MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Elementi di flessibilità nell'interpretazione del Patto di stabilità
informazioni aggiornate a mercoledì, 4 febbraio 2015

Nella comunicazione presentata il 13 gennaio, congiuntamente alla proposta di regolamento istitutiva del Fondo europeo per gli investimenti, la Commissione europea se per un verso esclude di voler modificare la disciplina vigente del Patto di stabilità e crescita, per altro verso fornisce alcuni criteri interpretativi sul miglior uso del margine di flessibilità esistente a normativa invariata per quanto riguarda il medesimo Patto.

L'esigenza di una interpretazione che valorizzi i margini di flessibilità era stata sottolineata in particolare dall'Italia quale elemento positivo per favorire una ripresa del processo di crescita a seguito della crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008. In questi termini si era espresso in particolare il Presidente del Consiglio in occasione delle comunicazioni rese alla Camera, il 24 giugno 2014, sulle linee programmatiche del semestre di Presidenza italiana dell'UE.

Alcune delle indicazioni della comunicazione si riferiscono specificamente al trattamento degli apporti di capitale al fondo e al cofinanziamento di ulteriori investimenti riconducibili al piano Juncker (e sono illustrate nel bollettino RUE "Un piano di investimenti per l'Europa").

Altri criteri - di seguito sinteticamente illustrati – potranno essere utilizzati dalla Commissione anche congiuntamente, per cui – ad esempio – l'impegno richiesto agli Stati membri potrebbe variare non solo in funzione dell'andamento del ciclo economico, ma anche delle riforme strutturali da essi introdotte.

 

Valutazione delle riforme strutturali attuate dagli Stati membri

In via generale, la Commissione seguirà da vicino le riforme e proporrà  ai Paesi membri le misure necessarie per la loro attuazione. Più specificamente, la Commissione terrà conto dell'impatto fiscale positivo di tali riforme, in misura diversa a seconda della condizione degli Stati membri.

Per quelli che sono  nel braccio preventivo del Patto di stabilità (e dunque non sono soggetti a procedure di disavanzo eccessivo), la Commissione potrebbe ammettere una deviazione temporanea dall'obiettivo del pareggio a medio termine entro il limite dello 0,5% del PIL (per l'Italia, si tratterebbe di circa 8,5 miliardi di euro), garantendo un margine di sicurezza adeguato in modo da rispettare il valore di riferimento del 3%.

Per i Paesi che sono nel braccio correttivo (e dunque sono oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi), la Commissione potrebbe raccomandare al Consiglio la concessione di un termine più ampio per il rientro dal disavanzo.

 

Valutazione delle variazioni del ciclo economico.

La Commissione utilizzerà la griglia sottostante per valutare l'aggiustamento fiscale richiesto ai Paesi che rientrano nel braccio preventivo del Patto, diverso a seconda che rispettino o meno il criterio del debito.

In linea generale, agli Stati membri sarà richiesto uno aggiustamento di bilancio maggiore nei momenti favorevoli del ciclo economico ed uno più ridotto nei tempi meno favorevoli.

Va ricordato che, in base alle regole vigenti del Patto, i Paesi che hanno un debito superiore al 60% del PIL devono ridurlo nella misura di 1/20 l'anno, vale a dire del 3% (per cui l'Italia sarebbe impegnata a porre in essere manovre correttive dell'ordine di 50 miliardi circa annui)

 

 

 

 

Aggiustamento fiscale annuo richiesto*

 

 

Condizioni

Debito sotto la soglia del 60% e nessun rischio di sostenibilità

Debito sopra la soglia del 60% e rischio di sostenibilità

 

Tempi eccezionalemente sfavorevoli

Crescita reale o output gap <-4

Nessun aggiustamento richiesto

 

Tempi molto sfavorevoli

-4 ≤ output
gap <-3

0

0.25

 

Tempi sfavorevoli

-3 ≤ output
gap < -1.5

0 se il tasso di crescita reale è superiore del potenziale, 0.25 se è inferiore

0,25 se il tasso di crescita reale è superiore del potenziale, 0.5 se è inferiore

 

Tempi normali

-1.5 ≤ output
gap < 1.5

0.5

> 0.5

 

Tamnpi favorevoli

output gap
≥ 1.5 %

> 0.5 se il tasso di crescita reale è maggiore del potenziale, ≥ 0.75 se è inferiore

≥ 0.75 se il tasso di crescita reale è superiore del potenziale, ≥ 1 se è inferiore

Nella comunicazione presentata il 13 gennaio, congiuntamente alla proposta di regolamento istitutiva del Fondo europeo per gli investimenti, la Commissione europea se per un verso esclude di voler modificare la disciplina vigente del Patto di stabilità e crescita, per altro verso fornisce alcuni criteri interpretativi sul miglior uso del margine di flessibilità esistente a normativa invariata per quanto riguarda il medesimo Patto.

L'esigenza di una interpretazione che valorizzi i margini di flessibilità era stata sottolineata in particolare dall'Italia quale elemento positivo per favorire una ripresa del processo di crescita a seguito della crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008. In questi termini si era espresso in particolare il Presidente del Consiglio in occasione delle comunicazioni rese alla Camera, il 24 giugno 2014, sulle linee programmatiche del semestre di Presidenza italiana dell'UE.

Alcune delle indicazioni della comunicazione si riferiscono specificamente al trattamento degli apporti di capitale al fondo e al cofinanziamento di ulteriori investimenti riconducibili al piano Juncker (e sono illustrate nel bollettino RUE "Un piano di investimenti per l'Europa").

Altri criteri - di seguito sinteticamente illustrati – potranno essere utilizzati dalla Commissione anche congiuntamente, per cui – ad esempio – l'impegno richiesto agli Stati membri potrebbe variare non solo in funzione dell'andamento del ciclo economico, ma anche delle riforme strutturali da essi introdotte.

 

Valutazione delle riforme strutturali attuate dagli Stati membri

In via generale, la Commissione seguirà da vicino le riforme e proporrà  ai Paesi membri le misure necessarie per la loro attuazione. Più specificamente, la Commissione terrà conto dell'impatto fiscale positivo di tali riforme, in misura diversa a seconda della condizione degli Stati membri.

Per quelli che sono  nel braccio preventivo del Patto di stabilità (e dunque non sono soggetti a procedure di disavanzo eccessivo), la Commissione potrebbe ammettere una deviazione temporanea dall'obiettivo del pareggio a medio termine entro il limite dello 0,5% del PIL (per l'Italia, si tratterebbe di circa 8,5 miliardi di euro), garantendo un margine di sicurezza adeguato in modo da rispettare il valore di riferimento del 3%.

Per i Paesi che sono nel braccio correttivo (e dunque sono oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi), la Commissione potrebbe raccomandare al Consiglio la concessione di un termine più ampio per il rientro dal disavanzo.

 

Valutazione delle variazioni del ciclo economico.

La Commissione utilizzerà la griglia sottostante per valutare l'aggiustamento fiscale richiesto ai Paesi che rientrano nel braccio preventivo del Patto, diverso a seconda che rispettino o meno il criterio del debito.

In linea generale, agli Stati membri sarà richiesto uno aggiustamento di bilancio maggiore nei momenti favorevoli del ciclo economico ed uno più ridotto nei tempi meno favorevoli.

Va ricordato che, in base alle regole vigenti del Patto, i Paesi che hanno un debito superiore al 60% del PIL devono ridurlo nella misura di 1/20 l'anno, vale a dire del 3% (per cui l'Italia sarebbe impegnata a porre in essere manovre correttive dell'ordine di 50 miliardi circa annui)

 

 

 

 

Aggiustamento fiscale annuo richiesto*

 

 

Condizioni

Debito sotto la soglia del 60% e nessun rischio di sostenibilità

Debito sopra la soglia del 60% e rischio di sostenibilità

 

Tempi eccezionalemente sfavorevoli

Crescita reale o output gap <-4

Nessun aggiustamento richiesto

 

Tempi molto sfavorevoli

-4 ≤ output
gap <-3

0

0.25

 

Tempi sfavorevoli

-3 ≤ output
gap < -1.5

0 se il tasso di crescita reale è superiore del potenziale, 0.25 se è inferiore

0,25 se il tasso di crescita reale è superiore del potenziale, 0.5 se è inferiore

 

Tempi normali

-1.5 ≤ output
gap < 1.5

0.5

> 0.5

 

Tamnpi favorevoli

output gap
≥ 1.5 %

> 0.5 se il tasso di crescita reale è maggiore del potenziale, ≥ 0.75 se è inferiore

≥ 0.75 se il tasso di crescita reale è superiore del potenziale, ≥ 1 se è inferiore