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Elezione del sindaco e del consiglio comunale
informazioni aggiornate a martedì, 12 maggio 2015

L'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni situati nel territorio delle Regioni a statuto ordinario avviene con sistema integralmente maggioritario e votazione in un unico turno se si tratta di organi di un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; con sistema proporzionale, correzione maggioritaria e doppio turno di votazione se la popolazione del comune è pari o superiore a 15.000 abitanti. In entrambi i casi l'elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale.

Il sindaco ed il consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti sono eletti sulla base di liste concorrenti nell'intero territorio del comune. Le liste sono composte di candidati in numero non superiore ai consiglieri da eleggere e non inferiore a tre quarti di quel numero. Ciascuna lista esprime anche un candidato capolista che è candidato alla carica di sindaco. Non sono consentiti apparentamenti o collegamenti: ciascuna lista esprime il proprio candidato alla carica di sindaco.

L'elettore dispone di un voto e vota contestualmente la lista ed il relativo candidato alla carica di sindaco. La legge 215/2012 ha ora introdotto per tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la cd. doppia preferenza di genere, che consente all'elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

È eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Si procede ad una votazione di ballottaggio soltanto nel caso di parità di voti. Dopo la seconda votazione si procede comunque alla proclamazione.

Ai candidati della lista vincente sono attribuiti i due terzi dei seggi in palio, con arrotondamento matematico. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste concorrenti e distribuite fra queste con il metodo dei quozienti d'Hondt in base alla cifra elettorale che ciascuna lista ha conseguito.

Nei comuni con popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti il sindaco ed il consiglio comunale sono eletti contestualmente, con votazione a doppio turno, ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste concorrenti ed esito maggioritario in favore del gruppo di liste collegate al sindaco eletto.

La circoscrizione elettorale è costituita dall'intero territorio del comune. All'assegnazione dei seggi concorrono liste di candidati composte da un numero massimo di candidati pari ai seggi spettanti al comune e un numero minimo pari ai due terzi. Ciascuna lista deve indicare il candidato alla carica di sindaco. Più liste possono indicare un medesimo candidato alla carica di sindaco e costituiscono per questo un gruppo di liste collegate. Le candidature alla carica di sindaco indicano la lista, o le liste, ad esse collegate.

L'elettore dispone di due voti – uno per la lista e l'altro per il candidato alla carica di sindaco; la legge 215/2012 ha ora introdotto – tra l'altro – la cd. doppia preferenza di genere, che consente all'elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza . L'elettore può votare per una lista non collegata al candidato prescelto per la carica di sindaco. L'assegnazione dei seggi del consiglio è fatta successivamente alla proclamazione del candidato alla carica di sindaco.

È eletto sindaco al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (50%+1). All'eventuale turno di ballottaggio partecipano i due candidati maggiormente votati. Sono conservati i collegamenti dichiarati per il primo turno di votazione. Per la votazione di ballottaggio ciascuno dei due candidati può dichiarare di collegarsi ad una delle liste che al primo turno erano collegate con candidati alla carica di sindaco non ammessi al ballottaggio; quelle liste rendono una dichiarazione corrispondente. Al secondo turno di votazione è eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Partecipano all'assegnazione dei seggi soltanto le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi, o facciano parte di un gruppo di liste che ha raggiunto complessivamente il 3 per cento dei voti.

L'assegnazione dei seggi procede sulla base dei voti validi conseguiti da ciascuna lista nella prima votazione e con esito diverso a seconda che la proclamazione del sindaco avvenga dopo la prima votazione o a seguito di ballottaggio.

In primo luogo si procede alla ripartizione dei seggi fra tutte le liste che hanno superato la soglia. L'assegnazione è fatta secondo la graduatoria decrescente dei quozienti d'Hondt. In caso di assegnazione dopo la prima votazione si verifica se le liste collegate al candidato proclamato sindaco hanno ottenuto o meno un numero di seggi pari almeno al 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale (con approssimazione matematica). Se questo risultato non è stato raggiunto ad esse è attribuito, come premio di maggioranza, l'ulteriore numero di seggi necessari a raggiungere quel risultato.

L'attribuzione del premio di maggioranza è però condizionato da due presupposti: che il complesso di liste collegate al candidato proclamato sindaco abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi alle liste e, congiuntamente, che nessuna altra lista, o altro gruppo di liste collegate (ovviamente, ad altro candidato alla carica di sindaco) abbia ottenuto nella medesima votazione un numero di voti validi alle liste superiore al 50 per cento. Nel caso in cui queste due condizioni non si verifichino, non si procede all'attribuzione del premio di maggioranza. Se l'assegnazione dei seggi è fatta successivamente alla votazione di ballottaggio e, secondo i voti conseguiti nella prima votazione, le liste collegate al candidato proclamato sindaco non hanno ottenuto il 60 per cento dei seggi, il premio di maggioranza è attribuito se ricorre una sola delle due condizioni prima indicate: che nella prima votazione nessun'altra lista o coalizione di liste abbia ottenuto più del 50 per cento dei voti validi.

 I seggi che residuano sono assegnati alle liste non collegate al candidato proclamato sindaco. Per entrambi i gruppi di liste la successiva ripartizione fra di esse è fatta secondo la graduatoria decrescente dei quozienti d'Hondt delle rispettive cifre elettorali.

Analogamente, con lievi differenze, si procede all'elezione degli organi degli enti locali (comuni e province) nelle Regioni a statuto speciale.

L'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni situati nel territorio delle Regioni a statuto ordinario avviene con sistema integralmente maggioritario e votazione in un unico turno se si tratta di organi di un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; con sistema proporzionale, correzione maggioritaria e doppio turno di votazione se la popolazione del comune è pari o superiore a 15.000 abitanti. In entrambi i casi l'elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale.

Il sindaco ed il consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti sono eletti sulla base di liste concorrenti nell'intero territorio del comune. Le liste sono composte di candidati in numero non superiore ai consiglieri da eleggere e non inferiore a tre quarti di quel numero. Ciascuna lista esprime anche un candidato capolista che è candidato alla carica di sindaco. Non sono consentiti apparentamenti o collegamenti: ciascuna lista esprime il proprio candidato alla carica di sindaco.

L'elettore dispone di un voto e vota contestualmente la lista ed il relativo candidato alla carica di sindaco. La legge 215/2012 ha ora introdotto per tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la cd. doppia preferenza di genere, che consente all'elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

È eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Si procede ad una votazione di ballottaggio soltanto nel caso di parità di voti. Dopo la seconda votazione si procede comunque alla proclamazione.

Ai candidati della lista vincente sono attribuiti i due terzi dei seggi in palio, con arrotondamento matematico. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste concorrenti e distribuite fra queste con il metodo dei quozienti d'Hondt in base alla cifra elettorale che ciascuna lista ha conseguito.

Nei comuni con popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti il sindaco ed il consiglio comunale sono eletti contestualmente, con votazione a doppio turno, ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste concorrenti ed esito maggioritario in favore del gruppo di liste collegate al sindaco eletto.

La circoscrizione elettorale è costituita dall'intero territorio del comune. All'assegnazione dei seggi concorrono liste di candidati composte da un numero massimo di candidati pari ai seggi spettanti al comune e un numero minimo pari ai due terzi. Ciascuna lista deve indicare il candidato alla carica di sindaco. Più liste possono indicare un medesimo candidato alla carica di sindaco e costituiscono per questo un gruppo di liste collegate. Le candidature alla carica di sindaco indicano la lista, o le liste, ad esse collegate.

L'elettore dispone di due voti – uno per la lista e l'altro per il candidato alla carica di sindaco; la legge 215/2012 ha ora introdotto – tra l'altro – la cd. doppia preferenza di genere, che consente all'elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza . L'elettore può votare per una lista non collegata al candidato prescelto per la carica di sindaco. L'assegnazione dei seggi del consiglio è fatta successivamente alla proclamazione del candidato alla carica di sindaco.

È eletto sindaco al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (50%+1). All'eventuale turno di ballottaggio partecipano i due candidati maggiormente votati. Sono conservati i collegamenti dichiarati per il primo turno di votazione. Per la votazione di ballottaggio ciascuno dei due candidati può dichiarare di collegarsi ad una delle liste che al primo turno erano collegate con candidati alla carica di sindaco non ammessi al ballottaggio; quelle liste rendono una dichiarazione corrispondente. Al secondo turno di votazione è eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Partecipano all'assegnazione dei seggi soltanto le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi, o facciano parte di un gruppo di liste che ha raggiunto complessivamente il 3 per cento dei voti.

L'assegnazione dei seggi procede sulla base dei voti validi conseguiti da ciascuna lista nella prima votazione e con esito diverso a seconda che la proclamazione del sindaco avvenga dopo la prima votazione o a seguito di ballottaggio.

In primo luogo si procede alla ripartizione dei seggi fra tutte le liste che hanno superato la soglia. L'assegnazione è fatta secondo la graduatoria decrescente dei quozienti d'Hondt. In caso di assegnazione dopo la prima votazione si verifica se le liste collegate al candidato proclamato sindaco hanno ottenuto o meno un numero di seggi pari almeno al 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale (con approssimazione matematica). Se questo risultato non è stato raggiunto ad esse è attribuito, come premio di maggioranza, l'ulteriore numero di seggi necessari a raggiungere quel risultato.

L'attribuzione del premio di maggioranza è però condizionato da due presupposti: che il complesso di liste collegate al candidato proclamato sindaco abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi alle liste e, congiuntamente, che nessuna altra lista, o altro gruppo di liste collegate (ovviamente, ad altro candidato alla carica di sindaco) abbia ottenuto nella medesima votazione un numero di voti validi alle liste superiore al 50 per cento. Nel caso in cui queste due condizioni non si verifichino, non si procede all'attribuzione del premio di maggioranza. Se l'assegnazione dei seggi è fatta successivamente alla votazione di ballottaggio e, secondo i voti conseguiti nella prima votazione, le liste collegate al candidato proclamato sindaco non hanno ottenuto il 60 per cento dei seggi, il premio di maggioranza è attribuito se ricorre una sola delle due condizioni prima indicate: che nella prima votazione nessun'altra lista o coalizione di liste abbia ottenuto più del 50 per cento dei voti validi.

 I seggi che residuano sono assegnati alle liste non collegate al candidato proclamato sindaco. Per entrambi i gruppi di liste la successiva ripartizione fra di esse è fatta secondo la graduatoria decrescente dei quozienti d'Hondt delle rispettive cifre elettorali.

Analogamente, con lievi differenze, si procede all'elezione degli organi degli enti locali (comuni e province) nelle Regioni a statuto speciale.