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Requisiti di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi
informazioni aggiornate a mercoledì, 12 novembre 2014

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti ed i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica o termica potranno essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed accedere agli strumenti di sostegno, solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale è avvenuto tramite il decreto legislativo n.55 del 31 marzo 2011. Il successivo Decreto ministeriale del 23 gennaio 2012 ha istituito il "Sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi", (adottato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del citato D.Lgs. n. 55/2011).

Il 23 gennaio 2014 il Ministero dell'Ambiente ha poi adottato una Circolare esplicativa di taluni aspetti operativi della disciplina di cui al citato D.M. 23 gennaio 2012.
Come rileva il GSE i criteri di sostenibilità servono per distinguere quei biocarburanti di cui è possibile dimostrare un alto valore ambientale e sociale, poiché prodotti riducendo le emissioni complessive di anidride carbonica, rispettando i terreni ed evitando un impatto sui prodotti agricoli destinati alla produzione alimentare.
I criteri di sostenibilità dei biocarburanti, ai sensi dell'articolo 39 del D. Lgs. n. 28/2011, si applicano anche per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei bioliquidi e sono i seguenti:

  • riduzione di emissioni di gas serra: l'intera catena di produzione e utilizzazione dei biocarburanti (il cosiddetto "ciclo di vita", dalla coltivazione della materia prima fino all'uso finale del biocarburante) deve assicurare un risparmio di emissioni di gas a effetto serra, rispetto all'impiego dei corrispondenti carburanti di origine fossile. Tale riduzione deve essere almeno pari al 35% (a decorrere dal 2013 nel caso di biocarburanti prodotti in impianti già in servizio il 23 gennaio 2008). La riduzione dovrà essere poi pari al 50% dal 2017 e al 60% dal 2018 (per i biocarburanti prodotti negli impianti in cui la produzione è iniziata dal 2017);
  • le materie prime con cui sono prodotti i biocarburanti non devono provenire da terreni ad alta biodiversità, da terreni che presentano un elevato stock di carbonio, da torbiere;
  • se le materie prime sono coltivate nel territorio dell'Unione Europea, esse devono rispettare il Regolamento CE 73/2009 (ora sostituito per il periodo di programmazione 2014-2020 dal Regolamento n. 1307/2013/UE) per quanto concerne i requisiti e le norme per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali.
  • I biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire da rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto il primo criterio.

Per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità, tutti i soggetti coinvolti nella filiera di produzione del biocarburante devono aderire, in alternativa al citato Sistema Nazionale di Certificazione, ad un sistema volontario approvato dalla Commissione Europea, ad un accordo bilaterale o multilaterale concluso dall' Unione Europea con Paesi terzi e riconosciuto dalla Commissione Europea.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti ed i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica o termica potranno essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed accedere agli strumenti di sostegno, solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale è avvenuto tramite il decreto legislativo n.55 del 31 marzo 2011. Il successivo Decreto ministeriale del 23 gennaio 2012 ha istituito il "Sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi", (adottato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del citato D.Lgs. n. 55/2011).

Il 23 gennaio 2014 il Ministero dell'Ambiente ha poi adottato una Circolare esplicativa di taluni aspetti operativi della disciplina di cui al citato D.M. 23 gennaio 2012.
Come rileva il GSE i criteri di sostenibilità servono per distinguere quei biocarburanti di cui è possibile dimostrare un alto valore ambientale e sociale, poiché prodotti riducendo le emissioni complessive di anidride carbonica, rispettando i terreni ed evitando un impatto sui prodotti agricoli destinati alla produzione alimentare.
I criteri di sostenibilità dei biocarburanti, ai sensi dell'articolo 39 del D. Lgs. n. 28/2011, si applicano anche per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei bioliquidi e sono i seguenti:

  • riduzione di emissioni di gas serra: l'intera catena di produzione e utilizzazione dei biocarburanti (il cosiddetto "ciclo di vita", dalla coltivazione della materia prima fino all'uso finale del biocarburante) deve assicurare un risparmio di emissioni di gas a effetto serra, rispetto all'impiego dei corrispondenti carburanti di origine fossile. Tale riduzione deve essere almeno pari al 35% (a decorrere dal 2013 nel caso di biocarburanti prodotti in impianti già in servizio il 23 gennaio 2008). La riduzione dovrà essere poi pari al 50% dal 2017 e al 60% dal 2018 (per i biocarburanti prodotti negli impianti in cui la produzione è iniziata dal 2017);
  • le materie prime con cui sono prodotti i biocarburanti non devono provenire da terreni ad alta biodiversità, da terreni che presentano un elevato stock di carbonio, da torbiere;
  • se le materie prime sono coltivate nel territorio dell'Unione Europea, esse devono rispettare il Regolamento CE 73/2009 (ora sostituito per il periodo di programmazione 2014-2020 dal Regolamento n. 1307/2013/UE) per quanto concerne i requisiti e le norme per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali.
  • I biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire da rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto il primo criterio.

Per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità, tutti i soggetti coinvolti nella filiera di produzione del biocarburante devono aderire, in alternativa al citato Sistema Nazionale di Certificazione, ad un sistema volontario approvato dalla Commissione Europea, ad un accordo bilaterale o multilaterale concluso dall' Unione Europea con Paesi terzi e riconosciuto dalla Commissione Europea.