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La sospensione dei tributi e i finanziamenti agevolati per il sisma in Emilia
informazioni aggiornate a venerdì, 19 gennaio 2018

A seguito del sisma che ha colpito il 20 e il 29 maggio 2012 alcuni comuni delle regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono state adottate una serie di disposizioni volte principalmente:

    1. a sospendere il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
    2. a concedere a privati cittadini ed a imprese dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma;
    3. a concedere a privati cittadini ed a imprese dei finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi al termine del periodo di sospensione;
    4. a concedere dei finanziamenti agevolati a imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente.

      La sospensione dei termini degli adempimenti tributari e non tributari

      I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono stati sospesi in un primo momento fino al 30 settembre (D.M. 1° giugno 2012); successivamente la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari e non tributari è stata prorogata fino al 30 novembre (articolo 8, comma 1, del D.L. n. 74 del 2012 e D.M 24 agosto 2012). Il D.L. n. 174 del 2012, infine, ha previsto che i pagamenti suddetti fossero effettuati entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi (si segnala che il termine originariamente previsto dal D.L. 174 era il 16 dicembre, poi modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 ).

      Con decreto ministeriale del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 12 del 15 gennaio 2013) sono state definite le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012. In particolare entro il 30 aprile 2013 andranno assolti gli obblighi sospesi inizialmente fino al 30 settembre 2012 (dal D.M. 1° giugno 2012) e, successivamente, fino al 30 novembre (dal D.M. 24 agosto 2012). Il provvedimento non riguarda il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, anch'essi sospesi, per i quali il decreto legge n. 174/2012ha previsto la restituzione entro il 20 dicembre senza applicazione di sanzioni e interessi. Il nuovo termine riguarda le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione: andranno spedite per via telematica, direttamente dai contribuenti o tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il modello relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono, disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

      Il 18 febbraio 2013 l'Agenzia delle entrate ha reso noto che il canone Rai non è dovuto dai privati, vittime degli eventi sismici di maggio 2012, che hanno ricevuto un'ordinanza di sgombero dalla casa perché inagibile o hanno avuto il proprio televisore distrutto, fino a quando non avranno un nuovo apparecchio Tv. Per evitare l'adempimento, i cittadini interessati devono presentare un'apposita dichiarazione, nella quale attestano l'inagibilità dell'abitazione o la distruzione dell'apparecchio televisivo e che non ne possiedono altri in una diversa dimora propria o di componenti del nucleo familiare. 

      La legge n. 147 del 2013, al comma 359, ha autorizzato l'impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa. In particolare, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di 3 milioni di euro del Fondo per la ricostruzione, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate.

      Da ultimo il D.L. n. 4 del 2014 (articolo 3) ha previsto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 (Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla; San Felice sul Panaro: comuni già coinvolti dal sisma del maggio 2012). Non può essere rimborsato quanto già versato. Le ritenute sul reddito di lavoro dipendente devono essere comunque effettuate e versate da parte dei sostituti d'imposta. Al riguardo, si segnalano i chiarimenti forniti dal Governo il 25 novembre 2014 nella risposta alla interrogazione n. 5-04127. In particolare il Governo ha evidenziato che, per quanto concerne i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, la disposizione è riferita ai termini della sola attività amministrativa e non anche a quelli processuali, in quanto non menziona la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'opposizione agli atti tributari impositivi né la sospensione dei termini processuali. Tale mancata previsione non può essere colmata in via interpretativa.

      Da ultimo la legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, commi 722-724) ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU.

      Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

      L'articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012 ha previsto che per soddisfare le esigenze della popolazione colpita dal sisma può essere disposta la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito. Si tratta di contributi che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma possono definire, d'intesa tra di loro e con propri provvedimenti coerenti con i criteri stabiliti dal D.P.C.M. previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 74 del 2012 sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse finalizzate disponibili nelle contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni interessate e aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui allo stesso art. 2 del decreto legge n. 74.

      Con il D.P.C.M. 12 febbraio 2014 è stata rideterminata la ripartizione delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del D.L. 74/2012 sulla base dei livelli di danneggiamento riscontrati nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Le risorse per gli anni 2013 e 2014 sono state così ripartite: 92,3% in favore della Regione Emilia-Romagna; 6,7% in favore della Regione Lombardia; 1% in favore della Regione Veneto. Tale ripartizione potra' essere rideterminata, entro il 1° luglio 2014, all'esito di una valutazione definitiva dei danni fornita dalle regioni interessate. Si ricorda che la precedente ripartizione per l'anno 2012 era stata determinata con D.P.C.M. 4 luglio 2012. 

      Sono stati anche individuati i criteri generali per la concessione dei contributi per la riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili danneggiati ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 74/2012. Al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, ciascun Presidente di Regione, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, può riconoscere: a) ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del riconoscimento del contributo il Commissario delegato può tener conto della presenza di più abitazioni principali nell'ambito di un unico edificio; b) ai proprietari, ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni principali, per le riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti, un contributo nel limite massimo dell'80% del costo ammesso e riconosciuto; c) ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Il contributo è erogato nel periodo temporale di quattro anni dal riconoscimento del contributo.

      Con una norma approvata nel corso della conversione del D.L. n. 1 del 2013 è stata prevista la possibilità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012 anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili. Con D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013 è stata aggiornata la misura dei contributi che possono essere concessi per la ricostruzione degli immobili – sia abitativi, sia destinati ad uso produttivo - e degli impianti, nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, fino alla misura massima del 100 per cento del costo ammesso e riconosciuto. I Presidenti delle Regioni interessate, nella qualità di commissari delegati, possono riconoscere ai richiedenti aventi diritto il riconoscimento integrale delle spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili danneggiati.

      L'articolo 3-bis, del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i sopra menzionati contributi sono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E' autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d'imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

      In proposito l'articolo 11, comma 11-quater, del D.L. n. 76 del 2013, ha precisato che sono assistiti da garanzia statale non solo i finanziamenti contratti dalle banche per acquisire le risorse, ma anche i finanziamenti da esse concessi ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici per la ricostruzione. La norma chiarisce, inoltre, che il limite massimo di 6 miliardi è riferito ai finanziamenti concessi ai soggetti danneggiati, e non a quelli contratti dalle banche.

      La legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012, articolo 1, comma 376) ha previsto che nei casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi, e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, la banca comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte dello stesso soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (il quale prevede la facoltà del contribuente di compensare debiti e crediti d'imposta). Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

      Il D.M. 5 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 13 del 16 gennaio 2013) ha disciplinato la concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012. Il D.M. 19 maggio 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 182 del 7 agosto 2014) ha disciplinato la garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ai sensi del citato 'articolo 3-bis, comma 1, a favore dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici.

      Il provvedimento del'Agenzia dell'entrate dell'11 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 2 del citato articolo 3-bis, ha individuato le modalità di utilizzo del credito d'imposta nel caso in cui i contribuenti abbiano scelto il finanziamento agevolato quale modalità di fruizione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo. In particolare è previsto che il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento avvenga mediante il credito d'imposta di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del citato D.L. n. 95 del 2012 e che le banche recuperano l'importo della rata attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del1997, senza applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, ovvero mediante cessione secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del D.P.R.n. 602 del 1973. Con provvedimento dell'Agenzia dell'entrate del 4 febbraio 2013 si prevede la possibilità per la banca di recuperare l'importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento anche mediante la cessione del credito di cui all'articolo 1260 del codice civile, ferma restando l'indicazione dell'operazione di cessione nella dichiarazione dei redditi del cessionario. Con lo stesso provvedimento sono state definite le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte delle banche all'Agenzia delle entrate, degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell'importo delle singole rate.

      Il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente è assicurato dal Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in sede di attuazione del protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle predette regioni, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

      Il comma 358 della legge n. 147 del 2013 ha esteso l'applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari. In particolare, la norma prevede che i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del D.L. 74/2012, stabiliti per gli immobili di proprietari o per gli affittuari in possesso della residenza anagrafica, nei limiti delle risorse previste nel medesimo decreto-legge, si applichino anche qualora: a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi, il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente a quella del sisma; b) alla data del sisma il proprietario non sia risultato residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura sociosanitaria nella quale aveva trasferito temporaneamente la residenza; c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

      Il comma 366 della legge n. 147 del 2013 ha esteso l'ambito di operatività dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, disciplinati dall'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo. Essi possono essere concessi: per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà; a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva. I contributi in esame possono essere destinati anche al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

      Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 13) consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione , di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di:

      • contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato (articolo 3, comma 1, lett. a), del D.L. 74/2012);
      • previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività loro proprie (articolo 3, comma 1, lett. b), del D.L. 74/2012);
      • contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva (articolo 3, comma 1, lett. f), del D.L. 74/2012). 

      Alla copertura finanziaria delle predette risorse si provvede quanto a 140 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "plafond ricostruzione"); quanto ai restanti 65 milioni, a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (c.d. "plafond moratoria"), disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

      L'articolo 6, comma 4-ter, del D.L. n. 113 del 2016 prevede che le risorse stanziate per il 2016 (5 milioni di euro) dalla legge di stabilità 2016 per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma (3,5 milioni di euro alla Lombardia e 1,5 milioni di euro al Veneto) sono destinati anche alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese.

      L'articolo 43-bis del D.L. n. 50 del 2017 (modificato dalla legge di bilancio 2018, n. 205 del 2017, comma 718) consente ai Commissari delegati delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia, di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati. Il limite di spesa entro il quale possono essere autorizzati i mutui è di 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, integrate di 9 milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro.

      Finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi e premi

      A seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in una prima fase si è provveduto a sospendere fino al 30 novembre il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

      Successivamente a favore di determinate categorie di soggetti (imprese e lavoratori autonomi) sono stati previsti dei finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi dovuti per effetto della sospensione degli adempimenti da maggio a novembre del 2012 e degli oneri dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012). I soggetti finanziatori (le banche) hanno stipulato contratti tipo definiti da apposite convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana (Plafond Moratoria Sisma 2012 – Fase 1).

      Il legislatore è intervenuto nel tempo da un lato per estendere la platea dei soggetti ammessi a tali finanziamenti agevolati e per coprire un periodo più ampio fino al 15 novembre 2013 (nel corso della conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, con la legge n. 228 del 212 e con il decreto-legge n. 43 del 2013), e dall'altro lato per differire, con diversi interventi simili a quello in esame, il termine per la restituzione del debito da parte dei soggetti finanziati. Conseguentemente l'ABI e la CDP da un lato hanno stipulato una seconda Convenzione Plafond Moratoria Sisma 2012 (Fase 2) e dall'altro lato hanno aggiornato le due Convenzioni con diversi addendum per tenere conto delle diverse proroghe.

      Tali finanziamenti agevolati sono assistiti dalla garanzia dello Stato. I soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1° luglio 2013 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato, attraverso un credito d'imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori pari per ciascuna scadenza di rimborso all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Tale credito d'imposta non costituisce una agevolazione nei confronti dei soggetti finanziatori, ma piuttosto il rimborso da parte dello Stato degli interessi e delle spese necessarie alla gestione dei finanziamenti.

      I finanziamenti agevolati in questione sono:

      • finanziamento ai titolari di reddito di impresa (anche commerciale) che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012);
      • finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, se dotati dei requisiti per accedere ai contributi ulteriori previsti dalla normativa limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte articolo 11, comma 7-bis, lett. a), del D.L. n. 174 del 2012);
      • finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AEDES (articolo 11, comma 7-bis, lett. b) del D.L. n. 174 del 2012);
      • finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013 (articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012);
      • finanziamento per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 (articolo 6, comma 3, del D.L. n. 43 del 2013).

      L'ABI e la Cassa depositi e prestiti hanno sottoscritto il 5 novembre 2012 la convenzione (Plafond moratoria sisma 2012 - Fase 1) che definisce le regole sulla base delle quali la Cdp mette a disposizione delle banche un Plafond di 6 miliardi di euro per la concessione di finanziamenti agevolati a favore dei titolari di reddito d'impresa che hanno i requisiti per accedere all'agevolazione, per la dilazione del pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti allo Stato per effetto della sospensione degli adempimenti da maggio a novembre del 2012 e degli oneri dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, in attuazione dell'art. 11 del decreto legge n. 174 del 2012. A seguito delle disposizioni introdotte nel corso della conversione del decreto legge n. 174 che hanno ampliato la platea dei soggetti beneficiari (articolo 11, comma 7-bis), il 18 novembre 2012 ABI e Cdp hanno provveduto ad aggiornare la convenzione. I singoli finanziamenti hanno durata massima di due anni e sono garantiti dallo Stato. Sul sito della Cassa depositi e prestiti e dell'Agenzia delle entrate è possibile trovare ulteriori informazioni sull'agevolazione.

      L'ABI e la Cassa depositi e prestiti hanno sottoscritto il 31 luglio 2013 la convenzione (Plafond moratoria sisma 2012 - Fase 2) a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio del 2012, per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013, in attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 43 del 2013 e dalla legge n. 228 del 2012. In particolare, l'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013 prevede che possono accedere alla nuova iniziativa: i soggetti aventi diritto che hanno già ottenuto un finanziamento agevolato ai sensi della convenzione ABI–Cdp del 5 novembre 2012 (Fase 1); i soggetti che, pur avendone diritto, non hanno presentato richiesta di accesso al finanziamento agevolato ai sensi della convenzione ABI-Cdp del 5 novembre 2012 entro l'originario termine del 30 novembre 2012 riaperto dalla norma fino al 31 ottobre 2013; i nuovi soggetti ammessi al finanziamento agevolato dall'art. 1, comma 365, della legge n. 228/2012.

      Il decreto-legge n. 150 del 30 dicembre 2013 (articolo 2, comma 8) ha prorogato di un anno - rispetto alla durata biennale originariamente prevista – il periodo per la restituzione del debito per quota capitale relativo ai finanziamenti concessi per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati. La norma ha previsto che i soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento originariamente previsto in due anni, prorogato in un anno dalla norma in esame, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato. La copertura dei maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, è prevista nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa originariamente previsti dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 173 del 2012 (risorse già stanziate per la copertura degli interessi dei contratti vigenti negli importi di 145 milioni di euro per l'anno 2013 e 70 milioni per il 2014). Non sono stati pertanto previsti ulteriori stanziamenti.

      Il decreto-legge n. 4 del 2014 (articolo 3-bis) ha previsto la possibilità di differire sino a due anni la restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati in esame. Anche in tal caso non sono previste ulteriori coperture, dovendosi provvedere nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa già previste. Si demanda alla Cassa depositi e prestiti Spa e all'Associazione bancaria italiana di adeguare le convenzioni sulla base delle quali vengono stipulati i contratti tipo in coerenza con le disposizioni introdotte. In osservanza di tale norma il 26 maggio 2014, ABI e Cdp hanno sottoscritto un addendum alle convenzioni Plafond moratoria sisma 2012 (Fase 1 e Fase 2) ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2014, che ha previsto la proroga biennale del termine di restituzione dei finanziamenti agevolati.

      Il decreto-legge n. 74 del 2014 (articolo 1, comma 9-ter) ha previsto per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati in esame, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. La stessa norma ha individuato la copertura dell'onere, quantificato in 26 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, mediante le risorse disponibili nella sopra citata contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna.

      Il decreto-legge n. 192 del 2014 (articolo 10, commi 11-ter e 11-quater) ha disposto la sospensione automatica del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, per un periodo non superiore a 12 mesi, per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati in esame. Agli oneri per gli interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati si provvede per il 2015 a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 ovvero sulle risorse disponibili nella contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna. Si demanda alla Cassa depositi e prestiti Spa e all'Associazione bancaria italiana di adeguare le convenzioni sulla base delle quali vengono stipulati i contratti tipo in coerenza con le disposizioni introdotte. In osservanza di tale norma ABI e Cdp hanno sottoscritto il 31 marzo 2015 un ulteriore addendum alle convenzioni Plafond moratoria sisma 2012 (Fase 1 e Fase 2) che ha previsto la sospensione di ulteriori 12 mesi dell'avvio del rimborso del capitale e l'allungamento di un ulteriore anno del termine di restituzione dei finanziamenti agevolati.

      Il decreto-legge n. 113 del 2016 (articolo 6) ha disposto il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Conseguentemente il D.M. 26 maggio 2017 ha modificato il D.M. 14 novembre 2012, riconoscendo ai soggetti finanziatori un più ampio margine temporale per richiedere l'escussione della garanzia dello Stato: diciotto mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso.

      Finanziamento per imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente

      Il D.L. 74/2012 ha dettato una serie di norme riguardanti gli interventi per le imprese e per i lavoratori. Per quanto concerne gli interventi per le imprese, l'articolo 10 ha disciplinato, infatti, l'intervento del Fondo di garanzia, a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, mentre l'articolo 11 ha disposto per il 2012 il trasferimento di 100 milioni di euro destinati alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici. L'articolo 11-bis ha previsto l'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, per una quota fino a 25 milioni di euro, a favore delle grandi imprese che abbiano le sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici.

      L'articolo 67-octies del D.L. n. 83 del 2012 (modificato dall'articolo 1, comma 9-septies, del D.L. n. 74 del 2014) ha attribuito a imprese e lavoratori autonomi con sede legale od operativa - alla data del 20 maggio 2012 - nei territori colpiti dal sisma un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014 (termine prorogato al 31 dicembre 2014 dal citato D.L. n. 74 del 2014), per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d'impresa o di lavoro autonomo distrutti o inagibili a causa del sisma stesso; il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. La platea dei beneficiari è stata estesa alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute all'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia di sicurezza stabilita dall'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto n. 74 del 2012, vale a dire un livello di sicurezza non inferiore al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo (art. 11, comma 3-quater, del D.L. 174/2012). Con il decreto 23 dicembre 2013 del MEF sono state definite le relative modalità di attuazione. Si veda anche il decreto 3 ottobre 2014 il quale ha aggiornato le disposizioni di attuazione alle modifiche intervenute con il D.L. n. 74 del 2014: in particolare la possibilità di usufruire del credito di imposta è stata estesa anche alle imprese che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti riguardanti l'acquisizione della certificazione di agibilità sismica. L'Agenzia delle entrate con il provvedimento dell'11 aprile 2014 ha approvato il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta, precisando la procedura di invio e la tempistica. Si vedano, infine, il provvedimento 28 novembre 2014 e il provvedimento del 20 marzo 2015. Con quest'ultimo l'Agenzia delle Entrate ha definito le percentuali massime del credito d'imposta di cui possono usufruire lavoratori autonomi e imprese in relazione ai costi sostenuti negli anni 2012 e 2013 per il ripristino o la ricostruzione di aziende o studi professionali danneggiati o distrutti dal terremoto e per il quale hanno presentato valida istanza entro il 29 dicembre 2014. Il credito d'imposta riconosciuto è pari all'intero importo richiesto, per quanto riguarda le spese sostenute nel 2012 (le risorse stanziate sono infatti sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute), e al 65,0934% di quanto richiesto in relazione ai costi agevolabili sostenuti nel 2013 (la misura percentuale è stata determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare del credito complessivamente richiesto).

      La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, commi 365-379) ha previsto un'ulteriore ipotesi di finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013. Anche per tale tipo di finanziamenti il D.L. n. 150 del 2013 (articolo 2, comma 8) ha prorogato di un anno il periodo per la restituzione del debito per quota capitale.

      Il D.L. 26 aprile 2013, n. 43 (articolo 6-septies) ha previsto che il finanziamento in esame può essere concesso per il pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino 15 novembre 2013 (in luogo del previgente 30 giugno 2013). Entro il 31 ottobre 2013 può essere richiesto il finanziamento alle banche. Si prevede, inoltre, che l'autodichiarazione attualmente richiesta per accedere al finanziamento sia sostituita da una perizia asseverata che attesti, oltre alle condizioni richieste dalla vigente disciplina, anche l'entità della riduzione del reddito. Infine sono apportate modifiche alla disciplina in esame volte ad assicurare il rispetto delle decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

      I soggetti che possono fare ricorso a tale tipo di finanziamento devono avere sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del MEF 1° giugno 2012 e possono essere:

      • titolari di reddito di impresa industriale e commerciale;
      • esercenti attività agricole;
      • titolari di reddito di lavoro autonomo;

      La norma precisa che tali soggetti devono essere diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi agevolati per la ricostruzione (articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012 e articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

      I soggetti sopra indicati per poter accedere al finanziamento devono dimostrare di aver subìto un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

      • diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;
      • utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
      • riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;
      • contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

      Tali soggetti possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati dal sisma un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

      I soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti di 6 miliardi di euro (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012). Le garanzie dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale definisce i criteri e le modalità di operatività delle stesse.

      Per accedere al finanziamento occorre presentare un'autodichiarazione ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati (anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza), nonché ai soggetti finanziatori che attesti la ricorrenza di almeno due delle condizioni prima citate. L'autodichiarazione deve inoltre attestare la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi.

      Ai soli soggetti finanziatori occorre inoltre presentare: una copia del modello da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i pagamenti da effettuare con le scadenze; i relativi modelli di pagamento con gli importi. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

      A favore dei soggetti finanziatori è attribuito un credito d'imposta volto a coprire gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione. Tale credito di imposta deve corrispondere all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

      Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione dei limiti di legge, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

      La quota capitale è invece restituita dai soggetti richiedenti secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

      Con un provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate sarà predisposto il modello per le dichiarazioni telematiche, nonché i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo.

      L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, i dati risultanti dalle dichiarazioni telematiche, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

      L'efficacia delle disposizioni descritte è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti organi comunitari. La positiva verifica comunitaria è comunicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel quale sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali può essere chiesto il finanziamento e sono effettuati i pagamenti.

      Con D.P.C.M. del 28 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 45 del 22 febbraio 2013) è stato disposto il riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate per gli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati dal sisma.

      Si ricorda che il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 13) consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione , di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di:

      • contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato (articolo 3, comma 1, lett. a), del D.L. 74/2012);
      • previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività loro proprie (articolo 3, comma 1, lett. b), del D.L. 74/2012);
      • contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva (articolo 3, comma 1, lett. f), del D.L. 74/2012). 

      Sospensione dei mutui

      Il D.L. n. 4 del 2014 (articolo 3, comma 2-bis) attribuisce il diritto di richiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione fino al 31 dicembre 2018 delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale, ai soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni colpiti, oltre che dal sisma del 2012, anche dall'alluvione del gennaio 2014, titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici.A tal fine è richiesta la presentazione da parte dei soggetti interessati di una autocertificazione del danno subito.

      Il termine originario, fissato al 31 dicembre 2014, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 7-bis, del D.L. n. 74 del 2014, al 31 dicembre 2016 dall'articolo 11, comma 3-quater, del D.L. n. 210 del 2015, al 31 dicembre 2017 dall'articolo 14, comma 6-quater, del D.L. n. 244 del 2016 e infine al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018, comma 726.

      A seguito del sisma che ha colpito il 20 e il 29 maggio 2012 alcuni comuni delle regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono state adottate una serie di disposizioni volte principalmente:

        1. a sospendere il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
        2. a concedere a privati cittadini ed a imprese dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma;
        3. a concedere a privati cittadini ed a imprese dei finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi al termine del periodo di sospensione;
        4. a concedere dei finanziamenti agevolati a imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente.

          La sospensione dei termini degli adempimenti tributari e non tributari

          I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono stati sospesi in un primo momento fino al 30 settembre (D.M. 1° giugno 2012); successivamente la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari e non tributari è stata prorogata fino al 30 novembre (articolo 8, comma 1, del D.L. n. 74 del 2012 e D.M 24 agosto 2012). Il D.L. n. 174 del 2012, infine, ha previsto che i pagamenti suddetti fossero effettuati entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi (si segnala che il termine originariamente previsto dal D.L. 174 era il 16 dicembre, poi modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 ).

          Con decreto ministeriale del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 12 del 15 gennaio 2013) sono state definite le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012. In particolare entro il 30 aprile 2013 andranno assolti gli obblighi sospesi inizialmente fino al 30 settembre 2012 (dal D.M. 1° giugno 2012) e, successivamente, fino al 30 novembre (dal D.M. 24 agosto 2012). Il provvedimento non riguarda il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, anch'essi sospesi, per i quali il decreto legge n. 174/2012ha previsto la restituzione entro il 20 dicembre senza applicazione di sanzioni e interessi. Il nuovo termine riguarda le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione: andranno spedite per via telematica, direttamente dai contribuenti o tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il modello relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono, disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

          Il 18 febbraio 2013 l'Agenzia delle entrate ha reso noto che il canone Rai non è dovuto dai privati, vittime degli eventi sismici di maggio 2012, che hanno ricevuto un'ordinanza di sgombero dalla casa perché inagibile o hanno avuto il proprio televisore distrutto, fino a quando non avranno un nuovo apparecchio Tv. Per evitare l'adempimento, i cittadini interessati devono presentare un'apposita dichiarazione, nella quale attestano l'inagibilità dell'abitazione o la distruzione dell'apparecchio televisivo e che non ne possiedono altri in una diversa dimora propria o di componenti del nucleo familiare. 

          La legge n. 147 del 2013, al comma 359, ha autorizzato l'impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa. In particolare, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di 3 milioni di euro del Fondo per la ricostruzione, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate.

          Da ultimo il D.L. n. 4 del 2014 (articolo 3) ha previsto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 (Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla; San Felice sul Panaro: comuni già coinvolti dal sisma del maggio 2012). Non può essere rimborsato quanto già versato. Le ritenute sul reddito di lavoro dipendente devono essere comunque effettuate e versate da parte dei sostituti d'imposta. Al riguardo, si segnalano i chiarimenti forniti dal Governo il 25 novembre 2014 nella risposta alla interrogazione n. 5-04127. In particolare il Governo ha evidenziato che, per quanto concerne i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, la disposizione è riferita ai termini della sola attività amministrativa e non anche a quelli processuali, in quanto non menziona la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'opposizione agli atti tributari impositivi né la sospensione dei termini processuali. Tale mancata previsione non può essere colmata in via interpretativa.

          Da ultimo la legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, commi 722-724) ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU.

          Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

          L'articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012 ha previsto che per soddisfare le esigenze della popolazione colpita dal sisma può essere disposta la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito. Si tratta di contributi che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma possono definire, d'intesa tra di loro e con propri provvedimenti coerenti con i criteri stabiliti dal D.P.C.M. previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 74 del 2012 sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse finalizzate disponibili nelle contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni interessate e aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui allo stesso art. 2 del decreto legge n. 74.

          Con il D.P.C.M. 12 febbraio 2014 è stata rideterminata la ripartizione delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del D.L. 74/2012 sulla base dei livelli di danneggiamento riscontrati nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Le risorse per gli anni 2013 e 2014 sono state così ripartite: 92,3% in favore della Regione Emilia-Romagna; 6,7% in favore della Regione Lombardia; 1% in favore della Regione Veneto. Tale ripartizione potra' essere rideterminata, entro il 1° luglio 2014, all'esito di una valutazione definitiva dei danni fornita dalle regioni interessate. Si ricorda che la precedente ripartizione per l'anno 2012 era stata determinata con D.P.C.M. 4 luglio 2012. 

          Sono stati anche individuati i criteri generali per la concessione dei contributi per la riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili danneggiati ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 74/2012. Al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, ciascun Presidente di Regione, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, può riconoscere: a) ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del riconoscimento del contributo il Commissario delegato può tener conto della presenza di più abitazioni principali nell'ambito di un unico edificio; b) ai proprietari, ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni principali, per le riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti, un contributo nel limite massimo dell'80% del costo ammesso e riconosciuto; c) ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Il contributo è erogato nel periodo temporale di quattro anni dal riconoscimento del contributo.

          Con una norma approvata nel corso della conversione del D.L. n. 1 del 2013 è stata prevista la possibilità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012 anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili. Con D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013 è stata aggiornata la misura dei contributi che possono essere concessi per la ricostruzione degli immobili – sia abitativi, sia destinati ad uso produttivo - e degli impianti, nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, fino alla misura massima del 100 per cento del costo ammesso e riconosciuto. I Presidenti delle Regioni interessate, nella qualità di commissari delegati, possono riconoscere ai richiedenti aventi diritto il riconoscimento integrale delle spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili danneggiati.

          L'articolo 3-bis, del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i sopra menzionati contributi sono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E' autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d'imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

          In proposito l'articolo 11, comma 11-quater, del D.L. n. 76 del 2013, ha precisato che sono assistiti da garanzia statale non solo i finanziamenti contratti dalle banche per acquisire le risorse, ma anche i finanziamenti da esse concessi ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici per la ricostruzione. La norma chiarisce, inoltre, che il limite massimo di 6 miliardi è riferito ai finanziamenti concessi ai soggetti danneggiati, e non a quelli contratti dalle banche.

          La legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012, articolo 1, comma 376) ha previsto che nei casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi, e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, la banca comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte dello stesso soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (il quale prevede la facoltà del contribuente di compensare debiti e crediti d'imposta). Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

          Il D.M. 5 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 13 del 16 gennaio 2013) ha disciplinato la concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012. Il D.M. 19 maggio 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 182 del 7 agosto 2014) ha disciplinato la garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ai sensi del citato 'articolo 3-bis, comma 1, a favore dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici.

          Il provvedimento del'Agenzia dell'entrate dell'11 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 2 del citato articolo 3-bis, ha individuato le modalità di utilizzo del credito d'imposta nel caso in cui i contribuenti abbiano scelto il finanziamento agevolato quale modalità di fruizione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo. In particolare è previsto che il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento avvenga mediante il credito d'imposta di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del citato D.L. n. 95 del 2012 e che le banche recuperano l'importo della rata attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del1997, senza applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, ovvero mediante cessione secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del D.P.R.n. 602 del 1973. Con provvedimento dell'Agenzia dell'entrate del 4 febbraio 2013 si prevede la possibilità per la banca di recuperare l'importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento anche mediante la cessione del credito di cui all'articolo 1260 del codice civile, ferma restando l'indicazione dell'operazione di cessione nella dichiarazione dei redditi del cessionario. Con lo stesso provvedimento sono state definite le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte delle banche all'Agenzia delle entrate, degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell'importo delle singole rate.

          Il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente è assicurato dal Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in sede di attuazione del protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle predette regioni, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

          Il comma 358 della legge n. 147 del 2013 ha esteso l'applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari. In particolare, la norma prevede che i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del D.L. 74/2012, stabiliti per gli immobili di proprietari o per gli affittuari in possesso della residenza anagrafica, nei limiti delle risorse previste nel medesimo decreto-legge, si applichino anche qualora: a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi, il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente a quella del sisma; b) alla data del sisma il proprietario non sia risultato residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura sociosanitaria nella quale aveva trasferito temporaneamente la residenza; c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

          Il comma 366 della legge n. 147 del 2013 ha esteso l'ambito di operatività dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, disciplinati dall'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo. Essi possono essere concessi: per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà; a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva. I contributi in esame possono essere destinati anche al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

          Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 13) consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione , di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di:

          • contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato (articolo 3, comma 1, lett. a), del D.L. 74/2012);
          • previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività loro proprie (articolo 3, comma 1, lett. b), del D.L. 74/2012);
          • contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva (articolo 3, comma 1, lett. f), del D.L. 74/2012). 

          Alla copertura finanziaria delle predette risorse si provvede quanto a 140 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "plafond ricostruzione"); quanto ai restanti 65 milioni, a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (c.d. "plafond moratoria"), disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

          L'articolo 6, comma 4-ter, del D.L. n. 113 del 2016 prevede che le risorse stanziate per il 2016 (5 milioni di euro) dalla legge di stabilità 2016 per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma (3,5 milioni di euro alla Lombardia e 1,5 milioni di euro al Veneto) sono destinati anche alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese.

          L'articolo 43-bis del D.L. n. 50 del 2017 (modificato dalla legge di bilancio 2018, n. 205 del 2017, comma 718) consente ai Commissari delegati delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia, di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati. Il limite di spesa entro il quale possono essere autorizzati i mutui è di 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, integrate di 9 milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro.

          Finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi e premi

          A seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in una prima fase si è provveduto a sospendere fino al 30 novembre il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

          Successivamente a favore di determinate categorie di soggetti (imprese e lavoratori autonomi) sono stati previsti dei finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi dovuti per effetto della sospensione degli adempimenti da maggio a novembre del 2012 e degli oneri dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012). I soggetti finanziatori (le banche) hanno stipulato contratti tipo definiti da apposite convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana (Plafond Moratoria Sisma 2012 – Fase 1).

          Il legislatore è intervenuto nel tempo da un lato per estendere la platea dei soggetti ammessi a tali finanziamenti agevolati e per coprire un periodo più ampio fino al 15 novembre 2013 (nel corso della conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, con la legge n. 228 del 212 e con il decreto-legge n. 43 del 2013), e dall'altro lato per differire, con diversi interventi simili a quello in esame, il termine per la restituzione del debito da parte dei soggetti finanziati. Conseguentemente l'ABI e la CDP da un lato hanno stipulato una seconda Convenzione Plafond Moratoria Sisma 2012 (Fase 2) e dall'altro lato hanno aggiornato le due Convenzioni con diversi addendum per tenere conto delle diverse proroghe.

          Tali finanziamenti agevolati sono assistiti dalla garanzia dello Stato. I soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1° luglio 2013 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato, attraverso un credito d'imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori pari per ciascuna scadenza di rimborso all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Tale credito d'imposta non costituisce una agevolazione nei confronti dei soggetti finanziatori, ma piuttosto il rimborso da parte dello Stato degli interessi e delle spese necessarie alla gestione dei finanziamenti.

          I finanziamenti agevolati in questione sono:

          • finanziamento ai titolari di reddito di impresa (anche commerciale) che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012);
          • finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, se dotati dei requisiti per accedere ai contributi ulteriori previsti dalla normativa limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte articolo 11, comma 7-bis, lett. a), del D.L. n. 174 del 2012);
          • finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AEDES (articolo 11, comma 7-bis, lett. b) del D.L. n. 174 del 2012);
          • finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013 (articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012);
          • finanziamento per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 (articolo 6, comma 3, del D.L. n. 43 del 2013).

          L'ABI e la Cassa depositi e prestiti hanno sottoscritto il 5 novembre 2012 la convenzione (Plafond moratoria sisma 2012 - Fase 1) che definisce le regole sulla base delle quali la Cdp mette a disposizione delle banche un Plafond di 6 miliardi di euro per la concessione di finanziamenti agevolati a favore dei titolari di reddito d'impresa che hanno i requisiti per accedere all'agevolazione, per la dilazione del pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti allo Stato per effetto della sospensione degli adempimenti da maggio a novembre del 2012 e degli oneri dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, in attuazione dell'art. 11 del decreto legge n. 174 del 2012. A seguito delle disposizioni introdotte nel corso della conversione del decreto legge n. 174 che hanno ampliato la platea dei soggetti beneficiari (articolo 11, comma 7-bis), il 18 novembre 2012 ABI e Cdp hanno provveduto ad aggiornare la convenzione. I singoli finanziamenti hanno durata massima di due anni e sono garantiti dallo Stato. Sul sito della Cassa depositi e prestiti e dell'Agenzia delle entrate è possibile trovare ulteriori informazioni sull'agevolazione.

          L'ABI e la Cassa depositi e prestiti hanno sottoscritto il 31 luglio 2013 la convenzione (Plafond moratoria sisma 2012 - Fase 2) a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio del 2012, per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013, in attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 43 del 2013 e dalla legge n. 228 del 2012. In particolare, l'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013 prevede che possono accedere alla nuova iniziativa: i soggetti aventi diritto che hanno già ottenuto un finanziamento agevolato ai sensi della convenzione ABI–Cdp del 5 novembre 2012 (Fase 1); i soggetti che, pur avendone diritto, non hanno presentato richiesta di accesso al finanziamento agevolato ai sensi della convenzione ABI-Cdp del 5 novembre 2012 entro l'originario termine del 30 novembre 2012 riaperto dalla norma fino al 31 ottobre 2013; i nuovi soggetti ammessi al finanziamento agevolato dall'art. 1, comma 365, della legge n. 228/2012.

          Il decreto-legge n. 150 del 30 dicembre 2013 (articolo 2, comma 8) ha prorogato di un anno - rispetto alla durata biennale originariamente prevista – il periodo per la restituzione del debito per quota capitale relativo ai finanziamenti concessi per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati. La norma ha previsto che i soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento originariamente previsto in due anni, prorogato in un anno dalla norma in esame, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato. La copertura dei maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, è prevista nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa originariamente previsti dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 173 del 2012 (risorse già stanziate per la copertura degli interessi dei contratti vigenti negli importi di 145 milioni di euro per l'anno 2013 e 70 milioni per il 2014). Non sono stati pertanto previsti ulteriori stanziamenti.

          Il decreto-legge n. 4 del 2014 (articolo 3-bis) ha previsto la possibilità di differire sino a due anni la restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati in esame. Anche in tal caso non sono previste ulteriori coperture, dovendosi provvedere nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa già previste. Si demanda alla Cassa depositi e prestiti Spa e all'Associazione bancaria italiana di adeguare le convenzioni sulla base delle quali vengono stipulati i contratti tipo in coerenza con le disposizioni introdotte. In osservanza di tale norma il 26 maggio 2014, ABI e Cdp hanno sottoscritto un addendum alle convenzioni Plafond moratoria sisma 2012 (Fase 1 e Fase 2) ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2014, che ha previsto la proroga biennale del termine di restituzione dei finanziamenti agevolati.

          Il decreto-legge n. 74 del 2014 (articolo 1, comma 9-ter) ha previsto per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati in esame, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. La stessa norma ha individuato la copertura dell'onere, quantificato in 26 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, mediante le risorse disponibili nella sopra citata contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna.

          Il decreto-legge n. 192 del 2014 (articolo 10, commi 11-ter e 11-quater) ha disposto la sospensione automatica del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, per un periodo non superiore a 12 mesi, per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati in esame. Agli oneri per gli interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati si provvede per il 2015 a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 ovvero sulle risorse disponibili nella contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna. Si demanda alla Cassa depositi e prestiti Spa e all'Associazione bancaria italiana di adeguare le convenzioni sulla base delle quali vengono stipulati i contratti tipo in coerenza con le disposizioni introdotte. In osservanza di tale norma ABI e Cdp hanno sottoscritto il 31 marzo 2015 un ulteriore addendum alle convenzioni Plafond moratoria sisma 2012 (Fase 1 e Fase 2) che ha previsto la sospensione di ulteriori 12 mesi dell'avvio del rimborso del capitale e l'allungamento di un ulteriore anno del termine di restituzione dei finanziamenti agevolati.

          Il decreto-legge n. 113 del 2016 (articolo 6) ha disposto il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Conseguentemente il D.M. 26 maggio 2017 ha modificato il D.M. 14 novembre 2012, riconoscendo ai soggetti finanziatori un più ampio margine temporale per richiedere l'escussione della garanzia dello Stato: diciotto mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso.

          Finanziamento per imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente

          Il D.L. 74/2012 ha dettato una serie di norme riguardanti gli interventi per le imprese e per i lavoratori. Per quanto concerne gli interventi per le imprese, l'articolo 10 ha disciplinato, infatti, l'intervento del Fondo di garanzia, a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, mentre l'articolo 11 ha disposto per il 2012 il trasferimento di 100 milioni di euro destinati alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici. L'articolo 11-bis ha previsto l'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, per una quota fino a 25 milioni di euro, a favore delle grandi imprese che abbiano le sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici.

          L'articolo 67-octies del D.L. n. 83 del 2012 (modificato dall'articolo 1, comma 9-septies, del D.L. n. 74 del 2014) ha attribuito a imprese e lavoratori autonomi con sede legale od operativa - alla data del 20 maggio 2012 - nei territori colpiti dal sisma un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014 (termine prorogato al 31 dicembre 2014 dal citato D.L. n. 74 del 2014), per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d'impresa o di lavoro autonomo distrutti o inagibili a causa del sisma stesso; il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. La platea dei beneficiari è stata estesa alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute all'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia di sicurezza stabilita dall'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto n. 74 del 2012, vale a dire un livello di sicurezza non inferiore al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo (art. 11, comma 3-quater, del D.L. 174/2012). Con il decreto 23 dicembre 2013 del MEF sono state definite le relative modalità di attuazione. Si veda anche il decreto 3 ottobre 2014 il quale ha aggiornato le disposizioni di attuazione alle modifiche intervenute con il D.L. n. 74 del 2014: in particolare la possibilità di usufruire del credito di imposta è stata estesa anche alle imprese che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti riguardanti l'acquisizione della certificazione di agibilità sismica. L'Agenzia delle entrate con il provvedimento dell'11 aprile 2014 ha approvato il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta, precisando la procedura di invio e la tempistica. Si vedano, infine, il provvedimento 28 novembre 2014 e il provvedimento del 20 marzo 2015. Con quest'ultimo l'Agenzia delle Entrate ha definito le percentuali massime del credito d'imposta di cui possono usufruire lavoratori autonomi e imprese in relazione ai costi sostenuti negli anni 2012 e 2013 per il ripristino o la ricostruzione di aziende o studi professionali danneggiati o distrutti dal terremoto e per il quale hanno presentato valida istanza entro il 29 dicembre 2014. Il credito d'imposta riconosciuto è pari all'intero importo richiesto, per quanto riguarda le spese sostenute nel 2012 (le risorse stanziate sono infatti sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute), e al 65,0934% di quanto richiesto in relazione ai costi agevolabili sostenuti nel 2013 (la misura percentuale è stata determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare del credito complessivamente richiesto).

          La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, commi 365-379) ha previsto un'ulteriore ipotesi di finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013. Anche per tale tipo di finanziamenti il D.L. n. 150 del 2013 (articolo 2, comma 8) ha prorogato di un anno il periodo per la restituzione del debito per quota capitale.

          Il D.L. 26 aprile 2013, n. 43 (articolo 6-septies) ha previsto che il finanziamento in esame può essere concesso per il pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino 15 novembre 2013 (in luogo del previgente 30 giugno 2013). Entro il 31 ottobre 2013 può essere richiesto il finanziamento alle banche. Si prevede, inoltre, che l'autodichiarazione attualmente richiesta per accedere al finanziamento sia sostituita da una perizia asseverata che attesti, oltre alle condizioni richieste dalla vigente disciplina, anche l'entità della riduzione del reddito. Infine sono apportate modifiche alla disciplina in esame volte ad assicurare il rispetto delle decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

          I soggetti che possono fare ricorso a tale tipo di finanziamento devono avere sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del MEF 1° giugno 2012 e possono essere:

          • titolari di reddito di impresa industriale e commerciale;
          • esercenti attività agricole;
          • titolari di reddito di lavoro autonomo;

          La norma precisa che tali soggetti devono essere diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi agevolati per la ricostruzione (articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012 e articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

          I soggetti sopra indicati per poter accedere al finanziamento devono dimostrare di aver subìto un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

          • diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;
          • utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
          • riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;
          • contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

          Tali soggetti possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati dal sisma un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

          I soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti di 6 miliardi di euro (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012). Le garanzie dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale definisce i criteri e le modalità di operatività delle stesse.

          Per accedere al finanziamento occorre presentare un'autodichiarazione ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati (anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza), nonché ai soggetti finanziatori che attesti la ricorrenza di almeno due delle condizioni prima citate. L'autodichiarazione deve inoltre attestare la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi.

          Ai soli soggetti finanziatori occorre inoltre presentare: una copia del modello da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i pagamenti da effettuare con le scadenze; i relativi modelli di pagamento con gli importi. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

          A favore dei soggetti finanziatori è attribuito un credito d'imposta volto a coprire gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione. Tale credito di imposta deve corrispondere all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

          Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione dei limiti di legge, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

          La quota capitale è invece restituita dai soggetti richiedenti secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

          Con un provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate sarà predisposto il modello per le dichiarazioni telematiche, nonché i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo.

          L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, i dati risultanti dalle dichiarazioni telematiche, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

          L'efficacia delle disposizioni descritte è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti organi comunitari. La positiva verifica comunitaria è comunicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel quale sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali può essere chiesto il finanziamento e sono effettuati i pagamenti.

          Con D.P.C.M. del 28 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 45 del 22 febbraio 2013) è stato disposto il riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate per gli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati dal sisma.

          Si ricorda che il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 13) consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione , di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di:

          • contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato (articolo 3, comma 1, lett. a), del D.L. 74/2012);
          • previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività loro proprie (articolo 3, comma 1, lett. b), del D.L. 74/2012);
          • contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva (articolo 3, comma 1, lett. f), del D.L. 74/2012). 

          Sospensione dei mutui

          Il D.L. n. 4 del 2014 (articolo 3, comma 2-bis) attribuisce il diritto di richiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione fino al 31 dicembre 2018 delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale, ai soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni colpiti, oltre che dal sisma del 2012, anche dall'alluvione del gennaio 2014, titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici.A tal fine è richiesta la presentazione da parte dei soggetti interessati di una autocertificazione del danno subito.

          Il termine originario, fissato al 31 dicembre 2014, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 7-bis, del D.L. n. 74 del 2014, al 31 dicembre 2016 dall'articolo 11, comma 3-quater, del D.L. n. 210 del 2015, al 31 dicembre 2017 dall'articolo 14, comma 6-quater, del D.L. n. 244 del 2016 e infine al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018, comma 726.