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Il sistema elettorale nelle regioni in cui si vota
informazioni aggiornate a martedì, 12 maggio 2015

Circoscrizioni e candidature

Il territorio regionale è diviso in circoscrizioni che coincidono con le province; fanno eccezione la regione Umbria, costituita in un'unica circoscrizione e la regione Toscana, in cui la provincia di Firenze è stata suddivisa in 4 circoscrizioni.

Le liste di candidati al Consiglio regionale sono presentate nelle circoscrizioni; ciascuna lista deve essere collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione; la normativa nazionale – vigente solo in Liguria – prevede anche liste regionali (il cosiddetto ‘listino') il cui capolista è il candidato alla carica di Presidente della Regione. Più liste circoscrizionali possono essere collegate al medesimo Presidente (o alla lista regionale nella normativa nazionale) e costituiscono una coalizione.

Riguardo la rappresentanza di genere, si ricorda che nelle leggi 108/68 e 93/1995 non vi sono disposizioni a riguardo (*). In tutte le leggi elettorali emanate dalle regioni, invece, sono previste norme sulla rappresentanza di genere: nelle liste circoscrizionali i candidati dello stesso sesso possono essere al massimo 2/3 (Campania e Marche), o al massimo il 60% (Umbria e Puglia) o in numero pari, elencati in ordine alternato di genere (Veneto e Toscana). L'inosservanza della norma comporta l'inammissibilità della lista in tutte le regioni ad eccezione della Puglia, dove è punita con una sanzione (riduzione dei contributi ai gruppi).

(*) Si ricorda che gli articoli 51 e 117 della Costituzione, come modificati rispettivamente dalle leggi costituzionali n. 1/2003 e n. 3/2001, dispongono ora sulle pari opportunità tra donne e uomini introducendo l'obbligo, per la legislazione statale e regionale, di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive; precedentemente a tale modifica la disposizione sulla parità di genere inserita nella legge 43/95 (art. 1, comma 6) fu dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 12 settembre 1995, n. 422.

 

Espressione del voto

Il voto è espresso per una delle liste che concorrono nelle circoscrizioni e per un candidato Presidente (o per una delle liste regionali, in Liguria); nelle regioni Marche e Umbria non è prevista la possibilità di esprimere il voto per un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta (cd. voto disgiunto), possibilità vigente nelle restanti regioni.

L'elettore può inoltre esprimere uno (Liguria, Marche, Puglia e Veneto) o due voti di preferenza (Campania, Toscana e Umbria), per candidati di una lista circoscrizionale; in caso di due preferenze, la seconda deve essere espressa per un candidato di genere diverso dal primo.

 

Soglia di accesso alla ripartizione dei seggi

In base alla disciplina nazionale concorrono all'assegnazione dei seggi soltanto le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per tutte le liste circoscrizionali nella regione, nonché le liste collegate ad una lista regionale che abbia ottenuto almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi per le liste regionali.

Nelle singole leggi elettorali la soglia per l'accesso delle liste alla ripartizione dei seggi varia sensibilmente da regione a regione (dal 2,5% dell'Umbria all'8% per le liste non coalizzate in Puglia). In alcune regioni è inoltre prevista una soglia variabile tra il 5% (Marche, Veneto) e il 10% (Campania, Toscana) per le coalizioni.

 

Premio di maggioranza

La riforma del 1995 (vigente in Liguria) ha introdotto, come ricordato, l'attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione di liste collegate al ‘candidato Presidente' che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi per le liste regionali. Alla coalizione è assegnato il 55 o il 60 per cento dei seggi spettanti al Consiglio regionale, in relazione alla percentuale di seggi ottenuti dalle liste circoscrizionali collegate.

In tutte e sei le regioni che hanno emanato leggi elettorali proprie è prevista l'attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o alle liste collegate al candidato Presidente che risulta vincente. In quattro regioni non è richiesta una percentuale minima di voti:

  • in Campania il premio varia da un minimo del 60% ad un massimo del 65% dei seggi;
  • in Puglia la consistenza del premio di maggioranza è così articolato: 29 seggi (58% dei seggi del Consiglio) se il gruppo di liste vincente ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi, 28 seggi (56% dei seggi) se ha ottenuto fra il 35% e il 40% dei voti, 27 seggi (54% dei seggi) se ha ottenuto meno del 35% dei voti;
  • in Veneto il premio di maggioranza consiste nel 60, 57,5 e 55% dei seggi del Consiglio a seconda della percentuale di voti ottenuti dalla coalizione vincente (rispettivamente superiore al 50%, inferiore al 50% e superiore al 40%, inferiore al 40% dei voti).
  • in Umbria il premio è, invece, stabilito in misura fissa: 12 seggi ovvero il 55% dei seggi del Consiglio, conseguentemente alle minoranze sono comunque attribuiti 7 seggi (più il seggio del candidato Presidente arrivato secondo).

Nelle altre regioni, invece, per l'attribuzione del premio la coalizione collegata al candidato Presidente vincente deve aver ottenuto una percentuale minima di voti:

  • nelle Marche il premio di maggioranza consiste in 18 seggi (60% dei seggi del Consiglio) se la coalizione vincente ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi, 17 seggi (56% dei seggi) se ha ottenuto fra il 37% e il 40% dei voti, 16 seggi (53% dei seggi) se ha ottenuto una percentuale di voti tra il 34% e il 37%;
  • in Toscana è previsto un turno di ballottaggio tra i due candidati presidenti più votati qualora nessuno di essi abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi al primo turno; il premio di maggioranza è quindi attribuito alla coalizione vincente nella misura del 60% dei seggi del Consiglio se la coalizione vincente ha ottenuto più del 45% al primo turno e del 57,5% dei seggi se la coalizione vincente ha ottenuto più del 40% ma meno del 45% al primo turno, o se ha ottenuto la vittoria al secondo turno; alle minoranze, indipendentemente dai voti ottenuti, spetta almeno il 35% dei seggi.

 

Attribuzione dei seggi

Per quanto concerne le modalità di attribuzione dei seggi, secondo la normativa nazionale, l'80 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale è attribuito nelle circoscrizioni alle liste (provinciali), collegate a un candidato alla carica di Presidente della Regione, che hanno superato la soglia di accesso. Il restante 20 per cento dei seggi è attribuito a candidati presenti in liste regionali.

L'assegnazione dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali avviene in due fasi: in ambito circoscrizionale sono assegnati i seggi a quoziente intero (con il metodo del quoziente corretto con +1); i seggi non assegnati in quella sede sono ripartiti fra le liste in sede regionale (Collegio Unico Regionale) in base ai maggiori resti.

Una volta attribuiti i seggi alle liste circoscrizionali, si procede alla attribuzione della restante quota del 20 per cento dei seggi (quota maggioritaria) e a garantire che, quale che sia stata l'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni e nel CUR, la lista, o la coalizione di liste collegate al candidato proclamato Presidente ottenga complessivamente il 55 o il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale.

 Tra le regioni che hanno legiferato, alcune (Campania, Puglia) hanno mantenuto lo schema della normativa nazionale, con le differenze dovute alla soppressione del listino: prima attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni (nella regione Puglia, tuttavia, solo il 46 per cento sono attribuiti nelle circoscrizioni); verifica del numero di seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione maggioritaria, attribuzione del premio di maggioranza, eventuale nuova ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni.

In altre regioni (Marche, Toscana, Veneto) invece, la prima ripartizione dei seggi è effettuata a livello regionale: dopo aver individuato il candidato Presidente vincente, viene effettuata una prima ripartizione dei seggi spettanti al Consiglio tra coalizioni e liste ammesse (con il metodo dei divisori d'Hondt) al fine di procedere alle verifiche richieste dalle singole discipline per (l'eventuale) l'attribuzione del premio di maggioranza. Stabilito il numero di seggi spettanti a ciascuna lista si procede quindi alla ripartizione degli stessi nelle circoscrizioni.

Per la ripartizione dei seggi alle liste nelle circoscrizioni, ad eccezione della regione Toscana, è utilizzato lo stesso metodo in vigore nella normativa nazionale: attribuzione dei seggi a quoziente intero nelle circoscrizioni e attribuzione dei seggi residuali a livello regionale sulla base dei resti.

Nella regione Umbria, costituita in unica circoscrizione elettorale, i seggi spettanti al Consiglio (20) sono prima ripartiti proporzionalmente (quoziente intero corretto e maggiori resti), quindi alla coalizione maggioritaria sono comunque assegnati 12 seggi e 7 seggi sono assegnati alle liste o coalizioni non collegate con il candidato Presidente risultato vincente.

 

Circoscrizioni e candidature

Il territorio regionale è diviso in circoscrizioni che coincidono con le province; fanno eccezione la regione Umbria, costituita in un'unica circoscrizione e la regione Toscana, in cui la provincia di Firenze è stata suddivisa in 4 circoscrizioni.

Le liste di candidati al Consiglio regionale sono presentate nelle circoscrizioni; ciascuna lista deve essere collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione; la normativa nazionale – vigente solo in Liguria – prevede anche liste regionali (il cosiddetto ‘listino') il cui capolista è il candidato alla carica di Presidente della Regione. Più liste circoscrizionali possono essere collegate al medesimo Presidente (o alla lista regionale nella normativa nazionale) e costituiscono una coalizione.

Riguardo la rappresentanza di genere, si ricorda che nelle leggi 108/68 e 93/1995 non vi sono disposizioni a riguardo (*). In tutte le leggi elettorali emanate dalle regioni, invece, sono previste norme sulla rappresentanza di genere: nelle liste circoscrizionali i candidati dello stesso sesso possono essere al massimo 2/3 (Campania e Marche), o al massimo il 60% (Umbria e Puglia) o in numero pari, elencati in ordine alternato di genere (Veneto e Toscana). L'inosservanza della norma comporta l'inammissibilità della lista in tutte le regioni ad eccezione della Puglia, dove è punita con una sanzione (riduzione dei contributi ai gruppi).

(*) Si ricorda che gli articoli 51 e 117 della Costituzione, come modificati rispettivamente dalle leggi costituzionali n. 1/2003 e n. 3/2001, dispongono ora sulle pari opportunità tra donne e uomini introducendo l'obbligo, per la legislazione statale e regionale, di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive; precedentemente a tale modifica la disposizione sulla parità di genere inserita nella legge 43/95 (art. 1, comma 6) fu dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 12 settembre 1995, n. 422.

 

Espressione del voto

Il voto è espresso per una delle liste che concorrono nelle circoscrizioni e per un candidato Presidente (o per una delle liste regionali, in Liguria); nelle regioni Marche e Umbria non è prevista la possibilità di esprimere il voto per un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta (cd. voto disgiunto), possibilità vigente nelle restanti regioni.

L'elettore può inoltre esprimere uno (Liguria, Marche, Puglia e Veneto) o due voti di preferenza (Campania, Toscana e Umbria), per candidati di una lista circoscrizionale; in caso di due preferenze, la seconda deve essere espressa per un candidato di genere diverso dal primo.

 

Soglia di accesso alla ripartizione dei seggi

In base alla disciplina nazionale concorrono all'assegnazione dei seggi soltanto le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per tutte le liste circoscrizionali nella regione, nonché le liste collegate ad una lista regionale che abbia ottenuto almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi per le liste regionali.

Nelle singole leggi elettorali la soglia per l'accesso delle liste alla ripartizione dei seggi varia sensibilmente da regione a regione (dal 2,5% dell'Umbria all'8% per le liste non coalizzate in Puglia). In alcune regioni è inoltre prevista una soglia variabile tra il 5% (Marche, Veneto) e il 10% (Campania, Toscana) per le coalizioni.

 

Premio di maggioranza

La riforma del 1995 (vigente in Liguria) ha introdotto, come ricordato, l'attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione di liste collegate al ‘candidato Presidente' che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi per le liste regionali. Alla coalizione è assegnato il 55 o il 60 per cento dei seggi spettanti al Consiglio regionale, in relazione alla percentuale di seggi ottenuti dalle liste circoscrizionali collegate.

In tutte e sei le regioni che hanno emanato leggi elettorali proprie è prevista l'attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o alle liste collegate al candidato Presidente che risulta vincente. In quattro regioni non è richiesta una percentuale minima di voti:

  • in Campania il premio varia da un minimo del 60% ad un massimo del 65% dei seggi;
  • in Puglia la consistenza del premio di maggioranza è così articolato: 29 seggi (58% dei seggi del Consiglio) se il gruppo di liste vincente ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi, 28 seggi (56% dei seggi) se ha ottenuto fra il 35% e il 40% dei voti, 27 seggi (54% dei seggi) se ha ottenuto meno del 35% dei voti;
  • in Veneto il premio di maggioranza consiste nel 60, 57,5 e 55% dei seggi del Consiglio a seconda della percentuale di voti ottenuti dalla coalizione vincente (rispettivamente superiore al 50%, inferiore al 50% e superiore al 40%, inferiore al 40% dei voti).
  • in Umbria il premio è, invece, stabilito in misura fissa: 12 seggi ovvero il 55% dei seggi del Consiglio, conseguentemente alle minoranze sono comunque attribuiti 7 seggi (più il seggio del candidato Presidente arrivato secondo).

Nelle altre regioni, invece, per l'attribuzione del premio la coalizione collegata al candidato Presidente vincente deve aver ottenuto una percentuale minima di voti:

  • nelle Marche il premio di maggioranza consiste in 18 seggi (60% dei seggi del Consiglio) se la coalizione vincente ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi, 17 seggi (56% dei seggi) se ha ottenuto fra il 37% e il 40% dei voti, 16 seggi (53% dei seggi) se ha ottenuto una percentuale di voti tra il 34% e il 37%;
  • in Toscana è previsto un turno di ballottaggio tra i due candidati presidenti più votati qualora nessuno di essi abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi al primo turno; il premio di maggioranza è quindi attribuito alla coalizione vincente nella misura del 60% dei seggi del Consiglio se la coalizione vincente ha ottenuto più del 45% al primo turno e del 57,5% dei seggi se la coalizione vincente ha ottenuto più del 40% ma meno del 45% al primo turno, o se ha ottenuto la vittoria al secondo turno; alle minoranze, indipendentemente dai voti ottenuti, spetta almeno il 35% dei seggi.

 

Attribuzione dei seggi

Per quanto concerne le modalità di attribuzione dei seggi, secondo la normativa nazionale, l'80 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale è attribuito nelle circoscrizioni alle liste (provinciali), collegate a un candidato alla carica di Presidente della Regione, che hanno superato la soglia di accesso. Il restante 20 per cento dei seggi è attribuito a candidati presenti in liste regionali.

L'assegnazione dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali avviene in due fasi: in ambito circoscrizionale sono assegnati i seggi a quoziente intero (con il metodo del quoziente corretto con +1); i seggi non assegnati in quella sede sono ripartiti fra le liste in sede regionale (Collegio Unico Regionale) in base ai maggiori resti.

Una volta attribuiti i seggi alle liste circoscrizionali, si procede alla attribuzione della restante quota del 20 per cento dei seggi (quota maggioritaria) e a garantire che, quale che sia stata l'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni e nel CUR, la lista, o la coalizione di liste collegate al candidato proclamato Presidente ottenga complessivamente il 55 o il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale.

 Tra le regioni che hanno legiferato, alcune (Campania, Puglia) hanno mantenuto lo schema della normativa nazionale, con le differenze dovute alla soppressione del listino: prima attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni (nella regione Puglia, tuttavia, solo il 46 per cento sono attribuiti nelle circoscrizioni); verifica del numero di seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione maggioritaria, attribuzione del premio di maggioranza, eventuale nuova ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni.

In altre regioni (Marche, Toscana, Veneto) invece, la prima ripartizione dei seggi è effettuata a livello regionale: dopo aver individuato il candidato Presidente vincente, viene effettuata una prima ripartizione dei seggi spettanti al Consiglio tra coalizioni e liste ammesse (con il metodo dei divisori d'Hondt) al fine di procedere alle verifiche richieste dalle singole discipline per (l'eventuale) l'attribuzione del premio di maggioranza. Stabilito il numero di seggi spettanti a ciascuna lista si procede quindi alla ripartizione degli stessi nelle circoscrizioni.

Per la ripartizione dei seggi alle liste nelle circoscrizioni, ad eccezione della regione Toscana, è utilizzato lo stesso metodo in vigore nella normativa nazionale: attribuzione dei seggi a quoziente intero nelle circoscrizioni e attribuzione dei seggi residuali a livello regionale sulla base dei resti.

Nella regione Umbria, costituita in unica circoscrizione elettorale, i seggi spettanti al Consiglio (20) sono prima ripartiti proporzionalmente (quoziente intero corretto e maggiori resti), quindi alla coalizione maggioritaria sono comunque assegnati 12 seggi e 7 seggi sono assegnati alle liste o coalizioni non collegate con il candidato Presidente risultato vincente.