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Il dibattito parlamentare in materia elettorale
informazioni aggiornate a lunedì, 19 febbraio 2018

Subito dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017 che, come si è detto, ha inciso sulla disciplina del sistema elettorale della Camera definito dalla legge n. 52/2015, e tenuto conto dell'esito del referendum del 4 dicembre 2016 sul testo costituzionale che avrebbe trasformato il Senato in organo ad elezione indiretta, è ripreso alla Camera l'iter parlamentare sulle modifiche ai sistemi elettorali del Parlamento, iter che ha portato all'approvazione di una nuova legge elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la legge n. 165/2017.

L'elezione della Camera dei deputati, a seguito dell'approvazione della legge n. 52/2015, era disciplinata dal sistema risultante dalle modifiche apportate da questa legge al DPR n. 361/1957, Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.  La legge 52/2015, come risultante a seguito della citata sentenza, recava una sistema proporzionale con attribuzione di un premio di maggioranza (pari a 340 seggi) nel caso in cui una lista raggiunga il 40 per cento dei voti validi. La soglia fissata per accedere al riparto è quella del 3% per la lista; non è ammessa la possibilità di presentarsi in coalizione.
La legge n. 52/2015 non interveniva sul sistema elettorale del Senato a seguito della decisione assunta nel corso dell'esame parlamentare di stralciare le disposizioni relative all'elezione del Senato in correlazione al testo di riforma costituzionale (sul quale il referendum del 4 dicembre 2016 non ha dato esito favorevole) che disponeva il superamento del sistema bicamerale paritario e la trasformazione del Senato in organo elettivo di secondo grado.
 Per l'elezione del Senato della Repubblica trovavano dunque applicazione le norme contenute nel D.Lgs. n. 533/1993, Testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, come risultanti a seguito della sentenza n. 1 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui attribuiva un premio di maggioranza (su base regionale) alla lista o alla coalizione di liste più votata e nella parte in cui non consentiva all'elettore l'espressione di un voto di preferenza. Il sistema che risultava prevedeva quindi un riparto proporzionale dei voti in ambito regionale con soglie di sbarramento riferite anch'esse al totale dei voti conseguiti nella regione (pari al 20% per le coalizioni, che contenessero almento una lista che otteneva il 3%; all'8 % per le liste non coalizzate e al 3% per le liste facenti parte di una coalizione ammessa alla ripartizione).
Per entrambi i sistemi elettorali, rimaneva invariato il voto degli italiani all'estero (12 deputati e 6 senatori, eletti con il sistema disciplinato dalla legge n. 459/2001).

L'iter parlamentare delle proposte di legge presentate dopo l'approvazione della legge n. 52 del 2015 – c.d. Italicum è dunque ripeso nel mese di febbraio 2017 presso la I Commissione; nell'ambito dell'istruttoria legislativa è stata svolta un'indagine conoscitiva in cui sono stati ascoltati esperti della materia per approfondire le principali tematiche poste in evidenza, in particolare, dall'evoluzione della giurisprudenza costituzionale (per approfondimenti si veda il dossier Servizio Studi Camera 530/1).

Le proposte presentate erano schematicamente così riassumibili: alcune proposte di legge che, assumendo come base l'impianto del sistema elettorale definito dalla legge 52/2015 (c.d. Italicum), vi apportavano alcune modifiche, in taluni casi con riguardo al solo sistema della Camera (in particolare quelle presentate prima del referendum del 4 dicembre 2016 sulla riforma costituzionale) in altri casi con un'applicazione anche al sistema elettorale del Senato; altre proposte di legge che disponevano il ripristino del sistema elettorale previgente alla legge n. 270/2005, al fine di prevedere il ritorno alla "legge Mattarella" sia per la Camera sia per il Senato; ulteriori proposte di legge che introducevano modifiche al sistema elettorale, anche delineando sistemi elettorali nuovi rispetto ai vigenti. 

La I Commissione della Camera ha quindi adottato, in una prima fase, il testo base proposto dal relatore, Emanuele Fiano, che delineava un sistema misto in cui i seggi erano attribuiti per metà (303 seggi alla Camera e 150 al Senato) con metodo maggioritario nell'ambito di collegi uninominali e per metà con metodo proporzionale nell'ambito di collegi plurinominali (c.d. Rosatellum).

 

Il testo presentato dal relatore Fiano il 17 maggio 2017 delineava un sistema elettorale misto in cui l'assegnazione di metà dei seggi era effettuata in collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui era eletto il candidato più votato, mentre l'assegnazione dell'altra metà dei seggi avveniva con metodo proporzionale, nell'ambito di collegi plurinominali, costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali, con l'attribuzione da 2 a 4 seggi.
Alla Camera, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e la disciplina speciale prevista per il Trentino-Alto Adige, il territorio era ripartito in 20 circoscrizioni, coincidenti con le regioni, elencate nella Tabella A allegata al vigente testo del dPR 361/1957. Ciascuna circoscrizione era ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali.
Il testo prevedeva complessivamente 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. Per la assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione era ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.
Per quanto riguarda la presentazione delle liste, nel caso in cui il candidato del collegio uninominale sia collegato a più liste, al fine di assicurare la reciproca conoscenza dei collegamenti, la presentazione della candidatura – da effettuarsi dai rappresentanti di tutte le liste collegate unitamente alla presentazione della lista nel collegio plurinominale – doveva essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e sottoscritta dai rappresentanti di tutte le liste. Veniva inoltre previsto che nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo per tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale.
In ogni collegio plurinominale ciascuna lista era composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico; che non può essere inferiore alla metà né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. Le liste dei candidati nei collegi plurinominali potevano quindi essere composte da 1, 2, 3 o – al massimo - 4 candidati, sulla base dei seggi assegnati al collegio. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi poteva essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
Nessun candidato poteva essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di tre.
Per quanto riguarda l'espressione del voto, ogni elettore disponeva di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto era attribuito al candidato nel collegio uninominale ed alla lista.
Si prevedeva infatti che l'elettore esprime un voto tracciando un solo segno o sul rettangolo con il nominativo del candidato nel collegio uninominale o sul rettangolo con il contrassegno di lista , accompagnato dalla lista di candidati nel collegio plurinominale. In entrambi i casi il voto è attribuito sia al candidato nel collegio uninominale che alla lista ai fini dell'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale.
Non era ammesso il voto disgiunto. Pertanto il voto espresso per un candidato nel collegio uninominale e per una lista collegata ad altro candidato nel collegio uninominale è nullo.
I candidati nei collegi uninominali possono essere collegati con più liste, purché il collegamento sia il medesimo per tutti i candidati nei collegi uninominali del collegio plurinominale.
Nel caso di candidato collegato a più liste, il suo nome compare sulla scheda tante volte quante le liste cui è collegato, nell'ordine stabilito dal sorteggio. In allegato al testo è presente il modello di scheda.
Come già ricordato, nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti.
Per i seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali, il riparto avveniva a livello nazionale tra le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.
Il deputato eletto in più collegi plurinominali era proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale. Facendo seguito a quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 il candidato plurieletto non ha dunque facoltà di opzione ma viene proclamato in base ad un criterio fissato dalla legge.
Al Senato, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero  e fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, il territorio nazionale è suddiviso in 150 collegi uninominali. I collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base della popolazione. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale.
Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione era ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.
Le modalità di espressione del voto e la presentazione delle liste e dei candidati nei collegi uninominali sono analoghe a quelle previste per la Camera.
L'assegnazione dei seggi alle liste con metodo proporzionale avviene a livello regionale. Accedevano al riparto le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione.
Il testo recava infine una delega al Governo per l'esercizio della delega legislativa – da esercitare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge - per la determinazione dei collegi uninominali – 303 per la Camera e 150 per il Senato - e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione.
 

Successivamente, si è svolto l'esame degli emendamenti al termine del quale – nel mese di giugno 2017 - la I Commissione ha concluso l'esame in sede referente approvando un testo (c.d. proporzionale personalizzato o simil tedesco), il cui impianto era in gran parte mutato rispetto al testo base adottato, e basato su impianto interamente proporzionale, in cui il territorio nazionale era diviso in circoscrizioni e collegi uninominali ed in cui erano proclamati eletti, sulla base e nei limi del voti ottenuti da ciascuna lista, dapprima i vincitori del collegio uninominale, quindi i candidati presenti nelle liste circoscrizionali e, infine, gli altri candidati dei collegi uninominali (c.d. migliori perdenti di collegio).

 
Il testo approvato dalla I Commissione nella seduta del 5 giugno 2017 definiva un sistema elettorale proporzionale in cui il territorio nazionale era articolato, per quanto riguarda la Camera, in 28 circoscrizioni e in 225 collegi uninominali e, per quanto riguarda il Senato, nelle 20 regioni e in 112 collegi uninominali. I collegi allegati al DPR 361/1957 e al D.Lgs. 533/1993 corrispondevano – per la Camera - ai collegi definiti dalla legge Mattarella per il Senato (D.Lgs. 535 del 1993) e – per il Senato – all'accorpamento dei collegi della Camera, come rideterminati in base al testo.
Alla Camera l'attribuzione dei seggi alle liste avveniva a livello nazionale in ragione proporzionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.
Erano ammesse al riparto dei seggi le liste che avessero conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o le liste rappresentative di minoranze linguistiche che avessero conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi nella circoscrizione (cd. soglia di sbarramento).
Per il Senato, l'assegnazione dei seggi avveniva invece a livello regionale, anche in tal caso con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.
Erano ammesse al riparto dei seggi al Senato: le liste che avessero conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi nonché le liste che avessero ottenuto sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi.
I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione erano quindi attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali: nei limiti dei seggi spettanti a ciascuna lista in base a tale riparto erano proclamati eletti, per ogni circoscrizione, dapprima i candidati che sono risultati "primi del collegio", secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo l'ordine numerico e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali.
Erano previste norme per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, sia nelle candidature delle liste circoscrizionali sia nei collegi uninominali.
Una disciplina specifica era mantenuta per i seggi attributi nelle circoscrizioni Estero e nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.

 

La discussione generale in Assemblea sul testo approvato dalla Commissione ha avuto luogo nella giornata di martedì 6 giugno 2017. Nella seduta dell'8 giugno 2017, dopo l'approvazione, con votazione segreta, di due identici emendamenti (1.512 Fraccaro e 1.535 Biancofiore) volti a superare la disciplina speciale per il Trentino Alto-Adige, l'Aula ha deliberato il rinvio in Commissione del testo.

La I Commissione ha quindi ripreso l'esame delle proposte di legge nella seduta del 6 settembre 2017: il 26 settembre è stato adottato il nuovo testo base proposto dal relatore, imperniato – sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea riguardo ai seggi da attribuire nella circoscrizione Trentino-Alto Adige - su un sistema misto in cui l'attribuzione dei seggi avviene in parte con formula maggioritaria (circa il 33%) e in parte con riparto proporzionale (circa il 67%).

Nelle sedute del 3, 4, 5, 6 e 7 ottobre si è svolto l'esame degli emendamenti – a seguito del quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al testo - al termine del quale, acquisito il parere del Comitato per la legislazione, la I Commissione – nella seduta di sabato 7 ottobre 2017 – ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente (c.d. Rosatellum 2).

Nella seduta del 12 ottobre 2017 l'Assemblea della Camera ha approvato, dopo il voto di fiducia posta dal Governo su tre articoli del provvedimento, il testo definito dalla Commissione, con l'aggiunta della clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, richiesta nel parere della V Commissione Bilancio, e di una modifica all'articolo 5 sulla circoscrizione Estero.

Il Senato ha avviato l'esame in sede referente il 17 ottobre 2017 presso la 1a Commissione: dopo lo svolgimento di audizioni di esperti della materia è stato concluso l'esame in sede referente nella seduta del 23 ottobre 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera. L'Assemblea del Senato – dopo la posizione di fiducia da parte del Governo su 5 dei 6 articoli di ci si compone il provvedimento – ha approvato il testo in via definitiva nella seduta del 26 ottobre 2016.

Nella seduta del 26 ottobre 2017 il Senato ha approvato, nel medesimo testo approvato dalla Camera, il testo di riforma del sistema elettorale del Parlamento.

Subito dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017 che, come si è detto, ha inciso sulla disciplina del sistema elettorale della Camera definito dalla legge n. 52/2015, e tenuto conto dell'esito del referendum del 4 dicembre 2016 sul testo costituzionale che avrebbe trasformato il Senato in organo ad elezione indiretta, è ripreso alla Camera l'iter parlamentare sulle modifiche ai sistemi elettorali del Parlamento, iter che ha portato all'approvazione di una nuova legge elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la legge n. 165/2017.

L'elezione della Camera dei deputati, a seguito dell'approvazione della legge n. 52/2015, era disciplinata dal sistema risultante dalle modifiche apportate da questa legge al DPR n. 361/1957, Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.  La legge 52/2015, come risultante a seguito della citata sentenza, recava una sistema proporzionale con attribuzione di un premio di maggioranza (pari a 340 seggi) nel caso in cui una lista raggiunga il 40 per cento dei voti validi. La soglia fissata per accedere al riparto è quella del 3% per la lista; non è ammessa la possibilità di presentarsi in coalizione.
La legge n. 52/2015 non interveniva sul sistema elettorale del Senato a seguito della decisione assunta nel corso dell'esame parlamentare di stralciare le disposizioni relative all'elezione del Senato in correlazione al testo di riforma costituzionale (sul quale il referendum del 4 dicembre 2016 non ha dato esito favorevole) che disponeva il superamento del sistema bicamerale paritario e la trasformazione del Senato in organo elettivo di secondo grado.
 Per l'elezione del Senato della Repubblica trovavano dunque applicazione le norme contenute nel D.Lgs. n. 533/1993, Testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, come risultanti a seguito della sentenza n. 1 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui attribuiva un premio di maggioranza (su base regionale) alla lista o alla coalizione di liste più votata e nella parte in cui non consentiva all'elettore l'espressione di un voto di preferenza. Il sistema che risultava prevedeva quindi un riparto proporzionale dei voti in ambito regionale con soglie di sbarramento riferite anch'esse al totale dei voti conseguiti nella regione (pari al 20% per le coalizioni, che contenessero almento una lista che otteneva il 3%; all'8 % per le liste non coalizzate e al 3% per le liste facenti parte di una coalizione ammessa alla ripartizione).
Per entrambi i sistemi elettorali, rimaneva invariato il voto degli italiani all'estero (12 deputati e 6 senatori, eletti con il sistema disciplinato dalla legge n. 459/2001).

L'iter parlamentare delle proposte di legge presentate dopo l'approvazione della legge n. 52 del 2015 – c.d. Italicum è dunque ripeso nel mese di febbraio 2017 presso la I Commissione; nell'ambito dell'istruttoria legislativa è stata svolta un'indagine conoscitiva in cui sono stati ascoltati esperti della materia per approfondire le principali tematiche poste in evidenza, in particolare, dall'evoluzione della giurisprudenza costituzionale (per approfondimenti si veda il dossier Servizio Studi Camera 530/1).

Le proposte presentate erano schematicamente così riassumibili: alcune proposte di legge che, assumendo come base l'impianto del sistema elettorale definito dalla legge 52/2015 (c.d. Italicum), vi apportavano alcune modifiche, in taluni casi con riguardo al solo sistema della Camera (in particolare quelle presentate prima del referendum del 4 dicembre 2016 sulla riforma costituzionale) in altri casi con un'applicazione anche al sistema elettorale del Senato; altre proposte di legge che disponevano il ripristino del sistema elettorale previgente alla legge n. 270/2005, al fine di prevedere il ritorno alla "legge Mattarella" sia per la Camera sia per il Senato; ulteriori proposte di legge che introducevano modifiche al sistema elettorale, anche delineando sistemi elettorali nuovi rispetto ai vigenti. 

La I Commissione della Camera ha quindi adottato, in una prima fase, il testo base proposto dal relatore, Emanuele Fiano, che delineava un sistema misto in cui i seggi erano attribuiti per metà (303 seggi alla Camera e 150 al Senato) con metodo maggioritario nell'ambito di collegi uninominali e per metà con metodo proporzionale nell'ambito di collegi plurinominali (c.d. Rosatellum).

 

Il testo presentato dal relatore Fiano il 17 maggio 2017 delineava un sistema elettorale misto in cui l'assegnazione di metà dei seggi era effettuata in collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui era eletto il candidato più votato, mentre l'assegnazione dell'altra metà dei seggi avveniva con metodo proporzionale, nell'ambito di collegi plurinominali, costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali, con l'attribuzione da 2 a 4 seggi.
Alla Camera, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e la disciplina speciale prevista per il Trentino-Alto Adige, il territorio era ripartito in 20 circoscrizioni, coincidenti con le regioni, elencate nella Tabella A allegata al vigente testo del dPR 361/1957. Ciascuna circoscrizione era ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali.
Il testo prevedeva complessivamente 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. Per la assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione era ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.
Per quanto riguarda la presentazione delle liste, nel caso in cui il candidato del collegio uninominale sia collegato a più liste, al fine di assicurare la reciproca conoscenza dei collegamenti, la presentazione della candidatura – da effettuarsi dai rappresentanti di tutte le liste collegate unitamente alla presentazione della lista nel collegio plurinominale – doveva essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e sottoscritta dai rappresentanti di tutte le liste. Veniva inoltre previsto che nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo per tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale.
In ogni collegio plurinominale ciascuna lista era composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico; che non può essere inferiore alla metà né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. Le liste dei candidati nei collegi plurinominali potevano quindi essere composte da 1, 2, 3 o – al massimo - 4 candidati, sulla base dei seggi assegnati al collegio. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi poteva essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
Nessun candidato poteva essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di tre.
Per quanto riguarda l'espressione del voto, ogni elettore disponeva di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto era attribuito al candidato nel collegio uninominale ed alla lista.
Si prevedeva infatti che l'elettore esprime un voto tracciando un solo segno o sul rettangolo con il nominativo del candidato nel collegio uninominale o sul rettangolo con il contrassegno di lista , accompagnato dalla lista di candidati nel collegio plurinominale. In entrambi i casi il voto è attribuito sia al candidato nel collegio uninominale che alla lista ai fini dell'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale.
Non era ammesso il voto disgiunto. Pertanto il voto espresso per un candidato nel collegio uninominale e per una lista collegata ad altro candidato nel collegio uninominale è nullo.
I candidati nei collegi uninominali possono essere collegati con più liste, purché il collegamento sia il medesimo per tutti i candidati nei collegi uninominali del collegio plurinominale.
Nel caso di candidato collegato a più liste, il suo nome compare sulla scheda tante volte quante le liste cui è collegato, nell'ordine stabilito dal sorteggio. In allegato al testo è presente il modello di scheda.
Come già ricordato, nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti.
Per i seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali, il riparto avveniva a livello nazionale tra le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.
Il deputato eletto in più collegi plurinominali era proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale. Facendo seguito a quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 il candidato plurieletto non ha dunque facoltà di opzione ma viene proclamato in base ad un criterio fissato dalla legge.
Al Senato, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero  e fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, il territorio nazionale è suddiviso in 150 collegi uninominali. I collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base della popolazione. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale.
Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione era ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.
Le modalità di espressione del voto e la presentazione delle liste e dei candidati nei collegi uninominali sono analoghe a quelle previste per la Camera.
L'assegnazione dei seggi alle liste con metodo proporzionale avviene a livello regionale. Accedevano al riparto le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione.
Il testo recava infine una delega al Governo per l'esercizio della delega legislativa – da esercitare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge - per la determinazione dei collegi uninominali – 303 per la Camera e 150 per il Senato - e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione.
 

Successivamente, si è svolto l'esame degli emendamenti al termine del quale – nel mese di giugno 2017 - la I Commissione ha concluso l'esame in sede referente approvando un testo (c.d. proporzionale personalizzato o simil tedesco), il cui impianto era in gran parte mutato rispetto al testo base adottato, e basato su impianto interamente proporzionale, in cui il territorio nazionale era diviso in circoscrizioni e collegi uninominali ed in cui erano proclamati eletti, sulla base e nei limi del voti ottenuti da ciascuna lista, dapprima i vincitori del collegio uninominale, quindi i candidati presenti nelle liste circoscrizionali e, infine, gli altri candidati dei collegi uninominali (c.d. migliori perdenti di collegio).

 
Il testo approvato dalla I Commissione nella seduta del 5 giugno 2017 definiva un sistema elettorale proporzionale in cui il territorio nazionale era articolato, per quanto riguarda la Camera, in 28 circoscrizioni e in 225 collegi uninominali e, per quanto riguarda il Senato, nelle 20 regioni e in 112 collegi uninominali. I collegi allegati al DPR 361/1957 e al D.Lgs. 533/1993 corrispondevano – per la Camera - ai collegi definiti dalla legge Mattarella per il Senato (D.Lgs. 535 del 1993) e – per il Senato – all'accorpamento dei collegi della Camera, come rideterminati in base al testo.
Alla Camera l'attribuzione dei seggi alle liste avveniva a livello nazionale in ragione proporzionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.
Erano ammesse al riparto dei seggi le liste che avessero conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o le liste rappresentative di minoranze linguistiche che avessero conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi nella circoscrizione (cd. soglia di sbarramento).
Per il Senato, l'assegnazione dei seggi avveniva invece a livello regionale, anche in tal caso con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.
Erano ammesse al riparto dei seggi al Senato: le liste che avessero conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi nonché le liste che avessero ottenuto sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi.
I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione erano quindi attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali: nei limiti dei seggi spettanti a ciascuna lista in base a tale riparto erano proclamati eletti, per ogni circoscrizione, dapprima i candidati che sono risultati "primi del collegio", secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo l'ordine numerico e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali.
Erano previste norme per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, sia nelle candidature delle liste circoscrizionali sia nei collegi uninominali.
Una disciplina specifica era mantenuta per i seggi attributi nelle circoscrizioni Estero e nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.

 

La discussione generale in Assemblea sul testo approvato dalla Commissione ha avuto luogo nella giornata di martedì 6 giugno 2017. Nella seduta dell'8 giugno 2017, dopo l'approvazione, con votazione segreta, di due identici emendamenti (1.512 Fraccaro e 1.535 Biancofiore) volti a superare la disciplina speciale per il Trentino Alto-Adige, l'Aula ha deliberato il rinvio in Commissione del testo.

La I Commissione ha quindi ripreso l'esame delle proposte di legge nella seduta del 6 settembre 2017: il 26 settembre è stato adottato il nuovo testo base proposto dal relatore, imperniato – sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea riguardo ai seggi da attribuire nella circoscrizione Trentino-Alto Adige - su un sistema misto in cui l'attribuzione dei seggi avviene in parte con formula maggioritaria (circa il 33%) e in parte con riparto proporzionale (circa il 67%).

Nelle sedute del 3, 4, 5, 6 e 7 ottobre si è svolto l'esame degli emendamenti – a seguito del quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al testo - al termine del quale, acquisito il parere del Comitato per la legislazione, la I Commissione – nella seduta di sabato 7 ottobre 2017 – ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente (c.d. Rosatellum 2).

Nella seduta del 12 ottobre 2017 l'Assemblea della Camera ha approvato, dopo il voto di fiducia posta dal Governo su tre articoli del provvedimento, il testo definito dalla Commissione, con l'aggiunta della clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, richiesta nel parere della V Commissione Bilancio, e di una modifica all'articolo 5 sulla circoscrizione Estero.

Il Senato ha avviato l'esame in sede referente il 17 ottobre 2017 presso la 1a Commissione: dopo lo svolgimento di audizioni di esperti della materia è stato concluso l'esame in sede referente nella seduta del 23 ottobre 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera. L'Assemblea del Senato – dopo la posizione di fiducia da parte del Governo su 5 dei 6 articoli di ci si compone il provvedimento – ha approvato il testo in via definitiva nella seduta del 26 ottobre 2016.

Nella seduta del 26 ottobre 2017 il Senato ha approvato, nel medesimo testo approvato dalla Camera, il testo di riforma del sistema elettorale del Parlamento.

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