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L'evoluzione del Temporary Framework Covid-19
informazioni aggiornate a mercoledì, 31 gennaio 2024
L'evoluzione del Quadro temporaneo
Nel dettaglio, il "Temporary Framework", nella sua prima versione, approvata con la Comunicazione del 19 marzo 2020 (2020/C 91 I/01) ha ritenuto ammissibili (previa notifica), sino al 31 dicembre 2020, cinque categorie di aiuti finalizzati a garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese colpite dalle misure restrittive determinate della pandemia. In particolare, gli Stati membri sono stati autorizzati a concedere:
  • aiuti di importo limitato, quali sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme;
  • aiuti sotto forma di garanzie statali sui prestiti
  • aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti;
  • aiuti sotto forma di garanzie e prestiti agevolati veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari;
  • maggiore flessibilità nell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. Poco dopo, il 28 marzo 2020, la Commissione ha modificato la comunicazione sulla valutazione degli aiuti di Stato al credito per l'esportazione per adeguarla all'aumentata rischiosità delle esportazioni nel contesto della crisi globale.
Con la successiva Comunicazione del 3 aprile 2020, la Commissone ha integrato il Quadro Temporaneo, ritenendo ammissibili (previa notifica) ulteriori misure di sostegno pubblico per accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla crisi sanitaria da COVID-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi, quali:
  • il sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus;
  • il sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova;
  • il sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia
  • il sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e il sostegno mirato sotto forma di contributo ai costi salariali di imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti dovrebbero licenziare del personale.
Con la Comunicazione dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156 final), la Commissione ha apportato una seconda modifica del Temporary Framework, per consentire sino al 1° luglio 2021 (previa notifica), interventi pubblici sotto forma di aiuti alla ricapitalizzazionea favore delle società non finanziarie. La Comunicazione ha introdotto inoltre la possibilità per gli Stati membri (fino al 31 dicembre 2020), di sostenere le imprese in difficoltà finanziarie dovute alla pandemia fornendo loro debito subordinato a condizioni favorevoli.
Con la Comunicazione del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509), la Commissione ha adottato una terza modificacon la quale ha esteso il campo di applicazione del Quadro temporaneo a tutte le micro e piccole imprese (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di EUR), anche se al 31 dicembre 2019 erano già in difficoltà finanziarie (la nozione di impresa in difficoltà rimane quella contenuta nell'articolo 2, punto 18, del Reg. n.651/2014/UE). L'intervento ha trovato ragione nel fatto che tali imprese sono state particolarmente colpite dalla carenza di liquidità causata dall'impatto economico della pandemia.
La modifica ha anche aumentato le possibilità di sostenere le startup, in particolare quelle innovative, che svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell'Unione.
E' stato anche chiarito che gli aiuti non devono essere subordinati alla delocalizzazione dell'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) verso il territorio dello Stato membro che concede l'aiuto, in quanto tale condizione sarebbe particolarmente dannosa per il mercato interno. Ciò vale indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE.
Con la Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, la Commissione ha introdotto una quarta modifica al quadro, che ha prorogato la scadenza di operatività delle misure del Temporary Frameworkal 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021, nonchè esteso ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti dalle entrate delle imprese a causa della pandemia è stato fatto rientrare, a date condizioni, nei regimi di aiuti consentiti (sempre previa notifica).
 Il 28 gennaio 2021, con la Comunicazione C 2021/C 34/06, la Commissione ha prorogato al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021). Sono stati inoltre aumentati i massimali degli aiuti di importo limitato e dei costi fissi non coperti ed è stata consentita la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro stesso.
Il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021)8442, la Commissione ha prorogato ulteriormente, al 30 giugno 2022, il Quadro temporaneo, definendo nel contempo un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi.In particolare, la Commissione ha aumentato i massimali per:
  • gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1), da 1,8 a 2,3 milioni di euro. Per le imprese della pesca e acquacoltura, il limite è 345.000 euro e per quelle della produzione primaria di prodotti agricoli, 290.000 euro;
  • il sostegno ai costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese colpite dalla crisi (sezione 3.12), da 10 a 12 milioni di euro.
 
E' stata prorogata poi dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili concessi sulla base del Quadro (anticipi rimborsabili, garanzie e prestiti) in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette e gli aiuti di importo limitato, rispettando le condizioni stabilite (rispettivamente, nella sezione 3.1 e 3.12 del Quadro).
Si è intervenuti anche sulla disciplina di sostegno al credito all'esportazione a breve termine (STEC) (2012/C 392/01), considerando tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi dell'allegato STEC come ammissibili al sostegno degli Stati membri, in quanto temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 marzo 2022 (anzichè fino al 31 dicembre 2021). A decorrere dal 1 gennaio 2022, si applica la comunicazione riveduta sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

A supporto della ripresa economica, sono state poi introdotte due nuove misure:
  • sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile. Si tratta di incentivi a favore delle imprese che gli Stati membri possono concedere per superare la carenza di investimenti accumulata nell'economia a causa della crisi non oltre il 31 dicembre 2023, termine così prorogato dall'ultima modifica del quadro di ottobre scorso (COM 2022/C 423/04). 
    Gli aiuti devono essere orientati a una crescita sostenibile a lungo termine (in particolare, ad un "futuro più verde e digitale") e possono essere concessi in diverse forme: sovvenzioni a fondo perduto, agevolazioni fiscali o differimenti, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie. La nuova sezione può essere applicata agli aiuti concessi dopo il 1° febbraio 2020, alle condizioni ivi previste. L'importo complessivo non deve superare i 10 milioni di euro per impresa. Nelle zone assistite, l'importo è maggiore, secono i criteri ivi indicati, che rimandano, con talune eccezioni, all'art. 14 del GBER.
    In virtù della modifica di ottobre 2022, è stato specificato il divieto di cumulo degli aiuti in esame con quelli concessi ai sensi del Quadro temporaneo di crisi a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina, relativamente agli stessi costi ammissibili.
    In nessun caso, l'importo totale dell'aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili.
  • sostegno alla solvibilità (nuova sezione 3.14). Gli Stati membri possono adottare tali misure fino al 31 dicembre 2023. Il sostegno è fornito come incentivo per gli investimenti privati in partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity, comprese le partecipazioni senza diritto di voto o i prestiti partecipativi. L'aiuto è fornito sotto forma di garanzie pubblicheo misure analoghe per fondi di investimento dedicati. I beneficiari finali sono le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, come definite dagli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).
Sul sito istituzionale della Commissioneeuropea è disponibile l'elenco, in costante aggiornamento, delle decisioni sugli aiuti di Stato notificati dai diversi Stati membri per fronteggiare l'emergenza e la sintesi dei regimi di aiuti autorizzati per l'Italia nell'ambito del Temporary Framework. Ulteriori informazioni sono disponibili sulle pagine web della Commissione.
L'evoluzione del Quadro temporaneo
Nel dettaglio, il "Temporary Framework", nella sua prima versione, approvata con la Comunicazione del 19 marzo 2020 (2020/C 91 I/01) ha ritenuto ammissibili (previa notifica), sino al 31 dicembre 2020, cinque categorie di aiuti finalizzati a garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese colpite dalle misure restrittive determinate della pandemia. In particolare, gli Stati membri sono stati autorizzati a concedere:
  • aiuti di importo limitato, quali sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme;
  • aiuti sotto forma di garanzie statali sui prestiti
  • aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti;
  • aiuti sotto forma di garanzie e prestiti agevolati veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari;
  • maggiore flessibilità nell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. Poco dopo, il 28 marzo 2020, la Commissione ha modificato la comunicazione sulla valutazione degli aiuti di Stato al credito per l'esportazione per adeguarla all'aumentata rischiosità delle esportazioni nel contesto della crisi globale.
Con la successiva Comunicazione del 3 aprile 2020, la Commissone ha integrato il Quadro Temporaneo, ritenendo ammissibili (previa notifica) ulteriori misure di sostegno pubblico per accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla crisi sanitaria da COVID-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi, quali:
  • il sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus;
  • il sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova;
  • il sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia
  • il sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e il sostegno mirato sotto forma di contributo ai costi salariali di imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti dovrebbero licenziare del personale.
Con la Comunicazione dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156 final), la Commissione ha apportato una seconda modifica del Temporary Framework, per consentire sino al 1° luglio 2021 (previa notifica), interventi pubblici sotto forma di aiuti alla ricapitalizzazionea favore delle società non finanziarie. La Comunicazione ha introdotto inoltre la possibilità per gli Stati membri (fino al 31 dicembre 2020), di sostenere le imprese in difficoltà finanziarie dovute alla pandemia fornendo loro debito subordinato a condizioni favorevoli.
Con la Comunicazione del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509), la Commissione ha adottato una terza modificacon la quale ha esteso il campo di applicazione del Quadro temporaneo a tutte le micro e piccole imprese (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di EUR), anche se al 31 dicembre 2019 erano già in difficoltà finanziarie (la nozione di impresa in difficoltà rimane quella contenuta nell'articolo 2, punto 18, del Reg. n.651/2014/UE). L'intervento ha trovato ragione nel fatto che tali imprese sono state particolarmente colpite dalla carenza di liquidità causata dall'impatto economico della pandemia.
La modifica ha anche aumentato le possibilità di sostenere le startup, in particolare quelle innovative, che svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell'Unione.
E' stato anche chiarito che gli aiuti non devono essere subordinati alla delocalizzazione dell'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) verso il territorio dello Stato membro che concede l'aiuto, in quanto tale condizione sarebbe particolarmente dannosa per il mercato interno. Ciò vale indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE.
Con la Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, la Commissione ha introdotto una quarta modifica al quadro, che ha prorogato la scadenza di operatività delle misure del Temporary Frameworkal 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021, nonchè esteso ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti dalle entrate delle imprese a causa della pandemia è stato fatto rientrare, a date condizioni, nei regimi di aiuti consentiti (sempre previa notifica).
 Il 28 gennaio 2021, con la Comunicazione C 2021/C 34/06, la Commissione ha prorogato al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021). Sono stati inoltre aumentati i massimali degli aiuti di importo limitato e dei costi fissi non coperti ed è stata consentita la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro stesso.
Il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021)8442, la Commissione ha prorogato ulteriormente, al 30 giugno 2022, il Quadro temporaneo, definendo nel contempo un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi.In particolare, la Commissione ha aumentato i massimali per:
  • gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1), da 1,8 a 2,3 milioni di euro. Per le imprese della pesca e acquacoltura, il limite è 345.000 euro e per quelle della produzione primaria di prodotti agricoli, 290.000 euro;
  • il sostegno ai costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese colpite dalla crisi (sezione 3.12), da 10 a 12 milioni di euro.
 
E' stata prorogata poi dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili concessi sulla base del Quadro (anticipi rimborsabili, garanzie e prestiti) in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette e gli aiuti di importo limitato, rispettando le condizioni stabilite (rispettivamente, nella sezione 3.1 e 3.12 del Quadro).
Si è intervenuti anche sulla disciplina di sostegno al credito all'esportazione a breve termine (STEC) (2012/C 392/01), considerando tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi dell'allegato STEC come ammissibili al sostegno degli Stati membri, in quanto temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 marzo 2022 (anzichè fino al 31 dicembre 2021). A decorrere dal 1 gennaio 2022, si applica la comunicazione riveduta sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

A supporto della ripresa economica, sono state poi introdotte due nuove misure:
  • sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile. Si tratta di incentivi a favore delle imprese che gli Stati membri possono concedere per superare la carenza di investimenti accumulata nell'economia a causa della crisi non oltre il 31 dicembre 2023, termine così prorogato dall'ultima modifica del quadro di ottobre scorso (COM 2022/C 423/04). 
    Gli aiuti devono essere orientati a una crescita sostenibile a lungo termine (in particolare, ad un "futuro più verde e digitale") e possono essere concessi in diverse forme: sovvenzioni a fondo perduto, agevolazioni fiscali o differimenti, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie. La nuova sezione può essere applicata agli aiuti concessi dopo il 1° febbraio 2020, alle condizioni ivi previste. L'importo complessivo non deve superare i 10 milioni di euro per impresa. Nelle zone assistite, l'importo è maggiore, secono i criteri ivi indicati, che rimandano, con talune eccezioni, all'art. 14 del GBER.
    In virtù della modifica di ottobre 2022, è stato specificato il divieto di cumulo degli aiuti in esame con quelli concessi ai sensi del Quadro temporaneo di crisi a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina, relativamente agli stessi costi ammissibili.
    In nessun caso, l'importo totale dell'aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili.
  • sostegno alla solvibilità (nuova sezione 3.14). Gli Stati membri possono adottare tali misure fino al 31 dicembre 2023. Il sostegno è fornito come incentivo per gli investimenti privati in partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity, comprese le partecipazioni senza diritto di voto o i prestiti partecipativi. L'aiuto è fornito sotto forma di garanzie pubblicheo misure analoghe per fondi di investimento dedicati. I beneficiari finali sono le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, come definite dagli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).
Sul sito istituzionale della Commissioneeuropea è disponibile l'elenco, in costante aggiornamento, delle decisioni sugli aiuti di Stato notificati dai diversi Stati membri per fronteggiare l'emergenza e la sintesi dei regimi di aiuti autorizzati per l'Italia nell'ambito del Temporary Framework. Ulteriori informazioni sono disponibili sulle pagine web della Commissione.