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La regola del debito
informazioni aggiornate a venerdì, 13 gennaio 2017

Il nuovo quadro di riforma della governance economica dell'UE, adottato nel novembre 2011 (six pack) e richiamato nel Fiscal compact, rafforza (regolamento n.1177/2011) il controllo della disciplina di bilancio attraverso l'introduzione di una regola numerica che specifica il ritmo di avvicinamento del debito al valore soglia del 60% del PIL. In particolare, si stabilisce che, per la quota del rapporto debito/PIL in eccesso rispetto al valore del 60%, il tasso di riduzione debba essere pari ad 1/20 all'anno nella media dei tre precedenti esercizi.

Nel caso in cui il valore del rapporto debito/PIL nell'esercizio di riferimento sia superiore al benchmark, la Commissione deve verificare se il mancato rispetto della regola possa essere attribuibile a effetti ciclici o se, sulla base delle previsioni a politiche invariate, è prevista una correzione entro i due anni successivi al primo anno di valutazione.

Qualora il rapporto debito/PIL fosse più alto del benchmark anche dopo l'aggiustamento per il ciclo e rimanesse più elevato anche in prospettiva (nei due anni successivi all'anno di riferimento), la Commissione sarà chiamata a redigere un rapporto ex art. 126 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), nel quale al benchmark numerico si aggiungono valutazioni "qualitative" relative a un certo insieme di "altri fattori rilevanti", tra cui:

  • l'evoluzione della posizione economica a medio termine, in particolare la crescita potenziale, compresi i diversi contributi del lavoro, dell'accumulo dei capitali e della produttività totale dei fattori, l'evoluzione congiunturale e la posizione in termini di risparmi netti del settore privato;
  • l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, in particolare lo stato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il livello del saldo primario e l'evoluzione della spesa primaria corrente e in conto capitale, l'attuazione di politiche nel contesto della prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi;
  • la dinamica e sostenibilità a medio termine del debito, in particolare i fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, e le eventuali passività implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possano rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche;
  • i contributi finanziari di sostegno per la salvaguardia finanziaria dell'area euro (con riguardo ad esempio agli strumenti finanziari costituiti dall' EFSF - European Financial Stability Facility, dall' ESM - European Stability Mechanism e dai contributi bilaterali alla Grecia), nonché la composizione degli aggiustamenti stock-flussi, vale a dire il differenziale tra la variazione del debito e l'indebitamento netto.

L'analisi di tali fattori rappresenta, quindi, un passo obbligato nelle valutazioni che inducono ad avviare una procedura per disavanzi eccessivi a causa di una mancata riduzione del debito ad un "ritmo adeguato".

E' da rilevare che, nel caso di Stati membri correntemente sottoposti alla procedura di deficit eccessivo, è previsto un periodo di transizione di tre anni per l'applicazione della regola. In tale periodo, gli Stati devono prevedere un aggiustamento fiscale (cioè una correzione del saldo di bilancio) strutturale minimo tale da garantire un progresso continuo e realistico verso il benchmark del debito. L'aggiustamento deve essere tale da rispettare le seguenti condizioni: a) l'aggiustamento strutturale annuo non deve scostarsi più dello 0,25 per cento del PIL dell'aggiustamento richiesto per assicurare la regola del debito a fine periodo; b) in qualsiasi momento del periodo di transizione, il restante aggiustamento strutturale annuo non deve superare lo 0,75 per cento del PIL.

La prima valutazione della Commissione sulla conformità alla regola del debito è avvenuta per l'Italia nel 2015, ossia al termine del periodo di transizione triennale successivo alla chiusura della procedura del deficit eccessivo, ed in essa la Commissione ha concluso di non dover considerare come significativo lo sforamento rispetto all'aggiustamento richiesto dalla regola in esame da partedell'Italia, non procedendo pertanto all'apertura della procedura per disavanzi eccessivi. In particolare sono stati considerati fattori rilevanti: i)il rispetto del braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita; ii) le condizioni economiche avverse (bassa crescita e bassa inflazione), che a quel tempo sconsigliavano l'attuazione di un massiccio sforzo fiscale che avrebbe reso ancora più ardua la riduzione del rapporto debito/Pil secondo il ritmo stringente delineato dalla regola.

La posizione italiana nel rispetto o meno della regola del debito risulta poi considerata in tutti i successivi documenti di programmazione e, da ultimo, nel Documento di economia e finanza 2016, anno dal quale la regola in questione si applica a regime, vale a dire con riferimento al più favorevole tra il benchmark tipo forward-looking (ove il percorso di correzione della parte del debito eccedente la regola viene valutata per i due anni successivi a quello di riferimento) e quello tipo backward-looking (ove il suddetto percorso viene considerato per i tre anni precedenti quello di riferimento). Il Documento, nell' osservare come sulla base dei dati previsivi la regola non risulterebbe rispettata negli anni 2016 e 2017, espone come tuttavia su tale andamento operino numerosi fattori mitiganti, tali da poter evitare l'apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 126/3 del Trattato sull'Unione Europea.  Sul punto si è espressa la Commissione europea nel proprio parere reso  nel novembre 2016 sul Documento Programmatico di Bilancio 2017 del nostro paese, nel quale, nel rilevare  che la regola del debito "non dovrebbe essere rispettata nel 2016 e nel 2017", ha rinviato una valutazione definitiva della questione ai documenti ed alle raccomandazioni che verrenno prodotte dalle istituzioni europee nel corso del 2017.

Il nuovo quadro di riforma della governance economica dell'UE, adottato nel novembre 2011 (six pack) e richiamato nel Fiscal compact, rafforza (regolamento n.1177/2011) il controllo della disciplina di bilancio attraverso l'introduzione di una regola numerica che specifica il ritmo di avvicinamento del debito al valore soglia del 60% del PIL. In particolare, si stabilisce che, per la quota del rapporto debito/PIL in eccesso rispetto al valore del 60%, il tasso di riduzione debba essere pari ad 1/20 all'anno nella media dei tre precedenti esercizi.

Nel caso in cui il valore del rapporto debito/PIL nell'esercizio di riferimento sia superiore al benchmark, la Commissione deve verificare se il mancato rispetto della regola possa essere attribuibile a effetti ciclici o se, sulla base delle previsioni a politiche invariate, è prevista una correzione entro i due anni successivi al primo anno di valutazione.

Qualora il rapporto debito/PIL fosse più alto del benchmark anche dopo l'aggiustamento per il ciclo e rimanesse più elevato anche in prospettiva (nei due anni successivi all'anno di riferimento), la Commissione sarà chiamata a redigere un rapporto ex art. 126 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), nel quale al benchmark numerico si aggiungono valutazioni "qualitative" relative a un certo insieme di "altri fattori rilevanti", tra cui:

  • l'evoluzione della posizione economica a medio termine, in particolare la crescita potenziale, compresi i diversi contributi del lavoro, dell'accumulo dei capitali e della produttività totale dei fattori, l'evoluzione congiunturale e la posizione in termini di risparmi netti del settore privato;
  • l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, in particolare lo stato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il livello del saldo primario e l'evoluzione della spesa primaria corrente e in conto capitale, l'attuazione di politiche nel contesto della prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi;
  • la dinamica e sostenibilità a medio termine del debito, in particolare i fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, e le eventuali passività implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possano rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche;
  • i contributi finanziari di sostegno per la salvaguardia finanziaria dell'area euro (con riguardo ad esempio agli strumenti finanziari costituiti dall' EFSF - European Financial Stability Facility, dall' ESM - European Stability Mechanism e dai contributi bilaterali alla Grecia), nonché la composizione degli aggiustamenti stock-flussi, vale a dire il differenziale tra la variazione del debito e l'indebitamento netto.

L'analisi di tali fattori rappresenta, quindi, un passo obbligato nelle valutazioni che inducono ad avviare una procedura per disavanzi eccessivi a causa di una mancata riduzione del debito ad un "ritmo adeguato".

E' da rilevare che, nel caso di Stati membri correntemente sottoposti alla procedura di deficit eccessivo, è previsto un periodo di transizione di tre anni per l'applicazione della regola. In tale periodo, gli Stati devono prevedere un aggiustamento fiscale (cioè una correzione del saldo di bilancio) strutturale minimo tale da garantire un progresso continuo e realistico verso il benchmark del debito. L'aggiustamento deve essere tale da rispettare le seguenti condizioni: a) l'aggiustamento strutturale annuo non deve scostarsi più dello 0,25 per cento del PIL dell'aggiustamento richiesto per assicurare la regola del debito a fine periodo; b) in qualsiasi momento del periodo di transizione, il restante aggiustamento strutturale annuo non deve superare lo 0,75 per cento del PIL.

La prima valutazione della Commissione sulla conformità alla regola del debito è avvenuta per l'Italia nel 2015, ossia al termine del periodo di transizione triennale successivo alla chiusura della procedura del deficit eccessivo, ed in essa la Commissione ha concluso di non dover considerare come significativo lo sforamento rispetto all'aggiustamento richiesto dalla regola in esame da partedell'Italia, non procedendo pertanto all'apertura della procedura per disavanzi eccessivi. In particolare sono stati considerati fattori rilevanti: i)il rispetto del braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita; ii) le condizioni economiche avverse (bassa crescita e bassa inflazione), che a quel tempo sconsigliavano l'attuazione di un massiccio sforzo fiscale che avrebbe reso ancora più ardua la riduzione del rapporto debito/Pil secondo il ritmo stringente delineato dalla regola.

La posizione italiana nel rispetto o meno della regola del debito risulta poi considerata in tutti i successivi documenti di programmazione e, da ultimo, nel Documento di economia e finanza 2016, anno dal quale la regola in questione si applica a regime, vale a dire con riferimento al più favorevole tra il benchmark tipo forward-looking (ove il percorso di correzione della parte del debito eccedente la regola viene valutata per i due anni successivi a quello di riferimento) e quello tipo backward-looking (ove il suddetto percorso viene considerato per i tre anni precedenti quello di riferimento). Il Documento, nell' osservare come sulla base dei dati previsivi la regola non risulterebbe rispettata negli anni 2016 e 2017, espone come tuttavia su tale andamento operino numerosi fattori mitiganti, tali da poter evitare l'apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 126/3 del Trattato sull'Unione Europea.  Sul punto si è espressa la Commissione europea nel proprio parere reso  nel novembre 2016 sul Documento Programmatico di Bilancio 2017 del nostro paese, nel quale, nel rilevare  che la regola del debito "non dovrebbe essere rispettata nel 2016 e nel 2017", ha rinviato una valutazione definitiva della questione ai documenti ed alle raccomandazioni che verrenno prodotte dalle istituzioni europee nel corso del 2017.