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Il Payback
informazioni aggiornate a giovedì, 25 gennaio 2018

Di seguito vengono illustrati i tre diversi meccanismi denominati payback utilizzati per il governo della spesa farmaceutica.

La Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 ha applicato una riduzione del 5 per cento sul prezzo al pubblico comprensivo di IVA di tutti i farmaci rimborsabili dal SSN (fascia A-H) . Successivamente, l'articolo 1, comma 796, lettere f) e g) della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha previsto, per le aziende farmaceutiche, la possibilità di adottare il meccanismo del cosiddetto Payback di tutte le specialità medicinali di fascia A ed H distribuite attraverso le farmacie aperte al pubblico ed attraverso le strutture sanitarie pubbliche, con l'esclusione dei farmaci equivalenti inseriti nelle liste di trasparenza. Secondo la norma della finanziaria, piuttosto che continuare a subire la riduzione del prezzo del 5 per cento, le case farmaceutiche possono attuare un rimborso diretto alle singole regioni (corrispondente al risparmio atteso con la riduzione del 5 per cento per ciascun medicinale, in relazione ai suoi volumi di vendita).

Per quanto riguarda il payback sulla convezionata, l'extrasconto viene praticato con le modalità sopra illustrate per il versamento degli importi dovuti in adempimento al disposto dell'art. 11, co. 6, del decreto legge 78/2010. La norma dispone che l'AIFA pubblichi delle tabelle, per regione e per singola azienda farmaceutica, con gli importi corrispondenti ad una quota dell'1,83% determinata sulla base del valore dei medicinali erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale, che dovranno essere versati dalle aziende farmaceutiche ad ogni singola Regione. Successivamente, il decreto legge 95/20125 ha incrementato temporaneamente – dal 7 luglio 2012 al 31 dicembre 2012– le quote a carico delle aziende farmaceutiche. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2013, gli importi di payback attribuiti alle singole aziende titolari di AIC sono tornati a corrispondere con la quota dell'1,83% della spesa farmaceutica convenzionata.

Infine, il termine payback identifica anche la particolare procedura introdotta (dall'articolo 5 del decreto legge 159/2007 per l'assistenza farmaceutica territoriale, ed estesa successivamente anche alla farmaceutica ospedaliera  dall'articolo 15, comma 8, del decreto legge 95/2012) per effetto della quale le aziende del comparto farmaceutico sono chiamate a ripianare - per intero per quanto riguarda la farmaceutica territoriale e per metà relativamente all'ospedaliera - l'eccedenza della spesa farmaceutica, allorché sia superato il  tetto stabilito per legge. Più precisamente, nel caso in cui venga accertato dall'Aifa uno sforamento della soglia, le norme richiamate prevedono che il ripiano sia effettuato dalle imprese mediante versamenti disposti direttamente a favore delle Regioni e delle Province autonome. Tali somme sono calcolate sui prezzi dei farmaci al lordo dell'Iva.

Di seguito vengono illustrati i tre diversi meccanismi denominati payback utilizzati per il governo della spesa farmaceutica.

La Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 ha applicato una riduzione del 5 per cento sul prezzo al pubblico comprensivo di IVA di tutti i farmaci rimborsabili dal SSN (fascia A-H) . Successivamente, l'articolo 1, comma 796, lettere f) e g) della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha previsto, per le aziende farmaceutiche, la possibilità di adottare il meccanismo del cosiddetto Payback di tutte le specialità medicinali di fascia A ed H distribuite attraverso le farmacie aperte al pubblico ed attraverso le strutture sanitarie pubbliche, con l'esclusione dei farmaci equivalenti inseriti nelle liste di trasparenza. Secondo la norma della finanziaria, piuttosto che continuare a subire la riduzione del prezzo del 5 per cento, le case farmaceutiche possono attuare un rimborso diretto alle singole regioni (corrispondente al risparmio atteso con la riduzione del 5 per cento per ciascun medicinale, in relazione ai suoi volumi di vendita).

Per quanto riguarda il payback sulla convezionata, l'extrasconto viene praticato con le modalità sopra illustrate per il versamento degli importi dovuti in adempimento al disposto dell'art. 11, co. 6, del decreto legge 78/2010. La norma dispone che l'AIFA pubblichi delle tabelle, per regione e per singola azienda farmaceutica, con gli importi corrispondenti ad una quota dell'1,83% determinata sulla base del valore dei medicinali erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale, che dovranno essere versati dalle aziende farmaceutiche ad ogni singola Regione. Successivamente, il decreto legge 95/20125 ha incrementato temporaneamente – dal 7 luglio 2012 al 31 dicembre 2012– le quote a carico delle aziende farmaceutiche. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2013, gli importi di payback attribuiti alle singole aziende titolari di AIC sono tornati a corrispondere con la quota dell'1,83% della spesa farmaceutica convenzionata.

Infine, il termine payback identifica anche la particolare procedura introdotta (dall'articolo 5 del decreto legge 159/2007 per l'assistenza farmaceutica territoriale, ed estesa successivamente anche alla farmaceutica ospedaliera  dall'articolo 15, comma 8, del decreto legge 95/2012) per effetto della quale le aziende del comparto farmaceutico sono chiamate a ripianare - per intero per quanto riguarda la farmaceutica territoriale e per metà relativamente all'ospedaliera - l'eccedenza della spesa farmaceutica, allorché sia superato il  tetto stabilito per legge. Più precisamente, nel caso in cui venga accertato dall'Aifa uno sforamento della soglia, le norme richiamate prevedono che il ripiano sia effettuato dalle imprese mediante versamenti disposti direttamente a favore delle Regioni e delle Province autonome. Tali somme sono calcolate sui prezzi dei farmaci al lordo dell'Iva.