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Il nuovo sistema nazionale di valutazione della scuola
informazioni aggiornate a martedì, 15 marzo 2016
1. Premessa

Il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione era stato istituito dall'art. 1 del d.lgs. 286/2004, con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dello stesso sistema, ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità. Per l'istruzione e la formazione professionale – di competenza regionale – tale valutazione concerneva esclusivamente i livelli essenziali di prestazione (LEP).

L'art. 22 del d.lgs. 226/2005 ha poi specificato che i percorsi di istruzione e formazione professionale sono oggetto di valutazione ai fini della verifica del rispetto dei LEP. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al Servizio nazionale i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'art. 7, co. 3, della L. 53/2003 e dell'art. 3, co. 3, del d.lgs. 286/2004 (al riguardo, si vedano Doc CCXLI, n. 1 del 2 agosto 2011, Relazione concernente il sistema educativo di istruzione e di formazione professionale (art. 7, co. 3, L. 53/2003) e Doc CCXIX, n. 1 del 5 agosto 2009, Relazione sugli esiti dell'attività svolta dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – Triennio 2005-2007 (art. 3, co. 3, d.lgs. 286/2004).

Al conseguimento di tali obiettivi concorrevano l'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione (di cui al d.lgs. 258/1999) – che a tal fine è stato riordinato, assumendo la attuale denominazione di Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) –, le istituzioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province ed i comuni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza.

2. L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI)

L'INVALSI è stato qualificato ente di ricerca dall'art. 2 del d.lgs. 286/2004. Ai sensi del medesimo d.lgs., l'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria ed è posto sotto la vigilanza del MIUR. Alle autonomie citate si è aggiunta, ai sensi dell'art. 2 del decreto di riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR (d.lgs. 213/2009), l'autonomia statutaria.

L'applicabilità della norma richiamata anche all'INVALSI è stata sancita dalla premessa del decreto del MIUR 2 settembre 2011, con il quale è stato adottato – avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 3, co. 3, dello stesso d.lgs. 213/2009 – lo statuto dell'Istituto.

L'art. 17 del D.Lgs. 213/2009 (il cui art. 18, co. 1, lett. f), ha abrogato l'art. 3, co. 1, del D.Lgs. 286/2004, che individuava precedentemente i compiti dell'istituto) ha affidato all'INVALSI, nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione, in particolare, compiti di:

  • studio e predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e dei fattori che li influenzano, nonché cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;
  • promozione di rilevazioni nazionali periodiche sugli apprendimenti nelle istituzioni scolastiche e in quelle di istruzione e formazione professionale, nonché studio di modelli e metodologie per la valutazione delle stesse istituzioni;
  • predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato (art. 1, co. 4, del D.L. 147/2007);
  • studio di iniziative di valorizzazione del merito;
  • formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione, in collaborazione con l'ANSAS (ora, INDIRE).

Inoltre, a seguito dell'art. 1, co. 613, della L. 296/2006, l'INVALSI ha competenza in materia di sistema di valutazione dei dirigenti scolastici. Si tratta di formulazione di proposte al Ministro e di proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione, di definizione di procedure da seguire, di monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

3. Le previsioni del D.L. 225/2010, del D.L. 70/2011 e del D.L. 5/2012

L'art. 2, co. 4-undevicies, del D.L. 225/2010 ha previsto la definizione – con regolamento di delegificazione (emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, della L. 400/1988) – di un (nuovo) sistema nazionale di valutazione della scuola (d'ora in poi, SNV) articolato in:

  • Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), cui compete sostenere i processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica.

Al riguardo, si ricorda che l'INDIRE era stato soppresso, insieme con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), dall'art. 1, co. 611, della L. 296/2006, il cui co. 610 aveva istituito l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS). Risultava, pertanto, impropriamente citato nel testo approvato del D.L. 225/2010 (L. 10/2011), come ammesso dal sottosegretario competente che, intervenendo presso la 7a Commissione del Senato il 1° marzo 2011, nel corso dell'esame dello schema di regolamento di riordino dell'ANSAS (Atto n. 326, mai definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri), aveva evidenziato che ciò era il risultato di un mero errore materiale derivante dalla successione degli emendamenti al testo iniziale del D.L.: infatti, nella versione originaria degli emendamenti, a differenza di quella finale, era previsto il ripristino dell'istituto.

Successivamente, il ripristino dell'INDIRE, con conseguente cessazione delle funzioni dell'ANSAS, è stato previsto, a decorrere dal 1° settembre 2012, dall'art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011 che, contestualmente, ha abrogato i co. 610 e 611 della L. 296/2006 (ferma restando la soppressione degli IRRE).

  • INVALSI, cui compete predisporre prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, partecipare alle indagini internazionali, proseguire le indagini nazionali periodiche. Successivamente, l'art. 51 del D.L. 5/2012 ha affidato all'INVALSI – riconfermando i compiti assegnati all'istituto dall'art. 17 del d.lgs. 213/2009 e dall'art. 1, co. 613, della L. 296/2006 – anche il coordinamento funzionale del sistema.
  • Corpo ispettivo, cui compete valutare le scuole e i dirigenti scolastici, ai sensi del d.lgs. 150/2009.

L'art. 9 del regolamento di riorganizzazione del MIUR (D.P.R. 17/2009) dispone che il corpo ispettivo è composto dai dirigenti centrali e periferici investiti della funzione tecnico ispettiva. A livello centrale essi dipendono funzionalmente dal Capo del Dipartimento per l'istruzione, mentre a livello periferico dipendono dai singoli dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.

L'art. 2, co. 4-duodevicies, del medesimo D.L. 225/2010 ha altresì previsto che, al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con altro regolamento di delegificazione deve essere riorganizzata, all'interno del MIUR, la funzione ispettiva finalizzata alla valutazione esterna della scuola, precisando che la pianta organica rimane quella prevista dal D.P.R. 17/2009 (sul quale è peraltro successivamente intervenuto il D.P.R. 132/2011, che ha previsto un'ulteriore diminuzione degli uffici e delle dotazioni organiche).

Attualmente, sono previste 265 posizioni presso gli USR e 36 presso il Dipartimento per l'istruzione.

Entrambi i regolamenti dovevano essere emanati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 225/2010.

Sul punto, il Consiglio di Stato, nell'esprimere il parere sullo schema di regolamento concernente il sistema di valutazione (v. infra), ha osservato che per ragioni di semplificazione e di omogeneità sarebbe stata opportuna l'emanazione di un unico regolamento destinato a disciplinare in modo coordinato il sistema di valutazione. Sottolineando che, però, il MIUR non aveva esposto se intendesse riorganizzare nel suo complesso la funzione ispettiva, ha rilevato che tale carenza risultava particolarmente significativa poiché il corpo ispettivo è uno degli assi portanti del sistema di valutazione.

L'art. 9, co. 8, del D.L. 70/2011 ha poi affidato al nuovo sistema nazionale di valutazione la realizzazione delle prove per l'accesso al fondo per il merito degli studenti universitari (art. 4, L. 240/2010).

Sull'argomento è intervenuto, da ultimo, l'art. 48, co. 1-bis, del D.L. 5/2012, che ha disposto l'utilizzo dell'anagrafe nazionale degli studenti anche a supporto del nuovo sistema di valutazione.

L'anagrafe nazionale degli studenti – istituita presso il MIUR dall'art. 3 del d.lgs. 76/2005, successivamente novellato dall'art. 1-quater del D.L. 134/2009 – ha il compito di operare (nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy) il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire - a seguito dell'art. 10, co. 8, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012) - dalla scuola per l'infanzia. Il MIUR acquisisce dalle istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, i dati personali, sensibili e giudiziari, relativi agli studenti, oltre ad ulteriori dati che si rivelino utili per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della dispersione scolastica. L'anagrafe è stata avviata con DM 5 agosto 2010, n. 74.

    4. I progetti sperimentali di valutazione

    Prima dell'intervento del regolamento concernente il sistema nazionale di valutazione, emanato con D.P.R. 80/2013 (G.U. del 4 luglio 2013), il MIUR ha avviato alcune sperimentazioni al fine di individuare criteri, strumenti e metodologie di valutazione.

    In particolare, l'art. 3 del decreto MIUR-MEF n. 3 del 14 gennaio 2011 ha destinato – nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui all'art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008, derivanti dagli interventi di riorganizzazione della scuola e relative all'esercizio finanziario 2010 – somme per 31 milioni di euro per l'attivazione di due progetti di sperimentazione (da definire con successivo decreto del MIUR), di cui uno relativo a modalità, criteri e strumenti per la valutazione delle scuole e per i processi di miglioramento della didattica e l'altro per premiare gli insegnanti migliori.

    4.1. Il progetto VSQ-Valutazione per lo Sviluppo della qualità delle Scuole

    Il progetto sperimentale per la valutazione esterna delle scuole, finalizzato all'erogazione di premi e azioni di supporto agli istituti scolastici progetto VSQ), è stato adottato con D.M. 29 marzo 2011.

    Il progetto è strutturato in tre fasi, ciascuna delle quali si svolge in uno degli anni in cui è articolato il percorso (aa.ss. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013), ed è rivolto ad istituti comprensivi e scuole secondarie di I grado di 4 province (Siracusa, Arezzo, Pavia, Mantova). Le istituzioni coinvolte – 77 istituti scolastici, di cui 69 istituti comprensivi e 8 scuole secondarie di I grado – hanno aderito volontariamente alla sperimentazione.

    Il progetto è incardinato su 3 elementi: misurazione dei risultati degli apprendimenti e calcolo del valore aggiunto contestualizzato da parte dell'INVALSI; analisi valutative del contesto scolastico da parte di commissioni di esperti esterni, coordinate da ispettori; processo di miglioramento progettato dalle scuole, supportate dall'INDIRE.

    In particolare, sulla base dell'analisi integrata delle valutazioni delle commissioni e del calcolo del valore aggiunto contestuale, a ogni istituto sarà presentato un Rapporto di valutazione, che evidenzia i punti di forza e le eventuali criticità, a partire dal quale lo stesso istituto sarà invitato a progettare un percorso di miglioramento.

    Ancor più in particolare, nella prospettiva dell'incentivazione attraverso premi economici, il progetto prevede l'elaborazione di una graduatoria (ranking) risultante dalla media ponderata fra i risultati del calcolo del valore aggiunto contestuale misurato a partire dalle prove INVALSI di Italiano e Matematica (60%) e le valutazioni delle commissioni formate da osservatori esterni (40%).

    Con riferimento alla erogazione dei finanziamenti appositamente stanziati (23 milioni di euro, destinati al progetto dall'art. 2 del citato DM 29 marzo 2011), sono state previste: l'erogazione di una prima parte a seguito della definizione della graduatoria delle scuole al termine della prima fase (a.s. 2010-2011); l'assegnazione di risorse finalizzate a sostenere le azioni di miglioramento intraprese dalle scuole nel corso della seconda annualità (a.s. 2011-2012); l'erogazione della restante parte del premio sulla base della graduatoria definitiva (terza annualità: a.s. 2012-2013).

    4.2. Il progetto "Valorizza"

    Il progetto Valorizza, conclusosi nel maggio 2011, ha avuto l'obiettivo di sperimentare modalità e strumenti per l'individuazione e la valorizzazione degli insegnanti che si sono distinti per un generale apprezzamento nelle proprie scuole.

    Gli elementi principali del progetto sono stati costituiti da: autovalutazione professionale; apprezzamento all'interno di ciascuna scuola; apprezzamento dell'utenza (genitori e studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di II grado).

    La sperimentazione ha coinvolto docenti di 33 scuole delle regioni Piemonte, Lombardia e Campania. Per i docenti selezionati – in tutto 276 su 905 – era prevista l'assegnazione di un incentivo economico pari ad una mensilità lorda di stipendio.

    4.3. Il progetto VALeS-Valutazione e Sviluppo Scuola

    Il progetto sperimentale VALeS – reso noto dal MIUR con Circolare n. 16 del 3 febbraio 2012 – è volto a sviluppare e perfezionare l'esperienza della prima fase del progetto VSQ, integrato anche con la valutazione dell'azione del dirigente scolastico.

    Il progetto – anch'esso di durata triennale – è rivolto alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo d'istruzione, che vi partecipano su base volontaria.

    Anche al fine di consentire una più ampia diffusione sul territorio nazionale delle iniziative legate alla cultura della valutazione, gli istituti scolastici che partecipano al percorso sperimentale VSQ non possono partecipare al progetto VALeS.

    Nello specifico, il progetto intende costruire un percorso di autovalutazione e un percorso di valutazione esterna, nonché a definire i momenti di raccordo tra l'uno e l'altro.

    Quanto al percorso di autovalutazione, esso prende l'avvio dalla messa a disposizione delle scuole dei propri risultati nelle rilevazioni INVALSI e, da parte del MIUR, di una serie di dati di natura strutturale. Inoltre sono messi a disposizione delle scuole questionari per docenti, genitori e studenti.

    Il Rapporto di Autovalutazione (RA), visto come momento di sintesi delle riflessioni interne alla scuola, è redatto seguendo apposite Linee Guida. Il rapporto rappresenta, altresì, lo strumento di comunicazione con i team di valutazione esterna.

    I team di valutatori sono composti da figure appartenenti a due differenti profili: un profilo "interno" al mondo della scuola (dirigenti scolastici e insegnanti con competenze professionali anche nella gestione e organizzazione scolastica, nonché nella valutazione e autovalutazione) e un profilo con competenze metodologiche maturate nel capo della ricerca e delle scienze sociali e/o nella valutazione organizzativa. Essi sono coordinati da dirigenti tecnici e sono chiamati a condurre visite di osservazione di tre giorni.

    Il protocollo di valutazione esterna – che prevede, tra l'altro, l'analisi dei principali documenti della scuola (POF, Programma Annuale), delle politiche scolastiche in termini di servizio offerto e lo studio di dati di tipo quantitativo quali, ad esempio, i livelli di apprendimento raggiunti nelle prove INVALSI – è volto a permettere ai team di stilare un Rapporto di valutazione esterna per ciascuna istituzione scolastica.

    I risultati della valutazione esterna sono poi oggetto di condivisione tra i dirigenti delle istituzioni scolastiche partecipanti, il team di valutazione e la Direzione generale degli Uffici Scolastici Regionali coinvolti, al fine di definire il programma di interventi di miglioramento delle scuole interessate, comprensivo degli obiettivi di miglioramento da assegnare direttamente al dirigente scolastico.

    Le Linee Guida per l'autovalutazione sono state pubblicate sul sito dell'INVALSI in data 20 dicembre 2012.

    Nel documento sono state indicate altresì le scadenze per la prima fase di lavoro e in particolare per la consegna del Rapporto di Autovalutazione, successivamente rideterminate dal MIUR con nota del 9 aprile 2013, in considerazione della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri del regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione, di cui il progetto "costituisce la sperimentazione di riferimento".

    5. Il regolamento di delegificazione sul nuovo sistema di valutazione

    Le finalità e la struttura del nuovo Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV) sono state definite con D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, pubblicato nella G.U. del 4 luglio 2013.

    Con riferimento ai soggetti, oltre a INVALSI e INDIRE, si fa riferimento al contingente ispettivo e si dispone che concorrono all'attività di valutazione la conferenza per il coordinamento funzionale del SNV – istituita presso l'INVALSI – e i nuclei di valutazione esterna. Non c'è più alcun riferimento alle regioni e agli enti locali.

    5.1. Gli obiettivi del SNV e l'individuazione delle priorità strategiche della valutazione

    L'art. 2 del regolamento dispone che il SNV valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. 286/2004.

    I risultati della valutazione sono forniti ai direttori generali degli uffici scolastici regionali (USR) per la valutazione dei dirigenti scolastici (ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 165/2001).

    In particolare, l'art. 25 del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti scolastici sono valutati sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

    L'individuazione delle priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione spetta al Ministro, il quale vi provvede, con periodicità almeno triennale, con la medesima direttiva già prevista dall'art. 2, co. 3, del d.lgs. 286/2004. La definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione è, invece, affidata all'INVALSI.

    Le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, cui l'INVALSI deve adeguare la programmazione della propria attività, sono state definite, da ultimo, per gli aa.ss. dal 2014/2015 al 2016/2017, con Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, che ha sostituito la precedente Direttiva n. 85 del 12 ottobre 2012 (riferita agli aa.ss. dal 2012/2013 al 2014/2015).

    Con riguardo al sistema di istruzione e formazione professionale, le priorità strategiche, nonché le modalità della valutazione, sono definite, secondo i principi di cui al regolamento, con linee guida adottate dal Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le competenze in materia di verifica del rispetto dei LEP, di cui all'art. 22 del d.lgs. 226/2005, restano attribuite all'INVALSI.

    Per completezza, si ricorda che le linee guida triennali già previste dall'art. 2, co. 3, del d.lgs. 286/2004 per la definizione delle priorità strategiche della valutazione del sistema dell'istruzione e formazione professionale non risultano essere state mai emanate.

    5.2. Il ruolo dell'INVALSI

    L'art. 3 del regolamento – facendo salve le ulteriori attribuzioni previste dalla normativa vigente – specifica le competenze dell'INVALSI nell'ambito del SNV. In particolare, l'Istituto, per il quale si ribadisce il ruolo di coordinamento funzionale del sistema, ha il compito di:

    • definire gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali sono individuate le istituzioni scolastiche bisognose di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;
    • definire gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici;
    • mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche strumenti per la realizzazione delle azioni previste nelle diverse fasi del procedimento di valutazione;
    • curare la selezione e la formazione degli esperti che faranno parte dei nuclei di valutazione esterna, ai fini dell'inserimento in un apposito elenco, le cui modalità di costituzione e gestione sono stabilite dal medesimo istituto, sulla base di criteri generali definiti con direttiva del Ministro;
    • curare la formazione degli ispettori che faranno parte dei nuclei di valutazione;
    • proporre alla conferenza per il coordinamento funzionale del SNV i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche da parte dei nuclei di valutazione;
    • redigere relazioni periodiche al Ministro sul sistema scolastico e formativo, anche al fine di consentire comparazioni internazionali;
    • partecipare alle indagini internazionali e ad altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.

    5.3. Il ruolo dell'INDIRE

    L'art. 4 del regolamento stabilisce che l'INDIRE supporta le istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti.

    A tal fine, l'istituto sostiene i processi innovativi basati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica e interventi di consulenza e formazione in servizio per il personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario), anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche.

    5.4. Il contingente ispettivo

    Per contingente ispettivo il regolamento intende quella parte di dirigenti di seconda fascia del MIUR con funzione tecnico-ispettiva che svolgono la propria attività nei nuclei di valutazione (art. 1, co. 2, lett. c; cfr. , in risposta a una richiesta di chiarimento formulata dal Consiglio di Stato nel parere del 16 gennaio 2013 , la seconda relazione illustrativa al testo dell'Atto n. 536).

    In particolare, l'art. 5 del regolamento dispone che il numero di dirigenti destinati a far parte del contingente ispettivo – ripartito fra amministrazione centrale e amministrazione periferica – è individuato con DM. Per tutta la durata dell'incarico, i dirigenti del contingente ispettivo sono utilizzati esclusivamente per le attività di valutazione.

    Gli incarichi sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica e dai direttori generali degli USR (ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001). Questi ultimi, dopo aver reso conoscibili il numero e la tipologia dei posti disponibili, acquisiscono le candidature dei dirigenti interessati e le valutano tenendo conto anche della pregressa esperienza in materia.

    Uno dei dirigenti, designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica, partecipa – in rappresentanza del contingente ispettivo – alla conferenza per il coordinamento funzionale del SNV. Il relativo incarico è rinnovabile una sola volta.

    5.5. La conferenza per il coordinamento funzionale del SNV

    L'art. 2, co. 5, del regolamento istituisce – presso l'INVALSI – la conferenza per il coordinamento funzionale del SNV, presieduta dal presidente dello stesso INVALSI e di cui fanno parte il presidente dell'INDIRE e un dirigente tecnico designato in rappresentanza del contingente ispettivo.

    La conferenza è chiamata ad adottare, su proposta dell'INVALSI, i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche e formative da parte dei nuclei di valutazione esterna. Inoltre, ha il compito di formulare proposte al Ministro per l'adozione della direttiva e delle linee guida che definiscono le priorità strategiche della valutazione.

    5.6. I nuclei di valutazione esterna

    I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco predisposto dall'INVALSI (art. 6, co. 2, del regolamento).

    5.7. Il procedimento di valutazione

    L'art. 6 del regolamento dispone che il procedimento di valutazione si articola nelle fasi di autovalutazione delle istituzioni scolastiche, valutazione esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione sociale.

    La fase di autovalutazione delle istituzioni scolastiche consiste nell'analisi e verifica del proprio servizio; nella elaborazione di un rapporto di autovalutazione (secondo un quadro di riferimento predisposto dall'INVALSI); nella formulazione di un piano di miglioramento.

    In particolare, l'azione di analisi e verifica è svolta sulla base dei dati risultanti dal sistema informativo del MIUR, delle elaborazioni dell'INVALSI relative al valore aggiunto prodotto da ogni singola scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni, nonché sulla base delle rilevazioni periodiche sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti predisposte e organizzate dall'INVALSI.

    Al riguardo, il regolamento specifica che tali rilevazioni sono effettuate – su base censuaria (ovvero, con riferimento all'intera popolazione scolastica di riferimento) – nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria di II grado, e comunque nel limite delle risorse disponibili (art. 6, co. 3). Tali disposizioni confermano sostanzialmente quanto già previsto dall'art. 1, co. 5, del D.L. 147/2007.

    Inoltre, si stabilisce che nella regione Valle D'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano le rilevazioni periodiche sugli apprendimenti degli studenti si svolgono sulla base di protocolli con l'INVALSI (art. 7 del regolamento).

    Il format per il Rapporto di Autovalutazione (RAV), elaborato dall'INVALSI con il supporto e la supervisione del Gruppo Start Up (MIUR, INVALSI ed esperti esterni), è stato presentato il 27 novembre 2014.

    In particolare, le scuole (statali e paritarie) sono state chiamate ad analizzare il contesto in cui operavano (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse economiche e materiali, risorse professionali), gli esiti dei loro studenti (risultati scolastici, risultati delle prove standardizzate, competenze chiave raggiunte, risultati "a distanza"), i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro.

    Con Nota prot. n. 1738 del 2 marzo 2015, il MIUR ha fornito indicazioni specifiche per l'elaborazione del Rapporto.

    Il primo strumento operativo è stato costituito dal Questionario Scuola, predisposto dall'INVALSI, che doveva essere compilato direttamente dal dirigente scolastico. Da aprile 2015 è stata resa operativa, all'interno del portale sulla valutazione, una piattaforma operativa unitaria da utilizzare per l'elaborazione finale del Rapporto di autovalutazione. La piattaforma doveva consentire alle scuole, tra l'altro, di: usufruire di dati informativi e statistici già presenti a sistema, derivanti da ordinarie operazioni di rilevazione da parte del MIUR o da banche dati gestite da altri soggetti istituzionali (es.: Istat, Ministero del Lavoro, ecc.); avvalersi delle elaborazioni in chiave comparativa effettuate dall'INVALSI utilizzando i dati dei Questionari Scuola; inserire dati e informazioni integrative collegati a propri specifici indicatori. L'accesso alla piattaforma web è stato riservato ai dirigenti scolastici e ai componenti del gruppo di autovalutazione delle scuole.

      

    Il 3 novembre 2015 il MIUR ha comunicato la pubblicazione sul portale Scuola in chiaro dei Rapporti di autovalutazione di oltre il 95% delle scuole, evidenziando che per le aree degli esiti e dei processi le scuole dovevano esprimere un giudizio motivato su se stesse, utilizzando una scala da 1 a 7 (1=situazione molto critica, 7=eccellente) e rilevando che, secondo una prima analisi, le scuole tendono a posizionarsi, omogeneamente sul territorio, intorno ad un livello 4 (sommando esiti e processi).

    Nel frattempo, il 5 settembre 2015 era stato emanato il D.D. n. 937 che, intervenuto ai sensi dell'art. 25, co. 3, del DM 16 giugno 2015, n. 435  al fine di promuovere l' implementazione del sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento alla progettazione ed attuazione dei piani di miglioramento e alla formazione del personale, ha individuato il riparto del finanziamento - pari ad € 2,6 mln - per i piani di miglioramento e il riparto del finanziamento per la formazione - pari ad € 400.000 - entrambi effettuati su base regionale in ragione del numero delle scuole.

    La fase di valutazione esterna si articola in:

    • individuazione, da parte dell'INVALSI, delle istituzioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'INVALSI.

    Nel mese di febbraio 2016 la Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema nazionale di valutazione - che rappresenta l'organismo preposto al coordinamento di INVALSI, INDIRE e Corpo ispettivo - ha pubblicato un documento che riassume gli scopi e le modalità di attuazione della valutazione esterna.

    • visite dei nuclei di valutazione esterna;
    • conseguente (eventuale) ridefinizione, da parte delle istituzioni scolastiche, del piano di miglioramento.

    La fase delle azioni di miglioramento consiste nella definizione e attuazione, da parte delle istituzioni scolastiche, degli interventi migliorativi, anche con il supporto dell'INDIRE o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali.

    La fase della rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche consiste nella pubblicazione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili.

    5.8. Disposizioni in materia di valutazione dei dirigenti scolastici

    Il regolamento dispone che il procedimento di valutazione è diretto anche ad evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale. Al medesimo fine, i piani di miglioramento, con i risultati conseguiti, sono comunicati al direttore generale del competente USR, che ne tiene conto altresì per l'individuazione degli obiettivi da assegnare in sede di conferimento del successivo incarico (art. 6, commi 4 e 5).

    1. Premessa

    Il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione era stato istituito dall'art. 1 del d.lgs. 286/2004, con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dello stesso sistema, ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità. Per l'istruzione e la formazione professionale – di competenza regionale – tale valutazione concerneva esclusivamente i livelli essenziali di prestazione (LEP).

    L'art. 22 del d.lgs. 226/2005 ha poi specificato che i percorsi di istruzione e formazione professionale sono oggetto di valutazione ai fini della verifica del rispetto dei LEP. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al Servizio nazionale i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'art. 7, co. 3, della L. 53/2003 e dell'art. 3, co. 3, del d.lgs. 286/2004 (al riguardo, si vedano Doc CCXLI, n. 1 del 2 agosto 2011, Relazione concernente il sistema educativo di istruzione e di formazione professionale (art. 7, co. 3, L. 53/2003) e Doc CCXIX, n. 1 del 5 agosto 2009, Relazione sugli esiti dell'attività svolta dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – Triennio 2005-2007 (art. 3, co. 3, d.lgs. 286/2004).

    Al conseguimento di tali obiettivi concorrevano l'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione (di cui al d.lgs. 258/1999) – che a tal fine è stato riordinato, assumendo la attuale denominazione di Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) –, le istituzioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province ed i comuni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza.

    2. L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI)

    L'INVALSI è stato qualificato ente di ricerca dall'art. 2 del d.lgs. 286/2004. Ai sensi del medesimo d.lgs., l'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria ed è posto sotto la vigilanza del MIUR. Alle autonomie citate si è aggiunta, ai sensi dell'art. 2 del decreto di riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR (d.lgs. 213/2009), l'autonomia statutaria.

    L'applicabilità della norma richiamata anche all'INVALSI è stata sancita dalla premessa del decreto del MIUR 2 settembre 2011, con il quale è stato adottato – avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 3, co. 3, dello stesso d.lgs. 213/2009 – lo statuto dell'Istituto.

    L'art. 17 del D.Lgs. 213/2009 (il cui art. 18, co. 1, lett. f), ha abrogato l'art. 3, co. 1, del D.Lgs. 286/2004, che individuava precedentemente i compiti dell'istituto) ha affidato all'INVALSI, nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione, in particolare, compiti di:

    • studio e predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e dei fattori che li influenzano, nonché cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;
    • promozione di rilevazioni nazionali periodiche sugli apprendimenti nelle istituzioni scolastiche e in quelle di istruzione e formazione professionale, nonché studio di modelli e metodologie per la valutazione delle stesse istituzioni;
    • predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato (art. 1, co. 4, del D.L. 147/2007);
    • studio di iniziative di valorizzazione del merito;
    • formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione, in collaborazione con l'ANSAS (ora, INDIRE).

    Inoltre, a seguito dell'art. 1, co. 613, della L. 296/2006, l'INVALSI ha competenza in materia di sistema di valutazione dei dirigenti scolastici. Si tratta di formulazione di proposte al Ministro e di proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione, di definizione di procedure da seguire, di monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

    3. Le previsioni del D.L. 225/2010, del D.L. 70/2011 e del D.L. 5/2012

    L'art. 2, co. 4-undevicies, del D.L. 225/2010 ha previsto la definizione – con regolamento di delegificazione (emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, della L. 400/1988) – di un (nuovo) sistema nazionale di valutazione della scuola (d'ora in poi, SNV) articolato in:

    • Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), cui compete sostenere i processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica.

    Al riguardo, si ricorda che l'INDIRE era stato soppresso, insieme con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), dall'art. 1, co. 611, della L. 296/2006, il cui co. 610 aveva istituito l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS). Risultava, pertanto, impropriamente citato nel testo approvato del D.L. 225/2010 (L. 10/2011), come ammesso dal sottosegretario competente che, intervenendo presso la 7a Commissione del Senato il 1° marzo 2011, nel corso dell'esame dello schema di regolamento di riordino dell'ANSAS (Atto n. 326, mai definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri), aveva evidenziato che ciò era il risultato di un mero errore materiale derivante dalla successione degli emendamenti al testo iniziale del D.L.: infatti, nella versione originaria degli emendamenti, a differenza di quella finale, era previsto il ripristino dell'istituto.

    Successivamente, il ripristino dell'INDIRE, con conseguente cessazione delle funzioni dell'ANSAS, è stato previsto, a decorrere dal 1° settembre 2012, dall'art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011 che, contestualmente, ha abrogato i co. 610 e 611 della L. 296/2006 (ferma restando la soppressione degli IRRE).

    • INVALSI, cui compete predisporre prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, partecipare alle indagini internazionali, proseguire le indagini nazionali periodiche. Successivamente, l'art. 51 del D.L. 5/2012 ha affidato all'INVALSI – riconfermando i compiti assegnati all'istituto dall'art. 17 del d.lgs. 213/2009 e dall'art. 1, co. 613, della L. 296/2006 – anche il coordinamento funzionale del sistema.
    • Corpo ispettivo, cui compete valutare le scuole e i dirigenti scolastici, ai sensi del d.lgs. 150/2009.

    L'art. 9 del regolamento di riorganizzazione del MIUR (D.P.R. 17/2009) dispone che il corpo ispettivo è composto dai dirigenti centrali e periferici investiti della funzione tecnico ispettiva. A livello centrale essi dipendono funzionalmente dal Capo del Dipartimento per l'istruzione, mentre a livello periferico dipendono dai singoli dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.

    L'art. 2, co. 4-duodevicies, del medesimo D.L. 225/2010 ha altresì previsto che, al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con altro regolamento di delegificazione deve essere riorganizzata, all'interno del MIUR, la funzione ispettiva finalizzata alla valutazione esterna della scuola, precisando che la pianta organica rimane quella prevista dal D.P.R. 17/2009 (sul quale è peraltro successivamente intervenuto il D.P.R. 132/2011, che ha previsto un'ulteriore diminuzione degli uffici e delle dotazioni organiche).

    Attualmente, sono previste 265 posizioni presso gli USR e 36 presso il Dipartimento per l'istruzione.

    Entrambi i regolamenti dovevano essere emanati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 225/2010.

    Sul punto, il Consiglio di Stato, nell'esprimere il parere sullo schema di regolamento concernente il sistema di valutazione (v. infra), ha osservato che per ragioni di semplificazione e di omogeneità sarebbe stata opportuna l'emanazione di un unico regolamento destinato a disciplinare in modo coordinato il sistema di valutazione. Sottolineando che, però, il MIUR non aveva esposto se intendesse riorganizzare nel suo complesso la funzione ispettiva, ha rilevato che tale carenza risultava particolarmente significativa poiché il corpo ispettivo è uno degli assi portanti del sistema di valutazione.

    L'art. 9, co. 8, del D.L. 70/2011 ha poi affidato al nuovo sistema nazionale di valutazione la realizzazione delle prove per l'accesso al fondo per il merito degli studenti universitari (art. 4, L. 240/2010).

    Sull'argomento è intervenuto, da ultimo, l'art. 48, co. 1-bis, del D.L. 5/2012, che ha disposto l'utilizzo dell'anagrafe nazionale degli studenti anche a supporto del nuovo sistema di valutazione.

    L'anagrafe nazionale degli studenti – istituita presso il MIUR dall'art. 3 del d.lgs. 76/2005, successivamente novellato dall'art. 1-quater del D.L. 134/2009 – ha il compito di operare (nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy) il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire - a seguito dell'art. 10, co. 8, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012) - dalla scuola per l'infanzia. Il MIUR acquisisce dalle istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, i dati personali, sensibili e giudiziari, relativi agli studenti, oltre ad ulteriori dati che si rivelino utili per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della dispersione scolastica. L'anagrafe è stata avviata con DM 5 agosto 2010, n. 74.

      4. I progetti sperimentali di valutazione

      Prima dell'intervento del regolamento concernente il sistema nazionale di valutazione, emanato con D.P.R. 80/2013 (G.U. del 4 luglio 2013), il MIUR ha avviato alcune sperimentazioni al fine di individuare criteri, strumenti e metodologie di valutazione.

      In particolare, l'art. 3 del decreto MIUR-MEF n. 3 del 14 gennaio 2011 ha destinato – nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui all'art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008, derivanti dagli interventi di riorganizzazione della scuola e relative all'esercizio finanziario 2010 – somme per 31 milioni di euro per l'attivazione di due progetti di sperimentazione (da definire con successivo decreto del MIUR), di cui uno relativo a modalità, criteri e strumenti per la valutazione delle scuole e per i processi di miglioramento della didattica e l'altro per premiare gli insegnanti migliori.

      4.1. Il progetto VSQ-Valutazione per lo Sviluppo della qualità delle Scuole

      Il progetto sperimentale per la valutazione esterna delle scuole, finalizzato all'erogazione di premi e azioni di supporto agli istituti scolastici progetto VSQ), è stato adottato con D.M. 29 marzo 2011.

      Il progetto è strutturato in tre fasi, ciascuna delle quali si svolge in uno degli anni in cui è articolato il percorso (aa.ss. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013), ed è rivolto ad istituti comprensivi e scuole secondarie di I grado di 4 province (Siracusa, Arezzo, Pavia, Mantova). Le istituzioni coinvolte – 77 istituti scolastici, di cui 69 istituti comprensivi e 8 scuole secondarie di I grado – hanno aderito volontariamente alla sperimentazione.

      Il progetto è incardinato su 3 elementi: misurazione dei risultati degli apprendimenti e calcolo del valore aggiunto contestualizzato da parte dell'INVALSI; analisi valutative del contesto scolastico da parte di commissioni di esperti esterni, coordinate da ispettori; processo di miglioramento progettato dalle scuole, supportate dall'INDIRE.

      In particolare, sulla base dell'analisi integrata delle valutazioni delle commissioni e del calcolo del valore aggiunto contestuale, a ogni istituto sarà presentato un Rapporto di valutazione, che evidenzia i punti di forza e le eventuali criticità, a partire dal quale lo stesso istituto sarà invitato a progettare un percorso di miglioramento.

      Ancor più in particolare, nella prospettiva dell'incentivazione attraverso premi economici, il progetto prevede l'elaborazione di una graduatoria (ranking) risultante dalla media ponderata fra i risultati del calcolo del valore aggiunto contestuale misurato a partire dalle prove INVALSI di Italiano e Matematica (60%) e le valutazioni delle commissioni formate da osservatori esterni (40%).

      Con riferimento alla erogazione dei finanziamenti appositamente stanziati (23 milioni di euro, destinati al progetto dall'art. 2 del citato DM 29 marzo 2011), sono state previste: l'erogazione di una prima parte a seguito della definizione della graduatoria delle scuole al termine della prima fase (a.s. 2010-2011); l'assegnazione di risorse finalizzate a sostenere le azioni di miglioramento intraprese dalle scuole nel corso della seconda annualità (a.s. 2011-2012); l'erogazione della restante parte del premio sulla base della graduatoria definitiva (terza annualità: a.s. 2012-2013).

      4.2. Il progetto "Valorizza"

      Il progetto Valorizza, conclusosi nel maggio 2011, ha avuto l'obiettivo di sperimentare modalità e strumenti per l'individuazione e la valorizzazione degli insegnanti che si sono distinti per un generale apprezzamento nelle proprie scuole.

      Gli elementi principali del progetto sono stati costituiti da: autovalutazione professionale; apprezzamento all'interno di ciascuna scuola; apprezzamento dell'utenza (genitori e studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di II grado).

      La sperimentazione ha coinvolto docenti di 33 scuole delle regioni Piemonte, Lombardia e Campania. Per i docenti selezionati – in tutto 276 su 905 – era prevista l'assegnazione di un incentivo economico pari ad una mensilità lorda di stipendio.

      4.3. Il progetto VALeS-Valutazione e Sviluppo Scuola

      Il progetto sperimentale VALeS – reso noto dal MIUR con Circolare n. 16 del 3 febbraio 2012 – è volto a sviluppare e perfezionare l'esperienza della prima fase del progetto VSQ, integrato anche con la valutazione dell'azione del dirigente scolastico.

      Il progetto – anch'esso di durata triennale – è rivolto alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo d'istruzione, che vi partecipano su base volontaria.

      Anche al fine di consentire una più ampia diffusione sul territorio nazionale delle iniziative legate alla cultura della valutazione, gli istituti scolastici che partecipano al percorso sperimentale VSQ non possono partecipare al progetto VALeS.

      Nello specifico, il progetto intende costruire un percorso di autovalutazione e un percorso di valutazione esterna, nonché a definire i momenti di raccordo tra l'uno e l'altro.

      Quanto al percorso di autovalutazione, esso prende l'avvio dalla messa a disposizione delle scuole dei propri risultati nelle rilevazioni INVALSI e, da parte del MIUR, di una serie di dati di natura strutturale. Inoltre sono messi a disposizione delle scuole questionari per docenti, genitori e studenti.

      Il Rapporto di Autovalutazione (RA), visto come momento di sintesi delle riflessioni interne alla scuola, è redatto seguendo apposite Linee Guida. Il rapporto rappresenta, altresì, lo strumento di comunicazione con i team di valutazione esterna.

      I team di valutatori sono composti da figure appartenenti a due differenti profili: un profilo "interno" al mondo della scuola (dirigenti scolastici e insegnanti con competenze professionali anche nella gestione e organizzazione scolastica, nonché nella valutazione e autovalutazione) e un profilo con competenze metodologiche maturate nel capo della ricerca e delle scienze sociali e/o nella valutazione organizzativa. Essi sono coordinati da dirigenti tecnici e sono chiamati a condurre visite di osservazione di tre giorni.

      Il protocollo di valutazione esterna – che prevede, tra l'altro, l'analisi dei principali documenti della scuola (POF, Programma Annuale), delle politiche scolastiche in termini di servizio offerto e lo studio di dati di tipo quantitativo quali, ad esempio, i livelli di apprendimento raggiunti nelle prove INVALSI – è volto a permettere ai team di stilare un Rapporto di valutazione esterna per ciascuna istituzione scolastica.

      I risultati della valutazione esterna sono poi oggetto di condivisione tra i dirigenti delle istituzioni scolastiche partecipanti, il team di valutazione e la Direzione generale degli Uffici Scolastici Regionali coinvolti, al fine di definire il programma di interventi di miglioramento delle scuole interessate, comprensivo degli obiettivi di miglioramento da assegnare direttamente al dirigente scolastico.

      Le Linee Guida per l'autovalutazione sono state pubblicate sul sito dell'INVALSI in data 20 dicembre 2012.

      Nel documento sono state indicate altresì le scadenze per la prima fase di lavoro e in particolare per la consegna del Rapporto di Autovalutazione, successivamente rideterminate dal MIUR con nota del 9 aprile 2013, in considerazione della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri del regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione, di cui il progetto "costituisce la sperimentazione di riferimento".

      5. Il regolamento di delegificazione sul nuovo sistema di valutazione

      Le finalità e la struttura del nuovo Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV) sono state definite con D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, pubblicato nella G.U. del 4 luglio 2013.

      Con riferimento ai soggetti, oltre a INVALSI e INDIRE, si fa riferimento al contingente ispettivo e si dispone che concorrono all'attività di valutazione la conferenza per il coordinamento funzionale del SNV – istituita presso l'INVALSI – e i nuclei di valutazione esterna. Non c'è più alcun riferimento alle regioni e agli enti locali.

      5.1. Gli obiettivi del SNV e l'individuazione delle priorità strategiche della valutazione

      L'art. 2 del regolamento dispone che il SNV valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. 286/2004.

      I risultati della valutazione sono forniti ai direttori generali degli uffici scolastici regionali (USR) per la valutazione dei dirigenti scolastici (ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 165/2001).

      In particolare, l'art. 25 del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti scolastici sono valutati sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

      L'individuazione delle priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione spetta al Ministro, il quale vi provvede, con periodicità almeno triennale, con la medesima direttiva già prevista dall'art. 2, co. 3, del d.lgs. 286/2004. La definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione è, invece, affidata all'INVALSI.

      Le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, cui l'INVALSI deve adeguare la programmazione della propria attività, sono state definite, da ultimo, per gli aa.ss. dal 2014/2015 al 2016/2017, con Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, che ha sostituito la precedente Direttiva n. 85 del 12 ottobre 2012 (riferita agli aa.ss. dal 2012/2013 al 2014/2015).

      Con riguardo al sistema di istruzione e formazione professionale, le priorità strategiche, nonché le modalità della valutazione, sono definite, secondo i principi di cui al regolamento, con linee guida adottate dal Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le competenze in materia di verifica del rispetto dei LEP, di cui all'art. 22 del d.lgs. 226/2005, restano attribuite all'INVALSI.

      Per completezza, si ricorda che le linee guida triennali già previste dall'art. 2, co. 3, del d.lgs. 286/2004 per la definizione delle priorità strategiche della valutazione del sistema dell'istruzione e formazione professionale non risultano essere state mai emanate.

      5.2. Il ruolo dell'INVALSI

      L'art. 3 del regolamento – facendo salve le ulteriori attribuzioni previste dalla normativa vigente – specifica le competenze dell'INVALSI nell'ambito del SNV. In particolare, l'Istituto, per il quale si ribadisce il ruolo di coordinamento funzionale del sistema, ha il compito di:

      • definire gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali sono individuate le istituzioni scolastiche bisognose di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;
      • definire gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici;
      • mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche strumenti per la realizzazione delle azioni previste nelle diverse fasi del procedimento di valutazione;
      • curare la selezione e la formazione degli esperti che faranno parte dei nuclei di valutazione esterna, ai fini dell'inserimento in un apposito elenco, le cui modalità di costituzione e gestione sono stabilite dal medesimo istituto, sulla base di criteri generali definiti con direttiva del Ministro;
      • curare la formazione degli ispettori che faranno parte dei nuclei di valutazione;
      • proporre alla conferenza per il coordinamento funzionale del SNV i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche da parte dei nuclei di valutazione;
      • redigere relazioni periodiche al Ministro sul sistema scolastico e formativo, anche al fine di consentire comparazioni internazionali;
      • partecipare alle indagini internazionali e ad altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.

      5.3. Il ruolo dell'INDIRE

      L'art. 4 del regolamento stabilisce che l'INDIRE supporta le istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti.

      A tal fine, l'istituto sostiene i processi innovativi basati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica e interventi di consulenza e formazione in servizio per il personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario), anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche.

      5.4. Il contingente ispettivo

      Per contingente ispettivo il regolamento intende quella parte di dirigenti di seconda fascia del MIUR con funzione tecnico-ispettiva che svolgono la propria attività nei nuclei di valutazione (art. 1, co. 2, lett. c; cfr. , in risposta a una richiesta di chiarimento formulata dal Consiglio di Stato nel parere del 16 gennaio 2013 , la seconda relazione illustrativa al testo dell'Atto n. 536).

      In particolare, l'art. 5 del regolamento dispone che il numero di dirigenti destinati a far parte del contingente ispettivo – ripartito fra amministrazione centrale e amministrazione periferica – è individuato con DM. Per tutta la durata dell'incarico, i dirigenti del contingente ispettivo sono utilizzati esclusivamente per le attività di valutazione.

      Gli incarichi sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica e dai direttori generali degli USR (ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001). Questi ultimi, dopo aver reso conoscibili il numero e la tipologia dei posti disponibili, acquisiscono le candidature dei dirigenti interessati e le valutano tenendo conto anche della pregressa esperienza in materia.

      Uno dei dirigenti, designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica, partecipa – in rappresentanza del contingente ispettivo – alla conferenza per il coordinamento funzionale del SNV. Il relativo incarico è rinnovabile una sola volta.

      5.5. La conferenza per il coordinamento funzionale del SNV

      L'art. 2, co. 5, del regolamento istituisce – presso l'INVALSI – la conferenza per il coordinamento funzionale del SNV, presieduta dal presidente dello stesso INVALSI e di cui fanno parte il presidente dell'INDIRE e un dirigente tecnico designato in rappresentanza del contingente ispettivo.

      La conferenza è chiamata ad adottare, su proposta dell'INVALSI, i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche e formative da parte dei nuclei di valutazione esterna. Inoltre, ha il compito di formulare proposte al Ministro per l'adozione della direttiva e delle linee guida che definiscono le priorità strategiche della valutazione.

      5.6. I nuclei di valutazione esterna

      I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco predisposto dall'INVALSI (art. 6, co. 2, del regolamento).

      5.7. Il procedimento di valutazione

      L'art. 6 del regolamento dispone che il procedimento di valutazione si articola nelle fasi di autovalutazione delle istituzioni scolastiche, valutazione esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione sociale.

      La fase di autovalutazione delle istituzioni scolastiche consiste nell'analisi e verifica del proprio servizio; nella elaborazione di un rapporto di autovalutazione (secondo un quadro di riferimento predisposto dall'INVALSI); nella formulazione di un piano di miglioramento.

      In particolare, l'azione di analisi e verifica è svolta sulla base dei dati risultanti dal sistema informativo del MIUR, delle elaborazioni dell'INVALSI relative al valore aggiunto prodotto da ogni singola scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni, nonché sulla base delle rilevazioni periodiche sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti predisposte e organizzate dall'INVALSI.

      Al riguardo, il regolamento specifica che tali rilevazioni sono effettuate – su base censuaria (ovvero, con riferimento all'intera popolazione scolastica di riferimento) – nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria di II grado, e comunque nel limite delle risorse disponibili (art. 6, co. 3). Tali disposizioni confermano sostanzialmente quanto già previsto dall'art. 1, co. 5, del D.L. 147/2007.

      Inoltre, si stabilisce che nella regione Valle D'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano le rilevazioni periodiche sugli apprendimenti degli studenti si svolgono sulla base di protocolli con l'INVALSI (art. 7 del regolamento).

      Il format per il Rapporto di Autovalutazione (RAV), elaborato dall'INVALSI con il supporto e la supervisione del Gruppo Start Up (MIUR, INVALSI ed esperti esterni), è stato presentato il 27 novembre 2014.

      In particolare, le scuole (statali e paritarie) sono state chiamate ad analizzare il contesto in cui operavano (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse economiche e materiali, risorse professionali), gli esiti dei loro studenti (risultati scolastici, risultati delle prove standardizzate, competenze chiave raggiunte, risultati "a distanza"), i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro.

      Con Nota prot. n. 1738 del 2 marzo 2015, il MIUR ha fornito indicazioni specifiche per l'elaborazione del Rapporto.

      Il primo strumento operativo è stato costituito dal Questionario Scuola, predisposto dall'INVALSI, che doveva essere compilato direttamente dal dirigente scolastico. Da aprile 2015 è stata resa operativa, all'interno del portale sulla valutazione, una piattaforma operativa unitaria da utilizzare per l'elaborazione finale del Rapporto di autovalutazione. La piattaforma doveva consentire alle scuole, tra l'altro, di: usufruire di dati informativi e statistici già presenti a sistema, derivanti da ordinarie operazioni di rilevazione da parte del MIUR o da banche dati gestite da altri soggetti istituzionali (es.: Istat, Ministero del Lavoro, ecc.); avvalersi delle elaborazioni in chiave comparativa effettuate dall'INVALSI utilizzando i dati dei Questionari Scuola; inserire dati e informazioni integrative collegati a propri specifici indicatori. L'accesso alla piattaforma web è stato riservato ai dirigenti scolastici e ai componenti del gruppo di autovalutazione delle scuole.

        

      Il 3 novembre 2015 il MIUR ha comunicato la pubblicazione sul portale Scuola in chiaro dei Rapporti di autovalutazione di oltre il 95% delle scuole, evidenziando che per le aree degli esiti e dei processi le scuole dovevano esprimere un giudizio motivato su se stesse, utilizzando una scala da 1 a 7 (1=situazione molto critica, 7=eccellente) e rilevando che, secondo una prima analisi, le scuole tendono a posizionarsi, omogeneamente sul territorio, intorno ad un livello 4 (sommando esiti e processi).

      Nel frattempo, il 5 settembre 2015 era stato emanato il D.D. n. 937 che, intervenuto ai sensi dell'art. 25, co. 3, del DM 16 giugno 2015, n. 435  al fine di promuovere l' implementazione del sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento alla progettazione ed attuazione dei piani di miglioramento e alla formazione del personale, ha individuato il riparto del finanziamento - pari ad € 2,6 mln - per i piani di miglioramento e il riparto del finanziamento per la formazione - pari ad € 400.000 - entrambi effettuati su base regionale in ragione del numero delle scuole.

      La fase di valutazione esterna si articola in:

      • individuazione, da parte dell'INVALSI, delle istituzioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'INVALSI.

      Nel mese di febbraio 2016 la Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema nazionale di valutazione - che rappresenta l'organismo preposto al coordinamento di INVALSI, INDIRE e Corpo ispettivo - ha pubblicato un documento che riassume gli scopi e le modalità di attuazione della valutazione esterna.

      • visite dei nuclei di valutazione esterna;
      • conseguente (eventuale) ridefinizione, da parte delle istituzioni scolastiche, del piano di miglioramento.

      La fase delle azioni di miglioramento consiste nella definizione e attuazione, da parte delle istituzioni scolastiche, degli interventi migliorativi, anche con il supporto dell'INDIRE o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali.

      La fase della rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche consiste nella pubblicazione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili.

      5.8. Disposizioni in materia di valutazione dei dirigenti scolastici

      Il regolamento dispone che il procedimento di valutazione è diretto anche ad evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale. Al medesimo fine, i piani di miglioramento, con i risultati conseguiti, sono comunicati al direttore generale del competente USR, che ne tiene conto altresì per l'individuazione degli obiettivi da assegnare in sede di conferimento del successivo incarico (art. 6, commi 4 e 5).