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I Centri di permanenza per i rimpatri
informazioni aggiornate a venerdì, 27 maggio 2022

Le funzioni dei CPR

Le strutture di trattenimento per stranieri irregolari sono disciplinate dal testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998): si tratta dei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA), poi definiti Centri di permanenza temporanea (CPT) e successivamente Centri di identificazione ed espulsione (CIE). Con il decreto-legge 13 del 2017 i Centri di identificazione ed espulsione (CIE) hanno assunto la denominazione di Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (art. 19, comma 1). Il medesimo D.L. 13/2017 (art. 19, comma 3) ha disposto, al fine di assicurare una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, l'ampliamento della rete dei CPR, con la finalità di assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale.

 I CPR sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione (art. 14, D.Lgs. 286/1998).

Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In tali strutture lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Il trattenimento è disposto con provvedimento del questore per un periodo di 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 90 giorni. In casi particolari il periodo di trattenimento può essere prolungato di altri 30 giorni.

Da segnalare il regolamento recante criteri per l'organizzazione e la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione approvato con decreto del Ministro dell'interno del 20 ottobre 2014 n. 12700.

 

Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 recante misure urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale ha introdotto diverse disposizioni sul trattenimento del cittadino straniero nei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 3), tra queste si ricordano:

  • la riduzione dei termini massimi di trattenimento da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri;
  • la previsione che il trattenimento deve essere disposto con priorità nei confronti degli stranieri che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica; siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati; siano cittadini o provengano da Paesi terzi con i quali risultino vigenti accordi in materia di cooperazione o altre intese in materia di rimpatri;
  • l'estensione dei casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale limitatamente alla verifica della disponibilità di posti nei centri;
  • l'introduzione della possibilità, per lo straniero in condizioni di trattenimento di rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e, per il Garante nazionale, di formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata.

Inoltre, si prevede l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (articolo 6).

I CPR nel territorio

Al giugno 2020 i centri di permanenza per il rimpatrio erano dislocati a:

  • Bari;
  • Brindisi;
  • Caltanissetta;
  • Gradisca d'Isonzo (GO);
  • Macomer (NU);
  • Palazzo San Gervasio (PZ);
  • Roma;
  • Torino;
  • Trapani.

 Fonte: Ministero dell'interno

 

Successivamente (ottobre 2020) è stato riaperto il centro di Milano (Garante nazionale dei diritti delle persone provate della libertà personale, il punto, n. 6, 27 novembre 2020).

 

Nel 2021 sono transitati nei CPR 5.174 migranti (Corte dei conti, Relazione concernente il rimpatrio volontario ed assistito nella gestione dei flussi migratori, maggio 2022).

Costruzione e adeguamento dei CPR

Per quanto riguarda i requisiti strutturali dei CPR, l'articolo 19, comma 3 del citato D.L. 13/2017, ha previsto che spetta al Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottare le iniziative per ampliare della rete dei CPR. La dislocazione dei centri di nuova istituzione deve avvenire, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona.

Successivamente, il D.L. 113/2019 consente, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei CPR, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la cui applicazione è circoscritta ai casi e alle circostanze indicati dall'art. 63 del codice dei contratti pubblici.

Il ricorso a tale procedura è autorizzato per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione deve essere rivolto ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

 

L'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) fissa casi e circostanze in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, dando conto, con adeguata motivazione, della sussistenza dei relativi presupposti.

In particolare, il comma 6 dell'art. 63 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici individuino gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionino almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a scegliere l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose (ai sensi dell'articolo 95 del codice dei contratti pubblici), previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

 

Con il decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2018 è stato definito il nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza e dei CPR

Il testo mette a disposizione dei prefetti uno strumento flessibile a seconda della tipologia di struttura, attraverso la previsione di schemi di bando-tipo.

Il decreto distingue le strutture di accoglienza, articolate in singole unità abitative, dai centri collettivi, caratterizzati dalla messa in comune di tutti i servizi. La scelta dei due modelli è fatta in relazione alla tipologia del centro ed alla relativa capienza.

I centri devono essere strutturati in modo da garantire l'erogazione dei servizi stabiliti nel capitolato di appalto, quali la fornitura di vitto e l'alloggio, la cura dell'igiene, l'assistenza generica alla persona (compresa la tutela psicologica), la tutela sanitaria (con l'allestimento di un presidio medico fisso neri centri di capienza superiore a 50 posti). Si veda in proposito la circolare n. 14810 del 21 novembre 2018 di illustrazione del decreto ed in particolare il paragrafo Strutture, servizi e personale.

La prevenzione epidemiologica

La circolare del Ministero dell'interno del 26 marzo 2020 ha illustrato gli interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito dei centri di permanenza per il rimpatrio.

 

In considerazione della particolare condizione degli stranieri trattenuti il Ministero richiama la necessità di:

  • effettuare nei confronti delle persone trattenute un costante monitoraggio delle condizioni di salute di ciascuno, al fine di individuare tempestivamente eventuali sintomatologie da COVID 19 e, nei casi sospetti, interessare le competenti autorità sanitarie per gli accertamenti del caso;
  • assicurare ai trattenuti una idonea dotazione di materiale per la cura dell'igiene ed impartita un'attenta informazione sugli accorgimenti da adottare per prevenire il contagio del virus;
  • garantire la massima cura dei servizi di pulizia di tutti gli ambienti, sia di alloggio che di servizio;
  • verificare Nell'eventualità di nuovi ingressi se è stata effettuata, come previsto, la visita medica preliminare e se è stata esclusa la sussistenza di sintomatologie da COVID 19 e comunque collocare i soggetti in alloggi separati per un periodo di almeno 14 giorni;
  • garantire che tutti i colloqui con soggetti esterni dovranno avvenire mantenendo una distanza di almeno 2 metri e, ove possibile, prima dell'ingresso i visitatori dovranno essere sottoposti al rilevamento della temperatura corporea.
  • assicurare che, fermo restando il divieto di detenere negli alloggi i telefoni cellulari, le persone trattenute possano mantenere contatti telefonici con i congiunti che, in relazione ai vigenti divieti di circolazione, non possono raggiungere la struttura di trattenimento.

 

Il Ministro dell'interno è ritornato sull'argomento, con la circolare 1° aprile 2020 con la quale ha richiamato l'attenzione dei prefetti sulle disposizioni adottate per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, nell'ambito del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei centri di permanenza per il rimpatrio.

 

Per evitare rischi di contagio tra i migranti accolti e tra gli operatori delle strutture di accoglienza, il Ministro sottolinea che deve assicurato il rigoroso rispetto delle misure di contenimento previste a livello nazionale, compreso l'obbligo per gli ospiti di rimanere all'interno delle strutture.

 

I nuovi migranti, appena giunti in Italia, devono essere sottoposti al previsto screening da parte delle competenti autorità sanitarie per accertare che non presentino patologie infettive o sintomi riconducibili al virus COVID 19. Successivamente, devono essere attivate misure di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, come evidenziato nella circolare n. 3393 del 18 marzo 2020, anche individuando spazi appositi all'interno dei centri o in altre strutture. Solo al termine di tale periodo, qualora non siano emersi casi di positività, i migranti possono essere trasferiti in altra struttura di accoglienza, previo rilascio di idonea certificazione sanitaria.

 

Gli enti gestori dei centri devono assicurare una costante informazione, con l'ausilio dei mediatori culturali sui seguenti temi:

  • rischi della diffusione del virus,
  • prescrizioni anche igienico-sanitarie,
  • distanziamento all'interno dei centri,
  • limitazioni degli spostamenti.

Per impedire gli spostamenti sul territorio sino al termine delle misure emergenziali, dovrà essere garantita e monitorata la prosecuzione dell'accoglienza anche a favore di coloro che non hanno più titolo a permanere nei centri.

I prefetti sono chiamati a monitorare il rispetto delle prescrizioni e a intercettare eventuali difficoltà operative sul territorio, anche assumendo ulteriori iniziative d'intesa con le altre istituzioni locali, in particolare sanitarie.

 

Sulla questione del trattenimento degli stranieri nei CPR nel perdurare della pandemia si registrano alcuni primi interventi del giudice ordinario chiamato a convalidare il trattenimento o l'eventuale proroga.

Il giudice ha valutato la ragionevolezza del trattenimento nel contesto emergenziale caratterizzato dalle misure adottate dal Governo per arginare la diffusione del virus Covid-19 ritenendo che: "l'emergenza sanitaria in atto – considerato che la privazione della libertà personale in spazi ristretti renderebbe difficoltoso garantire le misure previste a garanzia della salute dei singoli – impone di interpretare tutte le norme in materia in termini restrittivi, dovendosi operare un bilanciamento tra tali norme e il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito ad ogni persona comunque presente sul territorio". Per il giudice "l'emergenza sanitaria in atto e le disposizioni limitative degli spostamenti dal territorio nazionale, impedirebbero, comunque, il rimpatrio del richiedente e l'esecuzione del provvedimento di espulsione" (Tribunale di Roma, Decreto 18 marzo 2020, n. 15892/2020,

Inoltre, la decisione della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo che ha disposto la sospensione delle audizioni dei richiedenti asilo fino al 3 aprile, e quindi dei procedimenti per protezione internazionale, "fa venire meno il nesso di strumentalità tra il trattenimento ed il concreto svolgimento degli accertamenti – e prima tra tutti l'audizione del richiedente – e rende così non giustificabile la compressione del diritto di libertà individuale" (Tribunale di Trieste, Decreto 980/2020 del 18 marzo 2020).

Le funzioni dei CPR

Le strutture di trattenimento per stranieri irregolari sono disciplinate dal testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998): si tratta dei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA), poi definiti Centri di permanenza temporanea (CPT) e successivamente Centri di identificazione ed espulsione (CIE). Con il decreto-legge 13 del 2017 i Centri di identificazione ed espulsione (CIE) hanno assunto la denominazione di Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (art. 19, comma 1). Il medesimo D.L. 13/2017 (art. 19, comma 3) ha disposto, al fine di assicurare una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, l'ampliamento della rete dei CPR, con la finalità di assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale.

 I CPR sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione (art. 14, D.Lgs. 286/1998).

Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In tali strutture lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Il trattenimento è disposto con provvedimento del questore per un periodo di 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 90 giorni. In casi particolari il periodo di trattenimento può essere prolungato di altri 30 giorni.

Da segnalare il regolamento recante criteri per l'organizzazione e la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione approvato con decreto del Ministro dell'interno del 20 ottobre 2014 n. 12700.

 

Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 recante misure urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale ha introdotto diverse disposizioni sul trattenimento del cittadino straniero nei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 3), tra queste si ricordano:

  • la riduzione dei termini massimi di trattenimento da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri;
  • la previsione che il trattenimento deve essere disposto con priorità nei confronti degli stranieri che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica; siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati; siano cittadini o provengano da Paesi terzi con i quali risultino vigenti accordi in materia di cooperazione o altre intese in materia di rimpatri;
  • l'estensione dei casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale limitatamente alla verifica della disponibilità di posti nei centri;
  • l'introduzione della possibilità, per lo straniero in condizioni di trattenimento di rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e, per il Garante nazionale, di formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata.

Inoltre, si prevede l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (articolo 6).

I CPR nel territorio

Al giugno 2020 i centri di permanenza per il rimpatrio erano dislocati a:

  • Bari;
  • Brindisi;
  • Caltanissetta;
  • Gradisca d'Isonzo (GO);
  • Macomer (NU);
  • Palazzo San Gervasio (PZ);
  • Roma;
  • Torino;
  • Trapani.

 Fonte: Ministero dell'interno

 

Successivamente (ottobre 2020) è stato riaperto il centro di Milano (Garante nazionale dei diritti delle persone provate della libertà personale, il punto, n. 6, 27 novembre 2020).

 

Nel 2021 sono transitati nei CPR 5.174 migranti (Corte dei conti, Relazione concernente il rimpatrio volontario ed assistito nella gestione dei flussi migratori, maggio 2022).

Costruzione e adeguamento dei CPR

Per quanto riguarda i requisiti strutturali dei CPR, l'articolo 19, comma 3 del citato D.L. 13/2017, ha previsto che spetta al Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottare le iniziative per ampliare della rete dei CPR. La dislocazione dei centri di nuova istituzione deve avvenire, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona.

Successivamente, il D.L. 113/2019 consente, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei CPR, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la cui applicazione è circoscritta ai casi e alle circostanze indicati dall'art. 63 del codice dei contratti pubblici.

Il ricorso a tale procedura è autorizzato per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione deve essere rivolto ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

 

L'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) fissa casi e circostanze in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, dando conto, con adeguata motivazione, della sussistenza dei relativi presupposti.

In particolare, il comma 6 dell'art. 63 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici individuino gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionino almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a scegliere l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose (ai sensi dell'articolo 95 del codice dei contratti pubblici), previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

 

Con il decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2018 è stato definito il nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza e dei CPR

Il testo mette a disposizione dei prefetti uno strumento flessibile a seconda della tipologia di struttura, attraverso la previsione di schemi di bando-tipo.

Il decreto distingue le strutture di accoglienza, articolate in singole unità abitative, dai centri collettivi, caratterizzati dalla messa in comune di tutti i servizi. La scelta dei due modelli è fatta in relazione alla tipologia del centro ed alla relativa capienza.

I centri devono essere strutturati in modo da garantire l'erogazione dei servizi stabiliti nel capitolato di appalto, quali la fornitura di vitto e l'alloggio, la cura dell'igiene, l'assistenza generica alla persona (compresa la tutela psicologica), la tutela sanitaria (con l'allestimento di un presidio medico fisso neri centri di capienza superiore a 50 posti). Si veda in proposito la circolare n. 14810 del 21 novembre 2018 di illustrazione del decreto ed in particolare il paragrafo Strutture, servizi e personale.

La prevenzione epidemiologica

La circolare del Ministero dell'interno del 26 marzo 2020 ha illustrato gli interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito dei centri di permanenza per il rimpatrio.

 

In considerazione della particolare condizione degli stranieri trattenuti il Ministero richiama la necessità di:

  • effettuare nei confronti delle persone trattenute un costante monitoraggio delle condizioni di salute di ciascuno, al fine di individuare tempestivamente eventuali sintomatologie da COVID 19 e, nei casi sospetti, interessare le competenti autorità sanitarie per gli accertamenti del caso;
  • assicurare ai trattenuti una idonea dotazione di materiale per la cura dell'igiene ed impartita un'attenta informazione sugli accorgimenti da adottare per prevenire il contagio del virus;
  • garantire la massima cura dei servizi di pulizia di tutti gli ambienti, sia di alloggio che di servizio;
  • verificare Nell'eventualità di nuovi ingressi se è stata effettuata, come previsto, la visita medica preliminare e se è stata esclusa la sussistenza di sintomatologie da COVID 19 e comunque collocare i soggetti in alloggi separati per un periodo di almeno 14 giorni;
  • garantire che tutti i colloqui con soggetti esterni dovranno avvenire mantenendo una distanza di almeno 2 metri e, ove possibile, prima dell'ingresso i visitatori dovranno essere sottoposti al rilevamento della temperatura corporea.
  • assicurare che, fermo restando il divieto di detenere negli alloggi i telefoni cellulari, le persone trattenute possano mantenere contatti telefonici con i congiunti che, in relazione ai vigenti divieti di circolazione, non possono raggiungere la struttura di trattenimento.

 

Il Ministro dell'interno è ritornato sull'argomento, con la circolare 1° aprile 2020 con la quale ha richiamato l'attenzione dei prefetti sulle disposizioni adottate per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, nell'ambito del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei centri di permanenza per il rimpatrio.

 

Per evitare rischi di contagio tra i migranti accolti e tra gli operatori delle strutture di accoglienza, il Ministro sottolinea che deve assicurato il rigoroso rispetto delle misure di contenimento previste a livello nazionale, compreso l'obbligo per gli ospiti di rimanere all'interno delle strutture.

 

I nuovi migranti, appena giunti in Italia, devono essere sottoposti al previsto screening da parte delle competenti autorità sanitarie per accertare che non presentino patologie infettive o sintomi riconducibili al virus COVID 19. Successivamente, devono essere attivate misure di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, come evidenziato nella circolare n. 3393 del 18 marzo 2020, anche individuando spazi appositi all'interno dei centri o in altre strutture. Solo al termine di tale periodo, qualora non siano emersi casi di positività, i migranti possono essere trasferiti in altra struttura di accoglienza, previo rilascio di idonea certificazione sanitaria.

 

Gli enti gestori dei centri devono assicurare una costante informazione, con l'ausilio dei mediatori culturali sui seguenti temi:

  • rischi della diffusione del virus,
  • prescrizioni anche igienico-sanitarie,
  • distanziamento all'interno dei centri,
  • limitazioni degli spostamenti.

Per impedire gli spostamenti sul territorio sino al termine delle misure emergenziali, dovrà essere garantita e monitorata la prosecuzione dell'accoglienza anche a favore di coloro che non hanno più titolo a permanere nei centri.

I prefetti sono chiamati a monitorare il rispetto delle prescrizioni e a intercettare eventuali difficoltà operative sul territorio, anche assumendo ulteriori iniziative d'intesa con le altre istituzioni locali, in particolare sanitarie.

 

Sulla questione del trattenimento degli stranieri nei CPR nel perdurare della pandemia si registrano alcuni primi interventi del giudice ordinario chiamato a convalidare il trattenimento o l'eventuale proroga.

Il giudice ha valutato la ragionevolezza del trattenimento nel contesto emergenziale caratterizzato dalle misure adottate dal Governo per arginare la diffusione del virus Covid-19 ritenendo che: "l'emergenza sanitaria in atto – considerato che la privazione della libertà personale in spazi ristretti renderebbe difficoltoso garantire le misure previste a garanzia della salute dei singoli – impone di interpretare tutte le norme in materia in termini restrittivi, dovendosi operare un bilanciamento tra tali norme e il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito ad ogni persona comunque presente sul territorio". Per il giudice "l'emergenza sanitaria in atto e le disposizioni limitative degli spostamenti dal territorio nazionale, impedirebbero, comunque, il rimpatrio del richiedente e l'esecuzione del provvedimento di espulsione" (Tribunale di Roma, Decreto 18 marzo 2020, n. 15892/2020,

Inoltre, la decisione della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo che ha disposto la sospensione delle audizioni dei richiedenti asilo fino al 3 aprile, e quindi dei procedimenti per protezione internazionale, "fa venire meno il nesso di strumentalità tra il trattenimento ed il concreto svolgimento degli accertamenti – e prima tra tutti l'audizione del richiedente – e rende così non giustificabile la compressione del diritto di libertà individuale" (Tribunale di Trieste, Decreto 980/2020 del 18 marzo 2020).

 
 
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