Si tratta di interventi introdotti durante l'esame presso il Senato. Il primo di questi concerne le agenzie fiscali, a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n.37 del 2015, e prevede che queste possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016. Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stessa agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa (articolo 4-bis). Un secondo intervento che proroga fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, impiego previsto inizialmente dal decreto-legge n. 78 del 2009 e da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2015 dal decreto-legge n.7 del 2015 (articolo 5-bis, che riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto legge 1 luglio 2015, n. 85 in tema di sicurezza e controllo del territorio). Un terzo intervento dispone la soppressione, con effetto dal 1° dicembre 2015, del Fondo Gas (che è un fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas). Dalla suddetta data, oltre a cessare ogni contribuzione al Fondo Gas e a non venire liquidata alcuna nuova prestazione, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas, che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo allo stesso, a carico della quale sono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti da essi derivanti (commi da 9-septies a 9-quinquiesdecies dell'articolo 7).
Un quarto intervento autorizza, in deroga alle procedure di reclutamento vigenti, l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016. La disposizione è finalizzata all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione all'imminente svolgimento dell'imminente inizio del Giubileo (articolo 16-ter).
Un ultimo intervento estende ai comuni della Calabria interessati da procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili le deroghe già previste dalla disciplina vigente, che consentono di procedere alla stabilizzazione con contratti a tempo determinato anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014 (articolo 16-quater); la copertura finanziaria va disposta a carico del bilancio regionale mediante apposita legge della regione Calabria, che nel contempo assicuri la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.