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I precedenti patti di solidarietà tra gli enti territoriali
informazioni aggiornate a martedì, 31 gennaio 2017

La nuova disciplina recata dallo schema di decreto in esame si inserisce, unitamente a quella specificamente dettata dalla legge di bilancio 2017 sopra illustrata, in una consolidata linea di intervento del legislatore volte ad agevolare gli enti territoriali nell' effettuazione delle spese di investimento, rispettando nel contempo i target di bilancio. A tal fine sono state introdotte nell'ordinamento, a partire dal 2009, una serie di misure di flessibilità nell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno (i c.d. patti di solidarietà) che sono andate ad affiancare e ad integrare la disciplina nazionale del patto. Tali patti di solidarietà – mantenuti anche nell'ambito della disciplina del pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità interno nel 2016 - consentono di attivare meccanismi di compensazione degli obiettivi finanziari imposti agli enti locali - sia a livello regionale, con la cosiddetta regionalizzazione orizzontale e verticale del patto di stabilità, che a livello nazionale, con il patto orizzontale nazionale - finalizzati, in particolare, ad incentivare le spese di investimento degli enti locali, le quali, in applicazione del criterio di computo dei saldi obiettivo, sono risultate fortemente compresse negli anni, rappresentando uno dei maggiori punti di criticità nell'applicazione dei vincoli del patto di stabilità interno.

In particolare, attraverso le compensazioni orizzontali e verticali a livello regionale (introdotte dal 2009 e da ultimo disciplinate, per l'anno 2016, dall'art. 1, commi 728-730, legge n. 208/2015), si è consentito alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima – fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti - per favorire in via esclusiva un aumento degli impegni di spesa in conto capitale degli enti locali. Nelle misure di flessibilità a livello regionale, pertanto, gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei loro saldi obiettivo negli anni successivi. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti , dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.

Per il 2016, la disciplina si è applicata anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

Con il sistema di compensazioni orizzontali a livello nazionale (introdotto a decorrere dal 2012 per i soli comuni dall'articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012, e da ultimo disciplinato dall'articolo 1, comma 732, della legge n. 208/2015), si è autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a rimodulare gli obiettivi finanziari tra gli enti locali del territorio nazionale - fermo restando l'obiettivo finanziario determinato per il complessivo comparto delle autonomie locali – consentendo agli enti di poter disporre di maggiori spazi finanziari, messi a disposizione dagli altri enti locali (che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di saldo ad essi assegnato), per sostenere impegni di spesa in conto capitale.

Gli enti locali che cedono o acquisiscono spazi finanziari ottengono nel biennio successivo, rispettivamente, un alleggerimento o un peggioramento del proprio saldo, commisurato alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o ceduto (nel caso di cessione).

Con la messa a regime della disciplina del pareggio di bilancio per gli enti territoriali, di cui all'articolo 1, commi 463-484, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), emanata in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 243/2012, le disposizioni che hanno regolato per il 2016 la flessibilità nell'applicazione della regola del pareggio di bilancio, sia in ambito sia regionale che nazionale, hanno cessato di avere efficacia.

La nuova disciplina recata dallo schema di decreto in esame si inserisce, unitamente a quella specificamente dettata dalla legge di bilancio 2017 sopra illustrata, in una consolidata linea di intervento del legislatore volte ad agevolare gli enti territoriali nell' effettuazione delle spese di investimento, rispettando nel contempo i target di bilancio. A tal fine sono state introdotte nell'ordinamento, a partire dal 2009, una serie di misure di flessibilità nell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno (i c.d. patti di solidarietà) che sono andate ad affiancare e ad integrare la disciplina nazionale del patto. Tali patti di solidarietà – mantenuti anche nell'ambito della disciplina del pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità interno nel 2016 - consentono di attivare meccanismi di compensazione degli obiettivi finanziari imposti agli enti locali - sia a livello regionale, con la cosiddetta regionalizzazione orizzontale e verticale del patto di stabilità, che a livello nazionale, con il patto orizzontale nazionale - finalizzati, in particolare, ad incentivare le spese di investimento degli enti locali, le quali, in applicazione del criterio di computo dei saldi obiettivo, sono risultate fortemente compresse negli anni, rappresentando uno dei maggiori punti di criticità nell'applicazione dei vincoli del patto di stabilità interno.

In particolare, attraverso le compensazioni orizzontali e verticali a livello regionale (introdotte dal 2009 e da ultimo disciplinate, per l'anno 2016, dall'art. 1, commi 728-730, legge n. 208/2015), si è consentito alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima – fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti - per favorire in via esclusiva un aumento degli impegni di spesa in conto capitale degli enti locali. Nelle misure di flessibilità a livello regionale, pertanto, gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei loro saldi obiettivo negli anni successivi. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti , dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.

Per il 2016, la disciplina si è applicata anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

Con il sistema di compensazioni orizzontali a livello nazionale (introdotto a decorrere dal 2012 per i soli comuni dall'articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012, e da ultimo disciplinato dall'articolo 1, comma 732, della legge n. 208/2015), si è autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a rimodulare gli obiettivi finanziari tra gli enti locali del territorio nazionale - fermo restando l'obiettivo finanziario determinato per il complessivo comparto delle autonomie locali – consentendo agli enti di poter disporre di maggiori spazi finanziari, messi a disposizione dagli altri enti locali (che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di saldo ad essi assegnato), per sostenere impegni di spesa in conto capitale.

Gli enti locali che cedono o acquisiscono spazi finanziari ottengono nel biennio successivo, rispettivamente, un alleggerimento o un peggioramento del proprio saldo, commisurato alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o ceduto (nel caso di cessione).

Con la messa a regime della disciplina del pareggio di bilancio per gli enti territoriali, di cui all'articolo 1, commi 463-484, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), emanata in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 243/2012, le disposizioni che hanno regolato per il 2016 la flessibilità nell'applicazione della regola del pareggio di bilancio, sia in ambito sia regionale che nazionale, hanno cessato di avere efficacia.