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Temi dell'attività parlamentare

Armonizzazione contabile
informazioni aggiornate a venerdì, 31 luglio 2015

Vengono introdotte dall'articolo 2 alcune disposizioni volte ad agevolare nei confronti degli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile introdotta dal decreto legislativo n. 118 del 2011 con riguardo in primo luogo, anche nei confronti degli enti che hanno partecipato alla fase triennale di sperimentazione della nuova disciplina, all'istituto del riaccertamento straordinario dei residui, il cui termine viene prorogato dal 30 aprile al 15 giugno del 2015. Pertanto gli enti locali che pur avendo approvato il rendiconto entro il previsto termine del 30 aprile non abbiano effettuato il riaccertamento suddetto potranno provvedervi entro il nuovo termine. Inoltre, sempre al fine di una maggiore sostenibilità del passaggio al nuovo sistema contabile da parte degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, si prevede che gli stessi – che in virtù di tale partecipazione hanno necessariamente già operato il riaccertamento straordinario dei residui al 1°gennaio 2015 – possano procedere ad un nuovo riaccertamento. Infine gli enti in questione potranno utilizzare, entro determinati limiti, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura della parte corrente del fondo crediti di dubbia esigibilità (fondo derivante dalla nuova disciplina sull'armonizzazione). Nell'articolo in esame è stata altresì inserita presso il Senato una disposizione tesa a consentire l'accesso alle procedure di riequilibrio finanziario per gli enti locali anche a quegli enti che non abbiano presentato nei termini il piano di risanamento.

Vengono introdotte dall'articolo 2 alcune disposizioni volte ad agevolare nei confronti degli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile introdotta dal decreto legislativo n. 118 del 2011 con riguardo in primo luogo, anche nei confronti degli enti che hanno partecipato alla fase triennale di sperimentazione della nuova disciplina, all'istituto del riaccertamento straordinario dei residui, il cui termine viene prorogato dal 30 aprile al 15 giugno del 2015. Pertanto gli enti locali che pur avendo approvato il rendiconto entro il previsto termine del 30 aprile non abbiano effettuato il riaccertamento suddetto potranno provvedervi entro il nuovo termine. Inoltre, sempre al fine di una maggiore sostenibilità del passaggio al nuovo sistema contabile da parte degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, si prevede che gli stessi – che in virtù di tale partecipazione hanno necessariamente già operato il riaccertamento straordinario dei residui al 1°gennaio 2015 – possano procedere ad un nuovo riaccertamento. Infine gli enti in questione potranno utilizzare, entro determinati limiti, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura della parte corrente del fondo crediti di dubbia esigibilità (fondo derivante dalla nuova disciplina sull'armonizzazione). Nell'articolo in esame è stata altresì inserita presso il Senato una disposizione tesa a consentire l'accesso alle procedure di riequilibrio finanziario per gli enti locali anche a quegli enti che non abbiano presentato nei termini il piano di risanamento.