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Temi dell'attività parlamentare

Disposizioni finanziarie per le regioni
informazioni aggiornate a venerdì, 31 luglio 2015

In materia di concorso delle regioni alla determinazione dei propri equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica, si riduce da 2.005 a 1.720 mln di euro, per il solo anno 2015 (con un corrispondente effetto positivo sui saldi di finanza pubblica pari a 285 milioni), il concorso di determinate voci alla determinazione degli equilibri che le regioni a statuto ordinario devono conseguire tra le entrate finali e le spese finali, nonché tra le entrate correnti e le spese correnti. Viene altresì consentito che le risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario, quale contributo ai fini dell'applicazione del c.d. patto verticale incentivato (pari a 802 milioni ai sensi del comma 484 della legge di stabilità 2015), siano utilizzate in riduzione del contributo chiesto alle regioni ai fini del risanamento della finanza pubblica. Si prevede inoltre che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014, possa essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di un piano di rientro dal disavanzo. Vengono infine modificate diverse disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, rinviando dal 2013 al 2017 l'operatività di alcuni meccanismi di finanziamento, con riguardo in particolare: al termine di decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); alla decorrenza della definizione della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario; ai termini iniziali relativi alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo (commi da 1 a 9 dell'art. 9).

Nel corso dell'esame presso il Senato, con l'articolo 1-quater si è disposto che, in relazione alle nuove regole sull'armonizzazione dei bilanci, per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015, che verranno poi reimputate agli esercizi in cui sono esigibili, costituendosi a tal fine il Fondo Pluriennale Vincolato previsto dalla nuove regole suddette. Inoltre, con l'articolo 1-bis è sta introdotta una norma volta ad escludere, per l'anno 2015, dal computo del saldo di equilibrio espresso in termini di competenza, utile ai fini del concorso delle regioni al risanamento della finanza pubblica previsto dalla legge di stabilità per il 2015 gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale.

In materia di concorso delle regioni alla determinazione dei propri equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica, si riduce da 2.005 a 1.720 mln di euro, per il solo anno 2015 (con un corrispondente effetto positivo sui saldi di finanza pubblica pari a 285 milioni), il concorso di determinate voci alla determinazione degli equilibri che le regioni a statuto ordinario devono conseguire tra le entrate finali e le spese finali, nonché tra le entrate correnti e le spese correnti. Viene altresì consentito che le risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario, quale contributo ai fini dell'applicazione del c.d. patto verticale incentivato (pari a 802 milioni ai sensi del comma 484 della legge di stabilità 2015), siano utilizzate in riduzione del contributo chiesto alle regioni ai fini del risanamento della finanza pubblica. Si prevede inoltre che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014, possa essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di un piano di rientro dal disavanzo. Vengono infine modificate diverse disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, rinviando dal 2013 al 2017 l'operatività di alcuni meccanismi di finanziamento, con riguardo in particolare: al termine di decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); alla decorrenza della definizione della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario; ai termini iniziali relativi alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo (commi da 1 a 9 dell'art. 9).

Nel corso dell'esame presso il Senato, con l'articolo 1-quater si è disposto che, in relazione alle nuove regole sull'armonizzazione dei bilanci, per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015, che verranno poi reimputate agli esercizi in cui sono esigibili, costituendosi a tal fine il Fondo Pluriennale Vincolato previsto dalla nuove regole suddette. Inoltre, con l'articolo 1-bis è sta introdotta una norma volta ad escludere, per l'anno 2015, dal computo del saldo di equilibrio espresso in termini di competenza, utile ai fini del concorso delle regioni al risanamento della finanza pubblica previsto dalla legge di stabilità per il 2015 gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale.