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Il regime fiscale delle locazioni brevi
informazioni aggiornate a lunedì, 23 ottobre 2017

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4) ha previsto la possibilità di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line. Tali norme si applicano per i contratti stipulati dal 1 giugno 2017. Viene introdotta una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito, a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.

Rientrano nel perimetro delle locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. Le locazioni brevi possono essere stipulate anche tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Gli intermediari che incassano i corrispettivi dei contratti in argomento, operando in qualità di sostituti d'imposta, effettuano una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei corrispettivi incassati all'atto dell'accredito, provvedono al relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso, mediante modello unico di versamento (F24). Nel caso di mancato esercizio dell'opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata sarà considerata dal locatore a titolo di acconto. 

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale delle locazioni brevi con la circolare 24/E del 12 ottobre 2017. Si segnala inoltre la guida aggiornata ad ottobre 2017.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato il 24 novembre 2017 ha trasmesso al Parlamento una segnalazione sulla norma descritta, evidenziando profili di impatto restrittivo della concorrenza: l'obbligo fiscale inerente all'assunzione della qualità di sostituto d'imposta, infatti, rappresentando un ulteriore onere amministrativo non direttamente collegato con l'attività d'impresa svolta dagli operatori del settore, è ritenuto suscettibile di disincentivare gli intermediari dal mettere a disposizione dei conduttori forme di pagamento digitale sulle proprie piattaforme. 

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4) ha previsto la possibilità di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line. Tali norme si applicano per i contratti stipulati dal 1 giugno 2017. Viene introdotta una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito, a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.

Rientrano nel perimetro delle locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. Le locazioni brevi possono essere stipulate anche tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Gli intermediari che incassano i corrispettivi dei contratti in argomento, operando in qualità di sostituti d'imposta, effettuano una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei corrispettivi incassati all'atto dell'accredito, provvedono al relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso, mediante modello unico di versamento (F24). Nel caso di mancato esercizio dell'opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata sarà considerata dal locatore a titolo di acconto. 

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale delle locazioni brevi con la circolare 24/E del 12 ottobre 2017. Si segnala inoltre la guida aggiornata ad ottobre 2017.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato il 24 novembre 2017 ha trasmesso al Parlamento una segnalazione sulla norma descritta, evidenziando profili di impatto restrittivo della concorrenza: l'obbligo fiscale inerente all'assunzione della qualità di sostituto d'imposta, infatti, rappresentando un ulteriore onere amministrativo non direttamente collegato con l'attività d'impresa svolta dagli operatori del settore, è ritenuto suscettibile di disincentivare gli intermediari dal mettere a disposizione dei conduttori forme di pagamento digitale sulle proprie piattaforme.