L'introduzione nel 1993 dell'elezione diretta dei sindaci, il decentramento amministrativo e il trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, attuato con la legge n. 59/1997 e il decreto legislativo n. 112/1998 nonché la riforma costituzionale del 2001, che ha modificato il Titolo V della Parte seconda della Costituzione, hanno portato alla rivendicazione, da parte degli enti locali, di un ruolo sempre maggiore nelle politiche della sicurezza urbana, in osservanza al principio di sussidiarietà e, dunque, all'opportunità di allocare funzioni e poteri pubblici ai livelli istituzionali più vicini al cittadino.
La tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza - ad esclusione della polizia amministrativa statale - assegnati dal comma 2, lettera h), dell'articolo 117 della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato, sono divenuti, in considerazione dell'aumento di alcuni fenomeni diversamente distribuiti sul territorio nazionale – quali l'immigrazione clandestina, la prostituzione, il traffico di sostanze stupefacenti, l'abusivismo commerciale -, materie in cui più acutamente si è avvertita la necessità di un coordinamento tra le istituzioni centrali e quelle locali, collaborazione tra l'altro auspicata dall'articolo 118 della Costituzione, laddove prevede che la legge statale disciplini forme di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Nel corso della XV legislatura, la volontà di intervenire su una materia sensibile, impostasi come fattore di criticità nell'opinione pubblica, pur senza sostanziarsi in un progetto organico di riforma, è rinvenibile in interventi settoriali ed iniziative legislative di varia natura, presentate nelle due Camere ed afferenti ad ambiti disomogenei, a testimonianza dell'ampiezza e della complessità della materia.
L'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia, deliberata dalla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati nel settembre 2006 e conclusasi con la presentazione di una bozza di documento conclusivo, ha inoltre evidenziato come le questioni legate alle politiche della sicurezza possano essere affrontate efficacemente attraverso un'azione integrata a livello centrale e locale.
Il cosiddetto "pacchetto sicurezza", un insieme di norme raccolte in cinque distinti disegni di legge, ha sicuramente rappresentato l'iniziativa più articolata in materia nel corso della XV legislatura. I provvedimenti, presentati alle Camere tra il 13 e il 30 novembre 2007, sono stati assegnati alle Commissioni competenti per l'esame in sede referente, ma lo svolgimento della sessione annuale di bilancio e le vicende che hanno portato alla fine anticipata della legislatura hanno impedito il seguito dell'iter parlamentare.
Uno dei disegni di legge, Disposizioni in materia di sicurezza urbana (A.C. 3278), contiene gli elementi principali dell'azione del Governo in materia di sicurezza pubblica, ovvero misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni criminosi nelle aree urbane; in particolare contiene:
- la previsione che il sindaco concorra ad assicurare, nelle forme disciplinate dal ministro dell'interno, la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali nell'ottica di una maggiore partecipazione del rappresentante della comunità locale alla tutela della sicurezza dei cittadini. In tal senso, sono integrati i poteri di ordinanza del sindaco, prevedendo l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l'incolumità pubblica ma anche per la sicurezza urbana; essi sono comunicati al prefetto, il quale può predisporre gli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. Nel caso di provvedimenti adottati dal sindaco in materia di ordine e sicurezza che possono avere ripercussioni sulle popolazioni dei comuni limitrofi, il prefetto può indire una conferenza (diversa dalla conferenza di servizi) alla quale partecipano i sindaci, il presidente della provincia e altri soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato;
- la predisposizione di piani coordinati di controllo del territorio in grado di definire rapporti di reciproca collaborazione tra il personale della polizia municipale e gli organi di polizia dello Stato;
- norme in grado di ampliare l'utilizzazione da parte della polizia municipale della banca dati Centro elaborazione dati (CED) interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministro dell'interno prevedendo l'accesso diretto alla banca dati dei veicoli rinvenuti e a quella dei documenti di identità rubati o smarriti e la facoltà di immissione diretta dei dati.
L'avvio della XVI legislatura è stato caratterizzato dalla volontà del Governo di fornire una risposta immediata alla richiesta di maggiore sicurezza proveniente dalla società civile. Il nuovo pacchetto sicurezza è stato infatti illustrato dal ministro dell'interno nel corso del primo Consiglio dei ministri tenutosi a Napoli il 21 maggio 2008. Il provvedimento di maggior rilievo, il decreto-legge n. 92/2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, contiene, fra le altre, misure che prevedono il potenziamento degli strumenti giuridici a disposizione del sindaco per il contrasto della criminalità locale, bilanciando le prerogative statali in tema di sicurezza pubblica e l'esigenza di valorizzare, anche in tale ambito materiale, il ruolo degli enti locali.
L'articolo 6 del decreto-legge 92/2008 apporta alcune modifiche sostanziali all'articolo 54 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali-TUEL, che disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale. La principale innovazione introdotta consiste nell'ampliamento dei poteri di ordinanza del sindaco, al fine di consentirgli l'adozione di provvedimenti, sia in via ordinaria, sia con procedura di urgenza, qualora si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l'incolumità pubblica, come già previsto, ma anche per la sicurezza delle aree urbane. Tali provvedimenti – sia ordinari, sia extra ordinem – devono essere preventivamente comunicati al prefetto, in quanto autorità locale di Governo, cui competono in via generale gli interventi attuativi dell'ordinanza sindacale. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, se ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
L'ambito di applicazione delle disposizioni, indispensabile a determinare i poteri del sindaco in materia, è stato, come richiesto dall'articolo novellato del TUEL, fissato da un decreto del ministro dell'interno del 5 agosto 2008. Il decreto ha altresì definito in senso normativo la locuzione "sicurezza urbana" come "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"; ugualmente l'incolumità pubblica è stata definita "l'integrità fisica della popolazione".
Il decreto autorizza i sindaci ad intervenire, adottando a tal fine ordinanze, per prevenire e contrastare:
- situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- danneggiamento al patrimonio pubblico e privato e situazioni che determinino lo scadimento della qualità urbana;
- incuria, degrado e occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni di cui ai precedenti punti;
- intralcio alla pubblica viabilità, alterazione del decoro urbano, abusivismo commerciale e illecita occupazione di suolo pubblico;
- prostituzione su strada, accattonaggio molesto e i comportamenti in grado di offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
Come successivamente rilevato dall'ANCI, in una pubblicazione a cura di Cittalia, Oltre le ordinanze: i sindaci e la sicurezza urbana del marzo 2009, che ha monitorato oltre 500 ordinanze, sono soprattutto i sindaci dei comuni di dimensioni medie – tra 50.000 e 100.000 abitanti - collocati nel Nord ovest ad aver assunto provvedimenti sul tema della sicurezza urbana.
Le ordinanze monitorate prevedono in gran parte diversi ambiti di applicazione, volti a contrastare il degrado ed il disordine urbano. Il tema maggiormente regolato appare il divieto di prostituzione in aeree pubbliche (16%), seguito dal divieto di consumo e di somministrazione di bevande alcooliche oltre un certo orario o, limitatamente all'utilizzo di bottiglie o bicchieri di vetro e/o metallo (13,6%). Il 10% dei provvedimenti prevede interventi volti a contrastare fenomeni di vandalismo e di danneggiamento del patrimonio pubblico o privato, mentre l'8,4% insiste sul divieto di accattonaggio molesto. Più limitati appaiono gli interventi volti a contrastare fenomeni di bivacco, i lavavetri, il consumo e lo spaccio di stupefacenti e i parcheggiatori abusivi. Nel 69% dei casi, destinataria dei contenuti delle ordinanze sindacali è la totalità della collettività; solo in alcuni casi sono specificate le tipologie di soggetti destinatari delle prescrizioni dei sindaci, mentre meno di un quinto dei casi è rivolto a privati o soggetti specifici.
Per quanto riguarda un termine di scadenza esplicito relativamente ai contenuti della prescrizione, la quasi totalità delle ordinanze non ne fissa alcuno, mentre negli altri casi la durata dei divieti si attesta sui tre mesi.
L'articolo 61, comma 18, del decreto-legge n. 112/2008 ha istituito per l'anno 2009 nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico.
Il decreto interministerriale dei ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2009, ha successivamente definito l'ambito di destinazione degli interventi cui finalizzare gli stanziamenti del fondo, individuando prioritariamente progetti diretti a:
1)fronteggiare le situazioni di emergenza relative ai campi nomadi che insistono nei territori di Campania, Lazio e Lombardia, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 21 maggio 2008;
2) proseguire l'attuazione degli obiettivi fissati nei patti per la sicurezza, ovvero progetti di investimento in tecnologie di video sorveglianza ; di misure di interoperatività tra sale operative delle forze di polizia e della polizia locale; di potenziamento delle dotazioni tecnico logistiche ed interventi strutturali sugli immobili adibiti a presidi di polizia;
3) intervenire sul fenomeno dell'immigrazione clandestina: in particolare con progetti diretti all'accoglienza dei minori non accompagnati;
4)realizzare interventi in materia di sicurezza urbana con progetti relativi ad interventi da attuare nel campo della protezione sociale, con particolare riferimento al risanamento delle aree degradate, al miglioramento della viabilità e all'assistenza di persone disagiate.
I comuni potranno accedere alle risorse disponibili attraverso la predisposizione di progetti preventivamente posti all'esame e al parere del Prefetto.
Il decreto-legge n. 92/2008 prevede altresì che il Sindaco possa segnalare alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
Conseguentemente, alla polizia amministrativa locale, viene riconosciuta, anche su tale versante, maggiore incisività.
Al sindaco viene inoltre attribuito il compito di concorrere ad assicurare la cooperazione fra le forze di polizia locali e statali, in modo da consentire una maggiore partecipazione dell'amministratore locale alla tutela della sicurezza dei cittadini. L' articolo 7 estende inoltre, per specifiche esigenze, anche ai comuni diversi da quelli corrispondenti ai maggiori centri urbani, l'applicazione del disposto dell'art. 17 della L. 128/2001 relativo all'attuazione di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco. E', invece, entrata in vigore la disposizione, già contenuta nel disegno di legge sicurezza e trasfusa nel decreto-legge 11/2009 che autorizza i comuni ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della tutela della sicurezza urbana.
La legge 15 luglio 2009, n. 94, disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha infine introdotto, all'art. 3, commi da 40 a 44, la facoltà per il sindaco, previa intesa con il prefetto, di avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio. Le associazioni – da iscrivere in un apposito elenco provinciale a cura del prefetto – possono segnalare alle forze di polizia situazioni di disagio sociale o eventi turbativi della sicurezza urbana. Un requisito preferenziale, esplicitato già dalla disposizione, prevede che i sindaci si avvalgano in via proritaria delle associazioni costituite tra gli appartenenti in congedo delle Forze armate e degli altri Corpi dello Stato; le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non sono destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
Il decreto del ministro dell'interno dell'8 agosto 2009, ha delineato gli ambiti operativi delle disposizioni di cui alla legge 94/2009, specificando altresì i requisiti richiesti alle associazioni dei cittadini, incaricate "di svolgere attività di mera osservazione in aree specifiche del territorio comunale".
Il prefetto, in qualità di rappresentante del Governo, effettua l'iscrizione delle associazioni dopo aver sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e provvede annualmente alla revisione dell'elenco delle associazioni, al fine di verificare il permanere dei requisiti richiesti sia alle associazioni che agli appartenenti alle stesse. L'esito della revisione è comunicata al sindaco interessato ed ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato. Anche l'ammissione di nuovi associati deve essere segnalata alla Prefettura che è altresì competente, in caso di perdita dei requisiti richiesti, sia per il divieto di impiego dell'osservatore volontario che per la revoca dell'iscrizione dell'associazione.
Rispetto agli ambiti operativi, il decreto ministeriale si richiama esplicitamente all'articolo 54 del Tuel e al correlato decreto del 5 agosto 2008, entrambi dedicati alla garanzia della pubblica sicurezza in ambito urbano.
L'utilizzo delle associazioni è vincolato all'espresso consenso dei sindaci, che emanano un'apposita ordinanza con la quale formalizzano la volontà di avvalersi delle associazioni e identificano gli ambiti per i quali intendono utilizzarle. Successivamente, i sindaci stipulano delle convenzioni con le associazioni regolarmente iscritte nell'elenco della provincia di riferimento. Le convenzioni individuano dove e per quanto tempo l'associazione è destinata a svolgere la propria attività e disciplinano il piano d'impiego, ovvero individuano i presupposti oggettivi necessari per effettuare una segnalazione alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato. Il contenuto della convenzione, che stabilisce anche le modalità della formazione degli associati e le forme di controllo per il rispetto dei principi costitutivi ed operativi di cui al decreto del ministro dell'interno, viene concordato con il Prefetto competente per il territorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Dalla lettura della norma appare evidente come al sindaco venga attribuita la possibilità di collaborare con le associazioni di volontari nell'ambito delle funzioni di competenza statale che egli esercita in qualità di ufficiale del Governo. D'altra parte, il ruolo di controllo e monitoraggio svolto dal prefetto risulta centrale, nonostante il sindaco sia determinante per l'avvio di ogni tipo di collaborazione con le associazioni. Le funzioni sindacali vengono definite con maggiore puntualità dal decreto ministeriale, che stabilisce un rapporto diretto fra il sindaco e le associazioni, contrattualizzato dalle convenzioni e dai piani di impiego. A tale riguardo si rileva che dal rapporto tra i sindaci e le associazioni, emergeranno, nelle diverse realtà territoriali, le criticità che fisseranno i presupposti oggettivi per effettuare le segnalazioni relative alle situazioni di disagio sociale o turbative della sicurezza urbana, mentre il risultato dell'attività di presidio del territorio, finalizzata soprattutto alla prevenzione delle condotte criminose , presupporrà unicamente un rapporto fra le associazioni e le forze di polizia.
Relativamente ai requisiti, le associazioni devono prevedere tra gli scopi sociali, la prestazione di attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale nell'ambito della sicurezza urbana. Inoltre, ai fini dell'iscrizione, le stesse associazioni devono:
§ svolgere la propria attività gratuitamente e senza fini di lucro, anche indiretto;
§ non essere espressione di partiti o movimenti politici, né di organizzazioni sindacali né essere ad alcun titolo riconducibili a questi;
§ non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
§ non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi organizzati aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
§ non essere destinatarie anche indirettamente, di risorse economiche, o di altri finanziamenti provenienti da partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali, da tifoserie organizzate o da movimenti, associazioni o gruppi organizzati aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
§ individuare gli associati destinati a svolgere attività quali osservatori volontari, ed attestare che siano in possesso dei requisiti previsti.
Gli osservatori volontari devono invece possedere i seguenti requisiti:
§ età non inferiore a 18 anni;
§ buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestate da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
§ non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi. Non essere sottoposti, né essere stati sottoposti, a misure di prevenzione, o essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per una serie di reati tra i quali: porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere; aver contravvenuto a disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, quali l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico; essersi recati a manifestazioni agonistiche con emblemi e simboli che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; essersi resi autore di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive; essere stato trovato in possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive;
§ non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
L'attività di osservazione può essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di età pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di mezzi motorizzati e di animali. E' fatto divieto di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonché sponsorizzazioni private. L'attività di segnalazione è effettuata utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile, ovvero, se in possesso dell'apposita abilitazione, apparati radio-ricetrasmittenti omologati. Le modalità operative per l'impiego degli osservatori volontari, devono essere coordinate con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo che sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni.
I primi patti per la sicurezza sono stati stipulati nel 1997: essi prevedevano forme di collaborazione tra gli organismi statali e gli enti locali e territoriali nel campo della sicurezza e della tutela della legalità.
Nel 2006 risultavano essere stati attivati circa 400 strumenti pattizi con varia denominazione e in molti casi non riconducibili ad una logica unitaria. Pertanto, da quella data, essi non sono stati rinnovati automaticamente, come avveniva in precedenza: è stata invece avviata una fase nuova, caratterizzata dall'individuazione di alcuni principi guida dei patti di nuova generazione. Nel quadro di una visione generale unitaria, si è ritenuto che le politiche della sicurezza debbano tenere conto anche della specificità delle singole realtà territoriali e che gli obiettivi, le priorità e i modi di intervento debbano essere definiti attraverso una forte cooperazione con le istituzioni locali.
Preliminarmente si è data una base normativa a questi strumenti di collaborazione Stato/enti territoriali nel campo della sicurezza: il comma 439 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha autorizzato i prefetti a stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali per realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o finanziarie che le Regioni e gli enti locali intendono destinare nel loro territorio per questi scopi.
Sulla base delle previsione della legge finanziaria per il 2007, è stato stipulato, il 20 marzo 2007, un Patto per la sicurezza tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI , che coinvolge tutti i comuni italiani e, nell'ambito di questo accordo cornice, un'intesa per la sicurezza delle aree urbane con i sindaci delle città sedi di aree metropolitane.
Il Patto con l'ANCI costituisce l'accordo quadro di riferimento per sviluppare con i comuni accordi locali, nel quadro di un rapporto di sussidiarietà tra gli organismi statali e gli enti locali e territoriali, ma pone preliminarmente alcuni principi di carattere generale: la sicurezza è un diritto primario dei cittadini, da garantire in via prioritaria, e tale diritto deve essere assicurato non soltanto in relazione ai fenomeni di criminalità organizzata, ma anche in rapporto a quelli di criminalità diffusa, microcriminalità e illegalità, ovvero di degrado e disordine urbano, incidenti sul territorio.
Il Patto ha fissato alcune linee di indirizzo per sviluppare gli accordi e le iniziative congiunte da realizzarsi in collaborazione tra gli enti locali e il Ministero dell'interno; tra le quali rilevano:
§ la promozione di un rapporto di collaborazione tra i prefetti e i sindaci per un più intenso ed integrato processo conoscitivo delle problematiche emergenti sul territorio;
§ l'attivazione di iniziative di prevenzione sociale mirate alla riqualificazione del tessuto urbano, al recupero del degrado ambientale e delle situazioni di disagio sociale;
§ iniziative per il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dei Corpi di polizia municipale e di altri operatori della sicurezza, nell'ottica di un innalzamento dei livelli di professionalità, creando così le condizioni per una integrazione tra gli operatori nel quadro delle iniziative in tema di "sicurezza diffusa", con possibile organizzazione di "pattuglie miste";
§ la realizzazione di forme di interoperabilità tra le sale operative delle Forze di Polizia e quelle delle polizie municipali e promozione della collaborazione dei rispettivi sistemi informativi;
§ la promozione e il potenziamento degli apparati di videosorveglianza.
Facendo ricorso alla disposizione della legge finanziaria per il 2007, sono stati in seguito definiti interventi concreti sul territorio attraverso protocolli e programmi congiunti, condivisi tra la prefettura, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il comune e la provincia. I patti per la sicurezza sono stipulati nell'ambito del comitato provinciale, che individua le priorità di intervento e interviene per realizzarle. Tali accordi prevedono l'impiego comune di uomini e mezzi, interventi mirati in campo urbanistico, la gestione di risorse finanziarie comuni, l'individuazione di aree di particolare rischio.
La previsione dell'estensione dell'applicazione dei piani coordinati di controllo anche ai piccoli comuni, contenuta nel decreto-legge 92/2008, è stata formalizzata il 13 settembre 2008, nei Patti per la sicurezza nei Piccoli Comuni: Accordo ministero dell'Interno - Anci-Consulta nazionale piccoli comuni. L'accordo prevede il potenziamento nei piccoli comuni delle forme di collaborazione logistica, strumentale e finanziaria tra Stato ed Enti locali previste dalla legge finanziaria 2007, individuando altresì unioni di comuni in cui avviare la sperimentazione di patti per la sicurezza.