Dopo un dibattito parlamentare che si è protratto per alcuni anni, nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 103 del 2017, con la quale ha delegato il Governo a riformare la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Il Governo ha attuato la delega con l'emanazione del decreto legislativo n. 216 del 2017. La stessa legge n. 103 ha, inoltre, modificato in parte la disciplina dei costi delle intercettazioni, conferendo una ulteriore delega al Governo, non ancora esercitata.
La delega al Governo
Le legge n. 103 del 2017 contiene, tra le altre, una importante delega al Governo per la riforma delle intercettazioni, da esercitare entro il 3 novembre 2017.
In particolare, l'art. 1, comma 84, delega il Governo a riformare la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni attenendosi ai seguenti principi criteri direttivi (lettere da a) ad e)):
Questa delega è poi integrata dalle previsioni dei successivi commi da 88 a 91 relativi alla revisione e razionalizzazione dei costi delle intercettazioni (v. ultra).
Il decreto legislativo n. 216 del 2017, di attuazione della delega
In attuazione di questa delega il Governo ha presentato alle Camere l'A.G. 472, sul quale si sono espresse le Commissioni parlamentari. Come previsto dalla norma di delega, non intendendo il Governo conformarsi integralmente le condizioni poste dalle Commissioni, è stato successivamente presentato alle Camere l'A.G. 472-bis, con il quale il Governo ha ulteriormente motivando le proprie scelte legislative.
E' stato infine emanato il decreto legislativo n. 216 del 2017 che, in estrema sintesi:
Le spese relative alle intercettazioni
In base alla legislazione vigente, i costi connessi alle operazioni di intercettazione derivano da tre distinte voci: remunerazione degli operatori delle comunicazioni; acquisizione dei tabulati telefonici; noleggio dei macchinari.
Gli adempimenti degli operatori delle telecomunicazioni e i relativi costi sono disciplinati dall'art. 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in base al quale le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori.
Ai fini dell'erogazione di tali prestazioni gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse.
Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.
Fino all'emanazione del decreto ministeriale, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. Con riguardo alle restanti e ulteriori prestazioni a fini di giustizia continua ad applicarsi il listino adottato con decreto 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia. Tale decreto: disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete; individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie; definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.
Su questo quadro normativo è intervenuto l'art. 1, comma 88, della legge n. 103 del 2017 che ha previsto misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. In particolare, la legge ha riscritto il comma 2 dell'articolo 96 prevedendo che, ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle autorità giudiziarie, con decreto dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico (di concerto con il MEF) da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, vengano riviste le voci di listino di cui al DM 26 aprile 2001.
Il comma 89 prevede poi che, entro il 4 agosto 2018, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e vengano determinate le corrispondenti tariffe. A tale decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi, sono demandate:
Il comma 90 stabilisce che il DM vada trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Infine, il comma 91, ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno (4 agosto 2018), uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (DPR 115 del 2002), secondo i seguenti principi e criteri direttivi: