Il D.M. 16 febbraio 2016 e Allegato disciplina il cosiddetto Conto termico, meccanismo, in vigore dal 31 maggio 2016, che incentiva gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.
Il D.Lgs. n. 73/2020 di recepimento della Direttiva 2018/2002/UE sull'efficienza energetica (articolo 7, comma 1, lett. g)), ne prevede un aggiornamento entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e di incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo nazionale 2030 in materia di riduzione dei consumi di energia.
L'aggiornamento, per esplicita previsione, va condotto tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, e dell'esigenza di semplificarne l'accesso da parte della pubblica amministrazione e dei privati e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione. L'aggiornamento non è ancora intervenuto.
Si descrivono in questa sede i principali contenuti del meccanismo vigente, rinviando altresì alle regole applicative adottate dal GSE e aggiornate da ultimo il 22 febbraio 2022.
Il Conto Termico 2.0 incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati.
Il D.M. ha previsto un "tetto di spesa" pari a 900 milioni di euro, di cui 200 riservati alle pubbliche amministrazioni. Il responsabile della gestione del meccanismo e dell'erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE.
Le pubbliche Amministrazioni ammesse sono quelle di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, incluse gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, costituito presso il MISE, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali.
Rispetto al primo Conto termico (D.M. 28 dicembre 2012), oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati inclusi nuovi interventi di efficienza energetica. È stata inoltre rivista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di accesso diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate (Catalogo).
È stata concessa la possibilità di un accesso diretto o per il tramite di ESCO (Energy Service Company): per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica, per i privati anche mediante un contratto di servizio energia.
Quanto agli interventi incentivabili, essi sono stati così schematizzati dal GSE nel seguente modo:
Le percentuali di incentivazione sono:
Le domande di accesso agli incentivi presentate prima del 31 maggio 2016 sono disciplinate a norma del precedente conto termico. Le domande presentate dal 31 maggio 2016 sono state invece soggette al "Conto termico" D.M. 16 febbraio 2016.