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Temi dell'attività parlamentare

Fondo di solidarietà comunale 2015
informazioni aggiornate a venerdì, 31 luglio 2015

Viene disciplinata a decorrere dal 2016 l'erogazione delle anticipazioni annuali in favore dei comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale, prevedendosi che entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero dell'interno disponga il pagamento in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di un primo acconto delle risorse del Fondo, da attribuire a ciascun comune in misura pari all'otto per cento delle risorse di riferimento. Si interviene poi sulla modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà che viene accantonata e redistribuita tra i comuni secondo logiche di tipo perequativo (vale a dire, secondo la disciplina vigente, sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard): viene quindi modificata tale disciplina per l'anno 2015 – in particolare mediante l'introduzione del criterio della "differenza" tra capacità fiscali e fabbisogni standard - allo scopo di realizzare una perequazione più graduale per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard (articolo 3).

Viene disciplinata a decorrere dal 2016 l'erogazione delle anticipazioni annuali in favore dei comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale, prevedendosi che entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero dell'interno disponga il pagamento in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di un primo acconto delle risorse del Fondo, da attribuire a ciascun comune in misura pari all'otto per cento delle risorse di riferimento. Si interviene poi sulla modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà che viene accantonata e redistribuita tra i comuni secondo logiche di tipo perequativo (vale a dire, secondo la disciplina vigente, sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard): viene quindi modificata tale disciplina per l'anno 2015 – in particolare mediante l'introduzione del criterio della "differenza" tra capacità fiscali e fabbisogni standard - allo scopo di realizzare una perequazione più graduale per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard (articolo 3).