A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti ed i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica o termica potranno essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed accedere agli strumenti di sostegno, solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale è avvenuto tramite il decreto legislativo n.55 del 31 marzo 2011. Il successivo Decreto ministeriale del 23 gennaio 2012 ha istituito il "Sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi", (adottato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del citato D.Lgs. n. 55/2011).
Il 23 gennaio 2014 il Ministero dell'Ambiente ha poi adottato una Circolare esplicativa di taluni aspetti operativi della disciplina di cui al citato D.M. 23 gennaio 2012.
Come rileva il GSE i criteri di sostenibilità servono per distinguere quei biocarburanti di cui è possibile dimostrare un alto valore ambientale e sociale, poiché prodotti riducendo le emissioni complessive di anidride carbonica, rispettando i terreni ed evitando un impatto sui prodotti agricoli destinati alla produzione alimentare.
I criteri di sostenibilità dei biocarburanti, ai sensi dell'articolo 39 del D. Lgs. n. 28/2011, si applicano anche per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei bioliquidi e sono i seguenti:
Per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità, tutti i soggetti coinvolti nella filiera di produzione del biocarburante devono aderire, in alternativa al citato Sistema Nazionale di Certificazione, ad un sistema volontario approvato dalla Commissione Europea, ad un accordo bilaterale o multilaterale concluso dall' Unione Europea con Paesi terzi e riconosciuto dalla Commissione Europea.