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I farmaci biologici e biosimilari
informazioni aggiornate a venerdì, 26 gennaio 2018

 I medicinali biologici sono farmaci il cui principio attivo è rappresentato da una sostanza prodotta o estratta da un sistema biologico; alcune di queste sostanze attive possono essere già presenti nell'organismo umano, come l'insulina,  l'ormone della crescita e l'eritropoietina. Appartengono alla categoria dei farmaci biologici ormoni ed enzimi, emoderivati e medicinali immunologici come sieri e vaccini, immunoglobuline ed allergeni, e anticorpi monoclonali.

Nei medicinali biologici sono compresi anche i medicinali biotecnologici che derivano dai seguenti processi di produzione: tecnologie da DNA ricombinante; espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente  attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi; metodi a base di 43 ibridomi e di anticorpi monoclonali (Doc. Ref. EMEA/74562/2006 Rev1).  

La gran parte dei farmaci biologici di prima generazione si sta avvicinando alla data di scadenza della copertura. La perdita della copertura brevettuale permette l'entrata sulla scena terapeutica dei farmaci cosiddetti "biosimilari", medicinali "simili" per qualità, efficacia e sicurezza ai prodotti biologici originatori di riferimento e non più soggetti a copertura brevettuale. La disponibilità dei prodotti  biosimilari genera una concorrenza rispetto ai prodotti originatori e rappresenta perciò un fattore importante per il mantenimento della sostenibilità economica dei servizi sanitari nel prossimo  futuro.

Più precisamente, con il termine "biosimilare" viene indicato un medicinale, autorizzato ad esito di una procedura registrativa in Europa, simile a un prodotto biologico di riferimento già autorizzato e per il quale sia scaduta la copertura brevettuale.  In particolare, il concetto di "medicinale biologico simile" è stato introdotto nella legislazione  dell'UE dalla direttiva 2001/83/UE, che ha fornito una definizione implicita di prodotto biosimilare, successivamente recepita dall'articolo 10 punto 7 del D. Lgs. 219/2006.

Nell'UE, tutte le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali biotecnologici, incluse quelle per i biosimilari, sono esaminate dall'EMA attraverso la procedura centralizzata; di conseguenza l'autorizzazione all'immissione in commercio che ne deriva è valida in tutti gli Stati Membri dell'UE. Altri medicinali di origine biologica possono anche essere autorizzati con procedure nazionali direttamente dalle Autorità regolatorie dei singoli Stati Membri, sulla base degli stessi standard scientifici e regolatori richiesti da procedure centralizzate presso EMA. Affinché tale procedura possa essere intrapresa, è anzitutto necessario che il prodotto di riferimento, al quale la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto biosimilare si riferisce, sia un medicinale che abbia ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Area Economica Europea (EAA) sulla base di un dossier di registrazione completo, in accordo con quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 2001/83/EC. Un solo prodotto "originator" deve essere utilizzato negli studi comparativi al fine di poter disporre di dati  facilmente comparabili e coerenti tra loro (le informazioni qui riportate sono tratte dal Secondo Concept Paper AIFA sui farmaci biosimilari del giugno 2016, al quale si rinvia anche per  la questione della sostituibilità dei biosimilari ai prodotti originatori).

Secondo il Primo Rapporto di ricerca 2013: i farmaci biotecnologici e le politiche nazionali e regionali per il loro governo, nel 2012 la spesa per farmaci biotecnologici è risultata pari a circa 3,5 miliardi di Euro, corrispondenti al 12,5% della spesa farmaceutica complessiva ed al 15,9% della spesa per farmaci rimborsabili dal SSN.

L'art. 9-ter, comma 11, capoverso 33-bis del decreto legge 78/2015 (Decreto Enti territoriali) ha inteso contenere il prezzo dei farmaci biotecnologici alla scadenza del brevetto sul principio attivo o del certificato di protezione complementare. In particolare, in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'AIFA è stata incaricata di avviare una nuova procedura di contrattazione del prezzo con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurne il prezzo di rimborso da parte del SSN.

La Determina AIFA 25 settembre 2015 Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici ha approvato  l'elenco dei medicinali biotecnologici, comprensivo del numero di A.I.C., del principio attivo e del titolare A.I.C., oggetto della rinegoziazione.

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 407, della legge 232/2016) è tornata ad interessarsi dei farmaci biosimilari, aggiungendo il comma 11-quater all'art. 15 del decreto legge 95/2012 e stabilendo che:

  • l'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo se accertata dalla European Medicine Agency (EMA) e dall'AIFA, tenuto conto delle rispettive competenze; pertanto, non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari;
  • nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche.

Inoltre, la disposizione della legge di bilancio ha previsto  l'applicazione di disposizioni specifiche, finalizzate alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano già presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari:

  • l'utilizzo di accordi quadro nelle procedure pubbliche di acquisto, quando i medicinali sono più di tre; tali accordi quadro devono coinvolgere tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo. Per tale motivo, le centrali regionali d'acquisto sono chiamate a predisporre un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo, la stessa via di somministrazione e stesso dosaggio;
  • i pazienti devono essere trattati, con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo quadro classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa, associata ad un'ampia disponibilità delle terapie. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco tra quelli con medesimi principio attivo/via di somministrazione/dosaggio, ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;
  • in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro 60 giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento;
  • per l'ente appaltante, nel momento in cui deve erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati, valgono le procedure previste dal codice degli appalti;

La norma infine salvaguarda il Ssn dagli eventuali oneri economici aggiuntivi. Infatti, nel caso di mancato rispetto delle procedure sopra illustrate, la maggior spesa non potrà essere posta a carico del Ssn.

 I medicinali biologici sono farmaci il cui principio attivo è rappresentato da una sostanza prodotta o estratta da un sistema biologico; alcune di queste sostanze attive possono essere già presenti nell'organismo umano, come l'insulina,  l'ormone della crescita e l'eritropoietina. Appartengono alla categoria dei farmaci biologici ormoni ed enzimi, emoderivati e medicinali immunologici come sieri e vaccini, immunoglobuline ed allergeni, e anticorpi monoclonali.

Nei medicinali biologici sono compresi anche i medicinali biotecnologici che derivano dai seguenti processi di produzione: tecnologie da DNA ricombinante; espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente  attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi; metodi a base di 43 ibridomi e di anticorpi monoclonali (Doc. Ref. EMEA/74562/2006 Rev1).  

La gran parte dei farmaci biologici di prima generazione si sta avvicinando alla data di scadenza della copertura. La perdita della copertura brevettuale permette l'entrata sulla scena terapeutica dei farmaci cosiddetti "biosimilari", medicinali "simili" per qualità, efficacia e sicurezza ai prodotti biologici originatori di riferimento e non più soggetti a copertura brevettuale. La disponibilità dei prodotti  biosimilari genera una concorrenza rispetto ai prodotti originatori e rappresenta perciò un fattore importante per il mantenimento della sostenibilità economica dei servizi sanitari nel prossimo  futuro.

Più precisamente, con il termine "biosimilare" viene indicato un medicinale, autorizzato ad esito di una procedura registrativa in Europa, simile a un prodotto biologico di riferimento già autorizzato e per il quale sia scaduta la copertura brevettuale.  In particolare, il concetto di "medicinale biologico simile" è stato introdotto nella legislazione  dell'UE dalla direttiva 2001/83/UE, che ha fornito una definizione implicita di prodotto biosimilare, successivamente recepita dall'articolo 10 punto 7 del D. Lgs. 219/2006.

Nell'UE, tutte le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali biotecnologici, incluse quelle per i biosimilari, sono esaminate dall'EMA attraverso la procedura centralizzata; di conseguenza l'autorizzazione all'immissione in commercio che ne deriva è valida in tutti gli Stati Membri dell'UE. Altri medicinali di origine biologica possono anche essere autorizzati con procedure nazionali direttamente dalle Autorità regolatorie dei singoli Stati Membri, sulla base degli stessi standard scientifici e regolatori richiesti da procedure centralizzate presso EMA. Affinché tale procedura possa essere intrapresa, è anzitutto necessario che il prodotto di riferimento, al quale la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto biosimilare si riferisce, sia un medicinale che abbia ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Area Economica Europea (EAA) sulla base di un dossier di registrazione completo, in accordo con quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 2001/83/EC. Un solo prodotto "originator" deve essere utilizzato negli studi comparativi al fine di poter disporre di dati  facilmente comparabili e coerenti tra loro (le informazioni qui riportate sono tratte dal Secondo Concept Paper AIFA sui farmaci biosimilari del giugno 2016, al quale si rinvia anche per  la questione della sostituibilità dei biosimilari ai prodotti originatori).

Secondo il Primo Rapporto di ricerca 2013: i farmaci biotecnologici e le politiche nazionali e regionali per il loro governo, nel 2012 la spesa per farmaci biotecnologici è risultata pari a circa 3,5 miliardi di Euro, corrispondenti al 12,5% della spesa farmaceutica complessiva ed al 15,9% della spesa per farmaci rimborsabili dal SSN.

L'art. 9-ter, comma 11, capoverso 33-bis del decreto legge 78/2015 (Decreto Enti territoriali) ha inteso contenere il prezzo dei farmaci biotecnologici alla scadenza del brevetto sul principio attivo o del certificato di protezione complementare. In particolare, in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'AIFA è stata incaricata di avviare una nuova procedura di contrattazione del prezzo con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurne il prezzo di rimborso da parte del SSN.

La Determina AIFA 25 settembre 2015 Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici ha approvato  l'elenco dei medicinali biotecnologici, comprensivo del numero di A.I.C., del principio attivo e del titolare A.I.C., oggetto della rinegoziazione.

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 407, della legge 232/2016) è tornata ad interessarsi dei farmaci biosimilari, aggiungendo il comma 11-quater all'art. 15 del decreto legge 95/2012 e stabilendo che:

  • l'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo se accertata dalla European Medicine Agency (EMA) e dall'AIFA, tenuto conto delle rispettive competenze; pertanto, non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari;
  • nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche.

Inoltre, la disposizione della legge di bilancio ha previsto  l'applicazione di disposizioni specifiche, finalizzate alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano già presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari:

  • l'utilizzo di accordi quadro nelle procedure pubbliche di acquisto, quando i medicinali sono più di tre; tali accordi quadro devono coinvolgere tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo. Per tale motivo, le centrali regionali d'acquisto sono chiamate a predisporre un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo, la stessa via di somministrazione e stesso dosaggio;
  • i pazienti devono essere trattati, con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo quadro classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa, associata ad un'ampia disponibilità delle terapie. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco tra quelli con medesimi principio attivo/via di somministrazione/dosaggio, ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;
  • in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro 60 giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento;
  • per l'ente appaltante, nel momento in cui deve erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati, valgono le procedure previste dal codice degli appalti;

La norma infine salvaguarda il Ssn dagli eventuali oneri economici aggiuntivi. Infatti, nel caso di mancato rispetto delle procedure sopra illustrate, la maggior spesa non potrà essere posta a carico del Ssn.