |
Attività giudicante |
57,7 |
54,7 |
60,8 |
Attività requirente |
45,7 |
44,4 |
47,9 |
Totale spese Corte dei conti |
314,9 |
299,7 |
323,9 |
Fonte: anni 2012 e 2013: Conto finanziario (dati di gestione – accertamenti di entrata e impegni di spesa)
anni 2014 e 2015: Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 (previsioni di competenza)