L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) - ridenominata, con legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 527-530), Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) - svolge un ruolo primario nel sistema della regolazione energetica ai sensi della legge istitutiva n. 481/1995, nonché dalle direttive del c.d. "Terzo pacchetto Energia" (direttive 2009/72/UE e 2009/73/UE), le quali pongono in capo agli Stati membri l'obbligo di affidare la funzione regolatoria ad un organismo che offra le massime garanzie di essere "funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico e privato" (articolo 35 della direttiva 2009/72/UE).
Nel corso della XVII legislatura, si è intervenuti sul D.Lgs. n. 93/2011 di recepimento del "Terzo pacchetto energia" con la legge europea 2014 (legge n. 115/2015) e con la legge europea 2015-2016 (Legge n. 122/2016). Gli interventi sono finalizzati a dar seguito ai rilievi mossi dalla Commissione UE circa la non corretta attuazione da parte dello Stato Italiano del Terzo pacchetto energia (procedura di infrazione n. 2014/2286 relativamente ai poteri dell'ARERA e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico.
Il D.Lgs. n. 93/2011 – come modificato – contiene dunque una serie di disposizioni, le quali, ferme restando le attribuzioni riconosciute dalla legge istitutiva, implementano ruolo, funzioni e autonomia dell'Autorità.
In particolare, l'articolo 42 del D.Lgs. n. 93/2011, modificato dall'articolo 26 della legge europea 2014 (legge n. 115/2015), dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalità, che integrano quelle previste dalla sua legge istitutiva (legge n. 481/1985):
a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione UE, mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'UE;
b) assicurare condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricità e del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;
c) contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e di distribuzione;
d) agevolare l'accesso alla rete di nuova capacità di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas da fonti di rinnovabili;
e) provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;
f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas naturale loro applicate e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.
Ai sensi del successivo articolo 43 del D.Lgs. n. 93/2011, anch'esso modificato dalla legge europea 2014, ferme restando le competenze attribuite all'Autorità ai sensi della normativa vigente, l'ARERA garantisce:
a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori;
b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di consumo;
c) l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi derivanti dalle direttive europee in materia 2009/72/UE e 2009/73/UE, dei Regolamenti 713/2009/UE, 714/2009/UE e 715/2009/UE e ss.mod, nonché da altre norme europee, comprese quelle in materia transfrontaliera.
L'Autorità inoltre vigila:
a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto;
b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato;
c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 42 della direttiva 2009/72/UE e di cui all'articolo 46 della direttiva 2009/73/UE.
L'Autorità monitora:
a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione;
b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso;
c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonché dei Paesi terzi.
L'ARERA può effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorità può in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica.
L'Autorità deve poi trasmettere alle Autorità di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale sull'attività svolta, nella quale, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformità di sviluppo della rete a livello europeo. L'analisi può includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento.
Ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. n. 93/2011, l'Autorità decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.
L'articolo 45 del D.Lgs. n. 93/2011, anch'esso modificato dalla legge europea 2014, disciplina - fermo restando quanto previsto dalla legge n. 481/1995 – il potere dell'Autorità di irrogare sanzioni amministrative pecuniariein caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti da specifiche disposizioni del Regolamento n. 714/2009, sulle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e del Regolamento n. 715/2009 sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.
Ai sensi di tale articolo, l'Autorità irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorità stessa.
Tale norma è stata oggetto di modifica anche da parte dell'articolo 33 della legge europea 2015-2016 (Legge n. 122/2016). La Commissione UE (punto 3.3.b della lettera di costituzione in mora "Poteri dell'Autorità nazionale di regolamentazione in merito all'irrogazione delle sanzioni previste dal Reg. (CE) n. 714/2009 e dal Reg. (CE) n. 715/2009") ha contestato all'Italia il mancato conferimento all'ARERA del potere di comminare sanzioni per le violazioni delle seguenti norme, che non erano espressamente citate nell'articolo 45 del D.lgs. n. 93/2011:
La legge europea ha inserito nell'articolo 45 il richiamo a tali norme.
L'articolo 16 del D. Lgs.n. 93/2011– concernente i piani di sviluppo decennali della rete – è stato anch'esso modificato nel corso della XVII legislatura (dall'articolo 26 della legge n. 115/2015), al fine di meglio distinguere ruoli e competenze del Ministero e dell'ARERA in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva 2009/73/UE.
A seguito di tali modifiche normative, i Gestori di rete, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 115/2015, sono tenuti a trasmettere annualmente unicamente all'ARERA e al Ministero dello sviluppo economico il proprio piano decennale di sviluppo della rete. L'Autorità, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti, dalla stessa definite, e rende pubblici i risultati della consultazione, ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 16 D. Lgs. 93/2011.
Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del nuovo comma 6 del citato articolo 16, è tenuto a valutare la coerenza dei piani decennali di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti.
Per contro, all'ARERA spettano i compiti di cui ai successivi nuovi commi 6-bis, 7 e 8 dell'articolo 16 del Dlgs. 93/2011, e dunque:
Inoltre, nei casi in cui il Gestore, per cause a esso imputabili, non realizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorità impone al Gestore di realizzare l'investimento medesimo entro un termine definito, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete (comma 8).
Quanto ai compiti dell'ARERA nel quadro attuativo del Terzo pacchetto energia, si richiama anche l'articolo 32 del D.Lgs. n. 93/2011, come modificato dalla legge europea 2014, il quale dispone che l'ARERA provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, con tariffe del servizio di bilanciamento determinate in modo corrispondente ai costi del servizio.
Infine, l'articolo 37 del D.Lgs. n. 93/2011, anch'esso modificato dalla legge europea 2014, dispone che l'ARERA individui le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal MISE in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati.
Tale articolo è stato oggetto di modifica anche da parte dell'articolo 33 della legge europea 2015-2016 (Legge n. 122/2016), essendo emersa l'esigenza, a seguito di colloqui con i servizi della Commissione UE, di apportare ulteriori correzioni, al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione.
La Viceministra Teresa Bellanova – intervenuta in X Commissione attività produttive il 7 giugno 2016 - ha illustrato l'excursus che ha condotto alle modifiche intervenute sull'articolo in questione. Nella lettera di costituzione in mora della Commissione UE, è stato eccepito all'Italia che l'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 93/2011 sottraesse alla competenza esclusiva dell'Autorità nazionale di regolamentazione i poteri relativi alla definizione di termini e condizioni per l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere.
Tale disposizione è stata dunque riformulata dall'articolo 26, comma 1, lettera d) della legge europea 2014, limitando le competenze del Ministero dello sviluppo economico all'adozione di indirizzi necessari ad assicurare il rispetto di impegni sull'utilizzo della capacità di transito dell'energia elettrica, derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati.
L'ulteriore modifica disposta con il comma 1 lettera a) dell'articolo 33 della legge europea 2015-2016 (Legge n. 122/2016), ha specificato che gli atti e gli accordi internazionali oggetto della norma riguardano l'Italia ed altri Stati non appartenenti all'Unione Europea.
La Commissione UE ha poi ritenuto che la legislazione italiana impedisse ad un soggetto che realizza una linea di interconnessione con Paesi membri di poter operare in qualità di gestore (punto 1 della lettera di costituzione in mora "Limitazione del numero di gestori dei sistemi di trasmissione e norme sugli interconnettori – violazione dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/UE").
La legge europea 2015-2016 pertanto è intervenuta sull'articolo 39 del D.Lgs. n. 93/2011 inserendovi un nuovo comma 3-bis, il quale prevede che le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'ARERA secondo le procedure delineate nella disciplina del Terzo pacchetto energia, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione.
Analogo obbligo è in capo al gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione. Tale nuovo comma è finalizzato a superare le osservazioni della Commissione, prevedendo la possibilità per i soggetti che realizzano linee di interconnessione con i Paesi membri di essere designati quali gestori della linea stessa, anche dopo il periodo di esenzione, a seguito della certificazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.