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I certificati bianchi
informazioni aggiornate a lunedì, 14 febbraio 2022

Il meccanismo dei certificati bianchi si configura come un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria posto in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti La quota d'obbligo per i soggetti obbligati è determinata sulla base del rapporto tra la quantità di energia elettrica e gas naturale distribuita da ciascuno di essi distribuita e la quantità complessivamente distribuita sul territorio nazionale dalla totalità dei soggetti obbligati.

I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d'obbligo realizzando direttamente progetti di efficienza energetica per i quali vengono riconosciuti i certificati bianchi (TEE), oppure, in alternativa, acquistando titoli attraverso le negoziazioni sul mercato TEE gestito dal Gestore dei mercati energetici (GME) o attraverso transazioni bilaterali. Ogni Certificato Bianco corrisponde al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio («TEP»).

Con il meccanismo dei certificati bianchi si riconosce ai soggetti obbligati un incentivo economico per i costi sostenuti. I costi sostenuti trovano copertura - limitatamente alla parte non coperta da altre risorse (quali i proventi delle sanzioni comminate dall'ARERA per le irregolarità riscontrate dal GSE) -  sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (quindi in bolletta, tramite delle componenti tariffarie UC7, per l'elettrico, ed Re/Ret, per il gas).

La copertura dei costi sostenuti dai soggetti obbligati  è effettuata secondo modalità definite dall'ARERA, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi medi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali, definendo un valore massimo di riconoscimento (cap) pari a 250 euro/TEE.

A livello operativo, il GSE è dunque il soggetto deputato a certificare, su base annua, il corretto assolvimento degli obblighi posti in capo ai distributori di energia elettrica e gas e ad autorizzare il riconoscimento del contributo tariffario che viene materialmente erogato dalla CSEA (Cassa servizi energetici e ambientali).

I Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE al titolare del progetto e il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE.

I "certificati bianchi" sono uno degli strumenti principali attraverso il quale lo Stato italiano persegue il conseguimento degli obiettivi nazionali obbligatori di risparmio energetico funzionali al raggiungimento all'overall target europeo.

La disciplina attuale

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Energy Efficiency Directive - EED), successivamente modificato dal Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 73 di recepimento della Direttiva 2018/2002/UE (Energy Efficiency Directive – EED II) indica gli obiettivi di risparmio energetico che il nostro Paese si è prefisso di raggiungere al 2020, nonchè al 2030 sulla base di quanto già fissato nel PNIEC e i relativi obblighi di programmazione e resocontazione alle Istituzioni europee circa i risparmi conseguiti.

I risparmi conseguiti a livello nazionale concorrono al raggiungimento dell'overall target europeo in materia di efficienza energetica.

Gli obiettivi nazionali di risparmio energerico consistono, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 102/2014:
a) entro l'anno 2020, nella riduzione dei consumi di energia primaria di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010;
b) al 2030, nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Il PNIEC prevede un obiettivo indicativo nazionale di riduzione dei consumi al 2030 pari al 43% dell'energia primaria e al 39,7% dell'energia finale rispetto allo scenario di riferimento PRIMES 2007. In termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e finale, l'Italia persegue al 2030 un obiettivo di 125,1 Mtep di energia primaria e 103,8 Mtep di energia finale.
Per la definizione di tale obiettivo, il PNIEC sviluppa una traiettoria basata sul conseguimento dei risparmi obbligatori definiti ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva EED II. Questi consistono nella riduzione dei consumi finali dello 0,8% annuo minimo nel periodo 2021-2030, calcolato in base al triennio 2016-2018. Il PNIEC, nel fissare gli obiettivi nazionali al 2030, dispone che l'Italia si avvalga dello schema d'obbligo basato sui Certificati Bianchi e di un set di misure ivi indicate. Tali strumenti dovranno comunque essere potenziati. Lo scenario prevede anche il conseguimento degli obiettivi relativi alle fonti rinnovabili e alla decarbonizzazione.

Con particolare riferimento all'apporto del meccanismo dei Certificati Bianchi agli obiettivi minimi obbligatori di risparmio fissati dall'articolo 7, par. 1, della Direttiva EED II, questi vengono stimati dal PNIEC in 12,3 Mtep di risparmi di energia finale in valore cumulato e in 111,2 mld€ di investimenti mobilitati. L'articolo 7 del decreto legislativo stabilisce, conseguentemente, che i decreti ministeriali di periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio che devono derivare da tale meccanismo devono sviluppare una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC. Gli stessi decreti ministeriali possono poi prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora ciò fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di risparmio nazionale, nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure per la semplificazione nell'accesso agli incentivi concessi e alle procedure di valutazione.

In attuazione della disciplina sopra descritta, è stato adottato il D.M. 11 gennaio 2017, modificato dal successivo D.M. 10 maggio 2018 e dal D.M. 5 maggio 2021.

Il Decreto interministeriale 11 gennaio 2017  ha definito i nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico attraverso il meccanismo dei certificati bianchi per il periodo 2017-2020, stabilendo le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica – ai fini dell'accesso ai meccanismi – a partire dal 4 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto, approvando le nuove Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di efficienza energetica, la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei CB, i soggetti obbligati, introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo anche mediante forme di semplificazione amministrativa e contestualmente misure per favorire l'adempimento degli obblighi previsti e ha aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime sanzionatorio.

Il D.M. 11 gennaio 2017 è stato successivamente modificato dal D.M. 10 maggio 2018 il quale ha aggiornato i criteri di determinazione del contributo tariffario da corrispondere ai soggetti obbligati a parziale copertura dei costi da essi sostenuti per l'assolvimento degli obblighi. Il D.M. ha introdotto un contributo pari a 250euro/TEE; ha esteso l'elenco degli interventi ammissibili (30 nuovi tipi di interventi) e introdotto un valore differenziato di vita utile, a seconda che si tratti di nuove installazioni o sostituzioni.

Il Decreto ha anche stabilito che il Gestore dei servizi energetici (GSE) possa emettere, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, anche TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, c.d. TEE virtuali, sostenendo un costo pari ad almeno ulteriori 10 euro/TEE (250+10euro/TEE).

Tali TEE virtuali possono essere utilizzati dai distributori per ottemperare, in parte, ai propri obblighi di risparmio energetico, solo dopo aver soddisfatto almeno il 30% dell'obbligo minimo mediante il ricorso ai titoli "reali". Pertanto, i TEE virtuali determinano, per i distributori, una flessibilità nell'adempimento agli obblighi ulteriore rispetto a quella già prevista dal D.M. del 2017, ossia, alla possibilità di ottemperare a ciascun obbligo annuale anche nei due anni successivi, fermo restando l'adempimento di una quota minima di obbligo, pari al 60% nel primo anno.

Questa misura di flessibilità è stata introdotta in ragione delle risontrate difficoltà applicative del meccanismo, connesse alle dinamiche dimercato che hanno mostrato uno squilibrio fra domanda e offerta di TEE, per le quali si rinvia alla Memoria ARERA di aprile 2021, nell'ambito dell'affare assegnato alla 10° Commissione Industria sull'aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi e alle premesse della risoluzione approvata dalla stessa Commissione 10° Industria a conclusione dell'affare assegnato.

Il D.M. del 2018 ha anche aggiornato i criteri di cumulabilità dei certificati bianchi con altre forme di incentivazione, i termini per la verifica periodica di obiettivi ed obblighi, i criteri di copertura degli oneri per l'adempimento degli obblighi.

Con il Decreto direttoriale 30 aprile 2019 è stato poi aggiornato l'elenco dei progetti di efficienza energetica ammissibili ed è stata approvata la Guida operativa per l'emissione di CB non derivanti da progetti di efficienza energetica.

Con Decreto interministeriale 1 luglio 2020 è stata aggiornata la lista dei progetti eleggibili al sistema dei CB e l'ARERA, con la Deliberazione 270/2020R/efr del 14 luglio 2020 ha approvato la revisione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti agli obblighi di risparmio energetica nell'ambito del meccanismo dei TEE.

Quanto al contributo tariffario dicasi in questa sede che, ai sensi della predetta delibera, l'erogazione del contributo tariffario prevede un acconto ed un saldo. Inoltre, con specifico riferimento all'anno d'obbligo 2020, con la Delibera 547/2021/R/efr è stato determinato da ARERA un contributo tariffario eccezionale da riconoscere ai distributori adempienti ai propri obblighi di risparmio, al fine di compensare perdite materializzate da tali soggetti in un anno particolarmente complesso in termini di tensione dei prezzi dei titoli di efficienza energetica.

A tale riguardo, è intervenuto anche il D.M. 21 maggio 2021 che, in considerazione dell'epidemia da COVID-19 ha previsto misure straordinarie e transitorie volte a ristabilire la normale operatività del meccanismo, riducendo l'obiettivo da conseguire nell'anno d'obbligo 2020, passa da 11,9 a 5,08 milioni di CB.

Il D.M. 21 maggio 2021 ha anche determinato gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti attraverso il meccanismo dei CB dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024.

Inoltre, al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030, tenuto conto delle risultanze e del grado di efficacia delle misure vigenti, ha previsto l'introduzione di un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, da definirsi con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, da emanare entro il 31 dicembre 2021 (articolo 7 che introduce un nuovo articolo 6-bis nel D.M. 11 gennaio 2017). Il decreto non risulta ancora adottato.

Si rinvia, sul punto alla memoria depositata da ARERA il 20 aprile 2021 che evidenziava le criticità che hanno condotto alle misure contenute citato D.M. 21 maggio 2021 e  dal GSE, audito al Senato il 23 aprile 2021, nell'ambito dell'affare assegnato alla 10° Commissione Industria sull'aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi e al sito istituzionale dello stesso GSE.

Il meccanismo dei certificati bianchi si configura come un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria posto in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti La quota d'obbligo per i soggetti obbligati è determinata sulla base del rapporto tra la quantità di energia elettrica e gas naturale distribuita da ciascuno di essi distribuita e la quantità complessivamente distribuita sul territorio nazionale dalla totalità dei soggetti obbligati.

I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d'obbligo realizzando direttamente progetti di efficienza energetica per i quali vengono riconosciuti i certificati bianchi (TEE), oppure, in alternativa, acquistando titoli attraverso le negoziazioni sul mercato TEE gestito dal Gestore dei mercati energetici (GME) o attraverso transazioni bilaterali. Ogni Certificato Bianco corrisponde al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio («TEP»).

Con il meccanismo dei certificati bianchi si riconosce ai soggetti obbligati un incentivo economico per i costi sostenuti. I costi sostenuti trovano copertura - limitatamente alla parte non coperta da altre risorse (quali i proventi delle sanzioni comminate dall'ARERA per le irregolarità riscontrate dal GSE) -  sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (quindi in bolletta, tramite delle componenti tariffarie UC7, per l'elettrico, ed Re/Ret, per il gas).

La copertura dei costi sostenuti dai soggetti obbligati  è effettuata secondo modalità definite dall'ARERA, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi medi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali, definendo un valore massimo di riconoscimento (cap) pari a 250 euro/TEE.

A livello operativo, il GSE è dunque il soggetto deputato a certificare, su base annua, il corretto assolvimento degli obblighi posti in capo ai distributori di energia elettrica e gas e ad autorizzare il riconoscimento del contributo tariffario che viene materialmente erogato dalla CSEA (Cassa servizi energetici e ambientali).

I Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE al titolare del progetto e il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE.

I "certificati bianchi" sono uno degli strumenti principali attraverso il quale lo Stato italiano persegue il conseguimento degli obiettivi nazionali obbligatori di risparmio energetico funzionali al raggiungimento all'overall target europeo.

La disciplina attuale

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Energy Efficiency Directive - EED), successivamente modificato dal Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 73 di recepimento della Direttiva 2018/2002/UE (Energy Efficiency Directive – EED II) indica gli obiettivi di risparmio energetico che il nostro Paese si è prefisso di raggiungere al 2020, nonchè al 2030 sulla base di quanto già fissato nel PNIEC e i relativi obblighi di programmazione e resocontazione alle Istituzioni europee circa i risparmi conseguiti.

I risparmi conseguiti a livello nazionale concorrono al raggiungimento dell'overall target europeo in materia di efficienza energetica.

Gli obiettivi nazionali di risparmio energerico consistono, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 102/2014:
a) entro l'anno 2020, nella riduzione dei consumi di energia primaria di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010;
b) al 2030, nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Il PNIEC prevede un obiettivo indicativo nazionale di riduzione dei consumi al 2030 pari al 43% dell'energia primaria e al 39,7% dell'energia finale rispetto allo scenario di riferimento PRIMES 2007. In termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e finale, l'Italia persegue al 2030 un obiettivo di 125,1 Mtep di energia primaria e 103,8 Mtep di energia finale.
Per la definizione di tale obiettivo, il PNIEC sviluppa una traiettoria basata sul conseguimento dei risparmi obbligatori definiti ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva EED II. Questi consistono nella riduzione dei consumi finali dello 0,8% annuo minimo nel periodo 2021-2030, calcolato in base al triennio 2016-2018. Il PNIEC, nel fissare gli obiettivi nazionali al 2030, dispone che l'Italia si avvalga dello schema d'obbligo basato sui Certificati Bianchi e di un set di misure ivi indicate. Tali strumenti dovranno comunque essere potenziati. Lo scenario prevede anche il conseguimento degli obiettivi relativi alle fonti rinnovabili e alla decarbonizzazione.

Con particolare riferimento all'apporto del meccanismo dei Certificati Bianchi agli obiettivi minimi obbligatori di risparmio fissati dall'articolo 7, par. 1, della Direttiva EED II, questi vengono stimati dal PNIEC in 12,3 Mtep di risparmi di energia finale in valore cumulato e in 111,2 mld€ di investimenti mobilitati. L'articolo 7 del decreto legislativo stabilisce, conseguentemente, che i decreti ministeriali di periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio che devono derivare da tale meccanismo devono sviluppare una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC. Gli stessi decreti ministeriali possono poi prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora ciò fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di risparmio nazionale, nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure per la semplificazione nell'accesso agli incentivi concessi e alle procedure di valutazione.

In attuazione della disciplina sopra descritta, è stato adottato il D.M. 11 gennaio 2017, modificato dal successivo D.M. 10 maggio 2018 e dal D.M. 5 maggio 2021.

Il Decreto interministeriale 11 gennaio 2017  ha definito i nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico attraverso il meccanismo dei certificati bianchi per il periodo 2017-2020, stabilendo le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica – ai fini dell'accesso ai meccanismi – a partire dal 4 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto, approvando le nuove Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di efficienza energetica, la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei CB, i soggetti obbligati, introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo anche mediante forme di semplificazione amministrativa e contestualmente misure per favorire l'adempimento degli obblighi previsti e ha aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime sanzionatorio.

Il D.M. 11 gennaio 2017 è stato successivamente modificato dal D.M. 10 maggio 2018 il quale ha aggiornato i criteri di determinazione del contributo tariffario da corrispondere ai soggetti obbligati a parziale copertura dei costi da essi sostenuti per l'assolvimento degli obblighi. Il D.M. ha introdotto un contributo pari a 250euro/TEE; ha esteso l'elenco degli interventi ammissibili (30 nuovi tipi di interventi) e introdotto un valore differenziato di vita utile, a seconda che si tratti di nuove installazioni o sostituzioni.

Il Decreto ha anche stabilito che il Gestore dei servizi energetici (GSE) possa emettere, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, anche TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, c.d. TEE virtuali, sostenendo un costo pari ad almeno ulteriori 10 euro/TEE (250+10euro/TEE).

Tali TEE virtuali possono essere utilizzati dai distributori per ottemperare, in parte, ai propri obblighi di risparmio energetico, solo dopo aver soddisfatto almeno il 30% dell'obbligo minimo mediante il ricorso ai titoli "reali". Pertanto, i TEE virtuali determinano, per i distributori, una flessibilità nell'adempimento agli obblighi ulteriore rispetto a quella già prevista dal D.M. del 2017, ossia, alla possibilità di ottemperare a ciascun obbligo annuale anche nei due anni successivi, fermo restando l'adempimento di una quota minima di obbligo, pari al 60% nel primo anno.

Questa misura di flessibilità è stata introdotta in ragione delle risontrate difficoltà applicative del meccanismo, connesse alle dinamiche dimercato che hanno mostrato uno squilibrio fra domanda e offerta di TEE, per le quali si rinvia alla Memoria ARERA di aprile 2021, nell'ambito dell'affare assegnato alla 10° Commissione Industria sull'aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi e alle premesse della risoluzione approvata dalla stessa Commissione 10° Industria a conclusione dell'affare assegnato.

Il D.M. del 2018 ha anche aggiornato i criteri di cumulabilità dei certificati bianchi con altre forme di incentivazione, i termini per la verifica periodica di obiettivi ed obblighi, i criteri di copertura degli oneri per l'adempimento degli obblighi.

Con il Decreto direttoriale 30 aprile 2019 è stato poi aggiornato l'elenco dei progetti di efficienza energetica ammissibili ed è stata approvata la Guida operativa per l'emissione di CB non derivanti da progetti di efficienza energetica.

Con Decreto interministeriale 1 luglio 2020 è stata aggiornata la lista dei progetti eleggibili al sistema dei CB e l'ARERA, con la Deliberazione 270/2020R/efr del 14 luglio 2020 ha approvato la revisione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti agli obblighi di risparmio energetica nell'ambito del meccanismo dei TEE.

Quanto al contributo tariffario dicasi in questa sede che, ai sensi della predetta delibera, l'erogazione del contributo tariffario prevede un acconto ed un saldo. Inoltre, con specifico riferimento all'anno d'obbligo 2020, con la Delibera 547/2021/R/efr è stato determinato da ARERA un contributo tariffario eccezionale da riconoscere ai distributori adempienti ai propri obblighi di risparmio, al fine di compensare perdite materializzate da tali soggetti in un anno particolarmente complesso in termini di tensione dei prezzi dei titoli di efficienza energetica.

A tale riguardo, è intervenuto anche il D.M. 21 maggio 2021 che, in considerazione dell'epidemia da COVID-19 ha previsto misure straordinarie e transitorie volte a ristabilire la normale operatività del meccanismo, riducendo l'obiettivo da conseguire nell'anno d'obbligo 2020, passa da 11,9 a 5,08 milioni di CB.

Il D.M. 21 maggio 2021 ha anche determinato gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti attraverso il meccanismo dei CB dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024.

Inoltre, al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030, tenuto conto delle risultanze e del grado di efficacia delle misure vigenti, ha previsto l'introduzione di un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, da definirsi con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, da emanare entro il 31 dicembre 2021 (articolo 7 che introduce un nuovo articolo 6-bis nel D.M. 11 gennaio 2017). Il decreto non risulta ancora adottato.

Si rinvia, sul punto alla memoria depositata da ARERA il 20 aprile 2021 che evidenziava le criticità che hanno condotto alle misure contenute citato D.M. 21 maggio 2021 e  dal GSE, audito al Senato il 23 aprile 2021, nell'ambito dell'affare assegnato alla 10° Commissione Industria sull'aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi e al sito istituzionale dello stesso GSE.