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Temi dell'attività parlamentare

Il trattato Fiscal Compact
informazioni aggiornate a giovedì, 22 marzo 2018

Il trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria" (cd. Fiscal Compact) è stato firmato in occasione del Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012 da tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di Regno Unito e Repubblica ceca (che tuttavia, nel marzo 2014, ha deciso di aderire al trattato, ma non lo ha ancora rafiticato).

Elementi essenziali del Fiscal Compact

Il Fiscal Compact incorpora ed integra in una cornice unitaria alcune delle regole di finanza pubblica e delle procedure per il coordinamento delle politiche economiche in gran parte già introdotte o in via di introduzione in via legislativa nel quadro della nuova governance economica europea.

Tra i punti principali del trattato si segnalano:

  • l'impegno delle parti contraenti ad applicare e ad introdurre, entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, con norme costituzionali o di rango equivalente, la "regola aurea" per cui il bilancio dello Stato deve essere in pareggio o in attivo.

Il 17 aprile 2012 è stata approvata la legge costituzionale n.1/12 volta a introdurre nella Costituzione il  pareggio di bilancio, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La legge modifica gli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali (regioni, province, comuni e città metropolitane).

  • qualora il rapporto debito pubblico/Pil superi la misura del 60%, le parti contraenti si impegnano a ridurlo mediamente di 1/20 all'anno per la parte eccedente tale misura. Il ritmo di riduzione, tuttavia, dovrà tener conto di alcuni fattori rilevanti, quali la sostenibilità dei sistemi pensionistici e il livello di indebitamento del settore privato;
  • le parti contraenti si impegnano a coordinare meglio la collocazione dei titoli di debito pubblico, riferendo preventivamente alla Commissione e al Consiglio sui piani di emissione dei titoli di debito;
  • qualsiasi parte contraente che consideri un'altra parte contraente inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dal patto di bilancio potrebbe adire la Corte di giustizia dell'UE, anche in assenza di un rapporto di valutazione della Commissione europea;
  • le parti contraenti possono a fare ricorso, alle cooperazioni rafforzate nei settori che sono essenziali per il buon funzionamento dell'eurozona, senza tuttavia recare pregiudizio al mercato interno;
  • i Capi di Stato e di governo delle parti contraenti la cui moneta è l'euro si riuniscono informalmente in un Euro Summit, insieme con il Presidente della Commissione europea;
  • il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali delle parti contraenti, come previsto dal Titolo II del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), determineranno insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti dei parlamenti nazionali e delle competenti Commissioni del PE, al fine di dibattere le questioni connesse al ordinamento delle politiche economiche.

Il Trattato è entrato in vigore il 1° gennaio 2013, poiché – come previsto dall'art. 14 del medesimo Trattato – è stato ratificato da dodici Paesi dell'Eurozona (Austria, Cipro, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Finlandia, Portogallo, Slovenia). L'Italia lo ha ratificato con la legge n. 114 del 23 luglio 2012.

Incorporazione del Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico dell'UE

Il 6 dicembre 2017, nell'ambito del pacchetto di proposte sul futuro dell'Unione economica e monetaria, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva finalizzata ad incorporare le disposizioni del Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

L'art. 16 del Fiscal Compact prevede infatti che, al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso (e dunque, entro il 1° gennaio 2018), sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, siano adottate le misure necessarie per incorporarne il contenuto nella cornice giuridica dell'UE.

Con il Fiscal Compact, di fatto, si sono confermate alcune regole di bilancio già introdotte nell'ordinamento della UE e si impegnavano gli Stati firmatari a recepire la regola del pareggio strutturale di bilancio in disposizioni vincolanti a un elevato livello di gerarchia delle fonti giuridiche (preferibilmente a livello costituzionale)

Si può in proposito osservare che le previsioni di maggiore rilievo del Fiscal Compact sono riprodotte nei due principali strumenti normativi dell'Unione che definiscono il Patto di stabilità e crescita, ovvero i regolamenti (UE) n. 1466/97 e 1467/97, come modificati dapprima con il cosiddetto six-pack del 2011 e, successivamente all'entrata in vigore del Fiscal Compact, con il cosiddetto two-pack del 2013.

Gli unici elementi di differenza riguardano:

  • nell'ambito del cosiddetto braccio preventivo, il Fiscal Compact identifica l'obiettivo di medio termine (OMT) in termini di disavanzo strutturale di bilancio delle amministrazioni pubbliche nella misura massima dello 0,5% del PIL, mentre nel six-pack tale misura era identificata nell'1%;
  • il meccanismo correttivo automatico previsto dal Fiscal Compact, che si attiva qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo e che obbliga la parte contraente ad attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito, non è riprodotto nell'ordinamento dell'Unione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono invitati ad adottare la proposta di incorporazione del Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico dell'UE entro il primo semestre del 2019.

Attività parlamentare

Il 10 maggio 2017 la Camera dei deputati ha approvato una mozione (Rosato e altri, n. 1/01627), nella quale, tra le altre cose, impegna il Governo ad opporsi in sede europea a tale incorporazione del Fiscal compact.

Elementi di flessibilità nell'interpretazione del Patto di stabilità

Nella comunicazione presentata il 13 gennaio, congiuntamente alla proposta di regolamento istitutiva del Fondo europeo per gli investimenti, la Commissione europea se per un verso esclude di voler modificare la disciplina vigente del Patto di stabilità e crescita, per altro verso fornisce alcuni criteri interpretativi sul miglior uso del margine di flessibilità esistente a normativa invariata per quanto riguarda il medesimo Patto.

L'esigenza di una interpretazione che valorizzi i margini di flessibilità era stata sottolineata in particolare dall'Italia quale elemento positivo per favorire una ripresa del processo di crescita a seguito della crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008. In questi termini si era espresso in particolare il Presidente del Consiglio in occasione delle comunicazioni rese alla Camera, il 24 giugno 2014, sulle linee programmatiche del semestre di Presidenza italiana dell'UE.

Alcune delle indicazioni della comunicazione si riferiscono specificamente al trattamento degli apporti di capitale al fondo e al cofinanziamento di ulteriori investimenti riconducibili al piano Juncker (e sono illustrate nel bollettino RUE "Un piano di investimenti per l'Europa").

Altri criteri - di seguito sinteticamente illustrati – potranno essere utilizzati dalla Commissione anche congiuntamente, per cui – ad esempio – l'impegno richiesto agli Stati membri potrebbe variare non solo in funzione dell'andamento del ciclo economico, ma anche delle riforme strutturali da essi introdotte.

 

Valutazione delle riforme strutturali attuate dagli Stati membri

In via generale, la Commissione seguirà da vicino le riforme e proporrà  ai Paesi membri le misure necessarie per la loro attuazione. Più specificamente, la Commissione terrà conto dell'impatto fiscale positivo di tali riforme, in misura diversa a seconda della condizione degli Stati membri.

Per quelli che sono  nel braccio preventivo del Patto di stabilità (e dunque non sono soggetti a procedure di disavanzo eccessivo), la Commissione potrebbe ammettere una deviazione temporanea dall'obiettivo del pareggio a medio termine entro il limite dello 0,5% del PIL (per l'Italia, si tratterebbe di circa 8,5 miliardi di euro), garantendo un margine di sicurezza adeguato in modo da rispettare il valore di riferimento del 3%.

Per i Paesi che sono nel braccio correttivo (e dunque sono oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi), la Commissione potrebbe raccomandare al Consiglio la concessione di un termine più ampio per il rientro dal disavanzo.

 

Valutazione delle variazioni del ciclo economico.

La Commissione utilizzerà la griglia sottostante per valutare l'aggiustamento fiscale richiesto ai Paesi che rientrano nel braccio preventivo del Patto, diverso a seconda che rispettino o meno il criterio del debito.

In linea generale, agli Stati membri sarà richiesto uno aggiustamento di bilancio maggiore nei momenti favorevoli del ciclo economico ed uno più ridotto nei tempi meno favorevoli.

Va ricordato che, in base alle regole vigenti del Patto, i Paesi che hanno un debito superiore al 60% del PIL devono ridurlo nella misura di 1/20 l'anno, vale a dire del 3% (per cui l'Italia sarebbe impegnata a porre in essere manovre correttive dell'ordine di 50 miliardi circa annui)

 

 

 

 

Aggiustamento fiscale annuo richiesto*

 

 

Condizioni

Debito sotto la soglia del 60% e nessun rischio di sostenibilità

Debito sopra la soglia del 60% e rischio di sostenibilità

 

Tempi eccezionalmente sfavorevoli

Crescita reale o output gap <-4

Nessun aggiustamento richiesto

 

Tempi molto sfavorevoli

-4 ≤ output 
gap <-3

0

0.25

 

Tempi sfavorevoli

-3 ≤ output 
gap < -1.5

0 se il tasso di crescita reale è superiore del potenziale, 0.25 se è inferiore

0,25 se il tasso di crescita reale è superiore del potenziale, 0.5 se è inferiore

 

Tempi normali

-1.5 ≤ output 
gap < 1.5

0.5

> 0.5

 

Tamnpi favorevoli

output gap 
≥ 1.5 %

> 0.5 se il tasso di crescita reale è maggiore del potenziale, ≥ 0.75 se è inferiore

≥ 0.75 se il tasso di crescita reale è superiore del potenziale, ≥ 1 se è inferiore

Il trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria" (cd. Fiscal Compact) è stato firmato in occasione del Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012 da tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di Regno Unito e Repubblica ceca (che tuttavia, nel marzo 2014, ha deciso di aderire al trattato, ma non lo ha ancora rafiticato).

Elementi essenziali del Fiscal Compact

Il Fiscal Compact incorpora ed integra in una cornice unitaria alcune delle regole di finanza pubblica e delle procedure per il coordinamento delle politiche economiche in gran parte già introdotte o in via di introduzione in via legislativa nel quadro della nuova governance economica europea.

Tra i punti principali del trattato si segnalano:

  • l'impegno delle parti contraenti ad applicare e ad introdurre, entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, con norme costituzionali o di rango equivalente, la "regola aurea" per cui il bilancio dello Stato deve essere in pareggio o in attivo.

Il 17 aprile 2012 è stata approvata la legge costituzionale n.1/12 volta a introdurre nella Costituzione il  pareggio di bilancio, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La legge modifica gli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali (regioni, province, comuni e città metropolitane).

  • qualora il rapporto debito pubblico/Pil superi la misura del 60%, le parti contraenti si impegnano a ridurlo mediamente di 1/20 all'anno per la parte eccedente tale misura. Il ritmo di riduzione, tuttavia, dovrà tener conto di alcuni fattori rilevanti, quali la sostenibilità dei sistemi pensionistici e il livello di indebitamento del settore privato;
  • le parti contraenti si impegnano a coordinare meglio la collocazione dei titoli di debito pubblico, riferendo preventivamente alla Commissione e al Consiglio sui piani di emissione dei titoli di debito;
  • qualsiasi parte contraente che consideri un'altra parte contraente inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dal patto di bilancio potrebbe adire la Corte di giustizia dell'UE, anche in assenza di un rapporto di valutazione della Commissione europea;
  • le parti contraenti possono a fare ricorso, alle cooperazioni rafforzate nei settori che sono essenziali per il buon funzionamento dell'eurozona, senza tuttavia recare pregiudizio al mercato interno;
  • i Capi di Stato e di governo delle parti contraenti la cui moneta è l'euro si riuniscono informalmente in un Euro Summit, insieme con il Presidente della Commissione europea;
  • il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali delle parti contraenti, come previsto dal Titolo II del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), determineranno insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti dei parlamenti nazionali e delle competenti Commissioni del PE, al fine di dibattere le questioni connesse al ordinamento delle politiche economiche.

Il Trattato è entrato in vigore il 1° gennaio 2013, poiché – come previsto dall'art. 14 del medesimo Trattato – è stato ratificato da dodici Paesi dell'Eurozona (Austria, Cipro, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Finlandia, Portogallo, Slovenia). L'Italia lo ha ratificato con la legge n. 114 del 23 luglio 2012.

Incorporazione del Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico dell'UE

Il 6 dicembre 2017, nell'ambito del pacchetto di proposte sul futuro dell'Unione economica e monetaria, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva finalizzata ad incorporare le disposizioni del Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

L'art. 16 del Fiscal Compact prevede infatti che, al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso (e dunque, entro il 1° gennaio 2018), sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, siano adottate le misure necessarie per incorporarne il contenuto nella cornice giuridica dell'UE.

Con il Fiscal Compact, di fatto, si sono confermate alcune regole di bilancio già introdotte nell'ordinamento della UE e si impegnavano gli Stati firmatari a recepire la regola del pareggio strutturale di bilancio in disposizioni vincolanti a un elevato livello di gerarchia delle fonti giuridiche (preferibilmente a livello costituzionale)

Si può in proposito osservare che le previsioni di maggiore rilievo del Fiscal Compact sono riprodotte nei due principali strumenti normativi dell'Unione che definiscono il Patto di stabilità e crescita, ovvero i regolamenti (UE) n. 1466/97 e 1467/97, come modificati dapprima con il cosiddetto six-pack del 2011 e, successivamente all'entrata in vigore del Fiscal Compact, con il cosiddetto two-pack del 2013.

Gli unici elementi di differenza riguardano:

  • nell'ambito del cosiddetto braccio preventivo, il Fiscal Compact identifica l'obiettivo di medio termine (OMT) in termini di disavanzo strutturale di bilancio delle amministrazioni pubbliche nella misura massima dello 0,5% del PIL, mentre nel six-pack tale misura era identificata nell'1%;
  • il meccanismo correttivo automatico previsto dal Fiscal Compact, che si attiva qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo e che obbliga la parte contraente ad attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito, non è riprodotto nell'ordinamento dell'Unione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono invitati ad adottare la proposta di incorporazione del Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico dell'UE entro il primo semestre del 2019.

Attività parlamentare

Il 10 maggio 2017 la Camera dei deputati ha approvato una mozione (Rosato e altri, n. 1/01627), nella quale, tra le altre cose, impegna il Governo ad opporsi in sede europea a tale incorporazione del Fiscal compact.

Elementi di flessibilità nell'interpretazione del Patto di stabilità

Nella comunicazione presentata il 13 gennaio, congiuntamente alla proposta di regolamento istitutiva del Fondo europeo per gli investimenti, la Commissione europea se per un verso esclude di voler modificare la disciplina vigente del Patto di stabilità e crescita, per altro verso fornisce alcuni criteri interpretativi sul miglior uso del margine di flessibilità esistente a normativa invariata per quanto riguarda il medesimo Patto.

L'esigenza di una interpretazione che valorizzi i margini di flessibilità era stata sottolineata in particolare dall'Italia quale elemento positivo per favorire una ripresa del processo di crescita a seguito della crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008. In questi termini si era espresso in particolare il Presidente del Consiglio in occasione delle comunicazioni rese alla Camera, il 24 giugno 2014, sulle linee programmatiche del semestre di Presidenza italiana dell'UE.

Alcune delle indicazioni della comunicazione si riferiscono specificamente al trattamento degli apporti di capitale al fondo e al cofinanziamento di ulteriori investimenti riconducibili al piano Juncker (e sono illustrate nel bollettino RUE "Un piano di investimenti per l'Europa").

Altri criteri - di seguito sinteticamente illustrati – potranno essere utilizzati dalla Commissione anche congiuntamente, per cui – ad esempio – l'impegno richiesto agli Stati membri potrebbe variare non solo in funzione dell'andamento del ciclo economico, ma anche delle riforme strutturali da essi introdotte.

 

Valutazione delle riforme strutturali attuate dagli Stati membri

In via generale, la Commissione seguirà da vicino le riforme e proporrà  ai Paesi membri le misure necessarie per la loro attuazione. Più specificamente, la Commissione terrà conto dell'impatto fiscale positivo di tali riforme, in misura diversa a seconda della condizione degli Stati membri.

Per quelli che sono  nel braccio preventivo del Patto di stabilità (e dunque non sono soggetti a procedure di disavanzo eccessivo), la Commissione potrebbe ammettere una deviazione temporanea dall'obiettivo del pareggio a medio termine entro il limite dello 0,5% del PIL (per l'Italia, si tratterebbe di circa 8,5 miliardi di euro), garantendo un margine di sicurezza adeguato in modo da rispettare il valore di riferimento del 3%.

Per i Paesi che sono nel braccio correttivo (e dunque sono oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi), la Commissione potrebbe raccomandare al Consiglio la concessione di un termine più ampio per il rientro dal disavanzo.

 

Valutazione delle variazioni del ciclo economico.

La Commissione utilizzerà la griglia sottostante per valutare l'aggiustamento fiscale richiesto ai Paesi che rientrano nel braccio preventivo del Patto, diverso a seconda che rispettino o meno il criterio del debito.

In linea generale, agli Stati membri sarà richiesto uno aggiustamento di bilancio maggiore nei momenti favorevoli del ciclo economico ed uno più ridotto nei tempi meno favorevoli.

Va ricordato che, in base alle regole vigenti del Patto, i Paesi che hanno un debito superiore al 60% del PIL devono ridurlo nella misura di 1/20 l'anno, vale a dire del 3% (per cui l'Italia sarebbe impegnata a porre in essere manovre correttive dell'ordine di 50 miliardi circa annui)

 

 

 

 

Aggiustamento fiscale annuo richiesto*

 

 

Condizioni

Debito sotto la soglia del 60% e nessun rischio di sostenibilità

Debito sopra la soglia del 60% e rischio di sostenibilità

 

Tempi eccezionalmente sfavorevoli

Crescita reale o output gap <-4

Nessun aggiustamento richiesto

 

Tempi molto sfavorevoli

-4 ≤ output 
gap <-3

0

0.25

 

Tempi sfavorevoli

-3 ≤ output 
gap < -1.5

0 se il tasso di crescita reale è superiore del potenziale, 0.25 se è inferiore

0,25 se il tasso di crescita reale è superiore del potenziale, 0.5 se è inferiore

 

Tempi normali

-1.5 ≤ output 
gap < 1.5

0.5

> 0.5

 

Tamnpi favorevoli

output gap 
≥ 1.5 %

> 0.5 se il tasso di crescita reale è maggiore del potenziale, ≥ 0.75 se è inferiore

≥ 0.75 se il tasso di crescita reale è superiore del potenziale, ≥ 1 se è inferiore