In attuazione dell'art. 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 83 del 2022, che attua nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Tale attuazione si colloca nell'ambito degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022. A tal fine erano stati in precedenza emanati i decreti-legge n. 118 del 2021 e n. 152 del 2021, la cui disciplina relativa all'insolvenza è confluita all'interno del Codice proprio ad opera del d.lgs. n. 83 del 2022.
Il decreto legislativo, che è stato emanato dopo aver acquisito i pareri favorevoli delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato , si compone di due capi.
Il Capo I (articoli da 1 a 45) provvede ad attuare la Direttiva n. 2019/1023 attraverso modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
Alcune modifiche sono di coordinamento, in quanto conseguono a soppressioni, modifiche o introduzione di alcuni istituti del Codice, come la soppressione degli organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI) e l'introduzione del concetto unitario di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, volto a ricomprendere misure, accordi e procedure diretti al risanamento dell'impresa o alla liquidazione del patrimonio e delle attività del debitore.
Numerose sono le modifiche di carattere sostanziale; di seguito si dà conto delle principali facendo riferimento ai Titoli della Parte I del Codice.
Gli articoli da 1 a 5 del decreto legislativo n. 83 del 2022 apportano alcune modificazioni alle disposizioni generali, di cui al Titolo I del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, tra cui si segnalano, in particolare:
L'articolo 6 sostituisce integralmente il Titolo II, originariamente dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per inserirvi le disposizioni già in vigore a seguito degli interventi d'urgenza operati nel corso del 2021 (i già citati d.l. n. 118/2021 e d.l. n. 152/2021) per la realizzazione degli obiettivi del PNRR.
Il nuovo Titolo II disciplina l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca l'imprenditore commerciale (o agricolo), a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. L'esperto, nominato da una apposita commissione, è una figura professionale (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) dotata di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa, incaricata di valutare le ipotesi di risanamento, individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata e redigere, al termine dell'incarico, una relazione che verrà inserita nella piattaforma unica nazionale e comunicata all'imprenditore. Nel corso della procedura è prevista l'applicazione di agevolazioni fiscali e di misure protettive a favore dell'imprenditore per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza.
Una specifica disciplina è inoltre dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese e alle imprese di minori dimensioni.
Gli articoli da 7 a 13 intervengono sul Titolo III, dedicato alle norme comuni ai vari strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In particolare, vi è disciplinato il procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, attraverso cui vengono regolati i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso ai diversi strumenti di composizione della crisi.
Altri interventi di rilievo riguardano:
Gli articoli da 14 a 25 del decreto legislativo modificano il Titolo IV del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi. Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a:
Gli articoli da 26 a 34 apportano limitate modifiche nel Titolo V relativo alla liquidazione giudiziale, riguardanti:
Gli articoli 35 e 36 intervengono sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al Titolo VI, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza della continuità aziendale sulla liquidazione dell'impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l'interesse dei creditori. Quando sia accertata tale circostanza, è infatti prevista la limitazione per i creditori dissenzienti della possibilità di opporsi e si dispone che il piano venga omologato dal tribunale. Acquistano inoltre rilievo nella procedura i vantaggi compensativi che derivano alle singole imprese dalla presentazione di un piano unico per l'intero gruppo di imprese.
Le modifiche recate dagli articoli 37 e 38 al Titolo VII, in materia di liquidazione coatta amministrativa, riguardano in particolare:
Gli articoli 39 e 40 e gli articoli da 41 a 44 apportano modifiche di coordinamento, rispettivamente, al Titolo IX (disposizioni penali) e al Titolo X (disposizioni di attuazione), motivate dall'esigenza di correggere i riferimenti alle procedure di allerta di cui al Titolo II, che è stato integralmente riscritto dallo schema di decreto in esame. In particolare, viene eliminato il reato di falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI, organismo soppresso a seguito della suddetta riscrittura.
Infine, il Capo II dello schema di decreto legislativo (articoli da 46 a 51) con finalità di coordinamento: