L'articolo 16, comma 1, del D.L. 98/2011, al fine di consolidare le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nella XVI legislatura ha rimesso a uno specifico regolamento di delegificazione la proroga delle vigenti disposizioni che limitavano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 122/2013, con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2010. In particolare sono state prorogate le disposizioni concernenti:
Successivamente l'articolo 1, comma 456 e 471-475, della Legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha prorogato a tutto il 2014 la disposizione in base alla quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da parte di ciascuna amministrazione pubblica non può superare quello corrisposto nel 2010; tale limite massimo di retribuzione viene esteso, a decorrere dal 2014, anche ai soggetti che abbiano in essere rapporti lavorativi con le autorità amministrative indipendenti e agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche, escluse le stesse autorità amministrative indipendenti.
Ulteriori misure di contenimento delle spese di personale sono state adottate con l'articolo 1, commi 254-256, della L. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), la quale ha stabilito:
Il blocco economico della contrattazione è stato ulteriormente prorogato dall'articolo 1, comma 236, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016). La norma, inoltre, ha limitato, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001), prevedendo che queste non possano superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 (e, allo stesso tempo, vengano automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente). Il suddetto art. 1, c. 236, della L. 208/2015, è stato abrogato dall'art. 23 del D.L. 75/2017.