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Il D.Lgs. n. 48/2020 di recepimento della Direttiva 2018/844/UE (Prestazione energetica degli edifici)
informazioni aggiornate a giovedì, 16 dicembre 2021

Il Decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48 recepisce nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici pubblici e privati (Energy Performance Building Directive - EPBD).

La Direttiva EPBD provvede ad un riesame e ad una riorganizzazione in chiave sistematica delle disposizioni sulla prestazione energetica nell'edilizia, contenute nella Direttiva 2012/27/UE e nella Direttiva 2010/31/UE .

Essa fa parte, assieme alla più generale Direttiva 2018/2002/UE sull'efficienza energetica, del quadro regolatorio della governance europea dell'energia e clima, costituendone uno dei punti centrali.

La governance europea dell'energia e il clima sancisce il principio dell"energy efficiency first", ai sensi del quale gli Stati membri dovranno considerare, prima di adottare decisioni di pianificazione politica e di investimento in ambito energetico, se esistono misure di efficienza energetica alternative solide dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e dell'efficienza in termini di costi che consentano comunque di conseguire gli obiettivi delle decisioni poltiche (cfr. considerando n. 64 del Regolamento 2018/1999/UE).

La Direttiva EPBD si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi che l'Ue si è prefissa al 2030, dunque, al fine di contribuire ad ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, utilizzare una quota di energia da fonti energetiche rinnovabili del 32%, ridurre i consumi di energia primaria del 32,5% (cfr. infra, Tabella 1, nel paragrafo successivo).  

L'Unione si è impegnata ad elaborare un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050. Al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO2 nell'UE. Inoltre, tenendo conto del fatto che quasi il 50 % del consumo dell'energia finale dell'Unione è usato per riscaldamento e rinfrescamento, di cui l'80 % negli edifici, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici europei è fortemente legato al rinnovamento e adeguamento del parco immobiliare.

In proposito, il Green deal europeo evidenzia come, attualmente, il tasso annuo di ristrutturazione del parco immobiliare negli Stati membri varia dallo 0,4 all'1,2 %, un ritmo che dovrà essere almeno raddoppiato. Al tempo stesso, 50 milioni di consumatori hanno difficoltà a riscaldare adeguatamente le loro abitazioni. Per far fronte alla duplice sfida dell'efficienza energetica e dell'accessibilità economica dell'energia, l'UE e gli Stati membri dovrebbero avviare un'"ondata di ristrutturazioni" di edifici pubblici e privati.

L'aumento dei tassi di ristrutturazione, permette di ridurre l'importo delle bollette energetiche e può contrastare la povertà energetica, oltre a dare impulso al settore dell'edilizia, costituendo così un'occasione per sostenere le PMI e i posti di lavoro a livello locale. Quanto alle iniziative per contrastare la povertà energetica si rinvia alla Raccomandazione della Commissione (UE) 2020/1563, del 14 ottobre 2020.

 

I contenuti della Direttiva EPBD e il suo recepimento interno con il D.Lgs. n. 48/2020
Finalità, definizioni e ambito di intervento

Il D.Lgs. n. 48/2020, al fine di dare recepimento alla Direttiva EPBD, apporta modifiche e integrazioni (anche nel titolo) al Decreto legislativo n. 192 del 2005, attuativo delle precedenti Direttive sulla prestazione energetica nell'edilizia, intervendo su finalità, definizioni e ambito di applicazione.

Quanto alle finalità della disciplina, il D.Lgs. n. 48/2020 (articolo 1)  specifica che essa è rivolta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e alla loro efficacia, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.

Quanto all'ambito di intervento, all'interno del D.Lgs. n. 192/2005 è ora fatta rientrare:

  • la disciplina relativa all'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • la definizione di una Strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale
  • la promozione dell'efficienza energetica
  • la raccolta delle esperienze necessarie all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione (articolo 4 del D.Lgs. n. 48/2020 che integra articolo 3 del D.Lgs.192/2005).

Per gli edifici oggetto di tutela artistica e paesaggistica, il decreto non si applica nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente ai sensi del codice dei beni culturali, il rispetto delle relative prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. Contestualmente, viene specificato che rimane salva l'applicazione della disciplina relativa alla conduzione e controllo, oltre che di ispezione e manutenzione, delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva.

Per gli edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica (quali, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti Sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione), resta ferma per essi l'applicazione dlla disciplina sull'installazione e l'integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, inserita nel medesimo D.Lgs. n. 192 (cfr. infra).

Il Decreto definisce ora anche criteri, condizioni e modalità:

  • per l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione e di elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti;
  • per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, oltre che per la certificazione della prestazione;
  • per l'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione - oltre che ispezione - degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria;
  • per conseguire nel settore dell'edilizia gli obiettivi nazionali energetici e ambientali attraverso le Strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale;
  • per promuovere l'efficienza energetica anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, nonchè
  • per favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, mettendo le informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione;
  • per promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici (articolo 2 del D.Lgs. n. 48/2020 che integra l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n.192/2005).


Le definizioni del D.Lgs. n.192/2005 anch'esse vengono adeguate dal D.Lgs. n. 48/2020 ai contenuti della Direttiva EPDB, in particolare :

  • nella definizione di generatore di calore, viene inserito anche l'impianto termico che genera calore utile avvalendosi della trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;
  • nella definizione di sistema tecnico per l'edilizia, viene inclusa l'apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Rimane che un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi
  • viene inserita la definizione di "sistemi alternativi ad alta efficienza": con essa intendendo i sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico
  • vengono poi introdotte, attraverso un richiamo diretto alla Direttiva EPBD, ulteriori nuove definizioni di:
    - contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica
    - microsistema isolato
    - sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS), quale il sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;
  • nella definizione di impianto termico, cono ora ricompresi gli impianti individuali di riscaldamento e gli impianti destinati alla sola produzione di acqua calda, oltre a quelli di climatizzazione con o senza la produzione di acqua calda, anche eventualmente in combinazione con impianti di ventilazione (articolo 3 del D.Lgs. n. 48/2020 che integra l'articolo 2 del D.Lgs. n.192/2005).

Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale

La Direttiva EPBD trasferisce le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine degli edifici - già previste nella Direttiva 2012/27/UE - all'interno della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia, per maggiore coerenza e omogeneità. In particolare, le azioni per la realizzazione della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare pubblico e privato già contenute nell'articolo 4 della Direttiva 2012/27/UE vengono  trasposte ed estese nel nuovo articolo 2-bis della Direttiva 2010/31/UE.

Le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine devono comprendere, in base a quanto già stabilito dalla Direttiva 2012/27/UE, politiche e azioni di stimolo alle ristrutturazioni profonde ed efficaci degli edifici, anche in termini di costi (incluse quelle per fasi). La nuova EPBD integra tale previsione, con la possibilità che all'interno delle Strategie sia contemplata l'introduzione di un sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici.

Ogni Stato membro deve effettuare una consultazione pubblica sulla Strategia  prima della sua presentazione alle Istituzioni europee e può includere in essa le azioni per far fronte ai rischi connessi all'attività sismica e agli incendi.

Nella Strategia nazionale ogni Stato membro deve fissare una tabella di marcia in vista dell'obiettivo di lungo termine al  2050 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE dell'80-95% rispetto al 1990. La tabella deve includere tappe indicative, con misure e indicatori di progresso misurabili, per il 2030, il 2040 e il 2050 in relazione al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione.

La Direttiva EPBD, all'articolo 7, paragrafo 11, impone poi che una parte delle misure di efficienza energetica sia destinata in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, comprese quelle che si trovano in condizioni di povertà energetica. Anche il regolamento sulla governance dell'energia prescrive obblighi analoghi. Conformemente alla Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a stabilire misure nazionali pertinenti per contribuire ad alleviare la povertà energetica nell'ambito delle strategie di ristrutturazione a lungo termine.

Sulla base di quanto previsto dalla Direttiva EBPD, il D.Lgs. n. 48/2020  introduce all'interno del D.Lgs. n. 192/2005 , la disciplina la Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale, disponendo che essa costituisca parte integrante del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima.

Per coordinamento, il D.Lgs. abroga le norme del D.Lgs. n. 102/2014 (articolo 4, commi da 1 a 3), che già disciplinavano l'elaborazione di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, nel quadro dei PAEE-piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica, ormai superati (articolo 5 del D.Lgs. n. 48/2020, che inserisce un nuovo articolo 3-bis nel D.Lgs. n. 192/2005).

Ai sensi di quanto introdotto nel D.Lgs. n. 192/2005 (articolo 3-bis, comma 1, lett. d)), la Strategia deve includere anche l'individuazione di modalità per garantire risorse finanziarie adeguate, compreso l'utilizzo di agevolazioni fiscali  anche qualora gli interventi siano integralmente realizzati e finanziati da società di servizi energetici o altri soggetti finanziatori.

La Strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, e indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel PNIEC.

I contenuti specifici della Strategia ricalcano quelli indicati nella Direttiva 2018/844/UE, inclusa la possibile introduzione del sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle risultanze dello studio della Commissione europea, in corso di pubblicazione.

Durante l'attuazione della Strategia, sono svolte periodicamente delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento. Nei successivi aggiornamenti, nell'ambito del PNIEC, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della Strategia,comprese le politiche e le azioni in essa previste.

Alcuni contenuti della nuova Strategia italiana di ristrutturazione a lungo termine sono stati già anticipati nella versione del PNIEC inviata alla Commissione a gennaio 2020, prima del recepimento della Direttiva EPBD.

 

Meccanismi appropriati di sostegno agli investimenti nelle ristrutturazioni

La Direttiva EPBD impone agli Stati membri di facilitare l'accesso a meccanismi appropriati di sostegno agli investimenti nelle ristrutturazioni, tra i quali l'aggregazione di progetti, anche mediante piattaforme o gruppi di investimento e mediante consorzi di PMI; l'uso di fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato; fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati "one-stop-shop" .

Gli SM dovrebbero incoraggiare la concessione di prestiti ipotecari rivolti all'efficienza energetica per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, promuovere partenariati pubblico-privato o contratti facoltativi di rendimento energetico.

La Commissione ha il compito di raccogliere e diffondere, almeno alle autorità pubbliche, le migliori prassi riguardanti sistemi efficaci di finanziamento pubblico e privato per le ristrutturazioni efficienti.

La Direttiva EPBD introduce (con una modifica all'articolo 10, paragrafo 6, della precedente Direttiva 2010/31/UE) specifici criteri in base ai quali Stati membri debbono ancorare le rispettive misure finanziarie in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti: tra essi, il miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione confrontando gli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione stessa.

In attuazione delle previsioni della Direttiva, il  D.Lgs. n. 48/2020  integra e modifica la disciplina del D.Lgs. n. 192/2005 sugli strumenti finanziari e meccanismi pubblici di sostegno all'efficienza energetica negli edifici e, in particolare:

  • introduce la previsione per cui gli incentivi pubblici, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, devono essere commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Il relativo monitoraggio è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:
    • la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
    • i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
    • il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
    • una diagnosi energetica;
    • un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica,
  • demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantirne l'adeguata competenza, considerando tra l'altro il loro livello di formazione professionale. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli incentivi  sono concessi a condizione che i  sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.
  • Vengono poi introdotte nuove disposizioni che attribuiscono all'ENEA e al Gestore Servizi Energetici S.p.a. (GSE) il compito di predisporre congiuntamente, e trasmettere al MISE un rapporto contenente proposte finalizzate ad aggregare i progetti di efficienza energetica, anche mediante la promozione di piattaforme, gruppi di investimento e consorzi di PMI. per consentire l'accesso degli investitori e ridurre il rischio percepito dagli investitori stessi; ottimizzare l'utilizzo degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza energetica negli edifici; orientare gli investimenti privati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico e fornire strumenti e servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici a supporto dei consumatori, denominati - in ossequio a quanto prevede la Direttiva - "one-stop-shop", in materia di ristrutturazioni edilizie e di strumenti finanziari per l'efficienza energetica negli edifici (nuovo comma 4-bis nell'articolo 4-ter).

Il D.Lgs. n. 48/2020 opera poi una razionalizzazione della disciplina inerente il Fondo di garanzia a sostegno delle reti di teleriscaldamento, già implicitamente modificata e sostituita da normativa più recente. In base a tale normativa, le risorse del Fondo sono state infatti fatte confluire nelle risorse destinate ad alimentare il Fondo per l'efficienza energetica.

Requisiti minimi di prestazione energetica

L'articolo 1 della Direttiva EPBD interviene sulla disciplina - già contenuta nella Direttiva 2010/31/UE (articolo 6) - che prescrive, per gli edifici di nuova costruzione, il rispetto di requisiti minimi di prestazione energetica. La Direttiva specifica al riguardo che gli Stati membri devono garantire che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili. Per gli edifici destinati ad una ristrutturazione importante, gli Stati membri devono incoraggiare tali sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, prendendo in considerazione il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica.

I sistemi alternativi ad alta efficienza non ricevono più una indicazione tassativa e vincolante come nel testo originario della Direttiva 2010/31/UE.

 

Quanto all'ottimizzazione del consumo energetico nei sistemi tecnici per l'edilizia, la Direttiva EPBD introduce importanti novità:

  • in primis, gli Stati membri debbono introdurre l'obbligo di installare laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, nei nuovi edifici, dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell'unità immobiliare;
  • negli edifici esistenti l'installazione dei dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

Per ciò che concerne la mobilità elettrica e l'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti, gli Stati membri devono:

  • prevedere semplificazioni anche amministrativo-autorizzatorie all'installazione;
  • negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, il cui parcheggio, con più di dieci posti auto, sia oggetto di costruzione o ristrutturazione e sia all'interno dell'edificio o vi sia adiacente, gli Stati membri devono provvedere affinchè:
    • se si tratta di edifici non residenziali, sia installato, per almeno un posto auto su cinque, almeno un punto di ricarica e di infrastrutture di canalizzazione, per cavi elettrici, per consentire, in una fase successiva, di installare punti di ricarica. Possono essere esclusi gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, dalle esse occupati. Gli SM devono inoltre stabilire i requisiti per l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto entro il 1° gennaio 2025.
    • se si tratta di edifici residenziali, siano installati, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, per cavi elettrici, per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici. Sono indicati casi specifici di esclusione, tra i quali, la presentazione di domande di licenza edilizia o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021, o laddove il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio.

Per ciò che concerne l'automazione degli edifici, la Commissione è stata delegata ad adottare un atto delegato integrativo della Direttiva per l'istituzione di un sistema comune facoltativo europeo per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza, con la definizione di un indicatore di predisposizione e una metodologia con la quale esso dev'essere calcolato, in conformità dell'allegato 1-bis della Direttiva che fissa il "quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all'intelligenza". La proposta di regolamento delegato è stata presentata dalla Commissione europea il 14 ottobre 2020.

In materia di ispezione degli impianti di riscaldamento e degli impianti di condizionamento dell'aria la Direttiva EPDB demanda agli Stati membri di  prevedere ispezioni periodiche, anche laddove gli impianti siano combinati con impianti di ventilazione di ambienti con potenza nominale utile superiore a 70 KW.

Viene introdotto l'obbligo per gli SM di stabilire i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento e per gli impianti di condizionamento dell'aria anche combinati con impianti di ventilazione siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.

Gli Stati membri sono poi facoltizzati a stabilire i requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:

a) la funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi di efficienza e della necessità di manutenzione;

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell'energia.

Gli edifici non residenziali dotati di sistemi di automazione e controllo e gli edifici residenziali, dotati delle funzionalità di monitoraggio continuo e di regolazione, sono esentati dalle ispezioni periodiche.

In attuazione delle previsioni della Direttiva, il D.Lgs. n. 48/2020 modifica la disciplina sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici contenuta nel D.Lgs. n. 192/2005  (articolo 4), al fine di adeguarla alle nuove norme tecniche contenute nella  normativa UE  (cfr. Allegato I della Direttiva 2010/31/UE come modificato dalla Direttiva EPBD).

ENEA, in collaborazione con il Comitato Termotecnico italiano-CTI, deve predisporre e sottoporre al MISE uno studio che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente all'adeguamento.

Il D.Lgs. n. 48/2020 integra poi i criteri generali per la definizione dei requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici e unità immobiliari, nuovi o oggetto di ristrutturazione importante.

Vengono, in particolare, introdotti i seguenti criteri:

  • prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
  • i nuovi edifici e quelli esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, debbono essere dotati, ove possibile tecnicamente, di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare;
  • nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo; i requisiti devono rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica;
  • ove tecnicamente ed  economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo.

Il D.Lgs introduce poi i criteri generali per l'integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici. La definizione delle modalità operative viene demandata ad un uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concetto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata.

I criteri generali, questi ricalcano quanto previsto dalla Direttiva EPBD. Si specifica che entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, dovrà essere installato almeno un punto di ricarica ed il decreto interministeriale ne definirà le modalità (la Direttiva fa riferimento ad un "numero minimo" di punti di ricarica entro il 2025).

Un regolamento governativo opererà l'aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, ai sensi delle novità introdotte dalla Direttiva EPBD.

Vengono fissati specifici in merito criteri, quali la necessità di ottimizzare costi benefici per la collettività, semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell'efficienza energetica, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica delle parti accessibili dell'impianto.

Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

Il D.Lgs. n. 48/2020 prevede l'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, il cui scopo è quello di fornire ai cittadini, alle imprese e alla P.A. informazioni sulla prestazione energetica, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche, efficaci in termini di costi, compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica (si introduce un nuovo articolo 4-quater al D.Lgs. n. 192/2005).

Le modalità di funzionamento del portale sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze.Il Decreto deve disciplinare le opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per assicurare l'afflusso per via telematica dei dati presenti:
a) nel catasto degli attestati di prestazione energetica, comprese le informazioni sugli impianti termici;
b) nella banca dati istituita presso il GSE S.p.a relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili;
c) nel database "Progetto Patrimonio della PA";
d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici;
e) nel Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.

 

Ad ENEA è rimesso il compito di istituire uno sportello unico finalizzato a fornire - una volta acquisite ed elaborate da parte del Portale le informazioni suddette, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali - assistenza ed ogni informazione utile ai cittadini, alle imprese e alla P.A.

Per la costituzione del Portale è stanziata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2023.

Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Il D.Lgs. n. 48/2020 apporta modifiche alla disciplina dell'APE contenuta nel D.Lgs. n. 192/2005 (articolo 6). In particolare:

  • le competenze sanzionatorie in materia di APE sono ora attribuite alle regioni e alle province autonome competenti per l'accertamento e la contestazione della violazione. Rimane invariata l'entità della sanzione Ciò è coerente con le attività di controllo su normativa edilizia e APE, che è rimessa agli enti locali (cfr. infra);
  • la validità temporale massima dell'APE (dieci anni) viene subordinata anche al rispetto delle prescrizioni inerenti l'integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici;
  • la disciplina in materia di APE viene inoltre integrata con la previsione secondo la quale - quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato -  si deve procedere all'analisi della prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. Le risultanze sono trasmesse al proprietario dell'edificio in modo che possano essere utilizzate per il rilascio degli attestati di prestazione energetica.
  • Infine, si interviene sul sistema informativo comune di gestione del catasto degli edifici e degli attestati di prestazione energetica (cd. catasto degli APE), inserendo la previsione che tale sistema deve consentire la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati per cui è rilasciato l'APE.

E' demandato ad un regolamento governativo, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata l'aggiornamento dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici (nuovo comma 1-quater nell'articolo 4 del D.Lgs. n. 192/2005). 

Controllo e verifica circa l'attuazione della normativa

Il D.Lgs. n. 48/2020 aggiorna la disciplina delle funzioni delle regioni e degli enti locali in materia di attività di ispezione e controllo dell'attuazione della normativa in esame (articolo 9 del  D.Lgs. n. 192/2005). Viene precisato, in particolare, che:

  • l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati inerenti gli stessi impianti avvalendosi del catasto degli attestati di prestazione energetica, conformemente a quanto sarà previsto nel D.P.R. di aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici;
  • i programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli APE emessi, da parte delle regioni e delle province autonome, dovranno tener conto di quanto previsto in materia dall'Allegato II della Direttiva 2010/31/UE, come modificato alla Direttiva 2018/844/UE.

E' conferito alle regioni e alle province autonome il compito di avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti della prestazione energetica degli edifici.

Al MISE è poi demandato il compito di promuovere forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonché del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, al fine di rilevare il grado di attuazione del D.Lgs., proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo (novella all'articolo 10 del  D.Lgs. n. 192/2005).

Si rinvia al Rapporto Annuale ENEA sulla Certificazione Energetica degli Edifici, relativo all'anno 2021, disponibile qui.

Il Decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48 recepisce nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici pubblici e privati (Energy Performance Building Directive - EPBD).

La Direttiva EPBD provvede ad un riesame e ad una riorganizzazione in chiave sistematica delle disposizioni sulla prestazione energetica nell'edilizia, contenute nella Direttiva 2012/27/UE e nella Direttiva 2010/31/UE .

Essa fa parte, assieme alla più generale Direttiva 2018/2002/UE sull'efficienza energetica, del quadro regolatorio della governance europea dell'energia e clima, costituendone uno dei punti centrali.

La governance europea dell'energia e il clima sancisce il principio dell"energy efficiency first", ai sensi del quale gli Stati membri dovranno considerare, prima di adottare decisioni di pianificazione politica e di investimento in ambito energetico, se esistono misure di efficienza energetica alternative solide dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e dell'efficienza in termini di costi che consentano comunque di conseguire gli obiettivi delle decisioni poltiche (cfr. considerando n. 64 del Regolamento 2018/1999/UE).

La Direttiva EPBD si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi che l'Ue si è prefissa al 2030, dunque, al fine di contribuire ad ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, utilizzare una quota di energia da fonti energetiche rinnovabili del 32%, ridurre i consumi di energia primaria del 32,5% (cfr. infra, Tabella 1, nel paragrafo successivo).  

L'Unione si è impegnata ad elaborare un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050. Al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO2 nell'UE. Inoltre, tenendo conto del fatto che quasi il 50 % del consumo dell'energia finale dell'Unione è usato per riscaldamento e rinfrescamento, di cui l'80 % negli edifici, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici europei è fortemente legato al rinnovamento e adeguamento del parco immobiliare.

In proposito, il Green deal europeo evidenzia come, attualmente, il tasso annuo di ristrutturazione del parco immobiliare negli Stati membri varia dallo 0,4 all'1,2 %, un ritmo che dovrà essere almeno raddoppiato. Al tempo stesso, 50 milioni di consumatori hanno difficoltà a riscaldare adeguatamente le loro abitazioni. Per far fronte alla duplice sfida dell'efficienza energetica e dell'accessibilità economica dell'energia, l'UE e gli Stati membri dovrebbero avviare un'"ondata di ristrutturazioni" di edifici pubblici e privati.

L'aumento dei tassi di ristrutturazione, permette di ridurre l'importo delle bollette energetiche e può contrastare la povertà energetica, oltre a dare impulso al settore dell'edilizia, costituendo così un'occasione per sostenere le PMI e i posti di lavoro a livello locale. Quanto alle iniziative per contrastare la povertà energetica si rinvia alla Raccomandazione della Commissione (UE) 2020/1563, del 14 ottobre 2020.

 

I contenuti della Direttiva EPBD e il suo recepimento interno con il D.Lgs. n. 48/2020
Finalità, definizioni e ambito di intervento

Il D.Lgs. n. 48/2020, al fine di dare recepimento alla Direttiva EPBD, apporta modifiche e integrazioni (anche nel titolo) al Decreto legislativo n. 192 del 2005, attuativo delle precedenti Direttive sulla prestazione energetica nell'edilizia, intervendo su finalità, definizioni e ambito di applicazione.

Quanto alle finalità della disciplina, il D.Lgs. n. 48/2020 (articolo 1)  specifica che essa è rivolta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e alla loro efficacia, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.

Quanto all'ambito di intervento, all'interno del D.Lgs. n. 192/2005 è ora fatta rientrare:

  • la disciplina relativa all'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • la definizione di una Strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale
  • la promozione dell'efficienza energetica
  • la raccolta delle esperienze necessarie all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione (articolo 4 del D.Lgs. n. 48/2020 che integra articolo 3 del D.Lgs.192/2005).

Per gli edifici oggetto di tutela artistica e paesaggistica, il decreto non si applica nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente ai sensi del codice dei beni culturali, il rispetto delle relative prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. Contestualmente, viene specificato che rimane salva l'applicazione della disciplina relativa alla conduzione e controllo, oltre che di ispezione e manutenzione, delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva.

Per gli edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica (quali, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti Sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione), resta ferma per essi l'applicazione dlla disciplina sull'installazione e l'integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, inserita nel medesimo D.Lgs. n. 192 (cfr. infra).

Il Decreto definisce ora anche criteri, condizioni e modalità:

  • per l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione e di elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti;
  • per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, oltre che per la certificazione della prestazione;
  • per l'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione - oltre che ispezione - degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria;
  • per conseguire nel settore dell'edilizia gli obiettivi nazionali energetici e ambientali attraverso le Strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale;
  • per promuovere l'efficienza energetica anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, nonchè
  • per favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, mettendo le informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione;
  • per promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici (articolo 2 del D.Lgs. n. 48/2020 che integra l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n.192/2005).


Le definizioni del D.Lgs. n.192/2005 anch'esse vengono adeguate dal D.Lgs. n. 48/2020 ai contenuti della Direttiva EPDB, in particolare :

  • nella definizione di generatore di calore, viene inserito anche l'impianto termico che genera calore utile avvalendosi della trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;
  • nella definizione di sistema tecnico per l'edilizia, viene inclusa l'apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Rimane che un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi
  • viene inserita la definizione di "sistemi alternativi ad alta efficienza": con essa intendendo i sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico
  • vengono poi introdotte, attraverso un richiamo diretto alla Direttiva EPBD, ulteriori nuove definizioni di:
    - contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica
    - microsistema isolato
    - sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS), quale il sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;
  • nella definizione di impianto termico, cono ora ricompresi gli impianti individuali di riscaldamento e gli impianti destinati alla sola produzione di acqua calda, oltre a quelli di climatizzazione con o senza la produzione di acqua calda, anche eventualmente in combinazione con impianti di ventilazione (articolo 3 del D.Lgs. n. 48/2020 che integra l'articolo 2 del D.Lgs. n.192/2005).

Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale

La Direttiva EPBD trasferisce le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine degli edifici - già previste nella Direttiva 2012/27/UE - all'interno della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia, per maggiore coerenza e omogeneità. In particolare, le azioni per la realizzazione della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare pubblico e privato già contenute nell'articolo 4 della Direttiva 2012/27/UE vengono  trasposte ed estese nel nuovo articolo 2-bis della Direttiva 2010/31/UE.

Le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine devono comprendere, in base a quanto già stabilito dalla Direttiva 2012/27/UE, politiche e azioni di stimolo alle ristrutturazioni profonde ed efficaci degli edifici, anche in termini di costi (incluse quelle per fasi). La nuova EPBD integra tale previsione, con la possibilità che all'interno delle Strategie sia contemplata l'introduzione di un sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici.

Ogni Stato membro deve effettuare una consultazione pubblica sulla Strategia  prima della sua presentazione alle Istituzioni europee e può includere in essa le azioni per far fronte ai rischi connessi all'attività sismica e agli incendi.

Nella Strategia nazionale ogni Stato membro deve fissare una tabella di marcia in vista dell'obiettivo di lungo termine al  2050 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE dell'80-95% rispetto al 1990. La tabella deve includere tappe indicative, con misure e indicatori di progresso misurabili, per il 2030, il 2040 e il 2050 in relazione al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione.

La Direttiva EPBD, all'articolo 7, paragrafo 11, impone poi che una parte delle misure di efficienza energetica sia destinata in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, comprese quelle che si trovano in condizioni di povertà energetica. Anche il regolamento sulla governance dell'energia prescrive obblighi analoghi. Conformemente alla Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a stabilire misure nazionali pertinenti per contribuire ad alleviare la povertà energetica nell'ambito delle strategie di ristrutturazione a lungo termine.

Sulla base di quanto previsto dalla Direttiva EBPD, il D.Lgs. n. 48/2020  introduce all'interno del D.Lgs. n. 192/2005 , la disciplina la Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale, disponendo che essa costituisca parte integrante del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima.

Per coordinamento, il D.Lgs. abroga le norme del D.Lgs. n. 102/2014 (articolo 4, commi da 1 a 3), che già disciplinavano l'elaborazione di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, nel quadro dei PAEE-piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica, ormai superati (articolo 5 del D.Lgs. n. 48/2020, che inserisce un nuovo articolo 3-bis nel D.Lgs. n. 192/2005).

Ai sensi di quanto introdotto nel D.Lgs. n. 192/2005 (articolo 3-bis, comma 1, lett. d)), la Strategia deve includere anche l'individuazione di modalità per garantire risorse finanziarie adeguate, compreso l'utilizzo di agevolazioni fiscali  anche qualora gli interventi siano integralmente realizzati e finanziati da società di servizi energetici o altri soggetti finanziatori.

La Strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, e indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel PNIEC.

I contenuti specifici della Strategia ricalcano quelli indicati nella Direttiva 2018/844/UE, inclusa la possibile introduzione del sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle risultanze dello studio della Commissione europea, in corso di pubblicazione.

Durante l'attuazione della Strategia, sono svolte periodicamente delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento. Nei successivi aggiornamenti, nell'ambito del PNIEC, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della Strategia,comprese le politiche e le azioni in essa previste.

Alcuni contenuti della nuova Strategia italiana di ristrutturazione a lungo termine sono stati già anticipati nella versione del PNIEC inviata alla Commissione a gennaio 2020, prima del recepimento della Direttiva EPBD.

 

Meccanismi appropriati di sostegno agli investimenti nelle ristrutturazioni

La Direttiva EPBD impone agli Stati membri di facilitare l'accesso a meccanismi appropriati di sostegno agli investimenti nelle ristrutturazioni, tra i quali l'aggregazione di progetti, anche mediante piattaforme o gruppi di investimento e mediante consorzi di PMI; l'uso di fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato; fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati "one-stop-shop" .

Gli SM dovrebbero incoraggiare la concessione di prestiti ipotecari rivolti all'efficienza energetica per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, promuovere partenariati pubblico-privato o contratti facoltativi di rendimento energetico.

La Commissione ha il compito di raccogliere e diffondere, almeno alle autorità pubbliche, le migliori prassi riguardanti sistemi efficaci di finanziamento pubblico e privato per le ristrutturazioni efficienti.

La Direttiva EPBD introduce (con una modifica all'articolo 10, paragrafo 6, della precedente Direttiva 2010/31/UE) specifici criteri in base ai quali Stati membri debbono ancorare le rispettive misure finanziarie in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti: tra essi, il miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione confrontando gli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione stessa.

In attuazione delle previsioni della Direttiva, il  D.Lgs. n. 48/2020  integra e modifica la disciplina del D.Lgs. n. 192/2005 sugli strumenti finanziari e meccanismi pubblici di sostegno all'efficienza energetica negli edifici e, in particolare:

  • introduce la previsione per cui gli incentivi pubblici, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, devono essere commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Il relativo monitoraggio è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:
    • la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
    • i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
    • il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
    • una diagnosi energetica;
    • un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica,
  • demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantirne l'adeguata competenza, considerando tra l'altro il loro livello di formazione professionale. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli incentivi  sono concessi a condizione che i  sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.
  • Vengono poi introdotte nuove disposizioni che attribuiscono all'ENEA e al Gestore Servizi Energetici S.p.a. (GSE) il compito di predisporre congiuntamente, e trasmettere al MISE un rapporto contenente proposte finalizzate ad aggregare i progetti di efficienza energetica, anche mediante la promozione di piattaforme, gruppi di investimento e consorzi di PMI. per consentire l'accesso degli investitori e ridurre il rischio percepito dagli investitori stessi; ottimizzare l'utilizzo degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza energetica negli edifici; orientare gli investimenti privati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico e fornire strumenti e servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici a supporto dei consumatori, denominati - in ossequio a quanto prevede la Direttiva - "one-stop-shop", in materia di ristrutturazioni edilizie e di strumenti finanziari per l'efficienza energetica negli edifici (nuovo comma 4-bis nell'articolo 4-ter).

Il D.Lgs. n. 48/2020 opera poi una razionalizzazione della disciplina inerente il Fondo di garanzia a sostegno delle reti di teleriscaldamento, già implicitamente modificata e sostituita da normativa più recente. In base a tale normativa, le risorse del Fondo sono state infatti fatte confluire nelle risorse destinate ad alimentare il Fondo per l'efficienza energetica.

Requisiti minimi di prestazione energetica

L'articolo 1 della Direttiva EPBD interviene sulla disciplina - già contenuta nella Direttiva 2010/31/UE (articolo 6) - che prescrive, per gli edifici di nuova costruzione, il rispetto di requisiti minimi di prestazione energetica. La Direttiva specifica al riguardo che gli Stati membri devono garantire che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili. Per gli edifici destinati ad una ristrutturazione importante, gli Stati membri devono incoraggiare tali sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, prendendo in considerazione il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica.

I sistemi alternativi ad alta efficienza non ricevono più una indicazione tassativa e vincolante come nel testo originario della Direttiva 2010/31/UE.

 

Quanto all'ottimizzazione del consumo energetico nei sistemi tecnici per l'edilizia, la Direttiva EPBD introduce importanti novità:

  • in primis, gli Stati membri debbono introdurre l'obbligo di installare laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, nei nuovi edifici, dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell'unità immobiliare;
  • negli edifici esistenti l'installazione dei dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

Per ciò che concerne la mobilità elettrica e l'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti, gli Stati membri devono:

  • prevedere semplificazioni anche amministrativo-autorizzatorie all'installazione;
  • negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, il cui parcheggio, con più di dieci posti auto, sia oggetto di costruzione o ristrutturazione e sia all'interno dell'edificio o vi sia adiacente, gli Stati membri devono provvedere affinchè:
    • se si tratta di edifici non residenziali, sia installato, per almeno un posto auto su cinque, almeno un punto di ricarica e di infrastrutture di canalizzazione, per cavi elettrici, per consentire, in una fase successiva, di installare punti di ricarica. Possono essere esclusi gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, dalle esse occupati. Gli SM devono inoltre stabilire i requisiti per l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto entro il 1° gennaio 2025.
    • se si tratta di edifici residenziali, siano installati, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, per cavi elettrici, per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici. Sono indicati casi specifici di esclusione, tra i quali, la presentazione di domande di licenza edilizia o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021, o laddove il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio.

Per ciò che concerne l'automazione degli edifici, la Commissione è stata delegata ad adottare un atto delegato integrativo della Direttiva per l'istituzione di un sistema comune facoltativo europeo per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza, con la definizione di un indicatore di predisposizione e una metodologia con la quale esso dev'essere calcolato, in conformità dell'allegato 1-bis della Direttiva che fissa il "quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all'intelligenza". La proposta di regolamento delegato è stata presentata dalla Commissione europea il 14 ottobre 2020.

In materia di ispezione degli impianti di riscaldamento e degli impianti di condizionamento dell'aria la Direttiva EPDB demanda agli Stati membri di  prevedere ispezioni periodiche, anche laddove gli impianti siano combinati con impianti di ventilazione di ambienti con potenza nominale utile superiore a 70 KW.

Viene introdotto l'obbligo per gli SM di stabilire i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento e per gli impianti di condizionamento dell'aria anche combinati con impianti di ventilazione siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.

Gli Stati membri sono poi facoltizzati a stabilire i requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:

a) la funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi di efficienza e della necessità di manutenzione;

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell'energia.

Gli edifici non residenziali dotati di sistemi di automazione e controllo e gli edifici residenziali, dotati delle funzionalità di monitoraggio continuo e di regolazione, sono esentati dalle ispezioni periodiche.

In attuazione delle previsioni della Direttiva, il D.Lgs. n. 48/2020 modifica la disciplina sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici contenuta nel D.Lgs. n. 192/2005  (articolo 4), al fine di adeguarla alle nuove norme tecniche contenute nella  normativa UE  (cfr. Allegato I della Direttiva 2010/31/UE come modificato dalla Direttiva EPBD).

ENEA, in collaborazione con il Comitato Termotecnico italiano-CTI, deve predisporre e sottoporre al MISE uno studio che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente all'adeguamento.

Il D.Lgs. n. 48/2020 integra poi i criteri generali per la definizione dei requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici e unità immobiliari, nuovi o oggetto di ristrutturazione importante.

Vengono, in particolare, introdotti i seguenti criteri:

  • prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
  • i nuovi edifici e quelli esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, debbono essere dotati, ove possibile tecnicamente, di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare;
  • nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo; i requisiti devono rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica;
  • ove tecnicamente ed  economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo.

Il D.Lgs introduce poi i criteri generali per l'integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici. La definizione delle modalità operative viene demandata ad un uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concetto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata.

I criteri generali, questi ricalcano quanto previsto dalla Direttiva EPBD. Si specifica che entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, dovrà essere installato almeno un punto di ricarica ed il decreto interministeriale ne definirà le modalità (la Direttiva fa riferimento ad un "numero minimo" di punti di ricarica entro il 2025).

Un regolamento governativo opererà l'aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, ai sensi delle novità introdotte dalla Direttiva EPBD.

Vengono fissati specifici in merito criteri, quali la necessità di ottimizzare costi benefici per la collettività, semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell'efficienza energetica, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica delle parti accessibili dell'impianto.

Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

Il D.Lgs. n. 48/2020 prevede l'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, il cui scopo è quello di fornire ai cittadini, alle imprese e alla P.A. informazioni sulla prestazione energetica, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche, efficaci in termini di costi, compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica (si introduce un nuovo articolo 4-quater al D.Lgs. n. 192/2005).

Le modalità di funzionamento del portale sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze.Il Decreto deve disciplinare le opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per assicurare l'afflusso per via telematica dei dati presenti:
a) nel catasto degli attestati di prestazione energetica, comprese le informazioni sugli impianti termici;
b) nella banca dati istituita presso il GSE S.p.a relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili;
c) nel database "Progetto Patrimonio della PA";
d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici;
e) nel Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.

 

Ad ENEA è rimesso il compito di istituire uno sportello unico finalizzato a fornire - una volta acquisite ed elaborate da parte del Portale le informazioni suddette, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali - assistenza ed ogni informazione utile ai cittadini, alle imprese e alla P.A.

Per la costituzione del Portale è stanziata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2023.

Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Il D.Lgs. n. 48/2020 apporta modifiche alla disciplina dell'APE contenuta nel D.Lgs. n. 192/2005 (articolo 6). In particolare:

  • le competenze sanzionatorie in materia di APE sono ora attribuite alle regioni e alle province autonome competenti per l'accertamento e la contestazione della violazione. Rimane invariata l'entità della sanzione Ciò è coerente con le attività di controllo su normativa edilizia e APE, che è rimessa agli enti locali (cfr. infra);
  • la validità temporale massima dell'APE (dieci anni) viene subordinata anche al rispetto delle prescrizioni inerenti l'integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici;
  • la disciplina in materia di APE viene inoltre integrata con la previsione secondo la quale - quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato -  si deve procedere all'analisi della prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. Le risultanze sono trasmesse al proprietario dell'edificio in modo che possano essere utilizzate per il rilascio degli attestati di prestazione energetica.
  • Infine, si interviene sul sistema informativo comune di gestione del catasto degli edifici e degli attestati di prestazione energetica (cd. catasto degli APE), inserendo la previsione che tale sistema deve consentire la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati per cui è rilasciato l'APE.

E' demandato ad un regolamento governativo, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata l'aggiornamento dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici (nuovo comma 1-quater nell'articolo 4 del D.Lgs. n. 192/2005). 

Controllo e verifica circa l'attuazione della normativa

Il D.Lgs. n. 48/2020 aggiorna la disciplina delle funzioni delle regioni e degli enti locali in materia di attività di ispezione e controllo dell'attuazione della normativa in esame (articolo 9 del  D.Lgs. n. 192/2005). Viene precisato, in particolare, che:

  • l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati inerenti gli stessi impianti avvalendosi del catasto degli attestati di prestazione energetica, conformemente a quanto sarà previsto nel D.P.R. di aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici;
  • i programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli APE emessi, da parte delle regioni e delle province autonome, dovranno tener conto di quanto previsto in materia dall'Allegato II della Direttiva 2010/31/UE, come modificato alla Direttiva 2018/844/UE.

E' conferito alle regioni e alle province autonome il compito di avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti della prestazione energetica degli edifici.

Al MISE è poi demandato il compito di promuovere forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonché del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, al fine di rilevare il grado di attuazione del D.Lgs., proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo (novella all'articolo 10 del  D.Lgs. n. 192/2005).

Si rinvia al Rapporto Annuale ENEA sulla Certificazione Energetica degli Edifici, relativo all'anno 2021, disponibile qui.