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L'accelerazione delle procedure fallimentari nel decreto-legge n. 59 del 2016
informazioni aggiornate a lunedì, 12 dicembre 2016

Il decreto-legge n. 59 del 2016 ha dettato disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Il provvedimento, all'articolo 6, contiene anche disposizioni che apportano modifiche puntuali alla legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure.

Utilizzo delle modalità telematiche

In particolare, il provvedimento interviene sull'articolo 40 della legge fallimentare, relativo alla nomina del comitato dei creditori. La riforma precisa che il comitato dei creditori si considera costituito, anche prima della designazione del presidente, con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti. Non serve dunque alla costituzione del comitato la convocazione davanti al curatore.

Il decreto-legge consente, inoltre, di svolgere in via telematica le udienze che richiedono la presenza di un elevato numero di creditori. Le modalità telematiche – realizzate con strutture informatiche che possono essere messe a disposizione della procedura da soggetti terzi – dovranno comunque assicurare il rispetto del contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori.

Inoltre, il decreto-legge modifica l'art. 104-ter LF, in tema di programma di liquidazione, per inserire tra le giuste cause di revoca del curatore anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme, quando somme da distribuire ai creditori siano disponibili. In base all'art. 110 LF il curatore, ogni quattro mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. La violazione di questa disposizione in presenza di somme da ripartire è ora causa di revoca del curatore.

La fideiussione per accelerare la ripartizione dell'attivo

Nel corso dell'esame parlamentare è stata prevista una modifica all'art. 110 volta a stabilire:

  • che, se sono in corso procedimenti di impugnazione del decreto che accerta il passivo, il curatore deve indicare, nel progetto di ripartizione, per ciascun creditore, le somme che possono essere ripartite immediatamente e quelle per le quali, invece, occorre attendere una fideiussione, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme (con gli interessi) che risultino ripartite in eccesso;
  • che, se sono presentati reclami contro la ripartizione dell'attivo, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo e non occorre accantonare le somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione, se viene presentata una idonea fideiussione.

In entrambi i casi, la fideiussione deve essere rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione.

Il decreto-legge n. 59 del 2016 ha dettato disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Il provvedimento, all'articolo 6, contiene anche disposizioni che apportano modifiche puntuali alla legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure.

Utilizzo delle modalità telematiche

In particolare, il provvedimento interviene sull'articolo 40 della legge fallimentare, relativo alla nomina del comitato dei creditori. La riforma precisa che il comitato dei creditori si considera costituito, anche prima della designazione del presidente, con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti. Non serve dunque alla costituzione del comitato la convocazione davanti al curatore.

Il decreto-legge consente, inoltre, di svolgere in via telematica le udienze che richiedono la presenza di un elevato numero di creditori. Le modalità telematiche – realizzate con strutture informatiche che possono essere messe a disposizione della procedura da soggetti terzi – dovranno comunque assicurare il rispetto del contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori.

Inoltre, il decreto-legge modifica l'art. 104-ter LF, in tema di programma di liquidazione, per inserire tra le giuste cause di revoca del curatore anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme, quando somme da distribuire ai creditori siano disponibili. In base all'art. 110 LF il curatore, ogni quattro mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. La violazione di questa disposizione in presenza di somme da ripartire è ora causa di revoca del curatore.

La fideiussione per accelerare la ripartizione dell'attivo

Nel corso dell'esame parlamentare è stata prevista una modifica all'art. 110 volta a stabilire:

  • che, se sono in corso procedimenti di impugnazione del decreto che accerta il passivo, il curatore deve indicare, nel progetto di ripartizione, per ciascun creditore, le somme che possono essere ripartite immediatamente e quelle per le quali, invece, occorre attendere una fideiussione, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme (con gli interessi) che risultino ripartite in eccesso;
  • che, se sono presentati reclami contro la ripartizione dell'attivo, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo e non occorre accantonare le somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione, se viene presentata una idonea fideiussione.

In entrambi i casi, la fideiussione deve essere rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione.