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L'ordinariato militare e la figura del cappellano militare
informazioni aggiornate a giovedì, 8 aprile 2021

Con l'entrata in vigore della Costituzione e del suo articolo 7, i rapporti tra Stato e Santa Sede vengono regolati attraverso accordi che prevedono procedimenti di revisione bilaterale senza necessità di revisioni costituzionali.

È questo il caso dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa sede del 18 febbraio 1984 che apporta  modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (legge 25 marzo 1985, n. 121).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del citato Accordo  l'assistenza spirituale al personale delle Forze armate è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

Ai sensi dell'articolo 1533 del Codice dell'ordinamento militare l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale è devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.

L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale.

Ordinario militare 

Generale di corpo d'armata

Vicario generale militare 

Maggiore generale

Ispettori

Brigadiere generale

 Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.

Ai sensi dell'articolo 1539 l'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età.  Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di età.

Il servizio specifico di cappellano militare presenta le seguenti caratteristiche:

  1. stato di sacerdote cattolico;
  2.  assimilazione di rango ai diversi gradi militari, secondo le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare;
  3. incompatibilità di qualsiasi occupazione o attività che esuli dai compiti di cappellano militare in servizio permanente (Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, può concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, ritenuto conciliabile con i doveri di uffici);
  4. assoggettabilità alla giurisdizione penale militare e alle norme del Codice e del Regolamento in materia di disciplina militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.

La nomina di cappellano militare è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa, previa designazione dell'Ordinario Militare. L'istituzione ecclesiastica di cappellano militare e il conferimento della missione canonica è, invece, di competenza propria dell'Ordinario Militare.

I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.

Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, presta giuramento con la formula e secondo le modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I cappellani militari si distinguono in: a) cappellani militari in servizio permanente; b) cappellani militari in congedo; c) cappellani militari in congedo assoluto.  I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego e hanno gli obblighi di servizio previsti dal presente codice. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva. I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni del presente codice riflettenti il grado e la disciplina.

I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa. L'iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità. I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza.

L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi (art. 1546):

terzo cappellano militare capo 

colonnello

secondo cappellano militare capo

tenente colonnello

primo cappellano militare capo

maggiore 

cappellano militare capo

capitano

cappellano militare addetto

tenente

Ai sensi dell'articolo 1552 del Codice l'organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato in:

a)     terzi cappellani militari capi: 9;

b)    secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti: 190.

Trattamento economico

Ai sensi dell'articolo 1621 del Codice all'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata; al vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione;

Ai sensi dell'articolo 587 del Codice l'onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, è a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attività è a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico dell'Amministrazione della difesa.

Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.

Con l'entrata in vigore della Costituzione e del suo articolo 7, i rapporti tra Stato e Santa Sede vengono regolati attraverso accordi che prevedono procedimenti di revisione bilaterale senza necessità di revisioni costituzionali.

È questo il caso dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa sede del 18 febbraio 1984 che apporta  modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (legge 25 marzo 1985, n. 121).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del citato Accordo  l'assistenza spirituale al personale delle Forze armate è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

Ai sensi dell'articolo 1533 del Codice dell'ordinamento militare l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale è devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.

L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale.

Ordinario militare 

Generale di corpo d'armata

Vicario generale militare 

Maggiore generale

Ispettori

Brigadiere generale

 Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.

Ai sensi dell'articolo 1539 l'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età.  Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di età.

Il servizio specifico di cappellano militare presenta le seguenti caratteristiche:

  1. stato di sacerdote cattolico;
  2.  assimilazione di rango ai diversi gradi militari, secondo le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare;
  3. incompatibilità di qualsiasi occupazione o attività che esuli dai compiti di cappellano militare in servizio permanente (Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, può concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, ritenuto conciliabile con i doveri di uffici);
  4. assoggettabilità alla giurisdizione penale militare e alle norme del Codice e del Regolamento in materia di disciplina militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.

La nomina di cappellano militare è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa, previa designazione dell'Ordinario Militare. L'istituzione ecclesiastica di cappellano militare e il conferimento della missione canonica è, invece, di competenza propria dell'Ordinario Militare.

I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.

Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, presta giuramento con la formula e secondo le modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I cappellani militari si distinguono in: a) cappellani militari in servizio permanente; b) cappellani militari in congedo; c) cappellani militari in congedo assoluto.  I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego e hanno gli obblighi di servizio previsti dal presente codice. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva. I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni del presente codice riflettenti il grado e la disciplina.

I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa. L'iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità. I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza.

L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi (art. 1546):

terzo cappellano militare capo 

colonnello

secondo cappellano militare capo

tenente colonnello

primo cappellano militare capo

maggiore 

cappellano militare capo

capitano

cappellano militare addetto

tenente

Ai sensi dell'articolo 1552 del Codice l'organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato in:

a)     terzi cappellani militari capi: 9;

b)    secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti: 190.

Trattamento economico

Ai sensi dell'articolo 1621 del Codice all'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata; al vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione;

Ai sensi dell'articolo 587 del Codice l'onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, è a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attività è a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico dell'Amministrazione della difesa.

Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.

 
 
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