MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Il contenuto della proposta di legge a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
informazioni aggiornate a venerdì, 6 maggio 2022

La proposta di legge approvata dalla Camera nel corso della XVIII legislatura, e il cui iter si è interrotto al Senato (A.S. 2635):

  • introduce alcune modifiche alla disciplina delle misure cautelari (artt. 275 e 285-bis c.p.p.) e delle modalità esecutive delle misure cautelari (art. 293 c.p.p.), volte ad escludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni prevedendo al contempo che, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice possa disporre la custodia cautelare solo negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM);
  • equipara alla condizione dell'ultrasettantenne - per il quale la custodia cautelare in carcere è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - quella dell'imputato unico genitore di una persona con disabilità grave;
  • prevede il carcere (senza prole) per il genitore che, ristretto in ICAM tanto a titolo di custodia cautelare quanto in esecuzione di pena, tenta di evadere o compromette l'ordine o la sicurezza pubblica o pone in pericolo l'altrui integrità fisica (nuovo art. 276-bis c.p.p. e modifica dell'art. 51-ter OP);
  • interviene sull'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio, che viene esteso anche al padre di un bambino che abbia meno di un anno (quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) e alla madre (o al padre) di un figlio con disabilità grave che abbia meno di 3 anni;
  • interviene sull'ordinamento penitenziario per coordinare gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale con la previsione, in presenza del concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, del ricorso alla custodia in ICAM;
  • prevede che l'adozione del provvedimento che applica il regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis OP nei confronti di un genitore detenuto in ICAM comporta il trasferimento del soggetto, senza prole, in carcere;

  • incide sulla disciplina delle case famiglia protette di cui alla legge n. 62 del 2011 prevedendo l'obbligo per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee. I comuni dovranno utilizzare come case famiglia protette prioritariamente immobili di loro proprietà e dovranno adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva.

La proposta di legge approvata dalla Camera nel corso della XVIII legislatura, e il cui iter si è interrotto al Senato (A.S. 2635):

  • introduce alcune modifiche alla disciplina delle misure cautelari (artt. 275 e 285-bis c.p.p.) e delle modalità esecutive delle misure cautelari (art. 293 c.p.p.), volte ad escludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni prevedendo al contempo che, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice possa disporre la custodia cautelare solo negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM);
  • equipara alla condizione dell'ultrasettantenne - per il quale la custodia cautelare in carcere è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - quella dell'imputato unico genitore di una persona con disabilità grave;
  • prevede il carcere (senza prole) per il genitore che, ristretto in ICAM tanto a titolo di custodia cautelare quanto in esecuzione di pena, tenta di evadere o compromette l'ordine o la sicurezza pubblica o pone in pericolo l'altrui integrità fisica (nuovo art. 276-bis c.p.p. e modifica dell'art. 51-ter OP);
  • interviene sull'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio, che viene esteso anche al padre di un bambino che abbia meno di un anno (quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) e alla madre (o al padre) di un figlio con disabilità grave che abbia meno di 3 anni;
  • interviene sull'ordinamento penitenziario per coordinare gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale con la previsione, in presenza del concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, del ricorso alla custodia in ICAM;
  • prevede che l'adozione del provvedimento che applica il regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis OP nei confronti di un genitore detenuto in ICAM comporta il trasferimento del soggetto, senza prole, in carcere;

  • incide sulla disciplina delle case famiglia protette di cui alla legge n. 62 del 2011 prevedendo l'obbligo per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee. I comuni dovranno utilizzare come case famiglia protette prioritariamente immobili di loro proprietà e dovranno adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva.
Dossier