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Temi dell'attività parlamentare

I collegi elettorali della Camera (legge 52/2015)
informazioni aggiornate a lunedì, 19 febbraio 2018

Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2015, n. 185 è stato pubblicato il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, che ha determinato i collegi elettorali per l'elezione di componenti della Camera dei deputati, in base a quanto previsto dalla nuova legge elettorale (legge 6 maggio 2015, n. 52, cd. italicum).

Lo schema di decreto legislativo (n. 189) è stato sottoposto al parere parlamentare. Le competenti commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole con osservazioni il 30 luglio 2015.

La legge elettorale 52/2015 – le cui disposizioni si applicavano a decorrere dal 1° luglio 2016 - ha infatti delegato il Governo (art. 4) all'adozione di un decreto legislativo relativo alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di principi e criteri direttivi ivi indicati.

La determinazione dei collegi aveva  per oggetto il numero e la delimitazione territoriale degli stessi all'interno di ciascuna circoscrizione.

ITenuto conto dei principi e criteri previsti dalla delega legislativa che, in base alla formulazione della legge, assumono una valenza vincolante per il legislatore delegato, escludendo le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, sono stati costituiti 100 collegi plurinominali (in Molise è costituito un collegio plurinominale, come previsto dalla legge). Oltre alla circoscrizione Molise, in applicazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge, le circoscrizioni Umbria e Basilicata risultano costituite in un unico collegio plurinominale.

La popolazione dei collegi si attestava, come media nazionale, intorno ai 582 mila abitanti.

Il numero dei collegi plurinominali da costituire è stato determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi assegnati alla circoscrizione come previsto dall'art. 56 della Costituzione e dalla legge 52/2015.

La popolazione di ciascun collegio non si scostava dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in difetto, come previsto nei criteri direttivi.

E' stata assicurata la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari.

Con riferimento al Trentino-Alto Adige, la previsione della legge, a carattere vincolante, stabiliva che gli otto collegi uninominali ivi presenti – determinati in base all'art. 7 della legge 277/1993 - dovessero essere tali da assicurare che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale.

Nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia era stabilita l'esigenza che uno dei collegi plurinominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena.

Analogamente, era  presente il criterio in base al quale, nelle zone con minoranze linguistiche riconosciute, la definizione dei collegi deve essere tale da agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

Alcuni criteri di delega recavano espressioni "di norma" e "ove possibile".

In

La Tabella A allegata al decreto legislativo conteneva, per ciascuna circoscrizione ripartita in più collegi, l'elenco degli stessi e la rispettiva composizione data, nella maggiornaza dei casi, dall'elenco dei collegi uninominali Camera 1993 il cui territorio è compreso nel collegio plurinominale e dai singoli comuni che pure ne fanno parte (nei casi in cui il territorio del collegio uninominale sia stato ripartito in più collegi plurinominali).

La Tabella B allegata al Decreto legislativo conteneva la composizione degli otto collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, che corrisponde a quella determinata dal D.lgs. 536/1993, sulla base dell'art. 7 della legge 277/1993.

L'elenco dei comuni compresi nei collegi plurinominali di cui alla Tabella A e l'elenco dei comuni compresi nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige di cui alla Tabella B sono disponibili nel sito dati.camera.it.

Per la determinazione dei collegi - sulla base della delega prevista all'art. 4 della legge 52/2015 - l'Esecutivo si è avvalso di una Commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2015 e composta dal Presidente dell'ISTAT, che l'ha presieduta, e da 10 esperti in materia. Il Consiglio dei ministri ha quindi adottato il relativo schema di decreto legislativo e lo ha trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.

I principi e criteri direttivi fissati dalla legge 52/2015 ai fini dell'attuazione della delega legislativa (ed enunciati all'art. 4, comma 1, lettere a) - g), della L. 52/2015) riguardavano, in particolare: il numero e l'ampiezza dei collegi; la determinazione del territorio; criteri particolari per le circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Sullo schema di decreto predisposto dal Governo le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole con osservazioni il 30 luglio 2015. Il testo definitivo approvato dal Consiglio dei ministri è stato conseguentemente modificato al fine di tenere conto dei pareri parlamentari.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2015, n. 185 è stato pubblicato il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, che ha determinato i collegi elettorali per l'elezione di componenti della Camera dei deputati, in base a quanto previsto dalla nuova legge elettorale (legge 6 maggio 2015, n. 52, cd. italicum).

Lo schema di decreto legislativo (n. 189) è stato sottoposto al parere parlamentare. Le competenti commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole con osservazioni il 30 luglio 2015.

La legge elettorale 52/2015 – le cui disposizioni si applicavano a decorrere dal 1° luglio 2016 - ha infatti delegato il Governo (art. 4) all'adozione di un decreto legislativo relativo alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di principi e criteri direttivi ivi indicati.

La determinazione dei collegi aveva  per oggetto il numero e la delimitazione territoriale degli stessi all'interno di ciascuna circoscrizione.

ITenuto conto dei principi e criteri previsti dalla delega legislativa che, in base alla formulazione della legge, assumono una valenza vincolante per il legislatore delegato, escludendo le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, sono stati costituiti 100 collegi plurinominali (in Molise è costituito un collegio plurinominale, come previsto dalla legge). Oltre alla circoscrizione Molise, in applicazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge, le circoscrizioni Umbria e Basilicata risultano costituite in un unico collegio plurinominale.

La popolazione dei collegi si attestava, come media nazionale, intorno ai 582 mila abitanti.

Il numero dei collegi plurinominali da costituire è stato determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi assegnati alla circoscrizione come previsto dall'art. 56 della Costituzione e dalla legge 52/2015.

La popolazione di ciascun collegio non si scostava dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in difetto, come previsto nei criteri direttivi.

E' stata assicurata la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari.

Con riferimento al Trentino-Alto Adige, la previsione della legge, a carattere vincolante, stabiliva che gli otto collegi uninominali ivi presenti – determinati in base all'art. 7 della legge 277/1993 - dovessero essere tali da assicurare che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale.

Nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia era stabilita l'esigenza che uno dei collegi plurinominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena.

Analogamente, era  presente il criterio in base al quale, nelle zone con minoranze linguistiche riconosciute, la definizione dei collegi deve essere tale da agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

Alcuni criteri di delega recavano espressioni "di norma" e "ove possibile".

In

La Tabella A allegata al decreto legislativo conteneva, per ciascuna circoscrizione ripartita in più collegi, l'elenco degli stessi e la rispettiva composizione data, nella maggiornaza dei casi, dall'elenco dei collegi uninominali Camera 1993 il cui territorio è compreso nel collegio plurinominale e dai singoli comuni che pure ne fanno parte (nei casi in cui il territorio del collegio uninominale sia stato ripartito in più collegi plurinominali).

La Tabella B allegata al Decreto legislativo conteneva la composizione degli otto collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, che corrisponde a quella determinata dal D.lgs. 536/1993, sulla base dell'art. 7 della legge 277/1993.

L'elenco dei comuni compresi nei collegi plurinominali di cui alla Tabella A e l'elenco dei comuni compresi nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige di cui alla Tabella B sono disponibili nel sito dati.camera.it.

Per la determinazione dei collegi - sulla base della delega prevista all'art. 4 della legge 52/2015 - l'Esecutivo si è avvalso di una Commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2015 e composta dal Presidente dell'ISTAT, che l'ha presieduta, e da 10 esperti in materia. Il Consiglio dei ministri ha quindi adottato il relativo schema di decreto legislativo e lo ha trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.

I principi e criteri direttivi fissati dalla legge 52/2015 ai fini dell'attuazione della delega legislativa (ed enunciati all'art. 4, comma 1, lettere a) - g), della L. 52/2015) riguardavano, in particolare: il numero e l'ampiezza dei collegi; la determinazione del territorio; criteri particolari per le circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Sullo schema di decreto predisposto dal Governo le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole con osservazioni il 30 luglio 2015. Il testo definitivo approvato dal Consiglio dei ministri è stato conseguentemente modificato al fine di tenere conto dei pareri parlamentari.