La nozione di "servizi aggiuntivi" è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 4 del D.L. 433/1992 (L. 4/1993, cd. Legge Ronchey).
Essi sono attualmente elencati dall'art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) che stabilisce che negli istituti e nei luoghi della cultura – indicati all'art. 101 del medesimo Codice – possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui:
a) servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) servizi di accoglienza, inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, centri di incontro;
f) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
Tali servizi possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
Per il profilo organizzativo, rinvia alle due modalità previste dall'art. 115 – gestione diretta o indiretta – del medesimo Codice. La scelta tra le due forme di gestione è effettuata a seguito di una valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti.
La gestione diretta è svolta attraverso strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. Le amministrazioni cui i beni pertengono regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
In base all'art. 110 del Codice – come modificato, da ultimo, dall'art. 14, co. 1-ter, del D.L. 193/2016 (L. 225/2016) –, nel caso di gestione diretta, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna.
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.
In materia di affidamento in concessione dei servizi negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica è intervenuto, da ultimo, l'art. 16, co. 1, del D.L. 78/2015 (L. 125/2015) che ha previsto che, per accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.
Per l'attuazione del disciplinare è, poi, stata costituita, con DM 82 dell'11 gennaio 2016, una cabina di regia composta da rappresentanti del Mibact e di Consip, che doveva terminare i lavori entro il 31 dicembre 2016, elaborando una relazione per il Ministro. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2017 con DM 282 del 26 giugno 2017.